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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60608/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'1.7.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al
21.10.2024 e vertente
TRA
e , con il patrocinio dell'avv. Pier Francesco Mazzini Parte_1 Parte_2
ATTORE
E con il patrocinio dell'avv. Stefano D'Ercole Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
, con il patrocinio dell'avv. Armando Laureti Controparte_2
CONVENUTO
NONCHE'
, con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Castellani e Giorgia Clementi Controparte_3
CONTRADDITTORE NECESSARIO
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'1.7.2024, le parti hanno concluso come da verbale in pari data.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
e rispettivamente nella qualità di proprietario e conducente del Parte_2 Parte_1
veicolo AT 50L Tg EZ475KZ, hanno convenuto in giudizio e la Controparte_2 [...]
rispettivamente conducente e compagnia assicurativa per rca del veicolo Renault Kango CP_4
Tg. CR127VT, chiedendo - previo accertamento della responsabilità esclusiva di CP_2
in ordine al sinistro stradale del 2.2.2017 h 19,45 circa, avvenuto in Roma, via Tiberia – la
[...]
condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni, al veicolo, quanto al sig. per Parte_2
euro 13.000,00, e fisici, quanto alla sig.ra per euro 1.317.550,76. Pt_1
1 Quanto alla ricostruzione del sinistro, hanno dedotto che:
- la sig.ra in data 2.2.2017 h 19,45 circa, alla guida della AT 50L Tg EZ475KZ, stava Pt_1
percorrendo via Tiberia, con direzione Roma, quando, giunta all'altezza del Km 1.50, mentre procedeva all'interno della propria corsia di marcia, era stata urtata frontalmente dal veicolo UK
IM Tg. FF671TC che, a sua volta, era stato tamponato dal veicolo Renault Kango Tg. CR127VT che lo seguiva nella marcia;
- a causa dell'urto subito, il veicolo UK IM aveva invaso la corsia percorsa dall'attrice, impattando contro la stessa frontalmente;
- l'attrice, quindi, aveva perso il controllo del proprio mezzo ed era finita nella corsia opposta sino ad impegnare la cunetta ove si era capovolta.
Si è costituito , eccependo in via preliminare il difetto di contraddittorio, per Controparte_2
non essere stato evocato in giudizio il proprietario del veicolo Renault Kango Tg. CR127VT. Nel merito, ha contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro di cui all'atto di citazione, affermando al contrario che era stato il veicolo AT 50 L tg. EZ475KZ, di proprietà del IG.
[...]
e condotto dalla IG.ra , ad invadere l'opposta corsia di marcia, andando Parte_2 Parte_1
così a collidere frontalmente con il veicolo UK IM tg. FF671YC, a sua volta, poi, lievemente tamponato dalla Renault Kangoo condotta dal sig. , il quale, stante la repentinità Controparte_2 dell'accaduto, non era riuscito ad arrestare il veicolo.
Si è poi costituita la compagnia assicurativa, del pari rilevando il difetto di contraddittorio, e chiedendo di respingere la domanda, stante la responsabilità esclusiva di parte attrice, la quale, trovata positiva alle benzodiazepine, aveva perso il controllo del veicolo.
Ordinata l'integrazione del contraddittorio, si è costituito il sig. , proprietario Controparte_3
del mezzo Renault Kangoo tg. CR 127 VT, chiedendo di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa.
Raccolto l'interrogatorio formale di parte attrice, dato atto della mancata risposta all'interrogatorio formale del convenuto , sentito il teste ed espletata CTU Controparte_2 Testimone_1 medico legale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.2023.
Successivamente, con ordinanza del 18.12.2023, la causa è stata riemessa in istruttoria per espletare
CTU cinematica.
All'esito, la casa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
2. Sulla ricostruzione del sinistro e sulla attribuzione delle responsabilità
Il sinistro di cui è causa si è verificato in data 2.2.2017, alle ore 19,45 circa lungo la via Tiberina all'altezza del km 1,50.
Nel predetto sono rimaste coinvolte 3 autovetture:
2 - veicolo A: AT 50L Tg EZ475KZ condotta da e di proprietà , Parte_1 Parte_2
che procedeva sulla via Tiberina in direzione verso Roma;
- veicolo B: UK IM Tg. FF671TC condotta da , che procedeva in direzione Persona_1
fuori Roma;
- veicolo C: Renault Kangoo targa CR127VT condotta da , che procedeva, Controparte_2
sempre in direzione fuori Roma, dietro alla UK.
A causa del sinistro il veicolo UK, alimentato a GPL, prendeva fuoco, così da rendersi necessario l'intervento dei vigili del fuoco.
Con riferimento alla dinamica del sinistro, si giustappongono le divergenti argomentazioni, da un lato, di parte attrice e, dall'altro, della compagnia assicurativa.
Al riguardo, la sig.ra conducente del veicolo A, sostiene che, a causa del tamponamento del Pt_1 veicolo C ai danni del veicolo B (primo urto), quest'ultimo abbia invaso la propria corsia di marcia, dove si sarebbe concretizzato il secondo urto (tra veicolo A e veicolo B).
Al contrario, l'assicurazione sostiene che era stato il veicolo A a sbandare autonomamente, andando prima a finire sul ciglio dissestato della strada per poi immediatamente cambiare direzione verso l'altra corsia, con invasione della sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso, dove aveva urtato contro il veicolo B (primo urto); a causa di questo improvviso urto, il veicolo C, che seguiva il veicolo B, non aveva potuto evitare di tamponare il veicolo B che lo precedeva (secondo urto).
Quindi, sussiste disaccordo su due aspetti fondamentali del sinistro:
• l'ordine temporale secondo cui si sono verificati i due urti (se prima l'urto tra il veicolo A ed il veicolo B, oppure prima l'urto tra il veicolo C ed il veicolo B);
• il punto (la corsia) in cui si è verificato l'urto tra il veicolo A ed il veicolo B (se nella corsia di provenienza del veicolo A o nella corsia di provenienza del veicolo B).
