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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3168 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avvocato Andrea Monti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Tiberio Imperatore 15
-APPELLANTE -
E
, in persona del Ministro legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6251/2023 pubblicata il 15/6/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di ottenere, previo accertamento del suo diritto a percepire Parte_1
l'indennità di amministrazione nello stesso importo previsto per i dipendenti del
[...] la condanna del suddetto al pagamento in suo favore Parte_2 Pt_3 CP_1 dell'importo, asseritamente maturato a tale titolo dal gennaio 2020 sino alla data di introduzione del giudizio, di € 4.009,67 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su due motivi. Parte_1
Parte_ Il si costituiva in giudizio opponendosi all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Parte_ dipendente a tempo indeterminato del con inquadramento, alla data di Parte_1 introduzione del giudizio, nella qualifica di Funzionario Area III-F5, già dipendente del
[...] premesso di essere stata trasferita in data Controparte_2 CP_3
[.. 13/01/2020 dagli uffici di staff del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di CP_2 dell'ente di provenienza al Dipartimento del CP_4 Controparte_5
convenuto (istituito con l'art.1 del d.l. 1/2020 conv. in l. 12/2020, unitamente al CP_1 [...]
a seguito della soppressione del ), lamentava l'illegittimità della Controparte_2 CP_3 corresponsione, successivamente a tale transito, dell'indennità di amministrazione in misura minore Parte_ rispetto a quella percepita da altri dipendenti del lamentando la violazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, DPCM 26/06/2015 e del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 45 d.lgs. 165/2001.
Il Tribunale rigettava la domanda affermandone l'infondatezza.
Escludeva in particolare tanto la violazione dell'art. 3, comma 2, DPCM 26/06/2015 rilevando come detta norma mal si adattasse al caso di specie, garantendo al dipendente esclusivamente il diritto al mantenimento, ancorché a titolo di assegno ad personam, del più favorevole trattamento economico percepito nell'amministrazione di provenienza non potendo invece essere interpretata come volta ad attribuirgli il diritto a beneficiare del superiore trattamento economico goduto da altri dipendenti presso l'ente di destinazione.
Affermava l'infondatezza anche della prospettata violazione dell'obbligo di parità di trattamento ex art. 45 d.lgs. 165/2001.
Parte_ Rilevava come a seguito della confluenza nel neocostituito di diversi gruppi di lavoratori fruenti di indennità di amministrazione di importo diverso non era stata individuata una disciplina comune di tale indennità scegliendo quale criterio applicativo, quello del mantenimento dell'indennità di amministrazione precedentemente corrisposta ai dipendenti presso i ministeri soppressi.
Affermava quindi come tale criterio non si ponesse in contrasto con il principio di parità di trattamento menzionato, non potendo considerarsi discriminatoria, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la previsione di misure differenziate dell'indennità di amministrazione a seconda dell'ente di provenienza non essendo esclusa la possibilità che la contrattazione collettiva desse rilievo anche alle pregresse vicende dei rapporti di lavoro.
Rilevava inoltre come a decorrere dal 01/11/2022 (data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale sulla base di quanto previsto da DPCM 23/12/2021 dal C.C.N.L. Cont Comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022), l'indennità di amministrazione del personale del Parte_ del era stato perequato e come pertanto, nel pregresso periodo compreso tra il 09/01/2020 (data di “spacchettamento” del ) ed il 01/11/2022 (data di applicazione del sistema di CP_1 classificazione professionale e della perequazione dell'indennità di amministrazione) in assenza di specifica previsione contrattuale che imponesse la previsione di una comune generale indennità di amministrazione, l'erogazione di quest'ultima in misura differenziata in ragione dell'amministrazione di provenienza non poteva considerarsi effettuata in violazione del principio di parità di trattamento.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza per “Travisamento dei fatti. Erroneità e illogicità del presupposto logicogiuridico della sentenza n. 6251/2023, nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 3, comma 2, n. 1 del DPCM 26.6.2015 non si possa applicare al caso di specie”.
Lamenta in particolare l'erroneità dell'interpretazione del giudice di prime cure di tale disposto normativo sostenendo che lo stesso avrebbe giustificato il mantenimento in capo al dipendente del trattamento economico precedentemente goduto presso l'amministrazione di provenienza solo “ove più favorevole” attribuendogli invece, nel caso contrario, il diritto all'acquisizione del migliore trattamento applicato nell'ente di destinazione.
Con un secondo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza per “Travisamento dei fatti. Erroneità e illogicità del presupposto logicogiuridico della sentenza n. 6251/2023, nella parte in cui ha ritenuto che la diversa indennità percepita dalla Dott.ssa non violasse l'art. 45, comma Pt_1
2 del D. Lgs. 165/2001”.
