Sentenza 22 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 22/09/2023, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/09/2023
N. 02129/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02455/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2455 del 2015, proposto da
Istituto Clinico San Rocco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giustino Ciampoli e Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto e Annalisa Santagostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ASL Brescia - Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- degli atti della ASL di Brescia di liquidazione del saldo delle prestazioni di ricovero e cura e ambulatoriali relativi all’esercizio finanziario anno 2014, in parte qua;
- degli atti con cui la Regione Lombardia ha disposto a consuntivo decurtazioni ai budget assegnati alle strutture private;
- della DGR n. X/1185 del 20.12.2013, in parte qua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato tra l’8 e il 15 ottobre 2015 e depositato il successivo 3 novembre 2015 l’esponente ha chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.
Si è costituita l’intimata Regione con comparsa di mero stile.
In vista dell’udienza di merito parte ricorrente ha chiesto dapprima, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite; indi, il passaggio in decisione della causa senza discussione.
La difesa della Regione ha preso atto della sopravvenuta carenza d’interesse e chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione.
All’udienza pubblica del 21 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Per univoca giurisprudenza, condivisa dal Collegio, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa [cfr., in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, VII, 30-08-2022, n. 7553, che, richiamandosi al principio dispositivo vigente nel processo amministrativo, ha ribadito che « parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Cons. Stato Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848) »].
Ne consegue che, in virtù della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, depositata in atti in data 17 luglio 2023 da parte ricorrente, il Collegio non può che dichiarare il ricorso improcedibile, ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione sia della limitata attività difensiva della resistente sia della natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore
Martina Arrivi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Concetta Plantamura | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO