Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3256/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3256 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza del 24.1.2025 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pozzuoli alla via Giacomo Matteotti, 15 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Murano che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli Controparte_1 C.F._2
alla Via M. Cervantes n. 55/16, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Pecorella e Giuseppe Silvano
Guarino che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24 gennaio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza comunicata il 31.1.2025).
Il P.M. ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato il 24.3.2022 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Pozzuoli in data 8 ottobre 2005, con il resistente (nato in [...] l'[...]) e che dalla loro unione sono nati due (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) - deduceva che Persona_1 Per_2
la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per le ragioni specificamente indicate nel ricorso.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art 151 comma 1 c.c.; autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
l' assegnazione della casa familiare -sita in Qualiano, alla via Giovanni Falcone, 76- con i mobili ivi esistenti;
l' affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_3 Per_2
residenza privilegiata presso di sé; diritto di visita per il genitore non collocatario;
un assegno mensile esclusivamente per il mantenimento dei figli di € 600,00 oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
le spese mediche e scolastiche per il mantenimento dei figli;
la condanna alle spese di lite con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi;
chiedeva che nulla fosse disposto a titolo di mantenimento per la ricorrente;
il pagamento al 50 % delle rate dei debiti contratti fino all' estinzione;
un assegno di mantenimento esclusivamente per i figli pari complessivamente ad euro 200,00; la condanna alle spese del giudizio con attribuzione.
All'udienza presidenziale del 18 ottobre 2022, entrambi comparivano dinanzi al Presidente (dott.ssa
Savastano) il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
dichiarava lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.; assegnava la casa familiare, sita in Qualiano, alla via Giovanni Falcone, 76 alla ricorrente per abitarla con i figli minori;
affidava i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale;
disciplinava il diritto di visita del padre tenuto conto delle esigenze lavorative del resistente, trasferitosi a Bologna e rientrando a
Qualiano ogni 15 giorni;
poneva a carico del resistente a titolo di mantenimento dei figli minori un assegno mensile di euro 400,00 (ossia euro 200,00 ciascuno), da versare a mezzo vaglia postale entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT;
poneva al 50% le spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per i figli minori, purché previamente concordate e documentate come previste nel protocollo di intesa sottoscritto presso l'intestato
Tribunale in data 25-10-2019; nominava il G.I. per il giorno 1.2.2023..
All'udienza dell' 1.2.2023 su richiesta dei procuratori, il G.I. dott.ssa Sequino concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 24.5.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
2 R.G. n. 3256/2022
Con ordinanza del 22.10.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per il deposito del certificato di matrimonio del comune di celebrazione ( ossia Pozzuoli) rinviando in prosieguo al 24.1.2025.
All'esto del deposito del certificato di matrimonio, all'udienza del 24.1.2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(cfr. ordinanza comunicata il 31.1.2025).
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Sull'affido della figlia minore (nata a [...] il [...]) Per_2
In via preliminare il Collegio dà atto che il figlio (nato a [...] il [...]) è divenuto Per_3
maggiorenne in corso di causa.
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il
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minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018
n. 30826).
Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria situazioni pregiudizievoli per la minore tali da ostacolare l'affido della stessa ad entrambi i genitori;
del resto entrambi hanno avanzato richiesta di affido condiviso, non apparendo, pertanto, l'ascolto necessario.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso della minore, come disposto in sede presidenziale.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore, ritiene il Collegio che vada confermato quella della madre.
I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la figlia osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire alla minore di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali;
ciò nonostante, il calendario degli incontri non può prescindere dalla esigenza di contemperare le esigenze del padre con quelle di vita e di relazione, sia della figlia che della madre.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la figlia, si conferma il calendario disposto in sede presidenziale di seguito riportato tenuto conto delle esigenze lavorative del resistente, che per ragioni di lavoro si è trasferito a Bologna e torna a Qualiano, luogo di residenza dei minori ogni quindici giorni, il padre potrà tenere con sé i figli nelle giornate di sabato e domenica, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del sabato (ovvero dalle ore 09.00) alle 21,00 della domenica nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività
pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
la figlia trascorrerà il giorno del compleanno ad anni alterni con ciascun
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genitore; ciascun genitore trascorrerà in compagnia dei figli il proprio compleanno e se tale festa cadrà nei fine settimana, si opererà uno “scambio, a semplice richiesta senza che l'altro genitore possa opporsi
Il Collegio prevede, altresì, che il padre possa vedere e tenere con sé la minore ad anni alterni le festività del 25 aprile;
del primo maggio, del 2 giugno;
del primo novembre e dell' 8 dicembre;
la festa del papà; la festa della mamma andrà, invece, trascorsa con la madre, anche nei week end di spettanza del resistente il tutto compatibilmente alle esigenze della minore e salvo diverso accordo tra le parti.
In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui un minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici.
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione ( ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n.1545/2006).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Ne consegue che essendo la ricorrente il genitore collocatario della figlia minore e convivendo con il figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, la domanda di assegnazione della Per_3
casa familiare - sita in Qualiano alla via Giovanni Falcone, 76 - va accolta.