Contesta in particolare quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine al non potersi ravvisare la violazione del principio di parità di trattamento ex art. 45 d.lgs. 165/2001 nel caso di attribuzione Parte_ di una indennità di amministrazione diversa rispetto a quella percepita da altri dipendenti del con le medesime mansioni.
Entrambi tali motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro reciproca connessione, risultano infondati.
Si osserva che l'odierna appellante, già dipendente del , era stata trasferita alle dipendenze CP_3 Parte_ del con decreto del 13/01/2020, a seguito della soppressione del primo di tali disposta CP_7 dall'art. 1 del d.l. 1/2020 conv. in l. 12/2020, con conseguente creazione del Controparte_2 Cont Parte_ (attualmente ) e del
Parte_ Così come rilevato dal giudice di prime cure (con passaggio non contestato) il neo costituito non aveva una propria regolamentazione collettiva del rapporto dei suoi dipendenti e dei relativi livelli retributivi, regolamentazione quest'ultima introdotta solo a decorrere dal 01/11/2022, per effetto del C.C.N.L. 09/05/2022 e della perequazione dei livelli retributivi e dell'indennità di amministrazione disposta con DPCM del 23/12/2021.
Ne consegue l'infondatezza delle rivendicazioni della lavoratrice per il periodo oggetto di domanda (interamente anteriore all'entrata in vigore della nuova regolamentazione retributiva di cui al DPCM 23/12/2021) dovendo ritenersi legittimo per il periodo oggetto di rivendicazione il mantenimento in capo all'odierno appellante dell'indennità di amministrazione nell'importo percepito presso il ministero di provenienza.
Non può infatti ritenersi applicabile in favore dell'appellante, nel contesto sopra descritto, proprio in ragione dell'assenza, nel periodo oggetto di controversia, di una disciplina collettiva specifica per Parte_ i dipendenti del l'art. 3, comma 2 del DPCM 26/06/2015.
La norma in questione, infatti, dispone che” 2. Nei casi di mobilità diversa da quella volontaria, fatta salva l'eventuale disciplina speciale prevista, i dipendenti trasferiti mantengono: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle facoltà assunzionali…”
Così come risulta evidente dal suo chiaro tenore letterale e così come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la norma in questione si limita a garantire al dipendente transitato ad altra amministrazione il mantenimento del trattamento economico dell'amministrazione provenienza tramite, ove questo sia più favorevole, la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile .
L'art. 3, comma 2, non attribuisce invece alcun diritto a revisioni al rialzo del trattamento economico precedentemente fruito neanche al fine di allineare quest'ultimo a quello eventualmente Parte_ più favorevole percepito da altri dipendenti in servizio presso il ma provenienti da una diversa amministrazione.
Trattasi infatti di diritto che non risulta sancito in alcun modo dalla norma citata senza che possa interpretarsi in tal senso, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'espressione “ove più favorevole” situazione quest'ultima che, così come si evince dal complessivo tenore letterale dell'art. 3, comma 2, costituisce esclusivamente il presupposto per l'erogazione dell'assegno ad personam riassorbibile previsto al fine di garantire il mantenimento del livello retributivo pregresso.
Nè parimenti, sempre in tale contesto, potrebbe, ravvisarsi la lamentata violazione dell'art. 45 d.lgs. 165/2001 dovendo ribadirsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente enunciati nella parte motiva della gravata sentenza, in ordine all'inapplicabilità di tale principio alle previsioni della contrattazione collettiva del pubblico impiego in ordine al trattamento economico del personale.
In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in determinate situazioni, afferenti alla peculiarità del rapporto, ai diversi percorsi formativi, alle specifiche esperienze maturate e alle carriere professionali dei lavoratori (Cass. n. 19043 del 31/07/2017 emessa con riferimento a vicenda, analoga a quella oggetto del Co presente giudizio, con la quale la , in applicazione di tale principio, aveva confermato la pronuncia di merito ove aveva escluso disparità di trattamento nella previsione della contrattazione collettiva che aveva riconosciuto, in favore dei dipendenti dell'ex transitati Controparte_10 al di un'indennità di amministrazione di importo inferiore rispetto a quella spettante, a parità CP_3 di mansioni e qualifica, al personale dell'ex Controparte_11
pure transitato nella nuova amministrazione. Ribadiscono lo stesso principio anche
[...]
Cass. n. 13014 del 24/05/2017 e Cass. n. 1037 del 20/01/2014).
