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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente
dott. Luisa Bettio Giudice rel.
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°4326 /2024 R.G.
da
, con l'avv. TODESCHINI FRANCESCO come Parte_1
da procura in atti ricorrente
contro
, Controparte_1
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni parte ricorrente:
“chiede che il Sig. Giudice voglia dichiarare l'estinzione della causa
n. 4326/2024 R.G. in epigrafe indicata.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione depositato in data 17.09.24
[...]
, , in persona del Tutore Dott. , conveniva in Parte_1 Parte_2
giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“CHIEDE 2
che il Tribunale adito voglia dichiarare, se del caso con sentenza non definitiva, la
separazione personale dei coniugi Signori e , Parte_1 Controparte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sen-tenza,
disponendo che la casa coniugale sita in Padova, via Marinelli n. 8/A, di proprietà
per 1/5 del Sig. , rimanga al medesimo assegnata. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite in ipotesi di opposizione.”
Nel corso del procedimento in pendenza della prima udienza con dichiarazione depositata in data 29.01.25 la ricorrente dava atto dell'intervenuto decesso del convenuto avvenuto in data 28.01.25
depositando la relativa documentazione la morte di (cfr. al.. 1 e 2 a detta istanza).
La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza d'interesse alla pronuncia: ai sensi dell'art. 149 c.c. la morte infatti determina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza necessità di una pronuncia giudiziale (cfr. Cass. Civ. n. 4092 del 20.02.2018,
Cass. Civ. n. 31358 del 02.12.2019).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Atteso l'esito della controversia nulla va statuito sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Nulla sulle spese di lite.
Padova, 30/01/2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
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