Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8117/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Jenny Verduci;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 24.1.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il [...] dalla relazione sentimentale fra loro Persona_1
1
rilevato che con successive note scritte i ricorrenti hanno precisato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore _1
, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
[...]
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti il minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) In applicazione e come previsto dall'art. 337 ter, 2° comma, c.c. il figlio minore Persona_1
, nato a [...] il [...], verrà affidato in modo condiviso a entrambi i genitori, con
[...]
collocazione e residenza anagrafica prevalente presso l'abitazione paterna.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che prenderanno assieme le decisioni di maggiore interesse per il bambino, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre per le determinazioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in piena autonomia;
2) in punto modalità di frequentazione madre-figlio, la signora potrà tenere con sé il Pt_1
figlio come fatto fino a ora e così il mercoledì e il venerdì pomeriggio, compatibilmente con gli impegni e orari di lavoro.
Il minore in base alla turnistica della madre trascorrerà pomeriggi in più laddove ciò sia possibile anche in base alle sue festività.
Inoltre, con il criterio dell'alternanza settimanale, il minore starà con la madre la domenica.
Al momento la frequentazione madre - figlio avverrà con l'ausilio del padre signor _1
ovvero di una terza persona di fiducia dei ricorrenti (quali ad esempio nonni paterni o materni).
2 Il padre si occuperà di accompagnare il figlio all'asilo anche quando il minore pernotterà dalla madre, salvo diverso accordo.
Le parti concordano che per il momento il bambino sia per motivi logistici sia per la situazione di salute della madre pernotterà presso il padre che si occuperà di andare a prenderlo e portarlo dalla madre la quale è priva di patente.
Le modalità di frequentazione saranno rimodulate laddove la signora dovesse Pt_1
cambiare lavoro ovvero orario di lavoro al fine di consentire la massima frequentazione possibile.
Entro il 31 maggio di ciascun anno i genitori si comunicheranno reciprocamente i giorni in cui intendono trascorrere le ferie estive con il figlio, garantendo a entrambi di trascorrere con il figlio almeno 15 giorni anche non consecutivi.
Quanto al periodo natalizio, considerata la tenera età del bambino, trascorrerà con i genitori il giorno di Natale o di S. Stefano con il criterio dell'alternanza così come il giorno 31 dicembre o 1 gennaio.
Il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con il criterio dell'alternanza.
Le altre festività religiose e civili, il compleanno del minore secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori.
Ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio nel giorno del proprio compleanno.
Entrambi i genitori si impegnano a tenere con sé il figlio nei giorni di rispettiva spettanza anche nel caso di malessere / indisposizione del minore, salvo diversi accordi, alla luce degli impegni lavorativi.
Entrambi i genitori si impegnano a garantire reciproca collaborazione nel caso di rimodulazione dei giorni di rispettiva spettanza a causa delle eventuali condizioni di malessere/indisposizione del figlio, fero restando per il momento la frequentazione madre figlio con la presenza del padre o delle persone di fiducia delle parti.
4) L'immobile già casa familiare, viene definitivamente assegnata alla Signora Parte_1
con gli arredi e le suppellettili ivi esistenti, di proprietà del . Il Signor ha _1 Parte_2
già reperito altra idonea abitazione nella quale si è trasferito.
3 5) I genitori sosterranno il 50% delle spese straordinarie stabilite dal Tribunale di Genova,
Sezione IV Civile, nel verbale della riunione del 15/9/2016.
Nessun assegno a titolo di mantenimento da parte della madre che provvederà al mantenimento diretto del figlio nei giorni di permanenza presso di sé del minore.
6) L'assegno unico per il sostegno alle famiglie con figli minori sarà percepito al 50% dai genitori come per legge;
7) la signora si impegna a riprendere il percorso presso il CSM (da cui è seguita dal Pt_1
2022) di Bolzaneto ovvero presso altro distretto, valutando anche di essere seguita da un professionista privato in caso di inerzia del servizio pubblico;
8) le parti concordano che alla luce della situazione di salute della madre attualmente la frequentazione madre - figlio avverrà in presenza del padre ovvero di persone di loro fiducia al fine di garantire sostegno e tranquillità al minore e alla madre;
9) le parti si impegnano a introdurre nella vita del figlio e nel suo esclusivo interesse a una serena crescita psicofisica eventuali nuovi partner solo con le debite e opportune cautele laddove la relazione abbia raggiunto adeguata stabilità”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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