Va premesso che nella relazione d'incidente redatta dalla Polizia Municipale viene precisato che la strada, campo del sinistro, è pianeggiante, con linee di margine che separano la carreggiata dalla banchina erbosa, e linea di mezzeria continua, illuminata da pali posti a margine della corsia CP_5
con direzione Roma;
il palo n. 37 era spento. CP_5
Nel rapporto (non corredato da materiale fotografico e nel quale non sono presenti misure e triangolazioni sulla posizione dei veicoli e sulle tracce rilevate sulla sede stradale) viene riportata la sola dichiarazione del conducente del Veicolo C. Ad esso sono comunque allegate le dichiarazioni dei conducenti dei veicoli A e B, pervenute successivamente.
Nel grafico allegato al rapporto si indica la generica posizione dei pali nn. 37 e 38 (sul lato CP_5
destro della corsia di marcia con direzione Roma), e sono presenti le sagome dei tre veicoli, e la loro posizione sulla sede stradale (veicolo B coricato sul lato destro con la parte anteriore rivolta verso
3 Roma;
veicolo A “ribaltato”; più in avanti il veicolo C con la parte anteriore rivolta in direzione fuori
Roma. Tutti veicoli si trovano sul lato destro della corsia di marcia avente direzione verso fuori
Roma).
Sul grafico è poi rappresentata una traccia (con un andamento convesso rispetto alla direzione di provenienza del veicolo A, mentre si configura come concava rispetto alla provenienza dei veicoli B
e C), identificata come “frenata”, che ha inizio dal margine destro della corsia di marcia con direzione
Roma, e termina al centro della carreggiata opposta, dove viene riportata l'indicazione “incisione”.
Nell'immediatezza dei fatti, il sig. (conducente del veicolo C) ha dichiarato: Controparte_2
“Percorrevo Via Tiberina direzione Capena e giunto all'altezza del Km 1,50 circa, in prossimità del civ. 176 di Via Tiberina, il veicolo nella parte opposta del mio senso di marcia sbandava sulla banchina laterale invadendo la corsia opposta e urtava il veicolo (Jeep) davanti a me. Non ho potuto evitare il tamponamento con lo stesso. Faccio presente che al momento la mia andatura di marcia era regolare".
Nello stesso senso le dichiarazioni fatte pervenire successivamente dalla sig.ra TE
(conducente del veicolo B): “Il giorno 2 febbraio 2017, mentre ero alla guida della mia auto, una
UK IM Evolution, in procinto di tornare a casa da una giornata di lavoro, venivo improvvisamente investita da un'auto proveniente dalla corsia opposta che invadeva la mia, senza concedermi alcuna possibilità di evitare lo scontro. L'auto una AT 50L di proprietà di Parte_2
, era guidata dalla moglie A seguito del forte impatto, la mia auto con la
[...] Parte_1
sottoscritta dentro con la cintura di sicurezza allacciata veniva ribaltata e finiva tutta a destra della carreggiata. Dalla mia posizione iniziavo a vedere il piede sinistro che prendeva fuoco. Sono stata salvata da alcune persone che hanno rotto un vetro con una sbarra di ferro e mi hanno tagliato la cintura di sicurezza, che non riuscivo più a togliere, prima di portarmi fuori e portarmi lontano dalla macchina che nel frattempo prendeva fuoco. Successivamente mi veniva riferito di aver subito altresì il tamponamento da parte di altro veicolo condotto dal sig. . Sinceramente non me ne sono Per_2 accorta”.
Di senso opposto le dichiarazioni della sig.ra (conducente del veicolo A): “Percorrevo via Pt_1
Tiberina in direzione Roma, quando giunta all'altezza del Camping Tiber notavo una UK IM che proveniva dall'opposto senso di marcia e della quale notavo un'esplosione e successivamente la stessa iniziava a girarsi invadendo la corsia opposta di marcia;
per evitare l'urto correggevo la mia direzione verso sinistra al fine di evitarla, ma però, nel frangente di luogo e tempo avveniva con il suddetto veicolo l'urto che già aveva iniziato ad incendiarsi. Dai fatti ho potuto successivamente comprendere che l'esplosione del veicolo UK IM è accaduta in quanto lo stesso era stato tamponato da un furgone di colore bianco che la seguiva e che faceva così perdere anche il controllo
4 della UK che girandosi cambiava traiettoria procedendo verso il mio veicolo e con il quale collidevo. Dopo l'urto finivo con il mio vicolo capovolto sulla cunetta di sinistra”.
Il teste , sentito in corso di causa, ha dichiarato: “Ho assistito al sinistro in quanto Testimone_1 all'epoca vendevo fiori nella zona di Prima Porta. Avevo terminato la giornata lavorativa e stavo rientrando a piedi a casa al campo ROM di via Tiberina, vicino al campeggio Camping Tiber. Mentre quindi tornavo, prima del campo ROM ho visto una UZ IM che marciava sulla via Tiberina da Prima Porta in direzione Fiano Romano;
la UZ IM ha rallentato perché c'era un'altra vettura che stava uscendo dal campeggio. A quel punto una Renault ha tamponato la UZ IM che è finita nella corsia opposta contro la AT 50. Poi la UZ ha preso fuoco, mentre la AT 50 ha terminato la sua corsa nella cunetta della corsia opposta ribaltandosi. Io mi trovavo insieme ad altre tre persone, quando abbiamo visto l'incidente abbiamo subito prestato soccorso sia alla conducente della UZ che a quella della AT 50 che erano entrambe prive di sensi.
