Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N.22052/2022 R G
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza definitiva , riservata dall'udienza del 29/10/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n.22052/2022 RG
tra
, sito in Napoli al Viale Colli Aminei is. M. Parte_1
32, C.F.: , in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1
el dr. (amministratore autorizzato Controparte_1 Controparte_2
dall'assemblea con delibere del 14.03.2022 e del 19.07.2022), in persona del legale rappresentante pro-tempore dr. rappresentato e difeso –giusta procura in atti- dall'avv. Alfredo Controparte_2
Martucci Schisa, nato a [...] il [...], C.F.: , con studio in Napoli CodiceFiscale_1
alla via F. del Carretto n. 26, presso il quale si elegge domicilio
ATTORE
e
, nata a [...] il [...] Controparte_3
( ) ivi residente a[...] Isolato I, autorappresentata e CodiceFiscale_2
difesa ai sensi di legge ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Viale Colli
Aminei, 10 “Parco dei gerani”
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
con sede in LI Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14 Controparte_4
(iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso, C.F. e P.IVA n. ), in P.IVA_2 P.IVA_3
persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott. e Dott. , Controparte_5 Controparte_6
rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Magaldi (C.F. ; indirizzo PEC C.F._3
giusta procura alle liti del 18 dicembre 2014 di rep. Email_1
P.IVA_ Notaio in Treviso Rep. n. 186905/Racc. n. e con questi Persona_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla P.zza Carità n. 32
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni e pagamento compensi conclusioni per le parti: come da rispettivi atti e verbale del 29/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c.
Parte attrice, il ”, sito in Napoli al Viale Colli Parte_1
Aminei is. M. 32, ha adito il giudice nei confronti di , quale Controparte_3
amministratore del suddetto condominio fino all'11/1/2022, deducendo che: 1) la stessa ha operato un illegittimo prelievo di somme, € 4.006,16 oltre 668,75 per ritenuta d'acconto versata , dal conto corrente condominiale, a titolo di compensi per prestazioni straordinarie di avvocato, sei decreti ingiuntivi tra il 2012 ed il 2018 nei confronti di mai iscritti nella contabilità Parte_2
condominiale e mai dedotti nell'oggetto di richieste di pagamento corredate di parcella analitica;
2)
la stessa ha operato un illegittimo prelievo di somme dal conto corrente condominiale a titolo di compensi di amministratore condominiale anche per periodo successivo alla cessazione dell'incarico, l'11/1/2022, dovendo restituire la somma di €102,32 pari ai 2/3 del compenso mensile pattuito;
3) ha eseguito con negligenza ed imperizia grave la prestazioni di avvocato con riferimento specifico all'espropriazione forzata immobiliare in danno del condomino moroso con riguardo alla procedura esecutiva n. 317/2015 R.G. Esec. Imm. Incardinata Parte_2
dinanzi al Tribunale di Napoli e pertanto deve restituire la somma di €5.645,00 ( cioè €1.703,00 per spese di CTU Tribunale di Napoli R.G.E.317/2015 + € 1.107,45 per spese di visura + € 1.312,00
per relazione notarile + €1.200,00 oltre accessori come per legge (per un totale di € 1.522,56), per spese processuali oggetto di condanna in forza di soccombenza nel giudizio di reclamo ex 630
c.p.c); 4) stante la non corretta prestazione professionale la convenuta non ha diritto al pagamento della pretesa somma di € 5.030,12 per anticipazioni di spese e per compensi relativamente all'esecuzione di pignoramento e agli atti di intervento nell'ambito della procedura esecutiva n.
R.G.E. 317/2015.
Costituendosi ha contestato l'assunto attoreo, l'ammissibilità e Controparte_3
procedibilità delle domande chiedendo: “Nel merito, rigettare integralmente l'avversa domanda di
cui al punto A.1 di restituzione dell'importo di €. 4.674,91, per l'attività professionale esperita per
conto del istante per i n. 6 decreti ingiuntivi ottenuti, sia perché infondata in fatto ed in Parte_1
diritto, sia perché oggetto di illegittimo arricchimento ex art. 2041 c.p.c., avendo il Condominio
istante pattuito una rateizzazione con il condomino per le spese e competenze Parte_2
professionali liquidate nei procedimenti monitori;
Sempre nel merito, rigettare integralmente
l'avversa domanda di cui al punto A.2 di restituzione dell'importo di €. 102,32, per avere
correttamente eseguito l'attività di amministratore per il mese di gennaio 2022, come rendicontato;
in via gradata, eccepisce in compensazione detto importo con le anticipazioni effettuate e
correttamente rendicontate, pari ad €. 481,88; Ancora nel merito, rigettare integralmente
l'avversa domanda di cui al punto A.3 di risarcimento dei presunti danni pari ad €. 5.645,00,
poiché destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale, nonché del tutto sfornita di prova per tutti i motivi esposti nel presente atto sia nell'an che nel quantum e, per l'effetto, accertare e
dichiarare che l'attività di Amministratore del è Controparte_7
stata espletata in conformità e nell'interesse del mandante, nonché la regolarità dei compensi
percepiti nella qualità di avvocato nei giudizi oggetto di causa;
In via subordinata e nella denegata
ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, condannare la Controparte_4
in persona del l.r.p.t. a tenere indenne e manlevare l'avv. per Controparte_3
quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a pagare in favore dell'attore; In via riconvenzionale,
accertare e dichiarare il diritto dell'avv. a percepire le Controparte_3
anticipazione effettuate per conto dell'istante, come da rendiconto consuntivo fino al 11.01.2022,
depositato in atti, pari ad €481,88 nonché i compensi e le spese per l'incardinamento della
procedura esecutiva immobiliare R.G. 317/2015 e dei relativi n. 2 interventi ex art. 499 c.p.c., pari
ad €. 5.030,12, per la difesa e tutela del il tutto Controparte_8
oltre condanna ex art 96 cpc e alle spese di lite;
nel corso del processo si è costituita la
[...]
quale società assicuratrice della dalla stessa chiamata in garanzia CP_4 Controparte_3
quindi, depositata documentazione e sentite le parti presenti all'udienza del 28/5/2024, la causa è
stata assegnata a sentenza.
Premesso che le domande, compiutamente individuate quanto al petitum e alla causa petendi, sono procedibili in quanto risulta trasmesso l'invito alla negoziazione e premesso che la titolarità attiva e passiva non è contestata e comunque comprovata dalla documentazione contabile condominiale in atti, nel merito del PRIMO motivo di doglianza attorea sopra enunciato, va osservato che nessuno dei bilanci anno 2020 e 2021 redatti dalla è stato approvato dall'assemblea (cfr CP_3
amministratore dello stabile all'udienza del 28/5/2024) e che dall'esame della lista movimenti
C/C condominiale prodotta dall'attore e non contestata dalla convenuta, risulta che la CP_3
ha prelevato in data 12/1/2022 €4.006,16 oltre €668,75 per ritenuta d'acconto versata , a
[...]
titolo di compensi per sei decreti ingiuntivi : n. 6172/2012 del Giudice di Pace di Napoli, n. 9040/2012 del Giudice di Pace di Napoli, n. 8659/2013 del Giudice di Pace di Napoli, n. 687/2013
del Giudice di Pace di Napoli, n. 1222/2018 del Giudice di Pace di Napoli, n. 9538/2018 del
Giudice di Pace di Napoli emessi nei confronti del condomino;
sennonchè, se si Parte_2
evidenzia che nei suddetti decreti ingiuntivi non è stata disposta l'attribuzione/distrazione in favore del procuratore avv.to (nella duplice veste di amministratore dello stabile e Controparte_3
avvocato) , se si valuta che il professionista, non può determinare autonomamente il suo compenso né tanto meno impossessarsi di somme altrui ( a prescindere dalla data) senza un accordo tra le parti, sul punto del tutto inesistente, o senza una preventiva pronuncia giudiziale, non allegata tra i documenti, ne deriva che l'arbitraria appropriazione della somma di € 4.674,91 ( 4006,16+ 668,75)
va qualifica del tutto indebita in quanto priva di titolo , con la conseguenza che tale somma va restituita al , oltre interessi legali dal 12/1/2022 al saldo ( trattandosi di debito di valuta); Parte_1
né va sottaciuto che nessuna domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 4.674,91 a titolo di compenso è stata avanzata in questa sede, né risulta sollevata una rituale eccezione di compensazione propria (atteso che i due crediti trovano origine in due diversi rapporti giuridici:
condominio/avvocato e comunque osterebbe il divieto sancito dall'art Controparte_9
1246 n 1 cc, cfr in tema sent Cass. n. 7337/2004); né appare corretto il richiamo, da parte della
, del rimedio di cui all'art 2041 cc che è del tutto residuale rispetto all'azione contrattuale CP_3
la quale potrà essere intrapresa, dalla nella qualità di avvocato, nei confronti del CP_3
condominio se ne sussistono le condizioni e nei limiti di quanto fondato ( cfr in tema ord Cass n.
