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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 17/04/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3913/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistiti
[...]
e difesi dall'Avv. RICCIO GIOVAN BATTISTA, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla via Scarlatti 67, attori
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, assistita e difesa dall'Avv. DELLE ROSE LUIGI, con il quale elettivamente domicilia in Nola, alla via San Massimo 16, presso lo studio dell'Avv. VITALE DOMENICO, convenuta nonché
CP_2
convenuta contumace avente ad OGGETTO: lesione personale sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno
2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo ed ogni questione ritenuta assorbita.
e la adivano Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale allo scopo di ottenere il risarcimento del danno che assumevano subito, quest'ultima, quale proprietaria dell'equino denominato OU ed, il primo, quale conducente del cavallo medesimo, rispettivamente in relazione alle lesioni e conseguente decesso per eutanasia dell'animale ed alle lesioni subite dal conducente, a seguito dell'investimento stradale avvenuto il 13.9.2018 in Acerra, località
Pioppelle, per responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Lancia Y tg. EK743CF, di proprietà di , assicurato per la RCA con la CP_2
compagnia convenuta.
La domanda di ciascuna delle parti è infondata e deve essere rigettata.
A ben vedere, non risulta che gli attori abbiano dimostrato – né, per vero, allegato – i fatti che si assume abbiano dato luogo all'incidente, né il nesso causale tra questi ultimi e i lamentati danni, sicché la domanda risulta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
pag. 2/5 Più in dettaglio, va in via assorbente rimarcato che non sussiste prova certa che il sinistro si sia effettivamente verificato secondo la versione fornita dagli attori.
Al riguardo, valgano anzitutto le considerazioni del CTU dott. Per_1
, in merito al quesito riguardante la compatibilità delle lesioni
[...]
riportate dal cavallo nel sinistro per cui è causa:
“I documenti e i certificati depositati sono carenti e privi di una effettiva dimostrazione di quanto accaduto e lamentato. Nel dettaglio gli stessi non sono idonei a comprovare neppure in via indiziaria e/o presuntiva che le lesioni riportate dal cavallo, poi deceduto, siano ascrivibili al sinistro verificatosi. In merito a ciò è doveroso altresì evidenziare che l'assenza di un esame radiologico non consente di fatto una valutazione concreta e oggettiva della frattura refertata e della conseguente condizione che ha poi determinato l'effettuazione dell'eutanasia sullo stesso”.
Inoltre, in replica alle osservazioni svolte dal CT di parte attrice, il CTU ha osservato: “Lo stesso Dott. riportandosi Persona_2
esclusivamente al contenuto dei certificati medici, non chiarisce le ragioni per le quali le lesioni descritte siano indiscutibilmente o anche solo astrattamente ascrivibili al sinistro denunciato. Nel dettaglio non specifica
“tecnicamente” come la frattura riportata dal cavallo sia compatibile soltanto ed esclusivamente con l'incidente d'auto. In merito a ciò è doveroso rammentare che i cavalli sportivi (tra i quali vanno ovviamente annoverati i trottatori), di età superiore ai tre anni, sono frequentemente soggetti, per l'attività che svolgono, a riportare fratture intrarticolari del
III metacarpo. Fratture che hanno la tendenza ad estendersi e,
pag. 3/5 conseguentemente a sfociare in fratture complete pluriframmentarie e scomposte”.
A tanto si aggiunga che, in sede di primo soccorso, il dichiarava la Pt_1
sussistenza di un “trauma durante attività lavorativa” per “caduta da calesse” presso “Maneggio” in Acerra, omettendo ogni riferimento al coinvolgimento di autoveicolo nel sinistro, laddove, invece, nell'atto introduttivo si espone una dinamica dell'evento affatto differente e, peraltro, lacunosa, ovvero che il sinistro si sarebbe verificato nella pubblica via, a causa dell'impatto dell'animale con un'autovettura, ciò che avrebbe comportato il disarcionamento dell'attore mentre “si accingeva a rientrare all'interno del centro ippico Madi”, senza che risultino chiari, dal tenore della citazione, il luogo esatto ove sia avvenuto l'infortunio, né tantomeno la condotta del conducente dell'animale da sella alla luce dell'art. 141 cds, che impone a quest'ultimo di tenere una velocità adeguata al traffico ed alla visibilità, in modo da non costituire intralcio alla circolazione o pericolo per il normale flusso del traffico.
Né le perplessità dianzi evidenziate appaiono superate dalle risultanze della prova orale, laddove, all'udienza del 25.6.2024, l'unica teste escussa,
, riferendo dell'investimento del cavallo da parte di un Testimone_1
autoveicolo, con deposizione contraddittoria riferiva, per un verso, di non ricordare né la targa né il modello dello stesso e, per altro verso, che il relativo conducente si era fermato a prestare soccorso al onde Pt_1
trasportarlo al nosocomio con la propria vettura. A tal proposito, il
Tribunale non può non evidenziare come appaia invero scarsamente verosimile che il teste non abbia avuto modo di memorizzare il modello del presunto veicolo danneggiante, atteso che lo stesso, secondo la versione pag. 4/5 fornita dal teste stesso, sarebbe rimasto in sosta presso i luoghi di causa durante tutto il tempo occorrente per le operazioni di soccorso.
Non può, infine, sottacersi che, in merito al sinistro per cui è causa, di particolari gravità e singolarità, non risulti in atti alcuna denunzia alle autorità competenti, né alcun rapporto di incidente stradale, ciò che neppure depone a favore della tesi attorea.
Per tutto quanto diffusamente esposto, nessuna responsabilità può imputarsi ai convenuti in ordine alla spiegata domanda risarcitoria – per lesioni e conseguente morte dell'animale, nonché per lesioni occorse al relativo conducente – che, pertanto, è priva di pregio e va disattesa. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_2
2) Rigetta la domanda;
3) Condanna , Parte_1 Parte_2
, in solido, al pagamento, in favore della
[...]
, delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
2.900,00, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 17/04/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3913/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistiti
[...]
e difesi dall'Avv. RICCIO GIOVAN BATTISTA, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla via Scarlatti 67, attori
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, assistita e difesa dall'Avv. DELLE ROSE LUIGI, con il quale elettivamente domicilia in Nola, alla via San Massimo 16, presso lo studio dell'Avv. VITALE DOMENICO, convenuta nonché
CP_2
convenuta contumace avente ad OGGETTO: lesione personale sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno
2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo ed ogni questione ritenuta assorbita.
e la adivano Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale allo scopo di ottenere il risarcimento del danno che assumevano subito, quest'ultima, quale proprietaria dell'equino denominato OU ed, il primo, quale conducente del cavallo medesimo, rispettivamente in relazione alle lesioni e conseguente decesso per eutanasia dell'animale ed alle lesioni subite dal conducente, a seguito dell'investimento stradale avvenuto il 13.9.2018 in Acerra, località
Pioppelle, per responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Lancia Y tg. EK743CF, di proprietà di , assicurato per la RCA con la CP_2
compagnia convenuta.
La domanda di ciascuna delle parti è infondata e deve essere rigettata.
A ben vedere, non risulta che gli attori abbiano dimostrato – né, per vero, allegato – i fatti che si assume abbiano dato luogo all'incidente, né il nesso causale tra questi ultimi e i lamentati danni, sicché la domanda risulta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
pag. 2/5 Più in dettaglio, va in via assorbente rimarcato che non sussiste prova certa che il sinistro si sia effettivamente verificato secondo la versione fornita dagli attori.
Al riguardo, valgano anzitutto le considerazioni del CTU dott. Per_1
, in merito al quesito riguardante la compatibilità delle lesioni
[...]
riportate dal cavallo nel sinistro per cui è causa:
“I documenti e i certificati depositati sono carenti e privi di una effettiva dimostrazione di quanto accaduto e lamentato. Nel dettaglio gli stessi non sono idonei a comprovare neppure in via indiziaria e/o presuntiva che le lesioni riportate dal cavallo, poi deceduto, siano ascrivibili al sinistro verificatosi. In merito a ciò è doveroso altresì evidenziare che l'assenza di un esame radiologico non consente di fatto una valutazione concreta e oggettiva della frattura refertata e della conseguente condizione che ha poi determinato l'effettuazione dell'eutanasia sullo stesso”.