Successivamente sono arrivate se non erro due ambulanze e i vigili del fuoco. Dopo sono tornato al campo nomadi.”
A fronte tuttavia della circostanza che, già ad un esame preliminare, le pur scarne evidenze ritraibili dal rapporto di incidente (ci si riferisce alla traccia con andamento convesso rispetto alla provenienza del veicolo A, con inizio sul margine destro della corsia di marcia con direzione Roma, e che termina al centro della corsia opposta, dove viene riportata l'indicazione “incisione”, plausibilmente individuante l'inziale punto d'impatto, salve specifiche competenze di natura tecnica per verificare la correttezza dell'ipotesi) apparivano scarsamente compatibili con la dinamica allegata dalla parte attrice, è stata disposta d'ufficio CTU tecnica, previa rimessione della causa sul ruolo.
Al riguardo, ed in relazione alle contestazioni sollevate dalla parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni, si rammenta (cfr. ex multis Cass. n. 20626/2016) che la consulenza tecnica d'ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può disporla d'ufficio.
Nel caso di specie, proprio a fronte della circostanza che un approfondito vaglio delle emergenze di cui al rapporto di incidente, rispetto alla dinamica del sinistro siccome argomentata dalle parti, necessitava di specifiche competenze tecniche, è stata disposta CTU modale.
Dalla CTU espletata emerge che la traccia sulla sede stradale di cui al grafico allegato al rapporto di incidente - riconducibile ad una sola ruota, che parte dal margine destro (sulla striscia di delimitazione della corsia rispetto alla banchina erbosa) della corsia di provenienza del veicolo A (conducente sig.ra
5 e finisce nella mezzeria della corsia di provenienza dei due veicoli B e C - è riconducibile Pt_1
alla ruota anteriore destra della AT (veicolo A).
Come infatti evidenziato dal CTU, tale traccia ha un andamento curvilineo a raggio costante, ed assume un andamento convesso rispetto alla direzione di provenienza del veicolo A, mentre si configura come concava rispetto alla provenienza dei veicoli B e C. La traccia si interrompe nel punto in cui è riportata l'indicazione “incisione”. Tale traccia, proprio perché avente andamento concavo rispetto alla direzione di marcia dei veicoli B e C, rimane incompatibile con un ipotetico movimento del veicolo B a seguito del tamponamento da parte del veicolo C (all'esito del tamponamento, infatti, il movimento prevalente post urto del veicolo tamponato è sempre in avanzamento, con eventuale rotazione attorno al suo asse verticale: un'eventuale traccia post tamponamento avrebbe dovuto avere quindi una direzione in avanzamento, ovvero, al più, una traiettoria convessa, e non già concava, rispetto alla direzione di provenienza del veicolo B).
Di contro, l'andamento convesso della traccia rispetto alla direzione di provenienza del veicolo A è compatibile con il movimento dello stesso veicolo soggetto ad una momentanea perdita di controllo, con un successivo tentativo di ripresa dell'allineamento stradale da parte del conducente dell'autovettura, dopo che la stessa si era eccessivamente accostata al margine destro della corsia di provenienza.
Conclude il CTU “La traccia gommosa che parte dal margine destro della corsia di provenienza del veicolo A ( e prosegue fino a terminare verso la mezzeria della corsia di provenienza opposta Pt_1
(da dove provenivano i veicoli B e C) è tecnicamente riconducibile a quella di un veicolo che perde lentamente l'allineamento rispetto all'asse stradale, avvicinandosi pericolosamente al suo margine destro. Poi il conducente, avvedutosi della circostanza, pone in essere un'improvvisa manovra correttiva tesa a riallineare il mezzo, con una sterzata improvvisa, che in realtà fa sbandare il veicolo, finendo per invadere la corsia opposta. In detto frangente, a causa della perdita di controllo e della conseguente sbandata con il veicolo fortemente puntato verso la ruota anteriore destra, lascia una evidente traccia gommosa sulla sede stradale, curvilinea, continua (senza interruzioni) convessa, che si interrompe solo sulla mezzeria della corsia di marcia opposta, dove la Polizia annota anche la presenza di una incisione”.
Il CTU ha poi espresso le seguenti condivisibili argomentazioni:
a) qualora l'urto si fosse verificato nella corsia di provenienza del veicolo A ( , la traccia Pt_1 gommosa avrebbe subito un'inevitabile interruzione e/o deviazione rispetto al tracciato precedente, e ciò in quanto, nel caso di urto violento tra due veicoli, le traiettorie post urto si modificano in modo inevitabile e sostanziale, in funzione del vettore quantità di moto posseduto dagli stessi veicoli ante
6 urto. Al contrario, nel caso in esame, la traccia riportata sui verbali e sui grafici ha sempre un andamento curvilineo continuo, privo di interruzioni e deviazioni, tra inizio e fine della stessa;
b) i veicoli, post urto, si trovavano sulla banchina posta sulla destra della corsia di provenienza dei veicoli B e C, e non sulla banchina posta sulla destra della corsia di provenienza del veicolo A. Ciò esclude che l'urto si possa essere verificato in corrispondenza dell'inizio della traccia gommosa (sul margine destro della carreggiata rispetto alla corsia di provenienza del veicolo A, in adiacenza della striscia di delimitazione destra di detta corsia), in quanto, altrimenti, i due veicoli si sarebbero adagiati, dopo l'urto, sulla banchina adiacente il margine destro della corsia di provenienza del veicolo A, e non sulla banchina erbosa collocata sul lato opposto della strada.
Tali valutazioni, unitamente all'ubicazione sulla corsia di provenienza dei veicoli B e C della
“incisione” sulla sede stradale, portano a ritenere che l'iniziale urto tra i veicoli A e B si sia verificato sulla corsia di percorrenza del veicolo B.
