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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/10/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor ON IN, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1757/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Siciliano Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato
e LA IL
-RESISTENTE-
e nei confronti di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Panza
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 30.09.2022, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_2 proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420229004322755000, notificatale in data 23.07.2022, per il mancato pagamento di contributi IVS, recati dai seguenti avvisi di addebito:
- n. 33420140003282213000, notificato in data 11.11.2014;
- n. 33420140005756215000, notificato in data 8.03.2015;
- n. 33420150001371749000, notificato in data 26.11.2015;
- n. 33420160003945307000, notificato in data 14.11.2016;
- n. 33420170001737243000, notificato in data 29.09.2017.
Eccepiva la prescrizione quinquennale del credito in epoca successiva alla data di notifica degli avvisi rispettivamente indicati dall'esattore, atteso che nessun atto interruttivo era intervenuto prima dell'intimazione di pagamento opposta, concludendo per la declaratoria di prescrizione dei crediti e l'annullamento del provvedimento impugnato, vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, disposto d'ufficio il deposito a cura dell di copia dell'intimazione di pagamento n. 03420199003657759000 e CP_2 concesso termine per il deposito di note illustrative, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi
2 ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
3. Venendo al merito, l'eccezione di prescrizione del credito previdenziale maturata successivamente alla notifica dei titoli è fondata per quanto di ragione.
3.1. Si è prescritto il credito previdenziale recato dagli avvisi di addebito n.
33420140005756215000, notificato in data 8.03.2015 e n. 33420150001371749000 notificato il 26.11.2015.
In particolare, ai fini del corretto calcolo della prescrizione, occorre tener conto di due periodi di sospensione stabiliti da leggi speciali.
Il primo previsto dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dall'esattore risulta che il primo valido atto interruttivo della prescrizione è rappresentato proprio dall'intimazione di pagamento n.
3 03420229004322755000, notificata in data 23.07.2022, ossia oltre il decorso del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 3, Legge n. 335/1995, senza che possa darsi rilevanza ad altri atti interruttivi intermedi in quanto non vi è prova che l'intimazione di pagamento n. 03420219003733741000 sia stata notificata al ricorrente (intimazione che comunque non contiene neppure l'avviso di addebito n. 33420140005756215000).
In definitiva:
- il credito previdenziale recato dall'avviso di addebito n. 33420140005756215000 si è prescritto il 18.03.2021;
- il credito previdenziale recato dall'avviso di addebito n. 33420150001371749000 si è prescritto il 03.10.2021.
3.2. Nessuna prescrizione quinquennale successiva alla notifica del titolo è maturata rispetto all'avviso di addebito n. 33420140003282213000 notificato in data 11.11.2014.
In particolare, l'agente della riscossione ha prodotto, su disposizione del giudice, valido atto interruttivo intermedio, ovvero copia dell'intimazione n. 03420199003657759000 e della relativa notifica avvenuta in data 15.06.2019 a mani del marito della ricorrente.
Conseguentemente, alcun quinquennio può dirsi maturato ai fini della prescrizione del diritto di credito previdenziale recato dal citato titolo.
3.3. In ultimo, con riferimento agli avvisi di addebito n. 33420160003945307000, notificato in data 14.11.2016 e n. 33420170001737243000, notificato in data 29.09.2017,
l'opposizione è infondata, perché nessuna prescrizione quinquennale successiva alla notifica degli avvisi dii addebito può dirsi maturata.
Anche in tal caso, al naturale spirare del quinquennio, per effetto dei due periodi di sospensione dovuti alla pandemia da covid-19, è necessario aggiungere 311 giorni.
Ne consegue, quanto all'avviso di addebito n. 33420160003945307000, notificato in data
14.11.2016 che nessuna prescrizione quinquennale può dirsi perfezionata considerato che il termine di prescrizione sarebbe maturato il 14.11.2021 ma a tale quinquennio occorre aggiungere un ulteriore periodo per complessivi 311 giorni di sospensione, sicchè la prescrizione sarebbe maturata soltanto il 21.09.2022, ovvero dopo la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta il 23.07.2022.
4 Ne consegue, quanto all'avviso di addebito n. 33420170001737243000, notificato in data
29.09.2017, che nessuna prescrizione quinquennale può dirsi perfezionata considerato che il termine di prescrizione sarebbe maturato il 29.09.2022 ovvero dopo la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta il 23.07.2022.
3.4. Il ricorso, in definitiva, deve essere accolto per quanto di ragione.
4. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara prescritti i crediti previdenziali recati dai seguenti avvisi di addebito n. 33420140005756215000 e n.
33420150001371749000, e per l'effetto li annulla, annullando anche l'intimazione di pagamento n. 03420229004322755000, nella parte in cui ad essi si riferisce;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 13.10.2025.
Il Giudice
ON IN
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