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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2517/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parte_1
Gaudiello
APPELLANTE
E
, già Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Fernando Brogna
APPELLATA
, C.F. , res.te in CP_3 C.F._1
Nocera Superiore Viale Europa n. 139
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 5309/2017 del Giudice di
Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto solo in parte la domanda
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 risarcitoria proposta da esso appellante in primo grado e relativa al sinistro verificatosi in data 20.04.2015, alle ore 07,00 circa, in
Nocera Inferiore (SA), alla via Federico Ricco, altezza Chiesa San
Bartolomeo. In quelle circostanze di tempo e di luogo, l'appellante si trovava, in qualità di trasportato, a bordo del motociclo mod.
Peugeot Tweet tg. DX 96964, allorquando il conducente del suddetto motociclo ebbe a investire una pedone, sig.ra
[...]
, così perdendo il controllo del mezzo. In seguito CP_4 all'evento, il motociclo Peugeot Tweet tg. DX 96964 rovinava al suolo unitamente ai suoi occupanti ed esso subiva Parte_1 lesioni alla guarigione delle quali gli residuavano postumi invalidanti. Nel giudizio davanti al giudice di prime cure si era costituita la convenuta società , la Controparte_1 quale aveva sostenuto il concorso di colpa del , il quale, in Pt_1 violazione dell'art. 171 C.d.S., come passeggero trasportato, aveva omesso di indossare indumenti e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato, in conformità con i regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite -
Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria. In particolare la compagnia assicurativa riportava un testo dell'art. 171 C.d.S., secondo il quale: “… a) per i veicoli fino
a 11 Kw è obbligatorio l'utilizzo del casco integrale;
b) per i veicoli da 11 Kw a 25 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con protezioni per spalle e gomiti;
c) per i veicoli da 25 Kw a 52 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti;
d) per i veicoli oltre
52 kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani e di una tuta tecnica o di una giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti e di pantaloni tecnici con protezioni per fianchi e ginocchia….”. Allegava, inoltre, che il motociclo su cui si sarebbe
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 trovato l'appellante al momento del sinistro era di 39 KW, come da copia del libretto di circolazione prodotta in atti. L'appellante deduceva a motivi di appello la falsa ed erronea applicazione dell'art. 171 C.d.S., l'erronea valutazione delle prove acquisite in giudizio, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione, evidenziando che l'art. 171 del Codice della Strada, sia nella sua attuale formulazione che in quella vigente all'epoca dei fatti, non obbligava affatto ad indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo integrale, ma più semplicemente un casco protettivo conforme ai tipi omologati, atteso che dal libretto di circolazione esibito nel giudizio di primo grado (Codice P.2) si evinceva in modo chiaro che il motociclo aveva una potenza di soli
7,70 KW. Rilevava che l'erroneo riconoscimento del concorso di colpa del passeggero aveva avuto una ricaduta sulle somme liquidate come danni ad esso attore e per spese di giudizio, di molto inferiori a quelle dovute. Per tali motivi chiedeva, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna degli appellati, in solido tra di loro, a pagare in favore di esso appellante, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dalla sua persona, patrimoniali e non patrimoniali, le seguenti somme: euro 10.483,43 per danno biologico (7% per lesioni subite all'età di 29 anni); euro 380,93 per
I.T.P. al 75% (10 gg. ad euro 38,09 al giorno); euro 380,93 per
I.T.P. al 50% (15 gg. ad euro 25,39 al giorno), euro 63,49 per I.T.P. al 25% (5 gg. ad euro 12,69 al giorno), come da tabella ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni aggiornata dal Decreto Ministeriale
8.6.2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 144 del 22.6.2022; euro 3.731,90 per personalizzazione del danno e/o danno morale
(1/3 del danno biologico e del danno da I.T.T. e da I.T.P.) a causa delle sofferenze fisiche e psicologiche che esso attore aveva dovuto patire a seguito dell'incidente stradale;
euro 346,15 per spese mediche documentate, oltre al danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa specifica, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e fino al soddisfo;
il tutto, in ogni caso, entro
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 il limite di euro 20.000,00, con espressa rinuncia all'esubero; chiedeva, inoltre, la condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio sia di primo grado, nella misura di euro 2.287,63 (di cui € 297,63 per spese vive documentate, oltre le spese generali e gli accessori di legge) anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (anche per il rifiuto alla stipula di una Convenzione di Negoziazione Assistita in corso di causa) nonché della fase stragiudiziale della controversia, dovute dalla Compagnia Assicurativa, così come confermato sia dalla
Corte di Cassazione, III Sez. Civile, nella sentenza n. 11606 del
31.05.2005, che dalla successiva Giurisprudenza di merito, con attribuzione al difensore antistatario;
sia del grado di appello, tra cui la spesa di euro 6,20 per la copia uso appello della sentenza di primo grado, euro 15,53 per la notifica dell'atto di citazione in appello, euro 382,50 per l'iscrizione a ruolo del giudizio di appello, per un totale di euro 404,23 oltre competenze del giudizio di appello, sempre con attribuzione.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e il rigetto nel merito, con conferma dell'impugnata sentenza in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto.