Le suesposte conclusioni, per quanto fin qui detto, non sono state oggetto di contestazioni delle parti, ed anzi lo stesso CTP di parte attrice conferma di aderire a tali valutazioni, vuoi quanto alla riconducibilità delle tracce al veicolo A, vuoi quanto all'inziale punto d'impatto tra veicolo A e veicolo B, in prossimità del punto recante “incisione” di cui al grafico allegato al rapporto di incidente.
Tali emergenze si appalesano del tutto incompatibili con la dinamica del sinistro, siccome argomentata in citazione, e sono invece compatibili con quanto argomentato dalla compagnia assicurativa.
Nel corso delle operazioni peritali, tuttavia, il CTP di parte attrice, pur ferme le indicate premesse, ha avanzato una diversa ipotesi ricostruttiva della dinamica del sinistro. Sul presupposto che nelle dichiarazioni scritte rilasciate da e (il primo dei quali sentito in Testimone_1 Testimone_3 qualità di teste nel presente giudizio) non veniva precisato ove fosse avvenuto l'urto tra il veicolo A ed il veicolo B, il CTP ha ipotizzato la seguente dinamica del sinistro: il veicolo C tamponava il veicolo B, il quale, all'esito, prendeva fuoco e veniva sospinto verso sinistra, invadeva la corsia riservata all'opposto senso di marcia, ma poi riusciva a rientrare verso destra. Contestualmente, il conducente del veicolo A, alla vista della situazione di pericolo, deviava istintivamente la marcia verso destra, per poi controsterzare verso sinistra, producendo la traccia di abrasione gommosa sulla carreggiata e finendo per impattare contro il veicolo B che, nel frattempo, era riuscito a rientrare sulla sua originaria corsia di percorrenza. Il primo urto, quindi, sarebbe stato quello tra il veicolo B ed il veicolo C, ed il secondo urto, tra il veicolo A ed il veicolo B, sia sarebbe verificato in prossimità della linea di mezzeria, e comunque del punto indicato come “incisione” sullo schema planimetrico.
Al riguardo, deve tuttavia rilevarsi che:
7 a) il presupposto sul quale il CTP basa tale ricostruzione della dinamica (dichiarazioni scritte rilasciate da e in data 15.1.2018, peraltro a distanza di un anno Testimone_1 Testimone_3 dal sinistro, dalle quali non potrebbe evincersi su quale corsia era avvenuto l'urto tra il veicolo A ed il veicolo B) si appalesa errato. Ed, infatti, nelle citate dichiarazioni, i soggetti indicati (della cui presenza sui luoghi di causa non vi è traccia nel rapporto di incidente, ove viene precisata l'assenza di testi oculari in grado di riferire sui fatti) affermano che il veicolo B avrebbe invaso la corsia di marcia riservata la veicolo A, con il quale sarebbe entrato in collisione, e solo dopo tale urto il predetto veicolo B sarebbe stato sospinto nuovamente indietro, verso la corsia di marcia di provenienza;
b) la citata ipotesi ricostruttiva, da un lato, è diversa da quella offerta dalle parti nei rispettivi atti, e, dall'altro, non trova aggancio alcuno nel materiale istruttorio in atti, risolvendosi in un'esposizione di fatti del tutto avulsa dalle allegazioni e dalle risultanze (sia documentali sia derivanti dall'istruttoria orale) in indagine;
c) tale ricostruzione – oltre a non essere suffragata da nessun elemento di riscontro – si appalesa peraltro del tutto inverosimile, come evidenziato dal CTU (cfr. tra l'altro inverosimiglianza dell'ipotizzata evoluzione del veicolo B post tamponamento, dapprima all'interno della corsia di provenienza del veicolo A, ma con successivo inspiegabile ritorno all'interno della sua corsia di provenienza, benché il veicolo fosse privo di controllo e già interessato da incendio).
Ciò posto, deve escludersi la fondatezza di tale ipotesi ricostruttiva, mai allegata dalle parti, non suffragata da nessun elemento di riscontro, e del tutto inverosimile.
Tanto premesso, essendosi verificato l'urto frontale tra il veicolo A ed il veicolo B sulla corsia di marcia di quest'ultimo, invasa dal conducente del veicolo A (senza che risulti che tale invasione sia stata determinata da una supposta manovra di emergenza, nemmeno allegata dalle parti), la responsabilità per il sinistro deve essere ascritta integralmente alla sig.ra (sul superamento Pt_1
della presunzione ex art. 2054 comma 2 c.c. a fronte dell'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente, qual è
l'improvvisa invasione della corsia sulla quale procedeva il veicolo B, cfr. ex multis Cass. ord. n.
13672/2019).
La domanda proposta da parte attrice deve quindi essere respinta.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive in concreto svolte dalle singole parti.
Spese compensate nei soli rapporti tra parte attrice e , atteso il contegno Controparte_2 processuale di quest'ultimo (il quale, nella prima memoria conclusionale depositata in data 5.1.2023, aveva inteso “rinunciare alla richiesta di declaratoria di corresponsabilità nella causazione
8 dell'evento per cui è causa come invero prospettata nella comparsa di costituzione”, chiedendo la compensazione delle spese).
