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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 22/12/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia - nella persona del
Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 16.10.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 336 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
con Parte_1
sede in alla Via Michele Mazzella n. 196, P.Iva Pt_1 P.IVA_1
rapp.ta, difesa ed elettivamente domiciliata in , alla via Pt_1
Osservatorio n. 40, presso lo studio dell'Avv. Paolo Scarano, C.F.
, che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1
procura alle liti su allegata all'atto di citazione.
sentenza proc. n. 336/20 r.g. pag. 1 OPPONENTE
E
, corrente in Viale Europa 1 3 in Controparte_1
Ponsacco, codice fiscale e partita IVA in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore con il patrocinio, in Parte_2
virtù di delega stesa in calce al ricorso per ingiunzione, dell'avv.
VA RR, codice fiscale e dell'avv. C.F._2
SI NN, codice fiscale , e con C.F._3
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Patrizia La Motta, codice fiscale , in Via Generale Giordano Orsini 30, C.F._4
80132 Napoli.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
12.409 a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce.
L'opponente ha dedotto che:
non ha mai ordinato la merce indicata nelle fatture prodotte nella fase monitoria;
la merce di cui alle fatture suddette non è mai stata consegnata;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese ed attribuzione.
sentenza proc. n. 336/20 r.g. pag. 2 L'opposta ha dedotto che:
il credito vantato dalla convenuta opposta risulta provato tramite l'allegazione delle fatture relative alla fornitura di merci effettuata, non formalmente contestate, nonché degli estratti autentici dei registri
IVA;
a conferma dell'avvenuta regolare consegna della merce oggetto delle fatture azionate in via monitoria si producono i relativi documenti di trasporto sottoscritti;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Tanto premesso si osserva che la consegna delle merci in questione è provata dai ddt prodotti, sottoscritti per ricezione dal destinatario.
Il disconoscimento di tali sottoscrizioni, operato solo con la terza memoria istruttoria laddove i ddt erano stati prodotti già all'atto della costituzione in giudizio, è tardivo.
Alla luce di tanto, e della circostanza che non sono mai state contestate, può riconoscersi pieno valore probatorio alle fatture di vendita, regolarmente annotate nella contabilità dell'azienda.
Risulta, quindi, provato anche il prezzo pattuito per la vendita della merce.
L'opposizione, in definitiva, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
sentenza proc. n. 336/20 r.g. pag. 3 La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 58/20 emesso in data 18.6.20 proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato il 1.9.20, così provvede: CP_1
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.387 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 22.12.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 336/20 r.g. pag. 4