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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/11/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina ES, all'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 141/2019 R.G. e vertente
fra
Dott. , nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
via Vescovado, c.f. rappresentato e difeso congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente dagli Avv.ti Nicola Gasparro, c.f. , e Marco Rosa;
C.F._2
RICORRENTE
e
di Potenza, con sede in Potenza, Controparte_1 alla Via Potito Petrone senza numero, Partita IVA e Codice Fiscale , P.IVA_1 rappresentata dal suo Direttore Generale pro tempore Dott. giusta Controparte_2
Deliberazione del predetto Direttore Generale n. 797 del 19.07.2019, elettivamente domiciliata in Potenza alla Via Francesco Baracca n. 175, presso lo studio dell'Avv. Clemente
EL CO (;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 18.1.2019 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha dedotto di essere dipendente della Controparte_3 attualmente con profilo professionale di Dirigente Medico in servizio presso la U.O. di
1 Cardiochirurgia, svolgendo tali funzioni sin dal 2002; di aver effettuato oltre 1000 interventi come primo operatore, come secondo operatore (svolgendo la professione sin dal lontano
1993); di essere stato aal 2010 stato responsabile TA (impianto valvolare aortico transcatetere), ricoprendo l'incarico professionale di chirurgia mininvasiva ed innovazioni tecnologiche, effettuando 63 impianti TA transfemorale e transapicale, oltre a molteplici interventi con tecnica “heart port” chirurgia minvasiva videotoracoscopica ovvero: chirurgia riparativa e sostitutiva di valvola mitrale, chirurgia riparativa di valvola tricuspide e chiusura
DIA; a far data dal 16.12.2011 sino al 15.12.2012 di aver ricoperto l'incarico di Direttore facente funzioni della , mentre dal 16.12.2012 al Parte_2 CP_1
31.07.2015 l'incarico professionale di “chirurgia mininvasiva e innovazioni tecnologiche;
−
Dal 01.08.2015 al 30.11.2016, di essere stato Dirigente Medico presso la U.O. di
Cardiochirurgia dell'Ospedale dell' effettuando n. 181 CP_4 CP_5 interventi come primo operatore ed 82 interventi come secondo operatore, tra l'altro, partecipando al programma di assistenza ventricolare con impianto di “jarvik 2000 e levitronix”; e incarico di docente presso l' nel corso Controparte_6 di laurea triennale di Fisiopatologia cardiocircolatoria. − Sempre quale Dirigente
Cardiochirurgo presso la del P.O. dal 01.02.2017 di aver Parte_2 CP_1 ricevuto l'incarico di IAS (incarico di alta specialità – art. 27, lett. c), CCNL 2000 Area
Dirigenza Medica e Veterinaria) “chirurgia ripartiva valvolare e innovazioni tecnologiche”; −
Nel corso della sua carriera, per come ricordato in precedenza, il ricorrente ha effettuato oltre
1000 interventi come primo operatore e circa 2500 interventi come secondo operatore, tutti relativi alle seguenti tipologie: sostituzione valvola aortica con tecniche standard e mininvasive;
sostituzione valvolare mitralica e plastica mitrale con tecniche mininvasive, introdotte per la prima volta nel 2011 all'interno dell' Controparte_3
plastica della tricuspide;
sostituzione della radice aortica e aorta ascendente;
[...] chirurgia arco aortico con tecnica innovativa descritta sulla rivista internazionale Perfusion;
patologie congenite;
impianto di valvola aortica con tecnica TA;
programama VAD;
ha altresì dedotto che a far data dal mese di gennaio 2017, data in cui si è insediato come primario dell'U.O. di cardiochirurgia il dott. , a tutt'oggi, è stato costretto a Persona_1 subìre tutta una serie di episodi scaturenti da una illegittima condotta del datore di lavoro pubblico per il quale veniva immotivatamente collocato in uno stato di pressoché assoluta o,quantomeno, fortemente limitata attività lavorativa, in quanto pur attivandosi in tutti i modi possibili per cercare di portare a termine i propri progetti ed il proprio lavoro, con la serietà e la professionalità che l'hanno sempre caratterizzato durante l'iter lavorativo, non riusciva nel
2 suo intento per cause indipendenti dalla propria volontà, con la conseguente perdita di professionalità acquisita in precedenza e con notevole danno all'immagine professionale ed alla dignità personale. Tanto premesso in fatto ha adito il Tribunale al fine di: - “in via principale, accertare e dichiarare la dequalificazione posta in essere dall'
[...]
come subìta dal dott. per l'indotta Controparte_3 Parte_1 inattività e, per l'effetto, dichiarare l'inadempimento della medesima Controparte_3 nell'osservanza degli obblighi datoriali di rispetto della professionalità acquisita dal dipendente, con conseguente ordine di cessazione di tutti i comportamenti volti al danneggiamento professionale del ricorrente;
- in via ancora principale, accertare e dichiarare la responsabilità dell' per l'arrecato Controparte_3 danno professionalebiologico-esistenziale, per le azioni poste in essere nei confronti del dott.