Spese di CTU a carico definitivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge la domanda proposta da e ; Parte_1 Parte_2
2) condanna e in solido tra loro, a pagare a favore della Parte_1 Parte_2
le spese del giudizio, che liquida in 37.951,00 euro per compensi, Controparte_1
oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
3) condanna e in solido tra loro, a pagare a favore di Parte_1 Parte_2
le spese del giudizio, che liquida in 19.000,00 euro per compensi, oltre Controparte_3
rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
4) compensa integralmente le spese di giudizio nei rapporti tra e le altre parti Controparte_2
del giudizio;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale di e . Parte_1 Parte_2
Roma, 2.1.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60608/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'1.7.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al
21.10.2024 e vertente
TRA
e , con il patrocinio dell'avv. Pier Francesco Mazzini Parte_1 Parte_2
ATTORE
E con il patrocinio dell'avv. Stefano D'Ercole Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
, con il patrocinio dell'avv. Armando Laureti Controparte_2
CONVENUTO
NONCHE'
, con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Castellani e Giorgia Clementi Controparte_3
CONTRADDITTORE NECESSARIO
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'1.7.2024, le parti hanno concluso come da verbale in pari data.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
e rispettivamente nella qualità di proprietario e conducente del Parte_2 Parte_1
veicolo AT 50L Tg EZ475KZ, hanno convenuto in giudizio e la Controparte_2 [...]
rispettivamente conducente e compagnia assicurativa per rca del veicolo Renault Kango CP_4
Tg. CR127VT, chiedendo - previo accertamento della responsabilità esclusiva di CP_2
in ordine al sinistro stradale del 2.2.2017 h 19,45 circa, avvenuto in Roma, via Tiberia – la
[...]
condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni, al veicolo, quanto al sig. per Parte_2
euro 13.000,00, e fisici, quanto alla sig.ra per euro 1.317.550,76. Pt_1
1 Quanto alla ricostruzione del sinistro, hanno dedotto che:
- la sig.ra in data 2.2.2017 h 19,45 circa, alla guida della AT 50L Tg EZ475KZ, stava Pt_1
percorrendo via Tiberia, con direzione Roma, quando, giunta all'altezza del Km 1.50, mentre procedeva all'interno della propria corsia di marcia, era stata urtata frontalmente dal veicolo UK
IM Tg. FF671TC che, a sua volta, era stato tamponato dal veicolo Renault Kango Tg. CR127VT che lo seguiva nella marcia;
- a causa dell'urto subito, il veicolo UK IM aveva invaso la corsia percorsa dall'attrice, impattando contro la stessa frontalmente;
- l'attrice, quindi, aveva perso il controllo del proprio mezzo ed era finita nella corsia opposta sino ad impegnare la cunetta ove si era capovolta.
Si è costituito , eccependo in via preliminare il difetto di contraddittorio, per Controparte_2
non essere stato evocato in giudizio il proprietario del veicolo Renault Kango Tg. CR127VT. Nel merito, ha contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro di cui all'atto di citazione, affermando al contrario che era stato il veicolo AT 50 L tg. EZ475KZ, di proprietà del IG.
[...]
e condotto dalla IG.ra , ad invadere l'opposta corsia di marcia, andando Parte_2 Parte_1
così a collidere frontalmente con il veicolo UK IM tg. FF671YC, a sua volta, poi, lievemente tamponato dalla Renault Kangoo condotta dal sig. , il quale, stante la repentinità Controparte_2 dell'accaduto, non era riuscito ad arrestare il veicolo.
Si è poi costituita la compagnia assicurativa, del pari rilevando il difetto di contraddittorio, e chiedendo di respingere la domanda, stante la responsabilità esclusiva di parte attrice, la quale, trovata positiva alle benzodiazepine, aveva perso il controllo del veicolo.
Ordinata l'integrazione del contraddittorio, si è costituito il sig. , proprietario Controparte_3
del mezzo Renault Kangoo tg. CR 127 VT, chiedendo di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa.
Raccolto l'interrogatorio formale di parte attrice, dato atto della mancata risposta all'interrogatorio formale del convenuto , sentito il teste ed espletata CTU Controparte_2 Testimone_1 medico legale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.2023.
Successivamente, con ordinanza del 18.12.2023, la causa è stata riemessa in istruttoria per espletare
CTU cinematica.
All'esito, la casa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
2. Sulla ricostruzione del sinistro e sulla attribuzione delle responsabilità
Il sinistro di cui è causa si è verificato in data 2.2.2017, alle ore 19,45 circa lungo la via Tiberina all'altezza del km 1,50.
Nel predetto sono rimaste coinvolte 3 autovetture:
2 - veicolo A: AT 50L Tg EZ475KZ condotta da e di proprietà , Parte_1 Parte_2
che procedeva sulla via Tiberina in direzione verso Roma;
- veicolo B: UK IM Tg. FF671TC condotta da , che procedeva in direzione Persona_1
fuori Roma;
- veicolo C: Renault Kangoo targa CR127VT condotta da , che procedeva, Controparte_2
sempre in direzione fuori Roma, dietro alla UK.
A causa del sinistro il veicolo UK, alimentato a GPL, prendeva fuoco, così da rendersi necessario l'intervento dei vigili del fuoco.
Con riferimento alla dinamica del sinistro, si giustappongono le divergenti argomentazioni, da un lato, di parte attrice e, dall'altro, della compagnia assicurativa.
Al riguardo, la sig.ra conducente del veicolo A, sostiene che, a causa del tamponamento del Pt_1 veicolo C ai danni del veicolo B (primo urto), quest'ultimo abbia invaso la propria corsia di marcia, dove si sarebbe concretizzato il secondo urto (tra veicolo A e veicolo B).
Al contrario, l'assicurazione sostiene che era stato il veicolo A a sbandare autonomamente, andando prima a finire sul ciglio dissestato della strada per poi immediatamente cambiare direzione verso l'altra corsia, con invasione della sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso, dove aveva urtato contro il veicolo B (primo urto); a causa di questo improvviso urto, il veicolo C, che seguiva il veicolo B, non aveva potuto evitare di tamponare il veicolo B che lo precedeva (secondo urto).
Quindi, sussiste disaccordo su due aspetti fondamentali del sinistro:
• l'ordine temporale secondo cui si sono verificati i due urti (se prima l'urto tra il veicolo A ed il veicolo B, oppure prima l'urto tra il veicolo C ed il veicolo B);
• il punto (la corsia) in cui si è verificato l'urto tra il veicolo A ed il veicolo B (se nella corsia di provenienza del veicolo A o nella corsia di provenienza del veicolo B).
