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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/06/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1426/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1426/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 P.IVA_2
entrambe elettivamente domiciliate in VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. LOMBARDI GIUSEPPE, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SALVANESCHI LAURA EUGENIA MARIA
( ) e all'avv. FONTANA GIORGIO ) C.F._1 C.F._2
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_3
VIA DELL'ANNUNCIATA, 7 20121 MILANO presso lo studio dell'avv.
pagina 1 di 4 che la rappresenta e difende come da delega in atti, Controparte_2
unitamente all'avv. CARDI MARCELLO ( ), all'avv. CARDI C.F._3
ENZO ( ) e all'avv. CHICONE ROBERTA C.F._4
( ) C.F._5
APPELLATA rilevato che:
-il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2331/23, ha dichiarato la propria incompetenza a favore dell'Arbitro Unico, previsto dall'art. 21 del Transfer Agreement stipulato tra e su una Parte_1 Controparte_1 Parte_2
domanda di accertamento negativo proposta da e contro Parte_1 Parte_2 [...]
; CP_1
-la sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da e le Parte_1 Parte_2
quali hanno riferito nell'atto di appello di aver già proposto contro di essa regolamento di competenza ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c., ritenendolo lo strumento corretto di impugnazione, ma di aver deciso di proporre tempestivamente anche il presente appello per scrupolo difensivo, ove “la pronuncia declinatoria a favore dell'arbitro fosse intesa come sentenza che pronuncia in tema di giurisdizione”;
-l'appellata si è costituita ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, CP_1
chiedendone nel merito il rigetto e reiterando, in via subordinata, la domanda riconvenzionale già svolta in primo grado (e che era stata proposta in precedenza davanti all'Arbitro Unico previsto dalla clausola compromissoria) per ottenere la condanna delle odierne appellanti al pagamento dell'importo di euro “401.866,00, o della differente somma che verrà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni cagionati a ; CP_1
- nel corso del presente giudizio di appello sono stati pronunciati (e qui depositati dalla parte appellante):
pagina 2 di 4 --il lodo parziale, pronunciato in data 21.11.2023 dall'Arbitro Unico, che, sull'eccezione sollevata dall'odierna appellante, ha deciso “che la Seconda Domanda, nella sua parte basata sull'Art. 2043 del Codice Civile, ricade al di fuori dell'ambito di applicazione della Clausola Compromissoria e che l'Arbitro Unico non ha giurisdizione sulla stessa”;
--l'Ordinanza della S.C. n. 30730/24, pubblicata il 29.11.2024, che ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto contro la sentenza qui appellata, ritenendo la stessa quale sentenza declinatoria di giurisdizione e, quindi, appellabile;
-la causa è stata posta in decisione, a seguito di discussione orale, all'udienza del
12.3.2025;
-in data 30.5.2025 i difensori della parte appellante hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, notificata alla controparte, riferendo di aver definito stragiudizialmente la controversia e chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese compensate;
-nella stessa data anche i difensori della parte appellata hanno depositato dichiarazione di accettazione della rinuncia, confermando l'intervenuta definizione conciliativa e associandosi all'istanza di estinzione del giudizio a spese compensate;
ritenuto che:
-le dichiarazioni di rinuncia agli atti e di accettazione della rinuncia siano rituali, poiché provenienti da difensori muniti del potere speciale di rinunciare e accettare rinunce;
-ricorrano, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 306
c.p.c., a spese compensate, come le parti concordemente richiedono
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-dichiara l'estinzione del giudizio;
-compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Milano il 3.6.2025 pagina 3 di 4 Il Consigliere est.
Rossella Milone
Il Presidente
Domenico Bonaretti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1426/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 P.IVA_2
entrambe elettivamente domiciliate in VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. LOMBARDI GIUSEPPE, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SALVANESCHI LAURA EUGENIA MARIA
( ) e all'avv. FONTANA GIORGIO ) C.F._1 C.F._2
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_3
VIA DELL'ANNUNCIATA, 7 20121 MILANO presso lo studio dell'avv.
pagina 1 di 4 che la rappresenta e difende come da delega in atti, Controparte_2
unitamente all'avv. CARDI MARCELLO ( ), all'avv. CARDI C.F._3
ENZO ( ) e all'avv. CHICONE ROBERTA C.F._4
( ) C.F._5
APPELLATA rilevato che:
-il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2331/23, ha dichiarato la propria incompetenza a favore dell'Arbitro Unico, previsto dall'art. 21 del Transfer Agreement stipulato tra e su una Parte_1 Controparte_1 Parte_2
domanda di accertamento negativo proposta da e contro Parte_1 Parte_2 [...]
; CP_1
-la sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da e le Parte_1 Parte_2
quali hanno riferito nell'atto di appello di aver già proposto contro di essa regolamento di competenza ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c., ritenendolo lo strumento corretto di impugnazione, ma di aver deciso di proporre tempestivamente anche il presente appello per scrupolo difensivo, ove “la pronuncia declinatoria a favore dell'arbitro fosse intesa come sentenza che pronuncia in tema di giurisdizione”;
-l'appellata si è costituita ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, CP_1
chiedendone nel merito il rigetto e reiterando, in via subordinata, la domanda riconvenzionale già svolta in primo grado (e che era stata proposta in precedenza davanti all'Arbitro Unico previsto dalla clausola compromissoria) per ottenere la condanna delle odierne appellanti al pagamento dell'importo di euro “401.866,00, o della differente somma che verrà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni cagionati a ; CP_1
- nel corso del presente giudizio di appello sono stati pronunciati (e qui depositati dalla parte appellante):
pagina 2 di 4 --il lodo parziale, pronunciato in data 21.11.2023 dall'Arbitro Unico, che, sull'eccezione sollevata dall'odierna appellante, ha deciso “che la Seconda Domanda, nella sua parte basata sull'Art. 2043 del Codice Civile, ricade al di fuori dell'ambito di applicazione della Clausola Compromissoria e che l'Arbitro Unico non ha giurisdizione sulla stessa”;
--l'Ordinanza della S.C. n. 30730/24, pubblicata il 29.11.2024, che ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto contro la sentenza qui appellata, ritenendo la stessa quale sentenza declinatoria di giurisdizione e, quindi, appellabile;
-la causa è stata posta in decisione, a seguito di discussione orale, all'udienza del
12.3.2025;
-in data 30.5.2025 i difensori della parte appellante hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, notificata alla controparte, riferendo di aver definito stragiudizialmente la controversia e chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese compensate;
-nella stessa data anche i difensori della parte appellata hanno depositato dichiarazione di accettazione della rinuncia, confermando l'intervenuta definizione conciliativa e associandosi all'istanza di estinzione del giudizio a spese compensate;
ritenuto che:
-le dichiarazioni di rinuncia agli atti e di accettazione della rinuncia siano rituali, poiché provenienti da difensori muniti del potere speciale di rinunciare e accettare rinunce;
-ricorrano, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 306
c.p.c., a spese compensate, come le parti concordemente richiedono
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-dichiara l'estinzione del giudizio;
-compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Milano il 3.6.2025 pagina 3 di 4 Il Consigliere est.
Rossella Milone
Il Presidente
Domenico Bonaretti
pagina 4 di 4