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in segue la soccombenza. Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 967 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 9.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3168 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avvocato Andrea Monti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Tiberio Imperatore 15
-APPELLANTE -
E
, in persona del Ministro legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6251/2023 pubblicata il 15/6/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di ottenere, previo accertamento del suo diritto a percepire Parte_1
l'indennità di amministrazione nello stesso importo previsto per i dipendenti del
[...] la condanna del suddetto al pagamento in suo favore Parte_2 Pt_3 CP_1 dell'importo, asseritamente maturato a tale titolo dal gennaio 2020 sino alla data di introduzione del giudizio, di € 4.009,67 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su due motivi. Parte_1
Parte_ Il si costituiva in giudizio opponendosi all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Parte_ dipendente a tempo indeterminato del con inquadramento, alla data di Parte_1 introduzione del giudizio, nella qualifica di Funzionario Area III-F5, già dipendente del
[...] premesso di essere stata trasferita in data Controparte_2 CP_3
[.. 13/01/2020 dagli uffici di staff del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di CP_2 dell'ente di provenienza al Dipartimento del CP_4 Controparte_5
convenuto (istituito con l'art.1 del d.l. 1/2020 conv. in l. 12/2020, unitamente al CP_1 [...]
a seguito della soppressione del ), lamentava l'illegittimità della Controparte_2 CP_3 corresponsione, successivamente a tale transito, dell'indennità di amministrazione in misura minore Parte_ rispetto a quella percepita da altri dipendenti del lamentando la violazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, DPCM 26/06/2015 e del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 45 d.lgs. 165/2001.
Il Tribunale rigettava la domanda affermandone l'infondatezza.
Escludeva in particolare tanto la violazione dell'art. 3, comma 2, DPCM 26/06/2015 rilevando come detta norma mal si adattasse al caso di specie, garantendo al dipendente esclusivamente il diritto al mantenimento, ancorché a titolo di assegno ad personam, del più favorevole trattamento economico percepito nell'amministrazione di provenienza non potendo invece essere interpretata come volta ad attribuirgli il diritto a beneficiare del superiore trattamento economico goduto da altri dipendenti presso l'ente di destinazione.
Affermava l'infondatezza anche della prospettata violazione dell'obbligo di parità di trattamento ex art. 45 d.lgs. 165/2001.
Parte_ Rilevava come a seguito della confluenza nel neocostituito di diversi gruppi di lavoratori fruenti di indennità di amministrazione di importo diverso non era stata individuata una disciplina comune di tale indennità scegliendo quale criterio applicativo, quello del mantenimento dell'indennità di amministrazione precedentemente corrisposta ai dipendenti presso i ministeri soppressi.
Affermava quindi come tale criterio non si ponesse in contrasto con il principio di parità di trattamento menzionato, non potendo considerarsi discriminatoria, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la previsione di misure differenziate dell'indennità di amministrazione a seconda dell'ente di provenienza non essendo esclusa la possibilità che la contrattazione collettiva desse rilievo anche alle pregresse vicende dei rapporti di lavoro.
Rilevava inoltre come a decorrere dal 01/11/2022 (data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale sulla base di quanto previsto da DPCM 23/12/2021 dal C.C.N.L. Cont Comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022), l'indennità di amministrazione del personale del Parte_ del era stato perequato e come pertanto, nel pregresso periodo compreso tra il 09/01/2020 (data di “spacchettamento” del ) ed il 01/11/2022 (data di applicazione del sistema di CP_1 classificazione professionale e della perequazione dell'indennità di amministrazione) in assenza di specifica previsione contrattuale che imponesse la previsione di una comune generale indennità di amministrazione, l'erogazione di quest'ultima in misura differenziata in ragione dell'amministrazione di provenienza non poteva considerarsi effettuata in violazione del principio di parità di trattamento.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza per “Travisamento dei fatti. Erroneità e illogicità del presupposto logicogiuridico della sentenza n. 6251/2023, nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 3, comma 2, n. 1 del DPCM 26.6.2015 non si possa applicare al caso di specie”.
Lamenta in particolare l'erroneità dell'interpretazione del giudice di prime cure di tale disposto normativo sostenendo che lo stesso avrebbe giustificato il mantenimento in capo al dipendente del trattamento economico precedentemente goduto presso l'amministrazione di provenienza solo “ove più favorevole” attribuendogli invece, nel caso contrario, il diritto all'acquisizione del migliore trattamento applicato nell'ente di destinazione.
Con un secondo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza per “Travisamento dei fatti. Erroneità e illogicità del presupposto logicogiuridico della sentenza n. 6251/2023, nella parte in cui ha ritenuto che la diversa indennità percepita dalla Dott.ssa non violasse l'art. 45, comma Pt_1
2 del D. Lgs. 165/2001”.
