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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11478/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 11478/2021 promossa da:
, in persona del suo amministratore unico e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, Sig. con sede legale in Delaware (U.S.A.) e sede Controparte_2
operativa in Houston (Texas), 4900 Woodway Drive, Suite 1110, rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea Ettore Tracci, C.F. , ed elettivamente domiciliata come da C.F._1
procura alle liti in atti presso il suo studio in Genova alla Via XX Settembre 8/7.
ATTRICE
Contro
con sede legale in Firenze (FI), via Felice Controparte_3
Matteucci 2, P.IVA e C.F. n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Calabresi, C.F. , e Jonathan C.F._2
Lupone, C.F. , ed elettivamente domiciliata in Firenze, piazza C.F._3
Indipendenza n. 28 presso lo studio dell'avv. Jonathan Lupone, come da procura alle liti allegata in atti.
CONVENUTA
OGGETTO: agenzia.
CONCLUSIONI
per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le pronunce, anche istruttorie, tutte meglio viste, previa dichiarazione di ammissibilità e rilevanza di tutte le
pagina 1 di 11 produzioni dimesse da parte attrice, ivi comprese le relative traduzioni giurate, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extra- contrattuale della
[...]
( Registro Imprese di Firenze n. ), già Controparte_3 CodiceFiscale_4 P.IVA_1
con sede alla Via Felice Matteucci 2, 50127 Firenze, in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, per le motivazioni e causali di cui ai precedenti atti e, conseguentemente, condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla , con sede legale in Delaware (U.S.) e sede Controparte_1
operativa in Houston (Texas), 4900 Woodway Drive, Suite 1110, in qualità di cessionaria dei diritti di , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il pagamento CP_5 dell'importo complessivo di Euro 2.039.018,92, oltre interessi legali e di mora, e rivalutazione monetaria, o della diversa somma meglio vista o ritenuta di giustizia, quale importo originariamente dovuto alla citata per compensi e provvigioni maturate CP_6
relativamente al contratto di agenzia LACO-IN04-362, nonché ogni altra somma che possa essere riconosciuta anche in via equitativa in suo favore a titolo di risarcimento del danno occorso a seguito della violazione da parte di della clausola di esclusiva sopra CP_3
ricordata, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi anche di mora maturati sui predetti importi.
In via istruttoria (…)”.
per parte convenuta: “In via preliminare:
- accertata la genericità, l'inammissibilità e/o la nullità delle domande avanzate da
[...]
per i motivi di cui in narrativa, rigettare le domande proposte nei confronti di CP_1
Controparte_3
- accertare e dichiarare la prescrizione e l'estinzione dei diritti controversi per decorrenza del termine previsto ex lege per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere tutte le domande svolte nei confronti di Controparte_3
- In subordine, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fossero accolte le eccezioni preliminari sopra formulate, respingere tutte le domande svolte nei confronti di
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in Controparte_3
narrativa.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato, (nel prosieguo US Controparte_1
ha convenuto in giudizio (nel CP_1 Controparte_3
prosieguo , deducendo: CP_3
- che il 21/10/2004 stipulava con la convenuta un contratto di agenzia Controparte_5
internazionale con efficacia dal 1/04/2004 al 31/12/2004, poi rinnovato sino al 31/12/2005, in forza del quale si impegnava a promuovere per suo conto, in Colombia, la stipulazione di contratti di compravendita di pezzi di ricambio per macchinari installabili su impianti petrolchimici, verso il pagamento di provvigioni calcolate in percentuale sul corrispettivo dei prodotti venduti dalla preponente a seguito degli affari conclusi per effetto del suo intervento;
- che , ritenendosi creditrice della società preponente a titolo di corrispettivi per CP_5
l'attività di agente espletata tra il 2004 e il 2005, in data 17/12/2009 citava in giudizio quest'ultima dinanzi al Tribunal de Arbitramiento della Camera di Commercio di Bogotà che tuttavia declinava, con sentenza, la propria competenza, osservando che le parti avevano incluso all'art. 15 del contratto che ne regolava i rapporti, una clausola compromissoria per tutte le controversie derivanti dal contratto di agenzia in esame, da azionare dinanzi alla
London Court of International Arbitration, pronuncia che veniva successivamente confermata in secondo grado dal Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotà con sentenza del
26/9/2013;
- che, nel prosieguo, la convenuta inviava alla propria agente due proposte CP_5 transattive da quest'ultima non accettate, in quanto volte alla definizione dell'inorgenda controversia con pagamento all'agente di importi notevolmente inferiori rispetto a quelli dovuti a titolo di provvigioni;
- che, in data 7/7/2017, cedeva a Llc (oggi CP_5 Controparte_7 [...]