Non si costituiva in giudizio , sebbene ritualmente CP_3 citato, per cui si procedeva in sua contumacia.
Il giudice dell'appello, fatte precisare le conclusioni, riservava in decisione la causa.
L'appello è fondato e va pertanto accolto. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che il ha indicato la parte della Parte_1 sentenza da riformare, esplicitandone i motivi in fatto e in diritto, tanto che l'appellata compagnia assicurativa si è difesa in modo completo.
Riguardo al merito, risulta documentalmente provato che il motociclo su cui l'appellante viaggiava come trasportato aveva un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 “rapporto Potenza/Tara” di 0,039 KW/KG e non certo una potenza di 39 KW. Ciò va evidenziato solo per riportare la vicenda nei canoni fattuali veritieri, nel senso che il mezzo non era una pericolosa e potente motocicletta ma un normale piccolo scooter, in relazione al quale il passeggero era tenuto solo ad indossare un casco omologato e non necessariamente un casco integrale. Invero, erra la compagnia assicuratrice a riportare un comma 1 dell'art. 171 del Codice della Strada mai esistito, in quanto facente parte di un
Disegno di Legge del 2010 che avrebbe dovuto introdurre varie modifiche al Codice della Strada, ma che poi non ebbe a modificare l'art. 171 né ad introdurre il comma riportato dalla difesa dell'appellata. D'altra parte la testimone oculare escussa in primo grado all'udienza del 21.10.2016 ebbe a confermare la dinamica indicata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, fornendo ulteriori dettagli sulle modalità e sulle conseguenze dell'incidente e chiarendo quindi che mentre il viaggiava come trasportato Pt_1 sul motociclo del , giunto all'altezza della Chiesa e CP_3 dell'Oratorio di San Bartolomeo, il conducente dello stesso investiva la signora , pedone che stava Controparte_4 regolarmente attraversando la strada sulle strisce pedonali e perdeva il controllo del motociclo, cadendo a terra sulla destra, coinvolgendo l'attore nella caduta;
la teste in particolare ebbe a precisare che il indossava il casco di tipo semi-integrale, Pt_1 aperto cioè solo sul volto e sul mento e che, a seguito della caduta, andava a sbattere col capo contro il marciapiedi posto a bordo strada, per cui sanguinava dal volto e si lamentava per i dolori che accusava, pur essendo rimasto il casco allacciato alla testa. Non vi
è quindi la prova né dell'omesso uso del casco da parte dell'attore né tantomeno dell'uso di un casco non conforme ai tipi omologati o inadeguato alle circostanze della circolazione, per cui non sussiste alcuna sua corresponsabilità e quindi non va operata alcuna riduzione del suo diritto al risarcimento ed alla liquidazione delle spese legali.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 Inoltre il Giudice di Pace, oltre ad accogliere erroneamente solo in parte (per la metà) la domanda attorea, condannando gli odierni appellati, in solido tra di loro, al pagamento in favore dello stesso della somma complessiva di euro 5.277,88 per il risarcimento del danno non patrimoniale, ebbe ad omettere di riconoscere altresì i dovuti interessi legali e la rivalutazione monetaria e a compensare per la metà le spese di lite, liquidate per la restante metà nella complessiva somma di euro 1.100,00, di cui euro 150,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.