Va premesso che nella relazione d'incidente redatta dalla Polizia Municipale viene precisato che la strada, campo del sinistro, è pianeggiante, con linee di margine che separano la carreggiata dalla banchina erbosa, e linea di mezzeria continua, illuminata da pali posti a margine della corsia CP_5
con direzione Roma;
il palo n. 37 era spento. CP_5
Nel rapporto (non corredato da materiale fotografico e nel quale non sono presenti misure e triangolazioni sulla posizione dei veicoli e sulle tracce rilevate sulla sede stradale) viene riportata la sola dichiarazione del conducente del Veicolo C. Ad esso sono comunque allegate le dichiarazioni dei conducenti dei veicoli A e B, pervenute successivamente.
Nel grafico allegato al rapporto si indica la generica posizione dei pali nn. 37 e 38 (sul lato CP_5
destro della corsia di marcia con direzione Roma), e sono presenti le sagome dei tre veicoli, e la loro posizione sulla sede stradale (veicolo B coricato sul lato destro con la parte anteriore rivolta verso
3 Roma;
veicolo A “ribaltato”; più in avanti il veicolo C con la parte anteriore rivolta in direzione fuori
Roma. Tutti veicoli si trovano sul lato destro della corsia di marcia avente direzione verso fuori
Roma).
Sul grafico è poi rappresentata una traccia (con un andamento convesso rispetto alla direzione di provenienza del veicolo A, mentre si configura come concava rispetto alla provenienza dei veicoli B
e C), identificata come “frenata”, che ha inizio dal margine destro della corsia di marcia con direzione
Roma, e termina al centro della carreggiata opposta, dove viene riportata l'indicazione “incisione”.
Nell'immediatezza dei fatti, il sig. (conducente del veicolo C) ha dichiarato: Controparte_2
“Percorrevo Via Tiberina direzione Capena e giunto all'altezza del Km 1,50 circa, in prossimità del civ. 176 di Via Tiberina, il veicolo nella parte opposta del mio senso di marcia sbandava sulla banchina laterale invadendo la corsia opposta e urtava il veicolo (Jeep) davanti a me. Non ho potuto evitare il tamponamento con lo stesso. Faccio presente che al momento la mia andatura di marcia era regolare".
Nello stesso senso le dichiarazioni fatte pervenire successivamente dalla sig.ra TE
(conducente del veicolo B): “Il giorno 2 febbraio 2017, mentre ero alla guida della mia auto, una
UK IM Evolution, in procinto di tornare a casa da una giornata di lavoro, venivo improvvisamente investita da un'auto proveniente dalla corsia opposta che invadeva la mia, senza concedermi alcuna possibilità di evitare lo scontro. L'auto una AT 50L di proprietà di Parte_2
, era guidata dalla moglie A seguito del forte impatto, la mia auto con la
[...] Parte_1
sottoscritta dentro con la cintura di sicurezza allacciata veniva ribaltata e finiva tutta a destra della carreggiata. Dalla mia posizione iniziavo a vedere il piede sinistro che prendeva fuoco. Sono stata salvata da alcune persone che hanno rotto un vetro con una sbarra di ferro e mi hanno tagliato la cintura di sicurezza, che non riuscivo più a togliere, prima di portarmi fuori e portarmi lontano dalla macchina che nel frattempo prendeva fuoco. Successivamente mi veniva riferito di aver subito altresì il tamponamento da parte di altro veicolo condotto dal sig. . Sinceramente non me ne sono Per_2 accorta”.
Di senso opposto le dichiarazioni della sig.ra (conducente del veicolo A): “Percorrevo via Pt_1
Tiberina in direzione Roma, quando giunta all'altezza del Camping Tiber notavo una UK IM che proveniva dall'opposto senso di marcia e della quale notavo un'esplosione e successivamente la stessa iniziava a girarsi invadendo la corsia opposta di marcia;
per evitare l'urto correggevo la mia direzione verso sinistra al fine di evitarla, ma però, nel frangente di luogo e tempo avveniva con il suddetto veicolo l'urto che già aveva iniziato ad incendiarsi. Dai fatti ho potuto successivamente comprendere che l'esplosione del veicolo UK IM è accaduta in quanto lo stesso era stato tamponato da un furgone di colore bianco che la seguiva e che faceva così perdere anche il controllo
4 della UK che girandosi cambiava traiettoria procedendo verso il mio veicolo e con il quale collidevo. Dopo l'urto finivo con il mio vicolo capovolto sulla cunetta di sinistra”.
Il teste , sentito in corso di causa, ha dichiarato: “Ho assistito al sinistro in quanto Testimone_1 all'epoca vendevo fiori nella zona di Prima Porta. Avevo terminato la giornata lavorativa e stavo rientrando a piedi a casa al campo ROM di via Tiberina, vicino al campeggio Camping Tiber. Mentre quindi tornavo, prima del campo ROM ho visto una UZ IM che marciava sulla via Tiberina da Prima Porta in direzione Fiano Romano;
la UZ IM ha rallentato perché c'era un'altra vettura che stava uscendo dal campeggio. A quel punto una Renault ha tamponato la UZ IM che è finita nella corsia opposta contro la AT 50. Poi la UZ ha preso fuoco, mentre la AT 50 ha terminato la sua corsa nella cunetta della corsia opposta ribaltandosi. Io mi trovavo insieme ad altre tre persone, quando abbiamo visto l'incidente abbiamo subito prestato soccorso sia alla conducente della UZ che a quella della AT 50 che erano entrambe prive di sensi.
