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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4578/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Mariarosa Pipponzi, esaminati gli atti ed i documenti di causa;
sentite le parti;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 4578/2023 promossa da nata a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Parte_1
Federativa del Brasile, il 13 ottobre 1962;
nata a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Federativa Parte_2 del Brasile, il 9 settembre 1983 in proprio e quale esercente la potestà, nella sua qualità di genitore, assieme all'altro genitore dei figli minori: Persona_1 Controparte_1
, nato a [...], il
[...]
26 ottobre 2013 e , nata a [...]á) della Repubblica Controparte_2
Federativa del Brasile, il 25 novembre 2010;
nato a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Federativa Parte_3 del Brasile, il 6 novembre 1985, in proprio e quale esercente la potestà, nella sua qualità di genitore assieme all'altro genitore delle figlie minori: Persona_2 [...]
, nata a [...] Controparte_3
Federativa del Brasile, il 4 giugno 2018 e , nata a [...] Controparte_4
(Stato del Santa Catarina) della Repubblica Federativa del Brasile, il 2 agosto 2014;
nata a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Parte_4
Federativa del Brasile, il 21 agosto 1981;
, nato a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Parte_5
Federativa del Brasile, il 22 febbraio 1958;
, nato a [...]á) della Repubblica Parte_6
Federativa del Brasile, il 6 febbraio 1997;
, nata a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Parte_7
Federativa del Brasile, il 19 maggio 1991, rappresentati e difesi dall'avv. Lia Stellacci del foro di Milano, presso il cui studio sito in Milano,
Corso XXII Marzo n. 4, sono elettivamente domiciliati. ricorrenti contro
, nella persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_5 ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge. resistente - contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 marzo 2023, i ricorrenti chiedevano l'accertamento dello status di cittadini italiani, iure sanguinis, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da Persona_3
nato in [...] nel Comune di Mulo oggi Villa Poma di Borgo Mantovano (MN) il 5 dicembre 1868 ed emigrato in Brasile.
Hanno inoltre esposto che:
- Il dante causa, mai naturalizzato brasiliano, il 22-05 1877 si è coniugato con Controparte_6
[...]
- dal matrimonio tra e è venuto alla luce il Persona_3 Controparte_6
figlio: nato a [...] Persona_4
Federativa del Brasile, il 22-03-1899, sposato il 31-05-1919 sempre in Brasile con Per_5
e ivi deceduto nel 23-01-1994;
[...]
- dal matrimonio tra e è venuta alla luce la figlia Persona_4 Persona_5 Per_6
nata a [...], oggi (Stato di Spirito Santo) della
[...] Persona_7
Repubblica Federativa del Brasile, il 25-10-1937, sposata il 02-02-1981 sempre in Brasile con e che in virtù del matrimonio ha adottato il cognome del marito Persona_8
diventando , (vedasi i documenti sopracitati docc. 12-17); Persona_9
- dal matrimonio tra e sono venuti alla Persona_9 Persona_8
luce i figli: 1) nata a [...]á) della Parte_8
Repubblica Federativa del Brasile, il 13-10-1962, sposata il 14- 02-1981 sempre in Brasile con e che in virtù del matrimonio ha adottato il cognome del marito Controparte_7
diventando 1) (vedasi i documenti sopracitati docc. 12-17) e 2) Parte_1
nato a [...]á) della Repubblica Parte_5
Federativa del Brasile, il 22-02-1958, sposatosi in prima nozze il 26-04-1986 sempre in
Brasile con e divorziato 05-06-2006 e sposatosi in seconde nozze il Persona_10
22-02- 2022 sempre in Brasile con (vedasi i documenti sopracitati docc.12- Persona_11
17); - dal matrimonio tra e sono venuti alla Parte_1 Controparte_8
luce i figli: nata a [...]á) della Parte_2
Repubblica Federativa del Brasile, il 09-09-1983, sposata il 17-01-2009 sempre in Brasile con
(vedasi i documenti sopracitati docc. 12- 17) Persona_1 Parte_3
nato a [...]á) della Repubblica Federativa del Brasile, il 06-
[...]