Invero, applicando la tabella ex art. 139 del Codice delle
Assicurazioni aggiornata alla data della pubblicazione dell'impugnata sentenza, è corretto liquidare in favore di parte attorea euro 9.513,05 per danno biologico (7% di I.P. per lesioni subite all'età di 29 anni); euro 345,75 per I.T.P. al 75% (10 gg. ad euro 34,57 al giorno); euro 345,75 per I.T.P. al 50% (15 gg. ad euro 23,05 al giorno), euro 57,63 per I.T.P. al 25% (5 gg. ad euro
11,52 al giorno), per un totale di euro 10.262,18. Non essendo state allegate circostanze specifiche e concrete di ulteriori danni alla capacità lavorativa e danni relazionali o esistenziali, al danno biologico come sopra complessivamente liquidato, va aggiunto il danno morale per patema d'animo e sofferenze derivate dalle non lievi lesioni personali, che si ritiene congruo liquidare in un quarto del danno biologico complessivo e quindi in euro 2.565,54. Vanno aggiunti euro 346,15 per spese mediche documentate, per cui il danno risarcibile complessivo è pari ad euro 13.173,87 a cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i criteri statuiti da Cass. S.U. 1712/1995 dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per entrambi i gradi in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e fase conclusionale per il primo grado e studio, introduzione e fase conclusionale per il grado di appello.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna in solido gli appellati al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 13.173,87 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri statuiti da Cass.
S.U. 1712/1995 dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo. 2) Condanna in solido gli appellati al pagamento all'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro
2.090,00 per compensi di difesa per il primo grado ed in euro
3.397,00 per compensi di difesa per il grado di appello, oltre per entrambe le fasi di giudizio rimborso contributo unificato e marca da bollo nonchè rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 12/06/2025 Il Giudice dott. Andrea Loffredo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2517/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parte_1
Gaudiello
APPELLANTE
E
, già Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Fernando Brogna
APPELLATA
, C.F. , res.te in CP_3 C.F._1
Nocera Superiore Viale Europa n. 139
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 5309/2017 del Giudice di
Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto solo in parte la domanda
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 risarcitoria proposta da esso appellante in primo grado e relativa al sinistro verificatosi in data 20.04.2015, alle ore 07,00 circa, in
Nocera Inferiore (SA), alla via Federico Ricco, altezza Chiesa San
Bartolomeo. In quelle circostanze di tempo e di luogo, l'appellante si trovava, in qualità di trasportato, a bordo del motociclo mod.
Peugeot Tweet tg. DX 96964, allorquando il conducente del suddetto motociclo ebbe a investire una pedone, sig.ra
[...]
, così perdendo il controllo del mezzo. In seguito CP_4 all'evento, il motociclo Peugeot Tweet tg. DX 96964 rovinava al suolo unitamente ai suoi occupanti ed esso subiva Parte_1 lesioni alla guarigione delle quali gli residuavano postumi invalidanti. Nel giudizio davanti al giudice di prime cure si era costituita la convenuta società , la Controparte_1 quale aveva sostenuto il concorso di colpa del , il quale, in Pt_1 violazione dell'art. 171 C.d.S., come passeggero trasportato, aveva omesso di indossare indumenti e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato, in conformità con i regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite -
Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria. In particolare la compagnia assicurativa riportava un testo dell'art. 171 C.d.S., secondo il quale: “… a) per i veicoli fino
a 11 Kw è obbligatorio l'utilizzo del casco integrale;
b) per i veicoli da 11 Kw a 25 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con protezioni per spalle e gomiti;
c) per i veicoli da 25 Kw a 52 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti;
d) per i veicoli oltre
