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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 11367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11367 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 10.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.24835/2025 R.A.C.C.,
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 58 presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Daniele Stramaccioni che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio Romano 46, presso la sede INPS F.M. Roma Flaminio, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Brizzi Eleonora in virtù di procura generale del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio in atti CP_2
CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 9.7.2025 ed iscritto a ruolo il 10.7.2025 la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che all'esito di procedimento di atp con decreto di omologa del 19.02.2025 (RG 8433/24) veniva riconosciuto che la parte ricorrente ha il requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n.18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del 23.10.2023; che il decreto di omologa veniva notificato via pec alle CP_ sedi competenti in data 05/03/2025; che in data 27/02/2025 il ricorrente presentava, a mezzo CP_ pec, all' la documentazione necessaria – Modello AP70 - per procedere alla liquidazione della prestazione;
che non venivano corrisposti né gli arretrati maturati dalla domanda amministrativa, né la rata mensile, nonostante il decorso dei termini previsti dall'art 445 bis cpc. Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere: “ 1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1, L. 18/80 (indennità di accompagnamento), con decorrenza dalla domanda CP_ amministrativa del 23.10.2023 , come da decreto di omologa;
2) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento maturati, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al CP_ soddisfo. Con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, da quantificarsi anche con la maggiorazione di cui ai sensi dell'art.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS, oltre IVA e CPA e spese generali, nonché del pagamento del contributo unificato in entrambe le fasi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “dichiarare cessata la materia del contendere, CP_2 essendo stato integralmente soddisfatto l'interesse azionato in giudizio dalla parte ricorrente, con compensazione delle spese di lite”, allegando alla memoria di costituzione la copia del provvedimento di liquidazione (TE08) emesso in data 17/06/2025 (doc. 1) e quietanza di pagamento effettuata con il cedolino del mese di agosto 2025 (doc. 2). Istruito documentalmente il procedimento, all'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti che: con decreto di omologa del 19.2.2025 il Tribunale di Roma sezione lavoro ha riconosciuto che la parte ricorrente ha il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n.18/1980 ai fini dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del 23.10.2023; l'omologa è stata notificata all' convenuto in data 5.3.2025; in data CP_2 CP_ 27.2.2025 è stato trasmesso all' il Modello AP70 al fine di consentire la liquidazione della prestazione. L' si è costituito in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione in data 17.6.2025 della CP_2 prestazione di cui in ricorso con decorrenza dal 1.11.2023 e con il calcolo degli arretrati per il periodo dal 1 novembre 2023 al 30 giugno 2025 (cfr. comunicazione di liquidazione e modello TE08, doc.1), con avvenuto pagamento della prestazione di cui in ricorso con gli arretrati in data 1.8.2025 (cfr. cedolino di agosto 2025, doc.2) . In conseguenza deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa. Per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese di lite, CP_2 considerato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo in corso di causa, dopo il deposito del ricorso, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario. Non ricorrono i presupposti per l'aumento del compenso ex art. 4 DM comma 1 bis n.55/2014, come modificato dal DM n.147/2022, che dispone che “ Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
La Cassazione ha stabilito al riguardo che “ “L'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, anche dopo le modifiche apportate dal d.m. n. 147 del 2022, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitabile, su richiesta del difensore, solo ove la redazione dei singoli atti depositati con modalità telematiche avvenga con tecniche informatiche in concreto idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentano realmente la ricerca testuale e la navigazione all'interno di ognuno di essi e dei documenti allegati;
tale idoneità va valutata sulla base di un apprezzamento di fatto che tenga conto principalmente delle dimensioni quantitative, del numero e della complessità dei menzionati atti e documenti. L'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione che non riconosca siffatto aumento, per essere ammissibile, deve indicare tutti gli atti e i documenti redatti con le menzionate modalità e tecniche informatiche, specificarne il contenuto e chiarire in che termini sia stata agevolata, con l'impiego delle citate tecniche informatiche, l'attività giudiziaria” (Cass. sez. lav. ordin. n. 28749/2025 del 30.10.2025). Pertanto la mera utilizzazione di modalità telematiche non giustifica, di per sé, l'incremento del compenso, dovuto “solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni” (Cass. sez. 2 ordin. n. 22762 del 27/07/2023), presupposti insussistenti nel caso di specie.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui
€1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi. Roma, 10.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi