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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/10/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1473 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
nata a [...] l'[...], residente a [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella DONA'
contro nato in [...] il [...], Codice Fiscale , CP_1 C.F._1
ultima residenza nota in Schio via Porta di Sotto 27, contumace e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
1 Conclusioni della ricorrente: Come da ricorso.
1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi in Bassano del
Grappa con rito civile il giorno 24.4.2008, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al N. 13 P. 1 anno 2008.
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune l'annotazione dell'emananda sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
3) Spese e competenze di causa rimborsate e liquidate secondo normativa sul patrocinio gratuito.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 27.3.2025 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in Bassano del Grappa il 24.4.2008, che CP_3
dall'unione non erano nati figli, che l'unione era entrata in irreversibile crisi e che, con sentenza n. 914/2024, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio, né compariva CP_3
all'udienza del 3.10.2025, fissata avanti il Giudice Relatore per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza compariva la ricorrente che rendeva le dichiarazioni riportate a verbale.
La causa, matura per la decisione, era quindi discussa oralmente dal procuratore attoreo ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da è Parte_1
meritevole di accoglimento.
2 Invero, è decorso il termine di legge tra la data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 914/2024 (irrevocabile il 24.11.2024) e la data di deposito del ricorso.
Le dichiarazioni rilasciate dalla parte ricorrente all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c.
dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi .
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la natura costitutiva della presente pronuncia e la mancata opposizione del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_3
nel Comune di Bassano del Grappa il 24.4.2008;
[...]
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 13 , parte I, anno 2008;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
3 Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1473 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
nata a [...] l'[...], residente a [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella DONA'
contro nato in [...] il [...], Codice Fiscale , CP_1 C.F._1
ultima residenza nota in Schio via Porta di Sotto 27, contumace e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
1 Conclusioni della ricorrente: Come da ricorso.
1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi in Bassano del
Grappa con rito civile il giorno 24.4.2008, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al N. 13 P. 1 anno 2008.
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune l'annotazione dell'emananda sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
3) Spese e competenze di causa rimborsate e liquidate secondo normativa sul patrocinio gratuito.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 27.3.2025 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in Bassano del Grappa il 24.4.2008, che CP_3
dall'unione non erano nati figli, che l'unione era entrata in irreversibile crisi e che, con sentenza n. 914/2024, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio, né compariva CP_3
all'udienza del 3.10.2025, fissata avanti il Giudice Relatore per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza compariva la ricorrente che rendeva le dichiarazioni riportate a verbale.
La causa, matura per la decisione, era quindi discussa oralmente dal procuratore attoreo ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da è Parte_1
meritevole di accoglimento.
2 Invero, è decorso il termine di legge tra la data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 914/2024 (irrevocabile il 24.11.2024) e la data di deposito del ricorso.
Le dichiarazioni rilasciate dalla parte ricorrente all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c.
dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi .
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la natura costitutiva della presente pronuncia e la mancata opposizione del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_3
nel Comune di Bassano del Grappa il 24.4.2008;
[...]
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 13 , parte I, anno 2008;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
3 Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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