52 kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani e di una tuta tecnica o di una giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti e di pantaloni tecnici con protezioni per fianchi e ginocchia….”. Allegava, inoltre, che il motociclo su cui si sarebbe
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 trovato l'appellante al momento del sinistro era di 39 KW, come da copia del libretto di circolazione prodotta in atti. L'appellante deduceva a motivi di appello la falsa ed erronea applicazione dell'art. 171 C.d.S., l'erronea valutazione delle prove acquisite in giudizio, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione, evidenziando che l'art. 171 del Codice della Strada, sia nella sua attuale formulazione che in quella vigente all'epoca dei fatti, non obbligava affatto ad indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo integrale, ma più semplicemente un casco protettivo conforme ai tipi omologati, atteso che dal libretto di circolazione esibito nel giudizio di primo grado (Codice P.2) si evinceva in modo chiaro che il motociclo aveva una potenza di soli
7,70 KW. Rilevava che l'erroneo riconoscimento del concorso di colpa del passeggero aveva avuto una ricaduta sulle somme liquidate come danni ad esso attore e per spese di giudizio, di molto inferiori a quelle dovute. Per tali motivi chiedeva, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna degli appellati, in solido tra di loro, a pagare in favore di esso appellante, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dalla sua persona, patrimoniali e non patrimoniali, le seguenti somme: euro 10.483,43 per danno biologico (7% per lesioni subite all'età di 29 anni); euro 380,93 per
I.T.P. al 75% (10 gg. ad euro 38,09 al giorno); euro 380,93 per
I.T.P. al 50% (15 gg. ad euro 25,39 al giorno), euro 63,49 per I.T.P. al 25% (5 gg. ad euro 12,69 al giorno), come da tabella ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni aggiornata dal Decreto Ministeriale
8.6.2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 144 del 22.6.2022; euro 3.731,90 per personalizzazione del danno e/o danno morale
(1/3 del danno biologico e del danno da I.T.T. e da I.T.P.) a causa delle sofferenze fisiche e psicologiche che esso attore aveva dovuto patire a seguito dell'incidente stradale;
euro 346,15 per spese mediche documentate, oltre al danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa specifica, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e fino al soddisfo;
il tutto, in ogni caso, entro
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 il limite di euro 20.000,00, con espressa rinuncia all'esubero; chiedeva, inoltre, la condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio sia di primo grado, nella misura di euro 2.287,63 (di cui € 297,63 per spese vive documentate, oltre le spese generali e gli accessori di legge) anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (anche per il rifiuto alla stipula di una Convenzione di Negoziazione Assistita in corso di causa) nonché della fase stragiudiziale della controversia, dovute dalla Compagnia Assicurativa, così come confermato sia dalla
Corte di Cassazione, III Sez. Civile, nella sentenza n. 11606 del
31.05.2005, che dalla successiva Giurisprudenza di merito, con attribuzione al difensore antistatario;
sia del grado di appello, tra cui la spesa di euro 6,20 per la copia uso appello della sentenza di primo grado, euro 15,53 per la notifica dell'atto di citazione in appello, euro 382,50 per l'iscrizione a ruolo del giudizio di appello, per un totale di euro 404,23 oltre competenze del giudizio di appello, sempre con attribuzione.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e il rigetto nel merito, con conferma dell'impugnata sentenza in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto.
Non si costituiva in giudizio , sebbene ritualmente CP_3 citato, per cui si procedeva in sua contumacia.
Il giudice dell'appello, fatte precisare le conclusioni, riservava in decisione la causa.
L'appello è fondato e va pertanto accolto. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che il ha indicato la parte della Parte_1 sentenza da riformare, esplicitandone i motivi in fatto e in diritto, tanto che l'appellata compagnia assicurativa si è difesa in modo completo.