Successivamente sono arrivate se non erro due ambulanze e i vigili del fuoco. Dopo sono tornato al campo nomadi.”
A fronte tuttavia della circostanza che, già ad un esame preliminare, le pur scarne evidenze ritraibili dal rapporto di incidente (ci si riferisce alla traccia con andamento convesso rispetto alla provenienza del veicolo A, con inizio sul margine destro della corsia di marcia con direzione Roma, e che termina al centro della corsia opposta, dove viene riportata l'indicazione “incisione”, plausibilmente individuante l'inziale punto d'impatto, salve specifiche competenze di natura tecnica per verificare la correttezza dell'ipotesi) apparivano scarsamente compatibili con la dinamica allegata dalla parte attrice, è stata disposta d'ufficio CTU tecnica, previa rimessione della causa sul ruolo.
Al riguardo, ed in relazione alle contestazioni sollevate dalla parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni, si rammenta (cfr. ex multis Cass. n. 20626/2016) che la consulenza tecnica d'ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può disporla d'ufficio.
Nel caso di specie, proprio a fronte della circostanza che un approfondito vaglio delle emergenze di cui al rapporto di incidente, rispetto alla dinamica del sinistro siccome argomentata dalle parti, necessitava di specifiche competenze tecniche, è stata disposta CTU modale.
Dalla CTU espletata emerge che la traccia sulla sede stradale di cui al grafico allegato al rapporto di incidente - riconducibile ad una sola ruota, che parte dal margine destro (sulla striscia di delimitazione della corsia rispetto alla banchina erbosa) della corsia di provenienza del veicolo A (conducente sig.ra
5 e finisce nella mezzeria della corsia di provenienza dei due veicoli B e C - è riconducibile Pt_1
alla ruota anteriore destra della AT (veicolo A).
Come infatti evidenziato dal CTU, tale traccia ha un andamento curvilineo a raggio costante, ed assume un andamento convesso rispetto alla direzione di provenienza del veicolo A, mentre si configura come concava rispetto alla provenienza dei veicoli B e C. La traccia si interrompe nel punto in cui è riportata l'indicazione “incisione”. Tale traccia, proprio perché avente andamento concavo rispetto alla direzione di marcia dei veicoli B e C, rimane incompatibile con un ipotetico movimento del veicolo B a seguito del tamponamento da parte del veicolo C (all'esito del tamponamento, infatti, il movimento prevalente post urto del veicolo tamponato è sempre in avanzamento, con eventuale rotazione attorno al suo asse verticale: un'eventuale traccia post tamponamento avrebbe dovuto avere quindi una direzione in avanzamento, ovvero, al più, una traiettoria convessa, e non già concava, rispetto alla direzione di provenienza del veicolo B).
Di contro, l'andamento convesso della traccia rispetto alla direzione di provenienza del veicolo A è compatibile con il movimento dello stesso veicolo soggetto ad una momentanea perdita di controllo, con un successivo tentativo di ripresa dell'allineamento stradale da parte del conducente dell'autovettura, dopo che la stessa si era eccessivamente accostata al margine destro della corsia di provenienza.
Conclude il CTU “La traccia gommosa che parte dal margine destro della corsia di provenienza del veicolo A ( e prosegue fino a terminare verso la mezzeria della corsia di provenienza opposta Pt_1
(da dove provenivano i veicoli B e C) è tecnicamente riconducibile a quella di un veicolo che perde lentamente l'allineamento rispetto all'asse stradale, avvicinandosi pericolosamente al suo margine destro. Poi il conducente, avvedutosi della circostanza, pone in essere un'improvvisa manovra correttiva tesa a riallineare il mezzo, con una sterzata improvvisa, che in realtà fa sbandare il veicolo, finendo per invadere la corsia opposta. In detto frangente, a causa della perdita di controllo e della conseguente sbandata con il veicolo fortemente puntato verso la ruota anteriore destra, lascia una evidente traccia gommosa sulla sede stradale, curvilinea, continua (senza interruzioni) convessa, che si interrompe solo sulla mezzeria della corsia di marcia opposta, dove la Polizia annota anche la presenza di una incisione”.
Il CTU ha poi espresso le seguenti condivisibili argomentazioni:
a) qualora l'urto si fosse verificato nella corsia di provenienza del veicolo A ( , la traccia Pt_1 gommosa avrebbe subito un'inevitabile interruzione e/o deviazione rispetto al tracciato precedente, e ciò in quanto, nel caso di urto violento tra due veicoli, le traiettorie post urto si modificano in modo inevitabile e sostanziale, in funzione del vettore quantità di moto posseduto dagli stessi veicoli ante
6 urto. Al contrario, nel caso in esame, la traccia riportata sui verbali e sui grafici ha sempre un andamento curvilineo continuo, privo di interruzioni e deviazioni, tra inizio e fine della stessa;
b) i veicoli, post urto, si trovavano sulla banchina posta sulla destra della corsia di provenienza dei veicoli B e C, e non sulla banchina posta sulla destra della corsia di provenienza del veicolo A. Ciò esclude che l'urto si possa essere verificato in corrispondenza dell'inizio della traccia gommosa (sul margine destro della carreggiata rispetto alla corsia di provenienza del veicolo A, in adiacenza della striscia di delimitazione destra di detta corsia), in quanto, altrimenti, i due veicoli si sarebbero adagiati, dopo l'urto, sulla banchina adiacente il margine destro della corsia di provenienza del veicolo A, e non sulla banchina erbosa collocata sul lato opposto della strada.
Tali valutazioni, unitamente all'ubicazione sulla corsia di provenienza dei veicoli B e C della
“incisione” sulla sede stradale, portano a ritenere che l'iniziale urto tra i veicoli A e B si sia verificato sulla corsia di percorrenza del veicolo B.