) molteplici crediti nei confronti della per l'ammontare di oltre $ CP_1 CP_3
1.000.000, di cui $ 515.000 oltre interessi a titolo di provvigioni per l'attività di promozione svolta con la a favore della preponente, ed il resto sia per corrispettivi Controparte_8
dovuti per aver promosso la conclusione di altri affari, sia a titolo di risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di esclusiva posto in suo favore ed a carico della preponente;
- di aver inviato alla convenuta la diffida ad adempiere del 21/09/2018 e, in difetto di pagamento degli importi da parte di questa, di aver promosso il tentativo di mediazione dinanzi al competente Organismo presso l'Ordine degli Avvocati di Firenze, conclusosi negativamente;
- che pressochè contestualmente la convenuta aveva promosso un giudizio arbitrale presso la pagina 3 di 11 London Court of International Arbitration, per l'accertamento negativo del credito di cui le veniva chiesto il pagamento a titolo di provvigioni e risarcimento del danno e che l'arbitrato veniva definito con pronuncia in rito;
- di avere essa stessa introdotto un procedimento arbitrale avanzi la medesima Autorità,
definito con pronuncia in rito di accertamento del difetto di giurisdizione per esserle stato ceduto un credito e non il contratto da cui questo era originato, comprensivo della clausola arbitrale;
- l'esistenza del credito a proprio favore, cedutole dalla Società originaria agente, avente ad oggetto le provvigioni per aver fatto concludere alla convenuta affari sul mercato colombiano ed il risarcimento dei danni per aver violato l'obbligo di esclusiva all'interno dello stesso territorio, instaurando direttamente relazioni commerciali con clienti senza il suo intervento.
Tutto ciò esposto, l'attrice ha chiesto: “accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della ( Controparte_3 CodiceFiscale_4
Registro Imprese di Firenze n. ), già con sede alla Via P.IVA_1 Controparte_4
Felice Matteucci 2, 50127 Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le motivazioni e causali di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla , con Controparte_1
sede legale in Delaware (U.S.) e sede operativa in Houston (Texas), 4900 Woodway Drive, Suite
1110, in qualità di cessionaria dei diritti di , in persona del suo legale CP_5 rappresentante pro tempore, il pagamento dell'importo complessivo di Euro 2.039.018,92, oltre interessi legali e di mora, e rivalutazione monetaria, o della diversa somma meglio vista o ritenuta di giustizia, quale importo originariamente dovuto alla citata per CP_6
compensi e provvigioni maturate relativamente al contratto di agenzia LACO-IN04-362, nonché ogni altra somma che possa essere riconosciuta anche in via equitativa in suo favore a titolo di risarcimento del danno occorso a seguito della violazione da parte di della CP_3
clausola di esclusiva sopra ricordata, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi anche di mora maturati sui predetti importi. In via istruttoria (…)”
si è regolarmente costituita in giudizio, contestando Controparte_3 integralmente in fatto ed in diritto la ricostruzione avversaria, sollevando l'eccezione pregiudiziale di omessa introduzione del giudizio nelle forme del rito lavoro, applicabile vertendo la causa su un rapporto di agenzia riconducibile all'art. 409, comma 1 n. 3 c.p.c., affermando l'applicazione della legge italiana per ogni controversia nascente dal contratto con l'attrice per pagina 4 di 11 effetto di accordo tra le parti, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti di credito allegati da controparte, e deducendo la genericità e il difetto di prova dei diritti da questa azionati.
In ragione delle deduzioni ed eccezioni spiegate, la convenuta ha chiesto “In via preliminare: - accertata la genericità, l'inammissibilità e/o la nullità delle domande avanzate da
[...]
per i motivi di cui in narrativa, rigettare le domande proposte nei confronti di CP_1
- accertare e dichiarare la prescrizione e l'estinzione dei Controparte_3
diritti controversi per decorrenza del termine previsto ex lege per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere tutte le domande svolte nei confronti di Controparte_3
- In subordine, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fossero accolte
[...]
le eccezioni preliminari sopra formulate, respingere tutte le domande svolte nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in Controparte_3
narrativa. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
A seguito della prima udienza, le parti, autorizzate dal Giudice, hanno depositato le rispettive memorie ex art. 183 comma VI cpc.
Il Giudice, con Ordinanza del 06/11/23, ha ordinato il deposito di traduzione giurata dei documenti prodotti dall'attrice in lingua inglese e spagnola, indi, atteso che la causa risultava matura per la decisione sulla scorta dei documenti agli atti, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con trattazione scritta, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1. Sul rito applicabile.
L'eccezione della convenuta in ordine all'applicabilità alla presente causa delle disposizioni che regolano il procedimento relativo alle controversie in materia di lavoro, è infondata, atteso che
“in materia di rapporti di agenzia, ove l'agente abbia organizzato la propria attività di collaborazione in forma di società, anche di persone, o, comunque, si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale, non è ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai sensi dell'art. 409, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con conseguente insussistenza della competenza del giudice del lavoro” (Cass. ord. n. 8940/2011; conformi ex multis Cass. n.
27576/2006 e Cass. n. 10184/2022).
pagina 5 di 11 Posto che nel caso di specie l'attrice ha agito in giudizio quale cessionaria del credito nascente dai due contratti di agenzia stipulati nel 2004 e nel 2005 (doc. 2 atto di citazione) tra la cedente, in qualità di agente, e in qualità di Controparte_9 Controparte_3
preponente, il rito applicabile è quello ordinario.
2. Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla Legge applicabile.
In limine litis, si deve constatare la sussistenza della giurisdizione del Giudice italiano, trovando applicazione l'art. 3 primo comma dalla legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato, n. 218 del 1995, a mente del quale la giurisdizione italiana ricorre quando "il convenuto ha in Italia il domicilio o la residenza oppure vi ha un rappresentante abilitato a stare in giudizio
a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge", regola di portata generale a cui si aggiungono quelle in materia di criteri di determinazione della giurisdizione alternativi, di cui al successivo comma 2 (che allo stato rinvia al Regolamento (Ue) N. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) e la disposizione di cui all'art. 4 della medesima Legge in materia di accordi derogatori della giurisdizione del Giudice italiano a favore di quello straniero in cause vertenti su diritti disponibili.
Nel caso di specie pertanto, atteso che l'attrice ha sede legale in Delaware (U.S.A.) e sede operativa in Houston (Texas) e la convenuta ha sede in Italia, a Firenze, correttamente la causa è stata promossa avanti il Giudice italiano e, segnatamente, dinanzi all'intestato Tribunale, competente territorialmente.
Ancora, in via pregiudiziale, occorre dare atto dell'applicabilità alla presente controversia della
Legge italiana, come sostenuto dalle parti.
In particolare, l'art. 57 L. 218/1995 stabilisce che alle obbligazioni contrattuali si applica la
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sostituita dal Regolamento CE n. 593/2008, cd Roma
I, (a cui deve pertanto intendersi effettuato il richiamo), il cui art. 14 comma 2 prevede che “ la legge che disciplina il credito ceduto o surrogato determina la cedibilità di questo, i rapporti tra cessionario o surrogato e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione o surrogazione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore”.
Ebbene, atteso che al contratto di agenzia dal quale è scaturito il credito per la cui riscossione l'attrice ha agito in questa sede si applica la legge italiana per scelta dei contraenti (doc. 7 di parte attrice e sua traduzione giurata, art. 15.2), è la medesima legge a regolare i rapporti tra le odierne pagina 6 di 11 parti in causa.
3. Sulle domande attoree di condanna della convenuta al pagamento dei crediti.
3.1 Ai fini della disamina delle domande attoree e delle eccezioni della convenuta, occorre qualificare il contratto tra CA oil Ventures LLC, ora , e la sua Controparte_1
avente causa , allegato sub doc. 7 alla citazione e munito di traduzione giurata CP_5
depositata su ordine del Giudice, riconducibile alla fattispecie della cessione di credito a titolo oneroso, avente struttura bilaterale per esserne parti esclusivamente la cedente e la cessionaria, con perfezionamento dell'accordo a prescindere dall'accettazione della debitrice ceduta, a norma degli artt. 1260 cc.
Invero, al di là dell'intestazione ambigua “contratto di cessione di diritti di riscossione” e del riferimento alla facoltà attribuita all'attrice, di intraprendere azioni legali a tutela dei diritti di credito e per la riscossione di quanto spettante a (art.
1.10 e punto II, Clausole, CP_5
Prima), che potrebbero far pensare alla fattispecie mandato, si legge chiaramente nella clausola seconda che la cessione comportava il diritto della cessionaria a trattenere l'intero credito per provvigioni e risarcimento del danno riscosso, dietro pagamento alla cedente della percentuale di minima entità del 3% su quanto incassato, con la conseguenza che evidentemente il contratto aveva ad oggetto la cessione dei crediti ivi menzionati dietro versamento del corrispettivo in caso di loro riscossione.
3.2 Così interpretato il contratto tra l'attrice e la sua dante causa , si osserva che la CP_5
cessione ha avuto ad oggetto crediti per provvigioni maturate per la conclusione di affari a favore della proponente nel periodo di durata dei due contratti di agenzia, compreso tra aprile 2004 e dicembre 2005, e crediti per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento della proponente agli obblighi a suo carico (doc. 7 e sua traduzione, punto 1,7, pag. 3).
Tanto premesso, con riferimento al credito a titolo di provvigioni, l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla convenuta con comparsa di costituzione e risposta depositata nell'osservanza dei termini di cui agli artt. 166 e 167 cpc, è fondata e merita accoglimento.
Invero, stante la natura periodica dei pagamenti da eseguirsi a titolo di provvigioni, confermata dai contratti di agenzia che ne prevedevano la corresponsione trimestrale previo invio da parte della preponente, entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre, di una dichiarazione contabile attestante l'importo delle commissioni dovute con riferimento ai precedenti tre mesi (doc. 2 allegato alla citazione e sua traduzione, par. 6.6.), la prescrizione operante è quella breve pagina 7 di 11 quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1 n. 4) c.c. (cfr ex multis Cassazione civile , sez. lav. , 14/05/2007 , n. 11024 e Cassazione civile , sez. lav. , 30/08/2000 , n. 11402).
Ciò detto, l'ultimo atto interruttivo è stato posto in essere dalla cedente il 16/12/2009 CP_5
con la proposizione della domanda giudiziale al Tribunal de Arbitramiento de Bogotà, definita con sentenza dichiarativa dell'incompetenza dell'Autorità giudiziaria adita, confermata da quella resa nel giudizio di appello del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotà del 26/09/2013
(doc. 3 citazione), dopo la quale il processo non è stato riassunto tempestivamente avanti all'Arbitro della London Court of International Arbitration, estinguendosi ex art. 50 c.p.c., con caducazione dell'effetto sospensivo del decorso della prescrizione in costanza di giudizio.
Ne consegue che i diritti di crediti a titolo di provvigioni si sono estinti per prescrizione il
16/12/2014 a nulla rilevando la distinzione tra provvigioni “dirette e indirette” su cui l'attrice si è soffermata particolarmente negli scritti conclusionali, senza tuttavia prendere posizione tempestivamente – ovvero entro il termine perentorio di cui all'art. 183 comma VI n. 1 cpc – indicando per quali specifici affari sarebbero maturate le prime e per quali le seconde.
Né le proposte di transazione del 2008 e del 2010, formulate stragiudizialmente dalla convenuta, possono assurgere a riconoscimento di debito ex art. 2944 c.c., recando le missive in cui erano contenute dichiarazione espressa che con esse la convenuta non riconosceva alcun debito verso la dante causa dell'attrice (doc. 6 citazione): è noto, infatti, che la ricognizione di debito è un negozio giuridico unilaterale (Cass. n. 16621/2013), di talché se manca la volontà del dichiarante di qualificarlo come tale, non viene in rilievo una promessa unilaterale e dunque non si produce nemmeno l'effetto legale di cui all'art. 2944 C.C.
Ferma restando la portata assorbente dell'eccezione di prescrizione della convenuta, accolta per quanto sin qui esposto, la domanda attorea è comunque inaccoglibile per difetto di idonea allegazione e prova dei fatti costitutivi posti a suo fondamento.
Co Sul punto, infatti, merita condivisione l'orientamento consolidato della , secondo cui “la proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente” (Cass. ord n.
23345/2024; Cass. n. 10821/2011) e ciò vale anche se tali provvigioni sono dovute a seguito della conclusione da parte del preponente di affari diretti, in violazione del patto di esclusiva stipulato pagina 8 di 11 con l'agente (Cass. n. 33572/2021). Ne consegue che spetta all'agente allegare con sufficiente precisione e dimostrare l'esistenza degli affari conclusi dal preponente al fine di ottenere il pagamento della sua prestazione, integranti fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere ai sensi dell'art. 2697, comma 1 C.C..
Nel caso di specie, l'attrice si è limitata ad affermare genericamente di essere creditrice della convenuta per avere la propria dante causa stipulato con essa due contratti di agenzia ed essersi attivata per la conclusione di affari, senza tuttavia specificare né i contratti sottoscritti dalla preponente a seguito del suo intervento, né quelli conclusi in autonomia ed in violazione del preteso patto di esclusiva il quale, in verità, è stato espressamente escluso dalle parti al par.
7.1 del contratto di agenzia (doc. 2 citazione).
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, nessuna indicazione specifica si rinviene nell'atto di citazione, né nelle note scritte depositate per la trattazione cartolare sostitutiva della prima udienza a norma dell'art. 127 ter cpc e nemmeno è condivisibile l'affermazione, contenuta nella prima memoria ex art. 183 comma VI cpc di secondo cui gli affari conclusi per il CP_1 tramite dell'agente sarebbero noti alla preponente, essendo tale circostanza – anche laddove veritiera – inidonea a superare l'assoluta carenza di deduzione degli affari conclusi (neanche è detto con quali clienti, quando, a quali condizioni sarebbe avvenuta la conclusione dei plurimi affari invocata), a causa della quale neppure è esigibile una contestazione specifica da parte della convenuta, impossibilitata a darvi luogo, a norma dell'art. 115 cpc..
In punto di prova dei fatti a fondamento delle domande spiegate, infine, dai documenti inizialmente depositati dall'attrice in lingua inglese e spagnola e muniti di traduzione giurata su ordine del giudice il 5/2/2024 (all. A – Q), non emerge la dimostrazione dell'esistenza di affari conclusi dalla società convenuta con terzi, ma solo che teneva informata Controparte_5 [...] circa l'esistenza di potenziali clienti, senza che da ciò possa desumersi Controparte_3
quali affari fossero stati conclusi tramite il suo intervento.
In definitiva, anche sotto tale profilo, la domanda attorea di pagamento di provvigioni deve essere integralmente rigettata.
3.3 Alle medesime conclusioni deve giungersi quanto ai crediti risarcitori allegati dall'attrice, in ordine ai quali:
- nessuna descrizione è contenuta nel contratto di cessione a favore di ove si fa CP_1 riferimento genericamente alla spettanza all'agente del risarcimento dei danni per inadempimento pagina 9 di 11 della preponente agli obblighi derivanti dai contratti di agenzia, senza descrizione né prova delle condotte attribuite a quest'ultima;
- negli scritti difensivi dell'attrice si assume la derivazione dell'obbligo risarcitorio dalla violazione del patto di esclusiva concluso tra le originarie parti del contratto di agenzia a favore dell'agente, ma – come visto – nessun accordo in tal senso è rinvenibile nei contratti tra le parti, che al contrario escludono l'obbligo di esclusiva invocato dalla cessionaria precisando CP_1
che i diritti sorti dal contratto di agenzia non erano connotati da esclusività e stabilendo la facoltà per di accettare ordini e condizioni proposte dai Clienti reperiti sul mercato (par. CP_3
7.1 e 7.2 del contratto di agenzia, doc. 2 allegato alla citazione e sua traduzione);
- negli atti di parte attrice non vi è la minima descrizione delle condotte poste in essere dalla convenuta in violazione del preteso patto di esclusiva, né dei danni dalle stesse cagionati.
Quanto accertato in ordine alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione ed al difetto assoluto di allegazione minimamente precisa e prova degli affari conclusi dalla preponente per effetto dell'opera dell'agente, anteriormente alla cessione del credito, esclude la rilevanza delle prove orali, dell'ordine di esibizione e della CTU per la cui ammissione l'attrice ha insistito all'atto della precisazione delle conclusioni.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in base ai parametri di cui al D.m. 10.3.2014, n. 55, come aggiornati dal D.m. 13.8.2022, n. 147, compresi tra i minimi e i medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto del valore della causa, prossimo al minimo dello scaglione di riferimento, della sua complessità non elevata e dell'istruzione solo documentale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone così dispone:
1) Rigetta le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_3
2) Condanna alla rifusione, a favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in €. 30.000,00 per compensi di Controparte_3
Avvocato, spese generali in misura pari al 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge.
pagina 10 di 11 Firenze, 10.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Silvia Orani
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Dott. Pietro
Giulio Dazzi.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 11478/2021 promossa da:
, in persona del suo amministratore unico e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, Sig. con sede legale in Delaware (U.S.A.) e sede Controparte_2
operativa in Houston (Texas), 4900 Woodway Drive, Suite 1110, rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea Ettore Tracci, C.F. , ed elettivamente domiciliata come da C.F._1
procura alle liti in atti presso il suo studio in Genova alla Via XX Settembre 8/7.
ATTRICE
Contro
con sede legale in Firenze (FI), via Felice Controparte_3
Matteucci 2, P.IVA e C.F. n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Calabresi, C.F. , e Jonathan C.F._2
Lupone, C.F. , ed elettivamente domiciliata in Firenze, piazza C.F._3
Indipendenza n. 28 presso lo studio dell'avv. Jonathan Lupone, come da procura alle liti allegata in atti.
CONVENUTA
OGGETTO: agenzia.
CONCLUSIONI
per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le pronunce, anche istruttorie, tutte meglio viste, previa dichiarazione di ammissibilità e rilevanza di tutte le
pagina 1 di 11 produzioni dimesse da parte attrice, ivi comprese le relative traduzioni giurate, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extra- contrattuale della
[...]
( Registro Imprese di Firenze n. ), già Controparte_3 CodiceFiscale_4 P.IVA_1
con sede alla Via Felice Matteucci 2, 50127 Firenze, in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, per le motivazioni e causali di cui ai precedenti atti e, conseguentemente, condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla , con sede legale in Delaware (U.S.) e sede Controparte_1
operativa in Houston (Texas), 4900 Woodway Drive, Suite 1110, in qualità di cessionaria dei diritti di , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il pagamento CP_5 dell'importo complessivo di Euro 2.039.018,92, oltre interessi legali e di mora, e rivalutazione monetaria, o della diversa somma meglio vista o ritenuta di giustizia, quale importo originariamente dovuto alla citata per compensi e provvigioni maturate CP_6
relativamente al contratto di agenzia LACO-IN04-362, nonché ogni altra somma che possa essere riconosciuta anche in via equitativa in suo favore a titolo di risarcimento del danno occorso a seguito della violazione da parte di della clausola di esclusiva sopra CP_3
ricordata, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi anche di mora maturati sui predetti importi.
In via istruttoria (…)”.
per parte convenuta: “In via preliminare:
- accertata la genericità, l'inammissibilità e/o la nullità delle domande avanzate da
[...]
per i motivi di cui in narrativa, rigettare le domande proposte nei confronti di CP_1
Controparte_3
- accertare e dichiarare la prescrizione e l'estinzione dei diritti controversi per decorrenza del termine previsto ex lege per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere tutte le domande svolte nei confronti di Controparte_3
- In subordine, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fossero accolte le eccezioni preliminari sopra formulate, respingere tutte le domande svolte nei confronti di
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in Controparte_3
narrativa.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato, (nel prosieguo US Controparte_1
ha convenuto in giudizio (nel CP_1 Controparte_3
prosieguo , deducendo: CP_3
- che il 21/10/2004 stipulava con la convenuta un contratto di agenzia Controparte_5
internazionale con efficacia dal 1/04/2004 al 31/12/2004, poi rinnovato sino al 31/12/2005, in forza del quale si impegnava a promuovere per suo conto, in Colombia, la stipulazione di contratti di compravendita di pezzi di ricambio per macchinari installabili su impianti petrolchimici, verso il pagamento di provvigioni calcolate in percentuale sul corrispettivo dei prodotti venduti dalla preponente a seguito degli affari conclusi per effetto del suo intervento;
- che , ritenendosi creditrice della società preponente a titolo di corrispettivi per CP_5
l'attività di agente espletata tra il 2004 e il 2005, in data 17/12/2009 citava in giudizio quest'ultima dinanzi al Tribunal de Arbitramiento della Camera di Commercio di Bogotà che tuttavia declinava, con sentenza, la propria competenza, osservando che le parti avevano incluso all'art. 15 del contratto che ne regolava i rapporti, una clausola compromissoria per tutte le controversie derivanti dal contratto di agenzia in esame, da azionare dinanzi alla
London Court of International Arbitration, pronuncia che veniva successivamente confermata in secondo grado dal Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotà con sentenza del
26/9/2013;
- che, nel prosieguo, la convenuta inviava alla propria agente due proposte CP_5 transattive da quest'ultima non accettate, in quanto volte alla definizione dell'inorgenda controversia con pagamento all'agente di importi notevolmente inferiori rispetto a quelli dovuti a titolo di provvigioni;
- che, in data 7/7/2017, cedeva a Llc (oggi CP_5 Controparte_7 [...]
) molteplici crediti nei confronti della per l'ammontare di oltre $ CP_1 CP_3
1.000.000, di cui $ 515.000 oltre interessi a titolo di provvigioni per l'attività di promozione svolta con la a favore della preponente, ed il resto sia per corrispettivi Controparte_8
dovuti per aver promosso la conclusione di altri affari, sia a titolo di risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di esclusiva posto in suo favore ed a carico della preponente;
- di aver inviato alla convenuta la diffida ad adempiere del 21/09/2018 e, in difetto di pagamento degli importi da parte di questa, di aver promosso il tentativo di mediazione dinanzi al competente Organismo presso l'Ordine degli Avvocati di Firenze, conclusosi negativamente;
- che pressochè contestualmente la convenuta aveva promosso un giudizio arbitrale presso la pagina 3 di 11 London Court of International Arbitration, per l'accertamento negativo del credito di cui le veniva chiesto il pagamento a titolo di provvigioni e risarcimento del danno e che l'arbitrato veniva definito con pronuncia in rito;
- di avere essa stessa introdotto un procedimento arbitrale avanzi la medesima Autorità,
definito con pronuncia in rito di accertamento del difetto di giurisdizione per esserle stato ceduto un credito e non il contratto da cui questo era originato, comprensivo della clausola arbitrale;
- l'esistenza del credito a proprio favore, cedutole dalla Società originaria agente, avente ad oggetto le provvigioni per aver fatto concludere alla convenuta affari sul mercato colombiano ed il risarcimento dei danni per aver violato l'obbligo di esclusiva all'interno dello stesso territorio, instaurando direttamente relazioni commerciali con clienti senza il suo intervento.
Tutto ciò esposto, l'attrice ha chiesto: “accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della ( Controparte_3 CodiceFiscale_4
Registro Imprese di Firenze n. ), già con sede alla Via P.IVA_1 Controparte_4
Felice Matteucci 2, 50127 Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le motivazioni e causali di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla , con Controparte_1
sede legale in Delaware (U.S.) e sede operativa in Houston (Texas), 4900 Woodway Drive, Suite
1110, in qualità di cessionaria dei diritti di , in persona del suo legale CP_5 rappresentante pro tempore, il pagamento dell'importo complessivo di Euro 2.039.018,92, oltre interessi legali e di mora, e rivalutazione monetaria, o della diversa somma meglio vista o ritenuta di giustizia, quale importo originariamente dovuto alla citata per CP_6
compensi e provvigioni maturate relativamente al contratto di agenzia LACO-IN04-362, nonché ogni altra somma che possa essere riconosciuta anche in via equitativa in suo favore a titolo di risarcimento del danno occorso a seguito della violazione da parte di della CP_3
clausola di esclusiva sopra ricordata, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi anche di mora maturati sui predetti importi. In via istruttoria (…)”
si è regolarmente costituita in giudizio, contestando Controparte_3 integralmente in fatto ed in diritto la ricostruzione avversaria, sollevando l'eccezione pregiudiziale di omessa introduzione del giudizio nelle forme del rito lavoro, applicabile vertendo la causa su un rapporto di agenzia riconducibile all'art. 409, comma 1 n. 3 c.p.c., affermando l'applicazione della legge italiana per ogni controversia nascente dal contratto con l'attrice per pagina 4 di 11 effetto di accordo tra le parti, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti di credito allegati da controparte, e deducendo la genericità e il difetto di prova dei diritti da questa azionati.
In ragione delle deduzioni ed eccezioni spiegate, la convenuta ha chiesto “In via preliminare: - accertata la genericità, l'inammissibilità e/o la nullità delle domande avanzate da
[...]
per i motivi di cui in narrativa, rigettare le domande proposte nei confronti di CP_1
- accertare e dichiarare la prescrizione e l'estinzione dei Controparte_3
diritti controversi per decorrenza del termine previsto ex lege per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere tutte le domande svolte nei confronti di Controparte_3
- In subordine, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fossero accolte
[...]
le eccezioni preliminari sopra formulate, respingere tutte le domande svolte nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in Controparte_3
narrativa. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
A seguito della prima udienza, le parti, autorizzate dal Giudice, hanno depositato le rispettive memorie ex art. 183 comma VI cpc.
Il Giudice, con Ordinanza del 06/11/23, ha ordinato il deposito di traduzione giurata dei documenti prodotti dall'attrice in lingua inglese e spagnola, indi, atteso che la causa risultava matura per la decisione sulla scorta dei documenti agli atti, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con trattazione scritta, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1. Sul rito applicabile.
L'eccezione della convenuta in ordine all'applicabilità alla presente causa delle disposizioni che regolano il procedimento relativo alle controversie in materia di lavoro, è infondata, atteso che
“in materia di rapporti di agenzia, ove l'agente abbia organizzato la propria attività di collaborazione in forma di società, anche di persone, o, comunque, si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale, non è ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai sensi dell'art. 409, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con conseguente insussistenza della competenza del giudice del lavoro” (Cass. ord. n. 8940/2011; conformi ex multis Cass. n.
27576/2006 e Cass. n. 10184/2022).
pagina 5 di 11 Posto che nel caso di specie l'attrice ha agito in giudizio quale cessionaria del credito nascente dai due contratti di agenzia stipulati nel 2004 e nel 2005 (doc. 2 atto di citazione) tra la cedente, in qualità di agente, e in qualità di Controparte_9 Controparte_3
preponente, il rito applicabile è quello ordinario.
2. Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla Legge applicabile.
In limine litis, si deve constatare la sussistenza della giurisdizione del Giudice italiano, trovando applicazione l'art. 3 primo comma dalla legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato, n. 218 del 1995, a mente del quale la giurisdizione italiana ricorre quando "il convenuto ha in Italia il domicilio o la residenza oppure vi ha un rappresentante abilitato a stare in giudizio
a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge", regola di portata generale a cui si aggiungono quelle in materia di criteri di determinazione della giurisdizione alternativi, di cui al successivo comma 2 (che allo stato rinvia al Regolamento (Ue) N. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) e la disposizione di cui all'art. 4 della medesima Legge in materia di accordi derogatori della giurisdizione del Giudice italiano a favore di quello straniero in cause vertenti su diritti disponibili.
Nel caso di specie pertanto, atteso che l'attrice ha sede legale in Delaware (U.S.A.) e sede operativa in Houston (Texas) e la convenuta ha sede in Italia, a Firenze, correttamente la causa è stata promossa avanti il Giudice italiano e, segnatamente, dinanzi all'intestato Tribunale, competente territorialmente.
Ancora, in via pregiudiziale, occorre dare atto dell'applicabilità alla presente controversia della
Legge italiana, come sostenuto dalle parti.