e, conseguentemente, riconoscere il diritto ad ottenere il risarcimento del Parte_1 danno da dequalificazione e, per l'effetto, condannare la medesima al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni patiti dal dipendente a titolo di danno alla professionailità da liquidarsi in via equitativa e, comunque, sin da ora indicati e richiesti nella corresponsione di un importo pari al 40% della retribuzione mensile lorda percepita dal ricorrente dal mese di gennaio 2017 sino al mese di dicembre 2018 e, comunque, sino all'effettiva cessazione della condotta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- parimenti, accertare e dichiarare la responsabilità dell' per l'arrecato Controparte_3 danno e per il danno da stresscorrelato e, conseguentemente, riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del connesso danno ammontante alla somma di €
41.652,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
- ancora, accertata e dichiarata la responsabilità dell' per le azioni lesive Controparte_3 poste in essere nei confronti del dott. , condannare l' Parte_1 Controparte_3 al risarcimento di un importo pari al 10% del danno alla professionalità, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in ogni caso, condannare l' al pagamento in favore del Controparte_3 ricorrente delle spese e competenze di lite, oltre iva, cap e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva l' –, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, e domandava di rigettare la domanda introduttiva del giudizio così come proposta.
3 La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e CTU, in data 27 novembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato e depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita parziale accoglimento.
Parte ricorrente, quale Dirigente Medico in servizio presso la U.O. di Cardiochirurgia, con il presente giudizio, rivendica il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionatogli dall'inadempimento e dal demansionamento perpetrato nei propri confronti a far data dal dal mese di gennaio 2017, data in cui si è insediato come primario dell'U.O. di cardiochirurgia il dott. , dall'Azienda ospedaliera datoriale e Persona_1 consistito nella mancata assegnazione delle funzioni di coordinamento.
Secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218
c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”
(ex multis Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 4211 del 03.03.2016) precisando tuttavia che:
“…nel caso in cui venga denunziata la violazione dell'art. 2103 cod. civ. allegando di avere sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve stabilire se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale, che invece implica una sottrazione di mansioni tale – per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale – da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con sottilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite ed un conseguenziale impoverimento della sua professionalità…”(si veda, in parte motiva, Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 22488 del 09.09.2019) nonché, sul piano risarcitorio, che: “In tema
4 di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale
e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (ex multis Cass. civ., sez. lav.
Sentenza n. 29047 del 05.12.2017).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti e della prova testimoniale espletata può dirsi accertato il suddetto demansionamento, concretizzatosi nello svuotamento delle funzioni ricoperte dal Dott. ovvero quelle di dirigente medico del reparto di Parte_1
Cardiochirurgia, a seguito dell'attribuzione nel 2017 delle funzioni di primario al Dott. Per_1
In applicazione dei richiamati principi, a fronte dell'allegato demansionamento da parte del lavoratore, non avendo parte datoriale provato l'esatto adempimento del proprio obbligo e, dunque, non avendo provato la carenza in concreto del dedotto demansionamento, non avendo compiutamente allegato, prima ancora che provato, nulla in relazione alla circostanza che il comportamento datoriale fosse giustificato dall'esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o da una impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, può ritenersi sussistente, nel caso di specie, il demansionamento.
In relazione alla richiesta risarcitoria si osserva, che i paventati danni di natura patrimoniale appaiono caratterizzati da una eccessiva genericità delle corrispondenti allegazioni e, soprattutto, dei corrispondenti riscontri probatori, atteso che il dedotto danno da perdita di chance o di carriera, il danno da impoverimento professionale o mancato accrescimento del proprio bagaglio di competenze professionale risultano meramente affermati e per nulla provati.
Viceversa, dalla documentazione in atti e dalla attività istruttoria espletata, nonchè dalla CTU può ritenersi provato sia il danno non patrimoniale dedotto, che il nesso di causalità con l'inadempimento datoriale, danno che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie,
5 appare equo determinare nella misura di euro 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'anno 2017 sino al reale soddisfo.
Per tutte le motivazioni esposte, in accoglimento parziale del ricorso, accertato l'inadempimento di parte datoriale, condanna l' Controparte_3
- in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., al pagamento in
[...] favore della parte ricorrente dell'importo di euro 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale subito, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'anno 2017 sino al reale soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 18.1.2019, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accertato l'inadempimento di parte datoriale, condanna l'
[...]