Contesta in particolare quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine al non potersi ravvisare la violazione del principio di parità di trattamento ex art. 45 d.lgs. 165/2001 nel caso di attribuzione Parte_ di una indennità di amministrazione diversa rispetto a quella percepita da altri dipendenti del con le medesime mansioni.
Entrambi tali motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro reciproca connessione, risultano infondati.
Si osserva che l'odierna appellante, già dipendente del , era stata trasferita alle dipendenze CP_3 Parte_ del con decreto del 13/01/2020, a seguito della soppressione del primo di tali disposta CP_7 dall'art. 1 del d.l. 1/2020 conv. in l. 12/2020, con conseguente creazione del Controparte_2 Cont Parte_ (attualmente ) e del
Parte_ Così come rilevato dal giudice di prime cure (con passaggio non contestato) il neo costituito non aveva una propria regolamentazione collettiva del rapporto dei suoi dipendenti e dei relativi livelli retributivi, regolamentazione quest'ultima introdotta solo a decorrere dal 01/11/2022, per effetto del C.C.N.L. 09/05/2022 e della perequazione dei livelli retributivi e dell'indennità di amministrazione disposta con DPCM del 23/12/2021.
Ne consegue l'infondatezza delle rivendicazioni della lavoratrice per il periodo oggetto di domanda (interamente anteriore all'entrata in vigore della nuova regolamentazione retributiva di cui al DPCM 23/12/2021) dovendo ritenersi legittimo per il periodo oggetto di rivendicazione il mantenimento in capo all'odierno appellante dell'indennità di amministrazione nell'importo percepito presso il ministero di provenienza.
Non può infatti ritenersi applicabile in favore dell'appellante, nel contesto sopra descritto, proprio in ragione dell'assenza, nel periodo oggetto di controversia, di una disciplina collettiva specifica per Parte_ i dipendenti del l'art. 3, comma 2 del DPCM 26/06/2015.
La norma in questione, infatti, dispone che” 2. Nei casi di mobilità diversa da quella volontaria, fatta salva l'eventuale disciplina speciale prevista, i dipendenti trasferiti mantengono: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle facoltà assunzionali…”
Così come risulta evidente dal suo chiaro tenore letterale e così come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la norma in questione si limita a garantire al dipendente transitato ad altra amministrazione il mantenimento del trattamento economico dell'amministrazione provenienza tramite, ove questo sia più favorevole, la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile .
L'art. 3, comma 2, non attribuisce invece alcun diritto a revisioni al rialzo del trattamento economico precedentemente fruito neanche al fine di allineare quest'ultimo a quello eventualmente Parte_ più favorevole percepito da altri dipendenti in servizio presso il ma provenienti da una diversa amministrazione.
Trattasi infatti di diritto che non risulta sancito in alcun modo dalla norma citata senza che possa interpretarsi in tal senso, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'espressione “ove più favorevole” situazione quest'ultima che, così come si evince dal complessivo tenore letterale dell'art. 3, comma 2, costituisce esclusivamente il presupposto per l'erogazione dell'assegno ad personam riassorbibile previsto al fine di garantire il mantenimento del livello retributivo pregresso.
Nè parimenti, sempre in tale contesto, potrebbe, ravvisarsi la lamentata violazione dell'art. 45 d.lgs. 165/2001 dovendo ribadirsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente enunciati nella parte motiva della gravata sentenza, in ordine all'inapplicabilità di tale principio alle previsioni della contrattazione collettiva del pubblico impiego in ordine al trattamento economico del personale.
In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in determinate situazioni, afferenti alla peculiarità del rapporto, ai diversi percorsi formativi, alle specifiche esperienze maturate e alle carriere professionali dei lavoratori (Cass. n. 19043 del 31/07/2017 emessa con riferimento a vicenda, analoga a quella oggetto del Co presente giudizio, con la quale la , in applicazione di tale principio, aveva confermato la pronuncia di merito ove aveva escluso disparità di trattamento nella previsione della contrattazione collettiva che aveva riconosciuto, in favore dei dipendenti dell'ex transitati Controparte_10 al di un'indennità di amministrazione di importo inferiore rispetto a quella spettante, a parità CP_3 di mansioni e qualifica, al personale dell'ex Controparte_11
pure transitato nella nuova amministrazione. Ribadiscono lo stesso principio anche
[...]
Cass. n. 13014 del 24/05/2017 e Cass. n. 1037 del 20/01/2014).
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in segue la soccombenza. Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 967 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 9.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario