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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1260/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1260 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avverso la sentenza del tribunale di Avellino di apertura della liquidazione giudiziale, n.
5/2025, pubblicata il 27.1.2025, con oggetto: reclamo ex art. 51 CC.II. pendente
TRA
(P.I.: ) con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Avellino al Corso Umberto I n. 284 in persona dell'Amministratore NI
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Sordillo (c.f.: Parte_2
) giusta procura in calce al reclamo C.F._1
Reclamante
E
, rappresentata, in forza di procura speciale del 31.08.2018 con Controparte_1
atto a rogito del Notaio di Roma, Rep. n.57298 – Racc. n.29003, Persona_1
registrato a Roma 5 il 04.09.2018 al n.12057 serie 1T, da oggi CP_2 [...] [...]
seguito di atto di fusione per incorporazione, del Controparte_3
23.11.2022 ai rogiti Dott. Notaio in Milano Rep. 75095 – Racc.- 15653, Persona_2
rappresentata e difesa in virtù di procura ad litem allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Caterina ALFANO (c.f.: ). C.F._2
Reclamato
2 Liquidazione giudiziale della in persona del Parte_1
curatore avv. Pascarella Antonio (c.f.: ). C.F._3
Reclamato non costituito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Avellino, depositato il 10.12.2024, la Controparte_1
quale cessionaria dei crediti insoluti di ha
[...] Controparte_4 chiesto la declaratoria di insolvenza di “ e Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della stessa, deducendo di essere creditrice della società dell'importo di € 2.230.659,75, in virtù di contratto di mutuo di credito fondiario stipulato, ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. 385/1993, in data 05.10.2007, tra la società debitrice e la inoltre, in virtù di decreto Controparte_4
ingiuntivo emesso anche questo in favore di Controparte_4
n.224/2017, del Tribunale di Avellino, depositato in data 13.2.2017, la cui esecutorietà è stata dichiarata con decreto in data 1.6.2017 n. cronol. 1243/2017, dei seguenti importi:
€ 385.384,36, per contratto di finanziamento n. 741599839, oltre commissioni ed interessi al tasso convenzionale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni all'effettivo soddisfo;
€ 330.243,95 (di cui € 30.892,45 per lo scoperto di conto corrente n. 15434 ed €
299.351,50 per le ricevute bancarie rimaste insolute, oltre interessi, anche di mora ai tassi innanzi indicati, dalla data di scadenza di ciascuna obbligazioni sino al soddisfo, interessi dovuti anche per la mora ai sensi dell'art. 1224 c.c., e comunque entro i limiti della legge 108/96).
Il Tribunale di Avellino, considerato che la prova della cessione del credito verso la debitrice è data mediante gli atti della procedura esecutiva n. 77/2013 nella quale la aveva spiegato intervento e la è Controparte_4 Controparte_1
subentrata, dato atto della rituale notifica eseguita ex art. 40 CC.II. e della contumacia della società debitrice, accertata l'insolvenza della ritenendo provati Parte_1 tutti i presupposti, ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
R.G.V.G. 1260/2025 Sentenza 2. Avverso la predetta decisione, in data 3.3.2025, la ha Parte_1
promosso reclamo ex art. 51 CC.II., con cui ha dedotto il difetto di notifica ed il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente.
Fissata la comparizione, disposta con decreto presidenziale la notifica a cura della reclamante ai controinteressati, si è costituita con memoria in data 7.04.2025
[...]
3
opponendosi al reclamo e chiedendone il rigetto in quanto infondato. CP_1
All'udienza di comparizione del 30 aprile 2025, svolta in trattazione scritta, acquisite le note sostitutive della presenza in udienza, la Corte, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
***
3. ESAME DEI MOTIVI
Il reclamo è infondato.
La reclamante deduce i seguenti motivi di doglianza.
3.1. Con il primo motivo – articolato in più censure distinte - deduce la violazione del diritto di difesa, per l'inesistenza della notifica nei suoi confronti, sostenendo di aver avuto conoscenza dell'avvenuto fallimento solo con la notifica della sentenza impugnata.
Questo motivo è infondato in ogni suo punto.
3.1.1. Con una prima parte di questo motivo espone di essere stata cancellata dal
Registro delle Imprese e che per questo la notifica del ricorso non ha avuto esito positivo, avendo essa chiuso l'indirizzo pec;
che, in particolare, risulta dagli atti e dalla sentenza impugnata che la notifica non sia andata a buon fine per una causa presumibilmente a sé imputabile, come il messaggio di consegna evidenzia con la dicitura “indirizzo non valido”; che, quindi, ex art. 40 CC.II., la Cancelleria del
Tribunale di Avellino sembra aver tempestivamente provveduto all'inserimento della domanda dell'istante nell'“area web riservata” attiva da pochissimo tempo sul PST (dal
26 novembre 2024), alla quale accedono gli operatori del diritto e chiunque sia munito di firma digitale. Senonchè, a dire della reclamante, nessuna effettiva comunicazione è stata ricevuta e l'attività di notifica svolta dalla Cancelleria è invalida per diverse ragioni.
3.1.2. Seguendo l'ordine delle questioni poste dall'atto di impugnativa, sostiene la reclamante che il procedimento seguito dalla Cancelleria è errato perchè dovrebbe applicarsi la previsione del comma 5-bis dell'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215
(cd. Decreto Milleproroghe), inserito dalla legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18,
R.G.V.G. 1260/2025 Sentenza che a suo dire “ha sostanzialmente disposto lo slittamento dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 del termine entro il quale era ancora possibile effettuare, con modalità ordinarie (ufficiale giudiziario o posta), le notifiche degli atti nei procedimenti civili, nel caso in cui la notificazione telematica a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC-Q) non sia possibile o non
4 abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario”.
Dunque, sarebbe invalida la notifica fatta ricorrendo già alla piattaforma telematica.
La norma è invocata in modo non pertinente, riferendosi, come risulta dalla sua piana lettura e da quella dell'art.
4-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, a cui rinvia, che concerne esclusivamente la “disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53” (così il titolo dell'art. 4 ter).
In senso contrario a quanto dedotto dal reclamante, non può che convenirsi con il giudice di prime cure che ha ritenuto la notifica del ricorso ritualmente eseguita.
La stessa è stata compiuta, infatti, secondo il disposto dell'art. 40, co. 7, CC.II., come modificato dall'art. 12 comma 1 lett. c, del D. Lgs. 13 settembre 2024, che, per quanto rileva in questa sede, stabilisce quanto segue:
“7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata” (le parti in grassetto sono quelle introdotte dall'art. 12 cit.).
3.1.3. La società debitrice sostiene che “Il messaggio pec di consegna esibito dalla
Cancelleria ed inserito in grafica nell'impugnata sentenza con la quale è stata disposta la liquidazione giudiziale della evidenzia la mancata Parte_1 consegna per “indirizzo non valido” e pertanto non è rispettosa delle circolari ministeriali in particolare della circolare del 27 settembre 2024, che, proprio a proposito delle modifiche apportate ai sistemi informativi in seguito alla riforma del codice della crisi di impresa, elencava 10 tipologie di eventi che giustificano la notifica con
R.G.V.G. 1260/2025 Sentenza l'inserimento degli atti nell'area web”; in altri termini non vi sarebbe corrispondenza tra la categoria utilizzata di “indirizzo non valido” e la concreta fattispecie (casella pec chiusa).
E' difesa pretestuosa e di stile censurare l'utilizzo della dicitura indirizzo non valido per la pec ormai non più attiva per scelta della società stessa: l'evenienza configura
5 un'ipotesi di mancata consegna della comunicazione a mezzo pec imputabile al destinatario, evento che è stato inequivocabilmente e correttamente riportato dal tribunale con la dicitura – estratta dal programma Aruba Pec – “INDIRIZZO NON
VALIDO”.
Orbene, evidenzia il Collegio che la reclamante, nel merito della valutazione fatta dal tribunale che la notifica come eseguita sia rituale (in quanto l'indirizzo pec della debitrice è stato disattivato ad opera della stessa debitrice), non formula nessuna censura;
il relativo punto di decisione appare corretto ed analiticamente motivato;
il tribunale, con la sentenza impugnata, ha dato atto, riportandone addirittura la schermata estratta dal portale degli indirizzi telematici, che la mancata consegna della pec è dipesa dall'“indirizzo non valido”, evento che è imputabile al destinatario e che, di conseguenza, giustifica l'inserimento della notifica nell'area web, inoltre che la notificazione così fatta si è perfezionata decorsi 3 giorni da quello in cui è compiuto l'inserimento.
Peraltro, come rilevato dalla reclamata, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, sia nella sentenza n. 5/2025 del Tribunale di Avellino, sia nel certificato di avvenuta notifica depositato dalla Cancelleria nel fascicolo prefallimentare, risulta in maniera evidente che l'inserimento nell'area web è avvenuto in data 11.12.2024 con numero di protocollo 3018.
Non è contestato, si badi bene, che l'indirizzo pec fosse INESISTENTE, il che rappresenta una sottrazione all'onere di tenere l'indirizzo pec attivo per un anno successivo alla cancellazione.
In conclusione, la difesa in esame è irrilevante perché non sconfessa che la mancata notifica alla pec sia dipesa da fatto imputabile alla debitrice.
3.1.4. Sempre sulla violazione dell'art. 40 la reclamante deduce che il “certificato di avvenuta notifica” allegato in atti del procedimento pre liquidazione RGN 145-1/2024 non soltanto non reca alcuna data di riferimento certa ed inequivocabile nella quale sarebbe stata eseguita la notifica nella famosa area web, che il documento non reca, tra
R.G.V.G. 1260/2025 Sentenza l'altro alcuna sottoscrizione, soprattutto non vi è alcuna contezza di quale documentazione sia stata, eventualmente, inserita nella suddetta “area”.
La censura sotto tale profilo è assolutamente generica, atteso che la reclamante, dopo aver ammesso che si tratta di area consultabile, a cui può accedere chiunque purchè munito di firma digitale, non deduce nemmeno che gli atti da notificare – ricorso e
6 decreto di fissazione dell'udienza - non siano stati effettivamente inseriti nell'area web
(nè la reclamante allega quali atti, diversi da quelli oggetto di doverosa notifica, l'area web ha ricevuto nella predetta data dell'11.12.2024).
Né la reclamante contesta specificamente il punto della decisione impugnata in cui si dà atto che ricorso per liquidazione giudiziale e decreto di fissazione dell'udienza sono stati inseriti nell'area web.
3.1.5. Infine, la società deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 40 Parte_1
CC.II. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché la norma introdurrebbe una disparità di trattamento tra i casi in cui la mancata notifica è imputabile al destinatario e gli altri casi, in cui l'impossibilità di notificare non si riconduce alla responsabilità del destinatario.
La censura è priva di pregio, apparendo la questione, come posta, manifestamente infondata, se si considera che il diverso regime di valutazione della mancata consegna di una notifica è coerente con l'esigenza di salvaguardare il destinatario che non abbia nessuna responsabilità per non aver ricevuto una notifica, esigenza di tutela, è appena il caso di dirlo, che nella fattispecie di cui trattasi non si ravvisa affatto.
3.2. Con il secondo motivo la contesta la legittimazione Parte_1
attiva di facendo rilevare che la reclamata non offre alcuna prova Controparte_1
concreta della titolarità dei crediti che assume di aver acquisito e di non aver mai ricevuto comunicazione della presunta cessione.
Argomenta, richiamando a sostegno giurisprudenza della Suprema Corte, che grava, su chi si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria, ai sensi dell'art. 58 TUB l'onere puntuale di “fornire la prova documentale della propria legittimazione” con documenti idonei a “dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa in una eventuale operazione di cessione”.
Insiste che è onere del cessionario ed eventualmente del cedente, dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume la titolarità di un credito.
3.2.1. Il motivo è infondato
R.G.V.G. 1260/2025 Sentenza La reclamante, seppur non contesta l'esistenza della cessione deduce che la
[...]
non ne abbia fornito la prova, che manchi dunque la prova della titolarità CP_1
del diritto, inoltre si duole di non aver ricevuto la notifica della cessione.
In particolare, il fatto che la “reclamata non offre alcuna prova concreta della titolarità dei crediti che assume di aver acquisito”, è smentito dall'attestazione della banca
7 cedente, che il credito verso la è stato oggetto di cessione Parte_1
in blocco a , redatta e sottoscritta dal funzionario capo reparto recupero CP_1
crediti, di cui la procura notarile allegata giustifica i poteri.
Nelle note successive alla costituzione dell'istituto di credito, la reclamante ha contestato l'efficacia probatoria della dichiarazione suddetta, in quanto proveniente da terzo e non avendo essa data certa.
Osserva la Corte che il documento in esame è una dichiarazione stragiudiziale proveniente dal terzo cedente che seppur non ha valore di confessione stragiudiziale in quanto non contiene dichiarazioni sfavorevoli al cessionario, comunque fa prova della cessione, per la cui sussistenza la prova non soggiace ad alcuna forma particolare;
né assume rilievo la data dell'attestazione, atteso che il suo contenuto prova l'avvenuta cessione del credito.
Accanto a questa dichiarazione vanno altresì valorizzate le ulteriori risultanze istruttorie, costituite dagli atti del processo di esecuzione, in cui la attuale reclamata è subentrata alla senza che nulla risulti dedotto, in detta Controparte_4
procedura esecutiva, avverso la sua legittimazione quale successore di Controparte_4
. Né in questa fase di reclamo la debitrice ha allegato che vi
[...] Parte_1
siano ragioni contrarie alla validità degli atti del processo di esecuzione versati nel presente fascicolo (cf atto di intervento e riparto in favore della reclamata).
3.2.2. Del tutto infondata la difesa di non aver avuto la notifica della cessione. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, provata, risponde alla finalità di superare la formalità della notifica al debitore ceduto singolarmente, di modo che non è più necessario notificare la cessione ad ognuno dei debitori ceduti ma è sufficienti l'unica pubblicazione per tutti i crediti che ne sono oggetto.
3.3. Il terzo motivo circa il difetto di rappresentanza da parte di è infondato. CP_3
Si evidenzia che , in virtù di procura speciale del 31.08.2018 con atto a CP_1
rogito del Notaio di Roma, Rep. n.57298 – Racc. n.29003, registrato a Persona_1
Roma 5 il 04.09.2018 al n.12057 serie 1T, alla ha attribuito tutti i poteri CP_2
sostanziali e processuali relativi alla gestione ed al recupero dei suoi crediti.
R.G.V.G. 1260/2025 Sentenza Vi è poi stata una fusione per cui la è stata incorporata in CP_2 [...]
seguito di atto di fusione per incorporazione, del Controparte_3
23.11.2022 ai rogiti Dott. Notaio in Milano Rep. 75095 – Racc.- 15653, Persona_2
di guisa che è la oggi a poter legittimamente svolgere le attività già delegate alla CP_3
Jliet s.p.a., compresa la difesa in giudizio.
8 Né la circostanza che la non risulti iscritta all'albo ex art 106 tub è di ostacolo CP_3
alla sua costituzione per nel presente giudizio. CP_1
Come pure la reclamata ha rilevato, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva sul piano civilistico alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (in termini Cass. Ord. n. ordinanza n.7243/2024).
§§§
4. Il governo delle spese segue la soccombenza, come da liquidazione contenuta in dispositivo, secondo i parametri indicati nella tabella 12 del contenzioso in grado di
Appello, allegata al d.m. Giustizia 147/2022, come espressamente previsto dall'art. 4 co. 10 sexies del d.m. 147/2022; si considera, per il valore della controversia lo scaglione delle cause di valore indeterminato (in termini Cass. S.U. 24 luglio 2007 n.
16300 est. Cass. 10277/2014, Cass. 1346/2013) di media complessità. Per_3
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto del reclamo.
Nessuna statuizione va assunta per spese nella presente fase verso la curatela non costituita.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
--respinge il reclamo, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza del tribunale di
Avellino n. 5/2025, pubblicata il 27.1.2025, di apertura della liquidazione giudiziale a carico della debitrice;
Parte_1
--condanna la reclamante società al pagamento in favore di delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in euro 7.000,00 per onorario, oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CAP;
nulla per spese verso la curatela non costituita;
R.G.V.G. 1260/2025 Sentenza --ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.4.2025.
9 Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G.V.G. 1260/2025 Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1260 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avverso la sentenza del tribunale di Avellino di apertura della liquidazione giudiziale, n.
5/2025, pubblicata il 27.1.2025, con oggetto: reclamo ex art. 51 CC.II. pendente
TRA
(P.I.: ) con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Avellino al Corso Umberto I n. 284 in persona dell'Amministratore NI
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Sordillo (c.f.: Parte_2
) giusta procura in calce al reclamo C.F._1
Reclamante
E
, rappresentata, in forza di procura speciale del 31.08.2018 con Controparte_1
atto a rogito del Notaio di Roma, Rep. n.57298 – Racc. n.29003, Persona_1
registrato a Roma 5 il 04.09.2018 al n.12057 serie 1T, da oggi CP_2 [...] [...]
seguito di atto di fusione per incorporazione, del Controparte_3
23.11.2022 ai rogiti Dott. Notaio in Milano Rep. 75095 – Racc.- 15653, Persona_2
rappresentata e difesa in virtù di procura ad litem allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Caterina ALFANO (c.f.: ). C.F._2
Reclamato
2 Liquidazione giudiziale della in persona del Parte_1
curatore avv. Pascarella Antonio (c.f.: ). C.F._3
Reclamato non costituito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Avellino, depositato il 10.12.2024, la Controparte_1
quale cessionaria dei crediti insoluti di ha
[...] Controparte_4 chiesto la declaratoria di insolvenza di “ e Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della stessa, deducendo di essere creditrice della società dell'importo di € 2.230.659,75, in virtù di contratto di mutuo di credito fondiario stipulato, ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. 385/1993, in data 05.10.2007, tra la società debitrice e la inoltre, in virtù di decreto Controparte_4
ingiuntivo emesso anche questo in favore di Controparte_4
n.224/2017, del Tribunale di Avellino, depositato in data 13.2.2017, la cui esecutorietà è stata dichiarata con decreto in data 1.6.2017 n. cronol. 1243/2017, dei seguenti importi:
€ 385.384,36, per contratto di finanziamento n. 741599839, oltre commissioni ed interessi al tasso convenzionale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni all'effettivo soddisfo;
€ 330.243,95 (di cui € 30.892,45 per lo scoperto di conto corrente n. 15434 ed €
299.351,50 per le ricevute bancarie rimaste insolute, oltre interessi, anche di mora ai tassi innanzi indicati, dalla data di scadenza di ciascuna obbligazioni sino al soddisfo, interessi dovuti anche per la mora ai sensi dell'art. 1224 c.c., e comunque entro i limiti della legge 108/96).
Il Tribunale di Avellino, considerato che la prova della cessione del credito verso la debitrice è data mediante gli atti della procedura esecutiva n. 77/2013 nella quale la aveva spiegato intervento e la è Controparte_4 Controparte_1
subentrata, dato atto della rituale notifica eseguita ex art. 40 CC.II. e della contumacia della società debitrice, accertata l'insolvenza della ritenendo provati Parte_1 tutti i presupposti, ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
R.G.V.G. 1260/2025 Sentenza 2. Avverso la predetta decisione, in data 3.3.2025, la ha Parte_1
promosso reclamo ex art. 51 CC.II., con cui ha dedotto il difetto di notifica ed il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente.
Fissata la comparizione, disposta con decreto presidenziale la notifica a cura della reclamante ai controinteressati, si è costituita con memoria in data 7.04.2025
[...]
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opponendosi al reclamo e chiedendone il rigetto in quanto infondato. CP_1
All'udienza di comparizione del 30 aprile 2025, svolta in trattazione scritta, acquisite le note sostitutive della presenza in udienza, la Corte, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
***
3. ESAME DEI MOTIVI
Il reclamo è infondato.
La reclamante deduce i seguenti motivi di doglianza.
3.1. Con il primo motivo – articolato in più censure distinte - deduce la violazione del diritto di difesa, per l'inesistenza della notifica nei suoi confronti, sostenendo di aver avuto conoscenza dell'avvenuto fallimento solo con la notifica della sentenza impugnata.
Questo motivo è infondato in ogni suo punto.
3.1.1. Con una prima parte di questo motivo espone di essere stata cancellata dal
Registro delle Imprese e che per questo la notifica del ricorso non ha avuto esito positivo, avendo essa chiuso l'indirizzo pec;
che, in particolare, risulta dagli atti e dalla sentenza impugnata che la notifica non sia andata a buon fine per una causa presumibilmente a sé imputabile, come il messaggio di consegna evidenzia con la dicitura “indirizzo non valido”; che, quindi, ex art. 40 CC.II., la Cancelleria del
Tribunale di Avellino sembra aver tempestivamente provveduto all'inserimento della domanda dell'istante nell'“area web riservata” attiva da pochissimo tempo sul PST (dal
26 novembre 2024), alla quale accedono gli operatori del diritto e chiunque sia munito di firma digitale. Senonchè, a dire della reclamante, nessuna effettiva comunicazione è stata ricevuta e l'attività di notifica svolta dalla Cancelleria è invalida per diverse ragioni.
3.1.2. Seguendo l'ordine delle questioni poste dall'atto di impugnativa, sostiene la reclamante che il procedimento seguito dalla Cancelleria è errato perchè dovrebbe applicarsi la previsione del comma 5-bis dell'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215
(cd. Decreto Milleproroghe), inserito dalla legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18,
R.G.V.G. 1260/2025 Sentenza che a suo dire “ha sostanzialmente disposto lo slittamento dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 del termine entro il quale era ancora possibile effettuare, con modalità ordinarie (ufficiale giudiziario o posta), le notifiche degli atti nei procedimenti civili, nel caso in cui la notificazione telematica a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC-Q) non sia possibile o non
4 abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario”.
Dunque, sarebbe invalida la notifica fatta ricorrendo già alla piattaforma telematica.
La norma è invocata in modo non pertinente, riferendosi, come risulta dalla sua piana lettura e da quella dell'art.
4-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, a cui rinvia, che concerne esclusivamente la “disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53” (così il titolo dell'art. 4 ter).
In senso contrario a quanto dedotto dal reclamante, non può che convenirsi con il giudice di prime cure che ha ritenuto la notifica del ricorso ritualmente eseguita.
La stessa è stata compiuta, infatti, secondo il disposto dell'art. 40, co. 7, CC.II., come modificato dall'art. 12 comma 1 lett. c, del D. Lgs. 13 settembre 2024, che, per quanto rileva in questa sede, stabilisce quanto segue:
“7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata” (le parti in grassetto sono quelle introdotte dall'art. 12 cit.).
3.1.3. La società debitrice sostiene che “Il messaggio pec di consegna esibito dalla
Cancelleria ed inserito in grafica nell'impugnata sentenza con la quale è stata disposta la liquidazione giudiziale della evidenzia la mancata Parte_1 consegna per “indirizzo non valido” e pertanto non è rispettosa delle circolari ministeriali in particolare della circolare del 27 settembre 2024, che, proprio a proposito delle modifiche apportate ai sistemi informativi in seguito alla riforma del codice della crisi di impresa, elencava 10 tipologie di eventi che giustificano la notifica con
R.G.V.G. 1260/2025 Sentenza l'inserimento degli atti nell'area web”; in altri termini non vi sarebbe corrispondenza tra la categoria utilizzata di “indirizzo non valido” e la concreta fattispecie (casella pec chiusa).
E' difesa pretestuosa e di stile censurare l'utilizzo della dicitura indirizzo non valido per la pec ormai non più attiva per scelta della società stessa: l'evenienza configura
5 un'ipotesi di mancata consegna della comunicazione a mezzo pec imputabile al destinatario, evento che è stato inequivocabilmente e correttamente riportato dal tribunale con la dicitura – estratta dal programma Aruba Pec – “INDIRIZZO NON
VALIDO”.
Orbene, evidenzia il Collegio che la reclamante, nel merito della valutazione fatta dal tribunale che la notifica come eseguita sia rituale (in quanto l'indirizzo pec della debitrice è stato disattivato ad opera della stessa debitrice), non formula nessuna censura;
il relativo punto di decisione appare corretto ed analiticamente motivato;
il tribunale, con la sentenza impugnata, ha dato atto, riportandone addirittura la schermata estratta dal portale degli indirizzi telematici, che la mancata consegna della pec è dipesa dall'“indirizzo non valido”, evento che è imputabile al destinatario e che, di conseguenza, giustifica l'inserimento della notifica nell'area web, inoltre che la notificazione così fatta si è perfezionata decorsi 3 giorni da quello in cui è compiuto l'inserimento.
Peraltro, come rilevato dalla reclamata, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, sia nella sentenza n. 5/2025 del Tribunale di Avellino, sia nel certificato di avvenuta notifica depositato dalla Cancelleria nel fascicolo prefallimentare, risulta in maniera evidente che l'inserimento nell'area web è avvenuto in data 11.12.2024 con numero di protocollo 3018.
Non è contestato, si badi bene, che l'indirizzo pec fosse INESISTENTE, il che rappresenta una sottrazione all'onere di tenere l'indirizzo pec attivo per un anno successivo alla cancellazione.
In conclusione, la difesa in esame è irrilevante perché non sconfessa che la mancata notifica alla pec sia dipesa da fatto imputabile alla debitrice.
3.1.4. Sempre sulla violazione dell'art. 40 la reclamante deduce che il “certificato di avvenuta notifica” allegato in atti del procedimento pre liquidazione RGN 145-1/2024 non soltanto non reca alcuna data di riferimento certa ed inequivocabile nella quale sarebbe stata eseguita la notifica nella famosa area web, che il documento non reca, tra
R.G.V.G. 1260/2025 Sentenza l'altro alcuna sottoscrizione, soprattutto non vi è alcuna contezza di quale documentazione sia stata, eventualmente, inserita nella suddetta “area”.
La censura sotto tale profilo è assolutamente generica, atteso che la reclamante, dopo aver ammesso che si tratta di area consultabile, a cui può accedere chiunque purchè munito di firma digitale, non deduce nemmeno che gli atti da notificare – ricorso e
6 decreto di fissazione dell'udienza - non siano stati effettivamente inseriti nell'area web
(nè la reclamante allega quali atti, diversi da quelli oggetto di doverosa notifica, l'area web ha ricevuto nella predetta data dell'11.12.2024).
Né la reclamante contesta specificamente il punto della decisione impugnata in cui si dà atto che ricorso per liquidazione giudiziale e decreto di fissazione dell'udienza sono stati inseriti nell'area web.
3.1.5. Infine, la società deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 40 Parte_1
CC.II. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché la norma introdurrebbe una disparità di trattamento tra i casi in cui la mancata notifica è imputabile al destinatario e gli altri casi, in cui l'impossibilità di notificare non si riconduce alla responsabilità del destinatario.
La censura è priva di pregio, apparendo la questione, come posta, manifestamente infondata, se si considera che il diverso regime di valutazione della mancata consegna di una notifica è coerente con l'esigenza di salvaguardare il destinatario che non abbia nessuna responsabilità per non aver ricevuto una notifica, esigenza di tutela, è appena il caso di dirlo, che nella fattispecie di cui trattasi non si ravvisa affatto.
3.2. Con il secondo motivo la contesta la legittimazione Parte_1
attiva di facendo rilevare che la reclamata non offre alcuna prova Controparte_1
concreta della titolarità dei crediti che assume di aver acquisito e di non aver mai ricevuto comunicazione della presunta cessione.
Argomenta, richiamando a sostegno giurisprudenza della Suprema Corte, che grava, su chi si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria, ai sensi dell'art. 58 TUB l'onere puntuale di “fornire la prova documentale della propria legittimazione” con documenti idonei a “dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa in una eventuale operazione di cessione”.
Insiste che è onere del cessionario ed eventualmente del cedente, dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume la titolarità di un credito.
3.2.1. Il motivo è infondato
R.G.V.G. 1260/2025 Sentenza La reclamante, seppur non contesta l'esistenza della cessione deduce che la
[...]
non ne abbia fornito la prova, che manchi dunque la prova della titolarità CP_1
del diritto, inoltre si duole di non aver ricevuto la notifica della cessione.