27008/2024, sent Cass SU n. 33954/2023).
Quanto alla SECONDA doglianza, prelievo, in data 11/1/2022, del compenso per l'intero mese di gennaio 2022 pur risultando cessata la carica della proprio nella suddetta data, Controparte_3
a parere di questo giudice la pretesa del condominio, di restituzione della somma di €102,32 oltre interessi legali dall'11/1/2022 al saldo ( trattandosi di debito di valuta) corrispondente al compenso per due terzi del mese di gennaio 2022, è fondata in quanto il compenso pattuito per un mese va poi rapportato all'effettiva durata della prestazione svolta, non potendosi ritenere plausibile che un soggetto maturi il compenso per l'intero periodo pur avendo eseguito la sua attività per un solo giorno ( ad esempio); né appare fondata l'eccezione di compensazione avente ad oggetto la somma di €481,88 a titolo di presunte anticipazioni effettuate dall'ex amministratore nel corso del suo mandato in quanto il credito è contestato è non provato da alcun documento contabile ( cfr anche dichiarazioni della che all'udienza del 28/5/2024 ha infatti affermato: “La Controparte_3
somma di €481,89 riguarda le spese delle raccomandate per l'ultima assemblea e il fitto della sala
ma non so se ho depositato la prova cartacea di tali anticipazioni” ); va infatti rilevato e ribadito che la aveva l'onere di provare di aver utilizzato somme provenienti dal proprio conto CP_3
corrente o comunque personali, prova non fornita in alcun modo.
Passando all'esame della problematica relativa alla procedura di espropriazione forzata
immobiliare in danno del condomino moroso incardinata dal condominio Parte_2
patrocinato dall'avv.to con il n. 317/2015 R.G. Esec. Imm. Controparte_3
dinanzi al Tribunale di Napoli e alla domanda di restituzione della somma di €5.645,00 versata dal condominio per le seguenti causali: € 1.703,00 per spese di C.T.U. Tribunale di Napoli R.G.E.
317/2015; €1.107,45 per spese di visura;
€ 1.312,00 per relazione notarile;
€ 1.200,00 oltre accessori come per legge (per un totale di € 1.522,56), per spese processuali oggetto di condanna in forza di soccombenza nel giudizio di reclamo ex 630 c.p.c. nonché con riferimento alla contrapposta domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di €5.030,12 per anticipazioni di spese e per compensi relativamente all'esecuzione di pignoramento e agli atti di intervento nell'ambito della procedura esecutiva n.
R.G.E. 317/2015 dinanzi al Tribunale di Napoli , deve rilevarsi che dall'esame degli atti processuali relativa alla citata procedura esecutiva emerge che il G.E. emetteva una declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione per mancata produzione della certificazione notarile sulle formalità annotate nei registri immobiliari conforme alle prescrizioni del Giudice, e la CP_3 impugnava la pronuncia con il rimedio di cui all'art 630 cpc in luogo di quello previsto dall'art 617
cpc .