Riguardo al merito, risulta documentalmente provato che il motociclo su cui l'appellante viaggiava come trasportato aveva un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 “rapporto Potenza/Tara” di 0,039 KW/KG e non certo una potenza di 39 KW. Ciò va evidenziato solo per riportare la vicenda nei canoni fattuali veritieri, nel senso che il mezzo non era una pericolosa e potente motocicletta ma un normale piccolo scooter, in relazione al quale il passeggero era tenuto solo ad indossare un casco omologato e non necessariamente un casco integrale. Invero, erra la compagnia assicuratrice a riportare un comma 1 dell'art. 171 del Codice della Strada mai esistito, in quanto facente parte di un
Disegno di Legge del 2010 che avrebbe dovuto introdurre varie modifiche al Codice della Strada, ma che poi non ebbe a modificare l'art. 171 né ad introdurre il comma riportato dalla difesa dell'appellata. D'altra parte la testimone oculare escussa in primo grado all'udienza del 21.10.2016 ebbe a confermare la dinamica indicata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, fornendo ulteriori dettagli sulle modalità e sulle conseguenze dell'incidente e chiarendo quindi che mentre il viaggiava come trasportato Pt_1 sul motociclo del , giunto all'altezza della Chiesa e CP_3 dell'Oratorio di San Bartolomeo, il conducente dello stesso investiva la signora , pedone che stava Controparte_4 regolarmente attraversando la strada sulle strisce pedonali e perdeva il controllo del motociclo, cadendo a terra sulla destra, coinvolgendo l'attore nella caduta;
la teste in particolare ebbe a precisare che il indossava il casco di tipo semi-integrale, Pt_1 aperto cioè solo sul volto e sul mento e che, a seguito della caduta, andava a sbattere col capo contro il marciapiedi posto a bordo strada, per cui sanguinava dal volto e si lamentava per i dolori che accusava, pur essendo rimasto il casco allacciato alla testa. Non vi
è quindi la prova né dell'omesso uso del casco da parte dell'attore né tantomeno dell'uso di un casco non conforme ai tipi omologati o inadeguato alle circostanze della circolazione, per cui non sussiste alcuna sua corresponsabilità e quindi non va operata alcuna riduzione del suo diritto al risarcimento ed alla liquidazione delle spese legali.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 Inoltre il Giudice di Pace, oltre ad accogliere erroneamente solo in parte (per la metà) la domanda attorea, condannando gli odierni appellati, in solido tra di loro, al pagamento in favore dello stesso della somma complessiva di euro 5.277,88 per il risarcimento del danno non patrimoniale, ebbe ad omettere di riconoscere altresì i dovuti interessi legali e la rivalutazione monetaria e a compensare per la metà le spese di lite, liquidate per la restante metà nella complessiva somma di euro 1.100,00, di cui euro 150,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.
Invero, applicando la tabella ex art. 139 del Codice delle
Assicurazioni aggiornata alla data della pubblicazione dell'impugnata sentenza, è corretto liquidare in favore di parte attorea euro 9.513,05 per danno biologico (7% di I.P. per lesioni subite all'età di 29 anni); euro 345,75 per I.T.P. al 75% (10 gg. ad euro 34,57 al giorno); euro 345,75 per I.T.P. al 50% (15 gg. ad euro 23,05 al giorno), euro 57,63 per I.T.P. al 25% (5 gg. ad euro
11,52 al giorno), per un totale di euro 10.262,18. Non essendo state allegate circostanze specifiche e concrete di ulteriori danni alla capacità lavorativa e danni relazionali o esistenziali, al danno biologico come sopra complessivamente liquidato, va aggiunto il danno morale per patema d'animo e sofferenze derivate dalle non lievi lesioni personali, che si ritiene congruo liquidare in un quarto del danno biologico complessivo e quindi in euro 2.565,54. Vanno aggiunti euro 346,15 per spese mediche documentate, per cui il danno risarcibile complessivo è pari ad euro 13.173,87 a cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i criteri statuiti da Cass. S.U. 1712/1995 dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per entrambi i gradi in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e fase conclusionale per il primo grado e studio, introduzione e fase conclusionale per il grado di appello.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna in solido gli appellati al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 13.173,87 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri statuiti da Cass.
S.U. 1712/1995 dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo. 2) Condanna in solido gli appellati al pagamento all'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro
2.090,00 per compensi di difesa per il primo grado ed in euro
3.397,00 per compensi di difesa per il grado di appello, oltre per entrambe le fasi di giudizio rimborso contributo unificato e marca da bollo nonchè rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 12/06/2025 Il Giudice dott. Andrea Loffredo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7