Le suesposte conclusioni, per quanto fin qui detto, non sono state oggetto di contestazioni delle parti, ed anzi lo stesso CTP di parte attrice conferma di aderire a tali valutazioni, vuoi quanto alla riconducibilità delle tracce al veicolo A, vuoi quanto all'inziale punto d'impatto tra veicolo A e veicolo B, in prossimità del punto recante “incisione” di cui al grafico allegato al rapporto di incidente.
Tali emergenze si appalesano del tutto incompatibili con la dinamica del sinistro, siccome argomentata in citazione, e sono invece compatibili con quanto argomentato dalla compagnia assicurativa.
Nel corso delle operazioni peritali, tuttavia, il CTP di parte attrice, pur ferme le indicate premesse, ha avanzato una diversa ipotesi ricostruttiva della dinamica del sinistro. Sul presupposto che nelle dichiarazioni scritte rilasciate da e (il primo dei quali sentito in Testimone_1 Testimone_3 qualità di teste nel presente giudizio) non veniva precisato ove fosse avvenuto l'urto tra il veicolo A ed il veicolo B, il CTP ha ipotizzato la seguente dinamica del sinistro: il veicolo C tamponava il veicolo B, il quale, all'esito, prendeva fuoco e veniva sospinto verso sinistra, invadeva la corsia riservata all'opposto senso di marcia, ma poi riusciva a rientrare verso destra. Contestualmente, il conducente del veicolo A, alla vista della situazione di pericolo, deviava istintivamente la marcia verso destra, per poi controsterzare verso sinistra, producendo la traccia di abrasione gommosa sulla carreggiata e finendo per impattare contro il veicolo B che, nel frattempo, era riuscito a rientrare sulla sua originaria corsia di percorrenza. Il primo urto, quindi, sarebbe stato quello tra il veicolo B ed il veicolo C, ed il secondo urto, tra il veicolo A ed il veicolo B, sia sarebbe verificato in prossimità della linea di mezzeria, e comunque del punto indicato come “incisione” sullo schema planimetrico.
Al riguardo, deve tuttavia rilevarsi che:
7 a) il presupposto sul quale il CTP basa tale ricostruzione della dinamica (dichiarazioni scritte rilasciate da e in data 15.1.2018, peraltro a distanza di un anno Testimone_1 Testimone_3 dal sinistro, dalle quali non potrebbe evincersi su quale corsia era avvenuto l'urto tra il veicolo A ed il veicolo B) si appalesa errato. Ed, infatti, nelle citate dichiarazioni, i soggetti indicati (della cui presenza sui luoghi di causa non vi è traccia nel rapporto di incidente, ove viene precisata l'assenza di testi oculari in grado di riferire sui fatti) affermano che il veicolo B avrebbe invaso la corsia di marcia riservata la veicolo A, con il quale sarebbe entrato in collisione, e solo dopo tale urto il predetto veicolo B sarebbe stato sospinto nuovamente indietro, verso la corsia di marcia di provenienza;
b) la citata ipotesi ricostruttiva, da un lato, è diversa da quella offerta dalle parti nei rispettivi atti, e, dall'altro, non trova aggancio alcuno nel materiale istruttorio in atti, risolvendosi in un'esposizione di fatti del tutto avulsa dalle allegazioni e dalle risultanze (sia documentali sia derivanti dall'istruttoria orale) in indagine;
c) tale ricostruzione – oltre a non essere suffragata da nessun elemento di riscontro – si appalesa peraltro del tutto inverosimile, come evidenziato dal CTU (cfr. tra l'altro inverosimiglianza dell'ipotizzata evoluzione del veicolo B post tamponamento, dapprima all'interno della corsia di provenienza del veicolo A, ma con successivo inspiegabile ritorno all'interno della sua corsia di provenienza, benché il veicolo fosse privo di controllo e già interessato da incendio).
Ciò posto, deve escludersi la fondatezza di tale ipotesi ricostruttiva, mai allegata dalle parti, non suffragata da nessun elemento di riscontro, e del tutto inverosimile.
Tanto premesso, essendosi verificato l'urto frontale tra il veicolo A ed il veicolo B sulla corsia di marcia di quest'ultimo, invasa dal conducente del veicolo A (senza che risulti che tale invasione sia stata determinata da una supposta manovra di emergenza, nemmeno allegata dalle parti), la responsabilità per il sinistro deve essere ascritta integralmente alla sig.ra (sul superamento Pt_1
della presunzione ex art. 2054 comma 2 c.c. a fronte dell'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente, qual è
l'improvvisa invasione della corsia sulla quale procedeva il veicolo B, cfr. ex multis Cass. ord. n.
13672/2019).
La domanda proposta da parte attrice deve quindi essere respinta.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive in concreto svolte dalle singole parti.
Spese compensate nei soli rapporti tra parte attrice e , atteso il contegno Controparte_2 processuale di quest'ultimo (il quale, nella prima memoria conclusionale depositata in data 5.1.2023, aveva inteso “rinunciare alla richiesta di declaratoria di corresponsabilità nella causazione
8 dell'evento per cui è causa come invero prospettata nella comparsa di costituzione”, chiedendo la compensazione delle spese).
Spese di CTU a carico definitivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge la domanda proposta da e ; Parte_1 Parte_2
2) condanna e in solido tra loro, a pagare a favore della Parte_1 Parte_2
le spese del giudizio, che liquida in 37.951,00 euro per compensi, Controparte_1
oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
3) condanna e in solido tra loro, a pagare a favore di Parte_1 Parte_2
le spese del giudizio, che liquida in 19.000,00 euro per compensi, oltre Controparte_3
rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
4) compensa integralmente le spese di giudizio nei rapporti tra e le altre parti Controparte_2
del giudizio;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale di e . Parte_1 Parte_2
Roma, 2.1.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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