Inoltre, in replica alle osservazioni svolte dal CT di parte attrice, il CTU ha osservato: “Lo stesso Dott. riportandosi Persona_2
esclusivamente al contenuto dei certificati medici, non chiarisce le ragioni per le quali le lesioni descritte siano indiscutibilmente o anche solo astrattamente ascrivibili al sinistro denunciato. Nel dettaglio non specifica
“tecnicamente” come la frattura riportata dal cavallo sia compatibile soltanto ed esclusivamente con l'incidente d'auto. In merito a ciò è doveroso rammentare che i cavalli sportivi (tra i quali vanno ovviamente annoverati i trottatori), di età superiore ai tre anni, sono frequentemente soggetti, per l'attività che svolgono, a riportare fratture intrarticolari del
III metacarpo. Fratture che hanno la tendenza ad estendersi e,
pag. 3/5 conseguentemente a sfociare in fratture complete pluriframmentarie e scomposte”.
A tanto si aggiunga che, in sede di primo soccorso, il dichiarava la Pt_1
sussistenza di un “trauma durante attività lavorativa” per “caduta da calesse” presso “Maneggio” in Acerra, omettendo ogni riferimento al coinvolgimento di autoveicolo nel sinistro, laddove, invece, nell'atto introduttivo si espone una dinamica dell'evento affatto differente e, peraltro, lacunosa, ovvero che il sinistro si sarebbe verificato nella pubblica via, a causa dell'impatto dell'animale con un'autovettura, ciò che avrebbe comportato il disarcionamento dell'attore mentre “si accingeva a rientrare all'interno del centro ippico Madi”, senza che risultino chiari, dal tenore della citazione, il luogo esatto ove sia avvenuto l'infortunio, né tantomeno la condotta del conducente dell'animale da sella alla luce dell'art. 141 cds, che impone a quest'ultimo di tenere una velocità adeguata al traffico ed alla visibilità, in modo da non costituire intralcio alla circolazione o pericolo per il normale flusso del traffico.
Né le perplessità dianzi evidenziate appaiono superate dalle risultanze della prova orale, laddove, all'udienza del 25.6.2024, l'unica teste escussa,
, riferendo dell'investimento del cavallo da parte di un Testimone_1
autoveicolo, con deposizione contraddittoria riferiva, per un verso, di non ricordare né la targa né il modello dello stesso e, per altro verso, che il relativo conducente si era fermato a prestare soccorso al onde Pt_1
trasportarlo al nosocomio con la propria vettura. A tal proposito, il
Tribunale non può non evidenziare come appaia invero scarsamente verosimile che il teste non abbia avuto modo di memorizzare il modello del presunto veicolo danneggiante, atteso che lo stesso, secondo la versione pag. 4/5 fornita dal teste stesso, sarebbe rimasto in sosta presso i luoghi di causa durante tutto il tempo occorrente per le operazioni di soccorso.
Non può, infine, sottacersi che, in merito al sinistro per cui è causa, di particolari gravità e singolarità, non risulti in atti alcuna denunzia alle autorità competenti, né alcun rapporto di incidente stradale, ciò che neppure depone a favore della tesi attorea.
Per tutto quanto diffusamente esposto, nessuna responsabilità può imputarsi ai convenuti in ordine alla spiegata domanda risarcitoria – per lesioni e conseguente morte dell'animale, nonché per lesioni occorse al relativo conducente – che, pertanto, è priva di pregio e va disattesa. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_2
2) Rigetta la domanda;
3) Condanna , Parte_1 Parte_2
, in solido, al pagamento, in favore della
[...]
, delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
2.900,00, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 5/5