Ora, se è vero che è pacifico che il rimedio da utilizzare in questi casi è l'opposizione agli atti esecutivi e non il reclamo previsto dall'art 630 cpc, ( cfr sent Cass n. 15374/2011, n. 2674/2011
richiamate dal G.E.), è altresì vero che, come sancito dalla S.C. da ultimo con l'ordinanza n.
3830/2023 , “l'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come
adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma
2, c.c., ad usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata;
la violazione di
tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a
rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in
contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del
principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata
tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri
necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. È
altrettanto consolidato l'orientamento di questa Corte secondo cui, allorché il cliente deduca, come
nella specie, la responsabilità civile del professionista, egli è tenuto a provare di aver sofferto un
danno e che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista. La
responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, invero, ravvisarsi per il solo fatto del non
corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo
del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia
stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito,
alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni,
difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale,
commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 18/02/2022, n. 5440; Cass. Sez. 3, 22/06/2020, n. 12127; Cass. Sez. 3, 24/10/2017, n. 25112; Cass. Sez. 3, 05/02/2013, n. 2638;
Cass. Sez. 3, 10/12/2012, n. 22376; Cass. Sez. 2, 27/05/2009, n. 12354)”.
Nel caso sub iudice il non ha provato né chiesto di provare che avrebbe conseguito il Parte_1
riconoscimento delle proprie ragioni e quindi una vendita fruttuosa dell'immobile pignorato e il rimborso di tutte le somme anticipate se il suo procuratore avesse tenuto il comportamento dovuto impugnando la pronuncia di improcedibilità con il rimedio previsto dall'art 617 cpc in luogo di quello disciplinato dall'art 630 cpc: per tali motivi, non solo va rigettata la domanda di condanna al rimborso della somma di € 5.645,00 ma va anche condannato il condominio “Viale Parte_1
”, sito in Napoli al Viale Colli Aminei is. M. 32, al pagamento del compenso
[...]
comunque dovuto al procurare, avv.to per la sua attività e cioè Controparte_3
la somma, non contestata dall'attore, di €5.030,12 oltre interessi legali dal 27/6/2022 al saldo .
Quanto infine alla domanda di garanzia formulata dalla va evidenziato che, Controparte_3
come correttamente dedotto dalla , la polizza assicurativa in atti ha ad oggetto Controparte_4
solo l'attività di avvocato della convenuta e non anche di amministratore (art 1 e 4 dell'Allegato A
delle Condizioni Generali di Assicurazione), e poiché le somme riconosciute in favore del condominio o sono correlate all'attività di amministratore della e non alla sua Controparte_3
prestazione quale avvocato del condominio, o sono correlate alla sua attività di indebito prelievo di somme, illecito doloso ben diverso dalla responsabilità civile dedotta in garanzia, per tali motivi la copertura assicurativa non trova operatività.
Stante la parziale fondatezza di tutte le pretese, sia di parte attrice che di parte convenuta, non sussistono i presupposti per la condanna ex art 96 cpc e le spese di lite vanno compensate tra il condominio e la che va invece condannata al pagamento delle spese di lite sopportate CP_3
dalla liquidate in dispositivo in base al DM 55/2014, scaglione fino ad € Controparte_4
26.000,00 ridotto per la esiguità dell'istruttoria .
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
In parziale accoglimento delle domanda attoree e di parte convenuta, condanna Controparte_3
al pagamento, in favore del attoreo, della somma di € 4.674,91 oltre
[...] Parte_1
interessi legali dall'11/1/2022 al saldo e di €102,32 oltre interessi legali dall'11/1/2022 al saldo.
Condanna il condominio ”, sito in Napoli al Viale Colli Aminei Parte_1
is. M. 32 al pagamento , in favore di , di €5.030,12 oltre Controparte_3
interessi legali dal 27/6/2022 al saldo .
Rigetta tutte le altre domande anche di garanzia.
Compensa le spese di lite tra il condominio e . Controparte_3
Condanna al pagamento delle spese di lite sopportate dalla Controparte_3
per € 3.500,00 per compenso oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese Controparte_4
generali nella misura del 15% del compenso.
Napoli 4/2/2025 IL G.U.