- in persona del Direttore Generale e legale Controparte_3 rappresentante p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di euro
10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale subito, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'anno 2017 sino al reale soddisfo;
rigetta, per il resto, il ricorso;
2) condanna l' in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e
CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 27 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina ES
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina ES, all'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 141/2019 R.G. e vertente
fra
Dott. , nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
via Vescovado, c.f. rappresentato e difeso congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente dagli Avv.ti Nicola Gasparro, c.f. , e Marco Rosa;
C.F._2
RICORRENTE
e
di Potenza, con sede in Potenza, Controparte_1 alla Via Potito Petrone senza numero, Partita IVA e Codice Fiscale , P.IVA_1 rappresentata dal suo Direttore Generale pro tempore Dott. giusta Controparte_2
Deliberazione del predetto Direttore Generale n. 797 del 19.07.2019, elettivamente domiciliata in Potenza alla Via Francesco Baracca n. 175, presso lo studio dell'Avv. Clemente
EL CO (;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 18.1.2019 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha dedotto di essere dipendente della Controparte_3 attualmente con profilo professionale di Dirigente Medico in servizio presso la U.O. di
1 Cardiochirurgia, svolgendo tali funzioni sin dal 2002; di aver effettuato oltre 1000 interventi come primo operatore, come secondo operatore (svolgendo la professione sin dal lontano
1993); di essere stato aal 2010 stato responsabile TA (impianto valvolare aortico transcatetere), ricoprendo l'incarico professionale di chirurgia mininvasiva ed innovazioni tecnologiche, effettuando 63 impianti TA transfemorale e transapicale, oltre a molteplici interventi con tecnica “heart port” chirurgia minvasiva videotoracoscopica ovvero: chirurgia riparativa e sostitutiva di valvola mitrale, chirurgia riparativa di valvola tricuspide e chiusura
DIA; a far data dal 16.12.2011 sino al 15.12.2012 di aver ricoperto l'incarico di Direttore facente funzioni della , mentre dal 16.12.2012 al Parte_2 CP_1
31.07.2015 l'incarico professionale di “chirurgia mininvasiva e innovazioni tecnologiche;
−
Dal 01.08.2015 al 30.11.2016, di essere stato Dirigente Medico presso la U.O. di
Cardiochirurgia dell'Ospedale dell' effettuando n. 181 CP_4 CP_5 interventi come primo operatore ed 82 interventi come secondo operatore, tra l'altro, partecipando al programma di assistenza ventricolare con impianto di “jarvik 2000 e levitronix”; e incarico di docente presso l' nel corso Controparte_6 di laurea triennale di Fisiopatologia cardiocircolatoria. − Sempre quale Dirigente
Cardiochirurgo presso la del P.O. dal 01.02.2017 di aver Parte_2 CP_1 ricevuto l'incarico di IAS (incarico di alta specialità – art. 27, lett. c), CCNL 2000 Area
Dirigenza Medica e Veterinaria) “chirurgia ripartiva valvolare e innovazioni tecnologiche”; −
Nel corso della sua carriera, per come ricordato in precedenza, il ricorrente ha effettuato oltre
1000 interventi come primo operatore e circa 2500 interventi come secondo operatore, tutti relativi alle seguenti tipologie: sostituzione valvola aortica con tecniche standard e mininvasive;
sostituzione valvolare mitralica e plastica mitrale con tecniche mininvasive, introdotte per la prima volta nel 2011 all'interno dell' Controparte_3
plastica della tricuspide;
sostituzione della radice aortica e aorta ascendente;
[...] chirurgia arco aortico con tecnica innovativa descritta sulla rivista internazionale Perfusion;
patologie congenite;
impianto di valvola aortica con tecnica TA;
programama VAD;
ha altresì dedotto che a far data dal mese di gennaio 2017, data in cui si è insediato come primario dell'U.O. di cardiochirurgia il dott. , a tutt'oggi, è stato costretto a Persona_1 subìre tutta una serie di episodi scaturenti da una illegittima condotta del datore di lavoro pubblico per il quale veniva immotivatamente collocato in uno stato di pressoché assoluta o,quantomeno, fortemente limitata attività lavorativa, in quanto pur attivandosi in tutti i modi possibili per cercare di portare a termine i propri progetti ed il proprio lavoro, con la serietà e la professionalità che l'hanno sempre caratterizzato durante l'iter lavorativo, non riusciva nel
2 suo intento per cause indipendenti dalla propria volontà, con la conseguente perdita di professionalità acquisita in precedenza e con notevole danno all'immagine professionale ed alla dignità personale. Tanto premesso in fatto ha adito il Tribunale al fine di: - “in via principale, accertare e dichiarare la dequalificazione posta in essere dall'
[...]
come subìta dal dott. per l'indotta Controparte_3 Parte_1 inattività e, per l'effetto, dichiarare l'inadempimento della medesima Controparte_3 nell'osservanza degli obblighi datoriali di rispetto della professionalità acquisita dal dipendente, con conseguente ordine di cessazione di tutti i comportamenti volti al danneggiamento professionale del ricorrente;
- in via ancora principale, accertare e dichiarare la responsabilità dell' per l'arrecato Controparte_3 danno professionalebiologico-esistenziale, per le azioni poste in essere nei confronti del dott.
e, conseguentemente, riconoscere il diritto ad ottenere il risarcimento del Parte_1 danno da dequalificazione e, per l'effetto, condannare la medesima al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni patiti dal dipendente a titolo di danno alla professionailità da liquidarsi in via equitativa e, comunque, sin da ora indicati e richiesti nella corresponsione di un importo pari al 40% della retribuzione mensile lorda percepita dal ricorrente dal mese di gennaio 2017 sino al mese di dicembre 2018 e, comunque, sino all'effettiva cessazione della condotta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- parimenti, accertare e dichiarare la responsabilità dell' per l'arrecato Controparte_3 danno e per il danno da stresscorrelato e, conseguentemente, riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del connesso danno ammontante alla somma di €
41.652,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
- ancora, accertata e dichiarata la responsabilità dell' per le azioni lesive Controparte_3 poste in essere nei confronti del dott. , condannare l' Parte_1 Controparte_3 al risarcimento di un importo pari al 10% del danno alla professionalità, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in ogni caso, condannare l' al pagamento in favore del Controparte_3 ricorrente delle spese e competenze di lite, oltre iva, cap e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva l' –, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, e domandava di rigettare la domanda introduttiva del giudizio così come proposta.
3 La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e CTU, in data 27 novembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato e depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita parziale accoglimento.
Parte ricorrente, quale Dirigente Medico in servizio presso la U.O. di Cardiochirurgia, con il presente giudizio, rivendica il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionatogli dall'inadempimento e dal demansionamento perpetrato nei propri confronti a far data dal dal mese di gennaio 2017, data in cui si è insediato come primario dell'U.O. di cardiochirurgia il dott. , dall'Azienda ospedaliera datoriale e Persona_1 consistito nella mancata assegnazione delle funzioni di coordinamento.
Secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218
c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”
(ex multis Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 4211 del 03.03.2016) precisando tuttavia che:
“…nel caso in cui venga denunziata la violazione dell'art. 2103 cod. civ. allegando di avere sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve stabilire se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale, che invece implica una sottrazione di mansioni tale – per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale – da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con sottilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite ed un conseguenziale impoverimento della sua professionalità…”(si veda, in parte motiva, Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 22488 del 09.09.2019) nonché, sul piano risarcitorio, che: “In tema
4 di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale
e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (ex multis Cass. civ., sez. lav.
Sentenza n. 29047 del 05.12.2017).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti e della prova testimoniale espletata può dirsi accertato il suddetto demansionamento, concretizzatosi nello svuotamento delle funzioni ricoperte dal Dott. ovvero quelle di dirigente medico del reparto di Parte_1
Cardiochirurgia, a seguito dell'attribuzione nel 2017 delle funzioni di primario al Dott. Per_1
In applicazione dei richiamati principi, a fronte dell'allegato demansionamento da parte del lavoratore, non avendo parte datoriale provato l'esatto adempimento del proprio obbligo e, dunque, non avendo provato la carenza in concreto del dedotto demansionamento, non avendo compiutamente allegato, prima ancora che provato, nulla in relazione alla circostanza che il comportamento datoriale fosse giustificato dall'esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o da una impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, può ritenersi sussistente, nel caso di specie, il demansionamento.
In relazione alla richiesta risarcitoria si osserva, che i paventati danni di natura patrimoniale appaiono caratterizzati da una eccessiva genericità delle corrispondenti allegazioni e, soprattutto, dei corrispondenti riscontri probatori, atteso che il dedotto danno da perdita di chance o di carriera, il danno da impoverimento professionale o mancato accrescimento del proprio bagaglio di competenze professionale risultano meramente affermati e per nulla provati.
Viceversa, dalla documentazione in atti e dalla attività istruttoria espletata, nonchè dalla CTU può ritenersi provato sia il danno non patrimoniale dedotto, che il nesso di causalità con l'inadempimento datoriale, danno che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie,
5 appare equo determinare nella misura di euro 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'anno 2017 sino al reale soddisfo.
Per tutte le motivazioni esposte, in accoglimento parziale del ricorso, accertato l'inadempimento di parte datoriale, condanna l' Controparte_3
- in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., al pagamento in
[...] favore della parte ricorrente dell'importo di euro 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale subito, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'anno 2017 sino al reale soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 18.1.2019, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accertato l'inadempimento di parte datoriale, condanna l'
[...]
- in persona del Direttore Generale e legale Controparte_3 rappresentante p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di euro
10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale subito, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'anno 2017 sino al reale soddisfo;
rigetta, per il resto, il ricorso;
2) condanna l' in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e
CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 27 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina ES
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