11-1985, sposato il 06-11-1985 sempre in Brasile con (vedasi i Persona_2
documenti sopracitati docc.12-17); e nata a [...] Parte_4
del Paraná) della Repubblica Federativa del Brasile, il 21-08-1981, sposata il 08-02-2013 con e divorziata il 30-11-2020 (vedasi i documenti sopracitati Persona_12
docc. 12-17);
- dal matrimonio tra e sono venuti alla luce i Parte_2 Persona_1
figli minorenne: nato il [...] a [...] Controparte_1
Santa Catarina) della Repubblica Federativa del Brasile e nata il 25- Controparte_2
11-2010 a IT (PR) (Stato del Paraná) della Repubblica Federativa del Brasile (vedasi i documenti sopracitati docc. 12-1);
- dal matrimonio tra e sono venuti alla luce le Parte_3 Persona_2
figlie: nata il [...] a [...] Controparte_3
Catarina) della Repubblica Federativa del Brasile, e nata il 02-08- Controparte_4
2014 a IS (SC) (Stato del Santa Catarina) della Repubblica Federativa del Brasile
(vedasi i documenti sopracitati docc. 12-1);
- dal matrimonio tra e Parte_5 Controparte_9
sono venuti alla luce i figli: nato a [...] Parte_6
Paraná) della Repubblica Federativa del Brasile, il 06-02-1997 (ve dasi i documenti sopracitati docc.12-17) e nata , il [...] a [...] Parte_9
Paraná) della Repubblica Federativa del Brasile sposata il 14-07-2020 con CP_10
, e che in virtù del matrimonio ha adottato il cognome del marito
[...] Per_2
diventando (vedasi i documenti sopracitati docc. 12-17) Parte_7
Il , nonostante la regolarità delle notificazioni, non si è costituito ed è pertanto Controparte_5
rimasto contumace.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912
(emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis a e ai suoi discendenti, nell'impianto Persona_3 originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia.
Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
Inoltre, nell'ordinamento brasiliano la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. La Costituzione federale brasiliana del 1988, all'art. 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana, per quello che qui interessa, in caso di acquisizione di altra cittadinanza. Sennonché la stessa norma prevede, quale eccezione a tale regola, che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera. La Costituzione Federale prevede cioè la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera. In questo caso, la nazionalità deriva dalla legge straniera, che riconosce come cittadini nati nel suo territorio i discendenti dei suoi cittadini oppure quando una cittadinanza è imposta dalla norma straniera, attraverso un processo di naturalizzazione, al residente brasiliano in uno stato straniero, come condizione per la permanenza nel loro territorio o per l'esercizio dei diritti civili (cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasil;e cfr. http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/dupla-nacionalidade).
Con specifico riferimento ai ricorrenti del Brasile si era posto poi il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15/12/1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”. Più nello specifico:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ. sent. n. 25318/2022).
La principale conseguenza è che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e cioè che il
[...]
– tipica controparte nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis CP_5
– non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti.
È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v. Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è “consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n. 14652/2016 e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal , Controparte_5
come correttamente osservato nella memoria di costituzione.
Dalle richieste indirizzate da codesto Tribunale alle autorità consolari competenti a conoscere di eventuali rinunce alla cittadinanza italiana è emerso, infatti, che la dichiarazione di mancata rinuncia viene rilasciata soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta.
Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al e per Controparte_5 esso all'Avvocatura dello Stato, in assenza di qualsivoglia canale di comunicazione con le autorità consolari.
Ad ogni buon conto l'organo giudiziario deve comunque accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità. Per tale motivo è stata ritenuta necessaria l'acquisizione al processo della documentazione in possesso degli uffici consolari competenti relativamente alla presenza di eventuali atti di rinuncia allo status civitatis italiano.
A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente a oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per i minori.
***
Poste queste premesse, il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell'analisi della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti (tutti debitamente legalizzati secondo la procedura delle apostille - il Brasile è infatti firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille https://www.hcch.net/en/states/hcch- members/details1/?sid=27), nonché dall'istruttoria esperita, da cui si evince quanto segue:
− i ricorrenti hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana (v. doc.