In particolare, il fatto che la “reclamata non offre alcuna prova concreta della titolarità dei crediti che assume di aver acquisito”, è smentito dall'attestazione della banca
7 cedente, che il credito verso la è stato oggetto di cessione Parte_1
in blocco a , redatta e sottoscritta dal funzionario capo reparto recupero CP_1
crediti, di cui la procura notarile allegata giustifica i poteri.
Nelle note successive alla costituzione dell'istituto di credito, la reclamante ha contestato l'efficacia probatoria della dichiarazione suddetta, in quanto proveniente da terzo e non avendo essa data certa.
Osserva la Corte che il documento in esame è una dichiarazione stragiudiziale proveniente dal terzo cedente che seppur non ha valore di confessione stragiudiziale in quanto non contiene dichiarazioni sfavorevoli al cessionario, comunque fa prova della cessione, per la cui sussistenza la prova non soggiace ad alcuna forma particolare;
né assume rilievo la data dell'attestazione, atteso che il suo contenuto prova l'avvenuta cessione del credito.
Accanto a questa dichiarazione vanno altresì valorizzate le ulteriori risultanze istruttorie, costituite dagli atti del processo di esecuzione, in cui la attuale reclamata è subentrata alla senza che nulla risulti dedotto, in detta Controparte_4
procedura esecutiva, avverso la sua legittimazione quale successore di Controparte_4
. Né in questa fase di reclamo la debitrice ha allegato che vi
[...] Parte_1
siano ragioni contrarie alla validità degli atti del processo di esecuzione versati nel presente fascicolo (cf atto di intervento e riparto in favore della reclamata).
3.2.2. Del tutto infondata la difesa di non aver avuto la notifica della cessione. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, provata, risponde alla finalità di superare la formalità della notifica al debitore ceduto singolarmente, di modo che non è più necessario notificare la cessione ad ognuno dei debitori ceduti ma è sufficienti l'unica pubblicazione per tutti i crediti che ne sono oggetto.
3.3. Il terzo motivo circa il difetto di rappresentanza da parte di è infondato. CP_3
Si evidenzia che , in virtù di procura speciale del 31.08.2018 con atto a CP_1
rogito del Notaio di Roma, Rep. n.57298 – Racc. n.29003, registrato a Persona_1
Roma 5 il 04.09.2018 al n.12057 serie 1T, alla ha attribuito tutti i poteri CP_2
sostanziali e processuali relativi alla gestione ed al recupero dei suoi crediti.
R.G.V.G. 1260/2025 Sentenza Vi è poi stata una fusione per cui la è stata incorporata in CP_2 [...]
seguito di atto di fusione per incorporazione, del Controparte_3
23.11.2022 ai rogiti Dott. Notaio in Milano Rep. 75095 – Racc.- 15653, Persona_2
di guisa che è la oggi a poter legittimamente svolgere le attività già delegate alla CP_3
Jliet s.p.a., compresa la difesa in giudizio.
8 Né la circostanza che la non risulti iscritta all'albo ex art 106 tub è di ostacolo CP_3
alla sua costituzione per nel presente giudizio. CP_1
Come pure la reclamata ha rilevato, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva sul piano civilistico alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (in termini Cass. Ord. n. ordinanza n.7243/2024).
§§§
4. Il governo delle spese segue la soccombenza, come da liquidazione contenuta in dispositivo, secondo i parametri indicati nella tabella 12 del contenzioso in grado di
Appello, allegata al d.m. Giustizia 147/2022, come espressamente previsto dall'art. 4 co. 10 sexies del d.m. 147/2022; si considera, per il valore della controversia lo scaglione delle cause di valore indeterminato (in termini Cass. S.U. 24 luglio 2007 n.
16300 est. Cass. 10277/2014, Cass. 1346/2013) di media complessità. Per_3
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto del reclamo.
Nessuna statuizione va assunta per spese nella presente fase verso la curatela non costituita.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
--respinge il reclamo, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza del tribunale di
Avellino n. 5/2025, pubblicata il 27.1.2025, di apertura della liquidazione giudiziale a carico della debitrice;
Parte_1
--condanna la reclamante società al pagamento in favore di delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in euro 7.000,00 per onorario, oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CAP;
nulla per spese verso la curatela non costituita;
R.G.V.G. 1260/2025 Sentenza --ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.4.2025.
9 Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G.V.G. 1260/2025 Sentenza