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Non merita, invece, accoglimento la richiesta di divisione della casa familiare, in assenza di un diverso accordo tra le parti.
Sul punto si osserva che i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti, hanno la facoltà di stipulare contratti atipici (essendo volti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c.) caratterizzati da una propria causa che rinviene nella separazione (o divorzio) soltanto la sua “occasione”, senza, tuttavia, dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio.
Tali accordi, costituendo espressione di libera autonomia contrattuale, consentono ai coniugi di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti e sono del tutti leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali, purché non ledano diritti inderogabili (cosiddetto contenuto eventuale della separazione contrapposto al contenuto necessario, da ultimo in questi termini cfr.
Cass.; sentenza 19 agosto 2015 n. 16909).
Nel caso di specie, non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti, la domanda avanzata da parte resistente di divisione della casa familiare non può essere accolta.
Sulla domanda di mantenimento del figlio (nato a [...] il [...]), maggiorenne ma Per_3
non indipendente economicamente e della figlia minore (nata a [...] il [...]) Per_2
In via preliminare deve osservarsi che secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Ne consegue che, essendo il figlio convivente con la madre e pacificamente non indipendente, Per_3
sussiste in capo alla ricorrente la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti dei figli, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza
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non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 19 e 14), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass.
n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi dei coniugi, dalla documentazione depositata agli atti risulta che la ricorrente è stata assunta, da maggio 2022, con contratto a tempo indeterminato e part time misto presso lo studio professionale del Dott. come addetta alla segreteria, Persona_4 percependo una retribuzione mensile pari ad € 706,56; effettua anche lavori saltuari per arrotondare occupandosi di pulizie di studio o di case;
percepisce un canone di locazione di € 400,00 per un appartamento di sua proprietà; vive nella casa familiare con i figli;
mentre il resistente, prima lavorava presso il Comune di Qualiano come ausiliario con contratti part-time che si sono conclusi senza rinnovo;
dal 2022 lavora per una ditta di edilizia -che gli fornisce anche vitto e alloggio- come operaio manovale e guadagna € 400,00 (risulta depositata soltanto una busta paga); risultano redditi di € 9. 610,07 per il 2019 (CUD 2020); di € 9. 239,76 per il 2020 (CUD 2021); non risultano depositate le ultime dichiarazioni nonostante il resistente ha dichiarato di essere inquadrato;
non ha proprietà immobiliari;
ha in essere un contratto di comodato relativo alla casa familiare assegnata alla ricorrente ed ai figli, con rinuncia all'usufrutto sul cespite (vi è in atti l'ordinanza di rigetto ex art. 700 c.p.c. azionata per il rilascio della casa familiare); è gravato da finanziamenti (per un totale
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di € 454,69); è intestatario di un veicolo del 2002 e di un conto corrente (dichiarazioni rese all'udienza presidenziale nonché documenti e note informative in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 450,00 - ossia € 225,00 ciascuno- da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019
Nulla, invece va stabilito a titolo di mantenimento della ricorrente in assenza di domanda.
Sulla domanda avente ad oggetto il pagamento del 50 % delle rate dei debiti
La domanda avanzata in tale sede non è ammissibile.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, “l' art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
E', pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio- soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n. 1767; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di
Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318; Cass.; sentenza n. 20638/2004).
Nella specie, la connessione tra la domanda di pagamento delle somme con quella di separazione è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte" (da ultimo cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 8.9.2014 n. 18870).
Ne consegue che è inammissibile la domanda di pagamento del 50% delle somme (rate dei debiti contratti) avanzata da parte resistente in tale sede.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
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Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra le parti nella misura del 50% mentre il residuo 50% è posto a carico del resistente in virtù della soccombenza.
Le spese di lite nella misura del 50% sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale di Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...]
[...] Controparte_1
l'1.12.1974);
b) dispone l'affidamento della figlia minore (nata a [...] il [...]) ad entrambi i Per_2
genitori con residenza privilegiata presso la madre e con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate da intendersi trascritte;
c) nulla dispone sull'affido ed il diritto di visita del figlio (nato a [...] il [...]) Per_3
essendo maggiorenne;
d) assegna ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare -sita in Qualiano, alla via Giovanni Falcone,
76- alla ricorrente che l'abiterà unitamente ai figli;
e) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta,00) -ossia
225,00 euro ciascuno- per il mantenimento del figlio (nato a [...] il [...]) Per_3
maggiorenne ma non indipendente economicamente e della figlia (nata a [...] il [...]), Per_2
oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f) Nulla a titolo di mantenimento della ricorrente in assenza di domanda;
g) dichiara inammissibile in tale sede la domanda di divisione della casa familiare avanzata dal resistente;
h) dichiara inammissibile in tale sede la domanda di pagamento del 50% delle rate dei debiti contratti fino alla loro estinzione avanzata dal resistente;
9 R.G. n. 3256/2022
i) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli per l'annotazione e le ulteriori incombenze
(atto n. 398, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
j) compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna a Controparte_1
pagare le spese di lite in favore della ricorrente liquidandole complessivamente in euro
1.904,50 (millenovecentoquattro,50) per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge con attribuzione all'Avv. Giovanni Murano antistatario
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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