1.1 del fascicolo di parte ricorrente);
− si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti che pur sposando cittadini brasiliani, hanno mantenuto la cittadinanza italiana.
Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale (Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 già citata) e dall'altra parte la normativa brasiliana prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze. Pertanto, richiamata la sopracitata sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, anche le donne hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai figli al momento della nascita;
− risulta dalla certificazione rilasciata dal Consolato Generale d'Italia in Rio de Janeiro e
IT in atti la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti nonché di ogni ascendente (v. risposta delle autorità consolari acquisite nel fascicolo telematico).
Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_5 Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da nata a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Parte_1
Federativa del Brasile, il 13 ottobre 1962;
nata a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Federativa Parte_2 del Brasile, il 9 settembre 1983;
, nato a [...] Controparte_1
Federativa del Brasile, il 26 ottobre 2013;
, nata a [...]á) della Repubblica Federativa del Controparte_2
Brasile, il 25 novembre 2010;
nato a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Federativa Parte_3 del Brasile, il 6 novembre 1985;
, nata a [...] Controparte_3
Federativa del Brasile, il 4 giugno 2018;
, nata a [...] Controparte_4
Federativa del Brasile, il 2 agosto 2014;
nata a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Parte_4
Federativa del Brasile, il 21 agosto 1981;
, nato a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Parte_5
Federativa del Brasile, il 22 febbraio 1958;
, nato a [...]á) della Repubblica Parte_6
Federativa del Brasile, il 6 febbraio 1997;
, nata a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Parte_7
Federativa del Brasile, il 19 maggio 1991, nei confronti del Controparte_5
Dichiara
che i ricorrenti, come sopra meglio identificati, sono cittadini italiani e, per l'effetto,
Ordina
al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_5
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 7 aprile 2025. Il Giudice
Dott. Mariarosa Pipponzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Mariarosa Pipponzi, esaminati gli atti ed i documenti di causa;
sentite le parti;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 4578/2023 promossa da nata a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Parte_1
Federativa del Brasile, il 13 ottobre 1962;
nata a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Federativa Parte_2 del Brasile, il 9 settembre 1983 in proprio e quale esercente la potestà, nella sua qualità di genitore, assieme all'altro genitore dei figli minori: Persona_1 Controparte_1
, nato a [...], il
[...]
26 ottobre 2013 e , nata a [...]á) della Repubblica Controparte_2
Federativa del Brasile, il 25 novembre 2010;
nato a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Federativa Parte_3 del Brasile, il 6 novembre 1985, in proprio e quale esercente la potestà, nella sua qualità di genitore assieme all'altro genitore delle figlie minori: Persona_2 [...]
, nata a [...] Controparte_3
Federativa del Brasile, il 4 giugno 2018 e , nata a [...] Controparte_4
(Stato del Santa Catarina) della Repubblica Federativa del Brasile, il 2 agosto 2014;
nata a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Parte_4
Federativa del Brasile, il 21 agosto 1981;
, nato a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Parte_5
Federativa del Brasile, il 22 febbraio 1958;
, nato a [...]á) della Repubblica Parte_6
Federativa del Brasile, il 6 febbraio 1997;
, nata a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Parte_7
Federativa del Brasile, il 19 maggio 1991, rappresentati e difesi dall'avv. Lia Stellacci del foro di Milano, presso il cui studio sito in Milano,
Corso XXII Marzo n. 4, sono elettivamente domiciliati. ricorrenti contro
, nella persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_5 ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge. resistente - contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 marzo 2023, i ricorrenti chiedevano l'accertamento dello status di cittadini italiani, iure sanguinis, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da Persona_3
nato in [...] nel Comune di Mulo oggi Villa Poma di Borgo Mantovano (MN) il 5 dicembre 1868 ed emigrato in Brasile.
Hanno inoltre esposto che:
- Il dante causa, mai naturalizzato brasiliano, il 22-05 1877 si è coniugato con Controparte_6
[...]
- dal matrimonio tra e è venuto alla luce il Persona_3 Controparte_6
figlio: nato a [...] Persona_4
Federativa del Brasile, il 22-03-1899, sposato il 31-05-1919 sempre in Brasile con Per_5
e ivi deceduto nel 23-01-1994;
[...]
- dal matrimonio tra e è venuta alla luce la figlia Persona_4 Persona_5 Per_6
nata a [...], oggi (Stato di Spirito Santo) della
[...] Persona_7
Repubblica Federativa del Brasile, il 25-10-1937, sposata il 02-02-1981 sempre in Brasile con e che in virtù del matrimonio ha adottato il cognome del marito Persona_8
diventando , (vedasi i documenti sopracitati docc. 12-17); Persona_9
- dal matrimonio tra e sono venuti alla Persona_9 Persona_8
luce i figli: 1) nata a [...]á) della Parte_8
Repubblica Federativa del Brasile, il 13-10-1962, sposata il 14- 02-1981 sempre in Brasile con e che in virtù del matrimonio ha adottato il cognome del marito Controparte_7
diventando 1) (vedasi i documenti sopracitati docc. 12-17) e 2) Parte_1
nato a [...]á) della Repubblica Parte_5
Federativa del Brasile, il 22-02-1958, sposatosi in prima nozze il 26-04-1986 sempre in
Brasile con e divorziato 05-06-2006 e sposatosi in seconde nozze il Persona_10
22-02- 2022 sempre in Brasile con (vedasi i documenti sopracitati docc.12- Persona_11
17); - dal matrimonio tra e sono venuti alla Parte_1 Controparte_8
luce i figli: nata a [...]á) della Parte_2
Repubblica Federativa del Brasile, il 09-09-1983, sposata il 17-01-2009 sempre in Brasile con
(vedasi i documenti sopracitati docc. 12- 17) Persona_1 Parte_3
nato a [...]á) della Repubblica Federativa del Brasile, il 06-
[...]
11-1985, sposato il 06-11-1985 sempre in Brasile con (vedasi i Persona_2
documenti sopracitati docc.12-17); e nata a [...] Parte_4
del Paraná) della Repubblica Federativa del Brasile, il 21-08-1981, sposata il 08-02-2013 con e divorziata il 30-11-2020 (vedasi i documenti sopracitati Persona_12
docc. 12-17);
- dal matrimonio tra e sono venuti alla luce i Parte_2 Persona_1
figli minorenne: nato il [...] a [...] Controparte_1
Santa Catarina) della Repubblica Federativa del Brasile e nata il 25- Controparte_2
11-2010 a IT (PR) (Stato del Paraná) della Repubblica Federativa del Brasile (vedasi i documenti sopracitati docc. 12-1);
- dal matrimonio tra e sono venuti alla luce le Parte_3 Persona_2
figlie: nata il [...] a [...] Controparte_3
Catarina) della Repubblica Federativa del Brasile, e nata il 02-08- Controparte_4
2014 a IS (SC) (Stato del Santa Catarina) della Repubblica Federativa del Brasile
(vedasi i documenti sopracitati docc. 12-1);
- dal matrimonio tra e Parte_5 Controparte_9
sono venuti alla luce i figli: nato a [...] Parte_6
Paraná) della Repubblica Federativa del Brasile, il 06-02-1997 (ve dasi i documenti sopracitati docc.12-17) e nata , il [...] a [...] Parte_9
Paraná) della Repubblica Federativa del Brasile sposata il 14-07-2020 con CP_10
, e che in virtù del matrimonio ha adottato il cognome del marito
[...] Per_2
diventando (vedasi i documenti sopracitati docc. 12-17) Parte_7
Il , nonostante la regolarità delle notificazioni, non si è costituito ed è pertanto Controparte_5
rimasto contumace.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912
(emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis a e ai suoi discendenti, nell'impianto Persona_3 originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia.
Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
Inoltre, nell'ordinamento brasiliano la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. La Costituzione federale brasiliana del 1988, all'art. 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana, per quello che qui interessa, in caso di acquisizione di altra cittadinanza. Sennonché la stessa norma prevede, quale eccezione a tale regola, che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera. La Costituzione Federale prevede cioè la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera. In questo caso, la nazionalità deriva dalla legge straniera, che riconosce come cittadini nati nel suo territorio i discendenti dei suoi cittadini oppure quando una cittadinanza è imposta dalla norma straniera, attraverso un processo di naturalizzazione, al residente brasiliano in uno stato straniero, come condizione per la permanenza nel loro territorio o per l'esercizio dei diritti civili (cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasil;e cfr. http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/dupla-nacionalidade).
Con specifico riferimento ai ricorrenti del Brasile si era posto poi il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15/12/1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”. Più nello specifico:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ. sent. n. 25318/2022).
La principale conseguenza è che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e cioè che il
[...]
– tipica controparte nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis CP_5
– non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti.
È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v. Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è “consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n. 14652/2016 e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal , Controparte_5
come correttamente osservato nella memoria di costituzione.
Dalle richieste indirizzate da codesto Tribunale alle autorità consolari competenti a conoscere di eventuali rinunce alla cittadinanza italiana è emerso, infatti, che la dichiarazione di mancata rinuncia viene rilasciata soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta.
Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al e per Controparte_5 esso all'Avvocatura dello Stato, in assenza di qualsivoglia canale di comunicazione con le autorità consolari.
Ad ogni buon conto l'organo giudiziario deve comunque accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità. Per tale motivo è stata ritenuta necessaria l'acquisizione al processo della documentazione in possesso degli uffici consolari competenti relativamente alla presenza di eventuali atti di rinuncia allo status civitatis italiano.
A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente a oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per i minori.
***
Poste queste premesse, il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell'analisi della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti (tutti debitamente legalizzati secondo la procedura delle apostille - il Brasile è infatti firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille https://www.hcch.net/en/states/hcch- members/details1/?sid=27), nonché dall'istruttoria esperita, da cui si evince quanto segue:
− i ricorrenti hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana (v. doc.
1.1 del fascicolo di parte ricorrente);
− si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti che pur sposando cittadini brasiliani, hanno mantenuto la cittadinanza italiana.
Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale (Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 già citata) e dall'altra parte la normativa brasiliana prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze. Pertanto, richiamata la sopracitata sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, anche le donne hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai figli al momento della nascita;
− risulta dalla certificazione rilasciata dal Consolato Generale d'Italia in Rio de Janeiro e
IT in atti la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti nonché di ogni ascendente (v. risposta delle autorità consolari acquisite nel fascicolo telematico).
Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_5 Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da nata a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Parte_1
Federativa del Brasile, il 13 ottobre 1962;
nata a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Federativa Parte_2 del Brasile, il 9 settembre 1983;
, nato a [...] Controparte_1
Federativa del Brasile, il 26 ottobre 2013;
, nata a [...]á) della Repubblica Federativa del Controparte_2
Brasile, il 25 novembre 2010;
nato a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Federativa Parte_3 del Brasile, il 6 novembre 1985;
, nata a [...] Controparte_3
Federativa del Brasile, il 4 giugno 2018;
, nata a [...] Controparte_4
Federativa del Brasile, il 2 agosto 2014;
nata a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Parte_4
Federativa del Brasile, il 21 agosto 1981;
, nato a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Parte_5
Federativa del Brasile, il 22 febbraio 1958;
, nato a [...]á) della Repubblica Parte_6
Federativa del Brasile, il 6 febbraio 1997;
, nata a [...]-PR (Stato del Paraná) della Repubblica Parte_7
Federativa del Brasile, il 19 maggio 1991, nei confronti del Controparte_5
Dichiara
che i ricorrenti, come sopra meglio identificati, sono cittadini italiani e, per l'effetto,
Ordina
al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_5
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 7 aprile 2025. Il Giudice
Dott. Mariarosa Pipponzi