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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/06/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 3906/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
24/03/2025
DA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria CONTRI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia MURARO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e celebrato il 16/03/1999 e trascritto nel Registro degli atti Pt_1 Parte_2 di matrimonio del Comune di Verona (atto n. 58 - parte II - serie A - anno 1999), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69
D.P.R. n. 396/2000.
2) Disporsi che gli stessi saranno liberi di fissare dove ritengono la loro residenza, con obbligo di comunicazione all'altro coniuge di ogni eventuale cambio di indirizzo.
1 3) Assegnarsi la casa coniugale sita in Verona, via Sasse, n. 9, a che Parte_1 ne è la piena proprietaria, con tutti gli arredi e corredi, dove le figlie della coppia ancora vivono.
4) Darsi atto che, a decorrere dal mese di marzo 2025, si obbliga a Parte_2 contribuire al mantenimento delle figlie e Persona_1 Persona_2 maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, corrispondendo a
[...] la somma complessiva di € 800,00 (euro ottocento/00), ovvero € 400,00 Pt_1
(euro quattrocento/00) per ciascuna figlia, oltre a rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dall'anno dalla pubblicazione dell'emananda sentenza, entro il giorno 11 di ogni mese.
5) Darsi atto che le parti concordano l'elisione totale del mantenimento dovuto dal padre per la figlia decorrere dal mese di dicembre 2024, avendo la stessa Persona_3 raggiunto in detto mese la propria totale indipendenza economica.
6) Darsi atto che, in relazione alle detrazioni e/o deduzioni fiscali, le figlie non ancora economicamente autosufficienti siano a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno.
7) Darsi atto che il c.d. “assegno unico” per la figlia fin quando sarà Persona_2 richiedibile, venga richiesto, percepito e trattenuto come per legge nella misura del
50% da ciascun genitore.
8) Darsi atto che e dichiarano di non aver nulla a Parte_2 Parte_1 pretendere l'uno dall'altra quanto al proprio mantenimento. Pertanto, entrambe le parti dichiarano di rinunciare a qualsivoglia assegno divorzile, anche una tantum, a decorrere dal mese di febbraio 2025 e dichiarano che nessuna somma e/o pretesa pregressa è reciprocamente dovuta, eccetto quanto previsto al successivo punto 9 e al successivo punto 10.
9) Darsi atto che si impegna a versare a l'importo Parte_2 Parte_1 omnicomprensivo di € 3.455,28, a titolo di arretrati ISTAT sugli assegni di mantenimento maturati fino al deposito del presente atto, entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso.
10) Darsi atto che i impegna a corrispondere a a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo per le spese legali, l'importo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso;
ogni ulteriore spesa legale è da ritenersi compensata.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
2 Risulta in atti la presenza di prole maggiorenne non economicamente autosufficiente alla data di deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 29/05/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
3
N. 3906/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
24/03/2025
DA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria CONTRI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia MURARO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e celebrato il 16/03/1999 e trascritto nel Registro degli atti Pt_1 Parte_2 di matrimonio del Comune di Verona (atto n. 58 - parte II - serie A - anno 1999), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69
D.P.R. n. 396/2000.
2) Disporsi che gli stessi saranno liberi di fissare dove ritengono la loro residenza, con obbligo di comunicazione all'altro coniuge di ogni eventuale cambio di indirizzo.
1 3) Assegnarsi la casa coniugale sita in Verona, via Sasse, n. 9, a che Parte_1 ne è la piena proprietaria, con tutti gli arredi e corredi, dove le figlie della coppia ancora vivono.
4) Darsi atto che, a decorrere dal mese di marzo 2025, si obbliga a Parte_2 contribuire al mantenimento delle figlie e Persona_1 Persona_2 maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, corrispondendo a
[...] la somma complessiva di € 800,00 (euro ottocento/00), ovvero € 400,00 Pt_1
(euro quattrocento/00) per ciascuna figlia, oltre a rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dall'anno dalla pubblicazione dell'emananda sentenza, entro il giorno 11 di ogni mese.
5) Darsi atto che le parti concordano l'elisione totale del mantenimento dovuto dal padre per la figlia decorrere dal mese di dicembre 2024, avendo la stessa Persona_3 raggiunto in detto mese la propria totale indipendenza economica.
6) Darsi atto che, in relazione alle detrazioni e/o deduzioni fiscali, le figlie non ancora economicamente autosufficienti siano a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno.
7) Darsi atto che il c.d. “assegno unico” per la figlia fin quando sarà Persona_2 richiedibile, venga richiesto, percepito e trattenuto come per legge nella misura del
50% da ciascun genitore.
8) Darsi atto che e dichiarano di non aver nulla a Parte_2 Parte_1 pretendere l'uno dall'altra quanto al proprio mantenimento. Pertanto, entrambe le parti dichiarano di rinunciare a qualsivoglia assegno divorzile, anche una tantum, a decorrere dal mese di febbraio 2025 e dichiarano che nessuna somma e/o pretesa pregressa è reciprocamente dovuta, eccetto quanto previsto al successivo punto 9 e al successivo punto 10.
9) Darsi atto che si impegna a versare a l'importo Parte_2 Parte_1 omnicomprensivo di € 3.455,28, a titolo di arretrati ISTAT sugli assegni di mantenimento maturati fino al deposito del presente atto, entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso.
10) Darsi atto che i impegna a corrispondere a a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo per le spese legali, l'importo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso;
ogni ulteriore spesa legale è da ritenersi compensata.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
2 Risulta in atti la presenza di prole maggiorenne non economicamente autosufficiente alla data di deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 29/05/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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