In particolare, l'art. 57 L. 218/1995 stabilisce che alle obbligazioni contrattuali si applica la
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sostituita dal Regolamento CE n. 593/2008, cd Roma
I, (a cui deve pertanto intendersi effettuato il richiamo), il cui art. 14 comma 2 prevede che “ la legge che disciplina il credito ceduto o surrogato determina la cedibilità di questo, i rapporti tra cessionario o surrogato e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione o surrogazione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore”.
Ebbene, atteso che al contratto di agenzia dal quale è scaturito il credito per la cui riscossione l'attrice ha agito in questa sede si applica la legge italiana per scelta dei contraenti (doc. 7 di parte attrice e sua traduzione giurata, art. 15.2), è la medesima legge a regolare i rapporti tra le odierne pagina 6 di 11 parti in causa.
3. Sulle domande attoree di condanna della convenuta al pagamento dei crediti.
3.1 Ai fini della disamina delle domande attoree e delle eccezioni della convenuta, occorre qualificare il contratto tra CA oil Ventures LLC, ora , e la sua Controparte_1
avente causa , allegato sub doc. 7 alla citazione e munito di traduzione giurata CP_5
depositata su ordine del Giudice, riconducibile alla fattispecie della cessione di credito a titolo oneroso, avente struttura bilaterale per esserne parti esclusivamente la cedente e la cessionaria, con perfezionamento dell'accordo a prescindere dall'accettazione della debitrice ceduta, a norma degli artt. 1260 cc.
Invero, al di là dell'intestazione ambigua “contratto di cessione di diritti di riscossione” e del riferimento alla facoltà attribuita all'attrice, di intraprendere azioni legali a tutela dei diritti di credito e per la riscossione di quanto spettante a (art.
1.10 e punto II, Clausole, CP_5
Prima), che potrebbero far pensare alla fattispecie mandato, si legge chiaramente nella clausola seconda che la cessione comportava il diritto della cessionaria a trattenere l'intero credito per provvigioni e risarcimento del danno riscosso, dietro pagamento alla cedente della percentuale di minima entità del 3% su quanto incassato, con la conseguenza che evidentemente il contratto aveva ad oggetto la cessione dei crediti ivi menzionati dietro versamento del corrispettivo in caso di loro riscossione.
3.2 Così interpretato il contratto tra l'attrice e la sua dante causa , si osserva che la CP_5
cessione ha avuto ad oggetto crediti per provvigioni maturate per la conclusione di affari a favore della proponente nel periodo di durata dei due contratti di agenzia, compreso tra aprile 2004 e dicembre 2005, e crediti per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento della proponente agli obblighi a suo carico (doc. 7 e sua traduzione, punto 1,7, pag. 3).
Tanto premesso, con riferimento al credito a titolo di provvigioni, l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla convenuta con comparsa di costituzione e risposta depositata nell'osservanza dei termini di cui agli artt. 166 e 167 cpc, è fondata e merita accoglimento.
Invero, stante la natura periodica dei pagamenti da eseguirsi a titolo di provvigioni, confermata dai contratti di agenzia che ne prevedevano la corresponsione trimestrale previo invio da parte della preponente, entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre, di una dichiarazione contabile attestante l'importo delle commissioni dovute con riferimento ai precedenti tre mesi (doc. 2 allegato alla citazione e sua traduzione, par. 6.6.), la prescrizione operante è quella breve pagina 7 di 11 quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1 n. 4) c.c. (cfr ex multis Cassazione civile , sez. lav. , 14/05/2007 , n. 11024 e Cassazione civile , sez. lav. , 30/08/2000 , n. 11402).
Ciò detto, l'ultimo atto interruttivo è stato posto in essere dalla cedente il 16/12/2009 CP_5
con la proposizione della domanda giudiziale al Tribunal de Arbitramiento de Bogotà, definita con sentenza dichiarativa dell'incompetenza dell'Autorità giudiziaria adita, confermata da quella resa nel giudizio di appello del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotà del 26/09/2013
(doc. 3 citazione), dopo la quale il processo non è stato riassunto tempestivamente avanti all'Arbitro della London Court of International Arbitration, estinguendosi ex art. 50 c.p.c., con caducazione dell'effetto sospensivo del decorso della prescrizione in costanza di giudizio.
Ne consegue che i diritti di crediti a titolo di provvigioni si sono estinti per prescrizione il
16/12/2014 a nulla rilevando la distinzione tra provvigioni “dirette e indirette” su cui l'attrice si è soffermata particolarmente negli scritti conclusionali, senza tuttavia prendere posizione tempestivamente – ovvero entro il termine perentorio di cui all'art. 183 comma VI n. 1 cpc – indicando per quali specifici affari sarebbero maturate le prime e per quali le seconde.
Né le proposte di transazione del 2008 e del 2010, formulate stragiudizialmente dalla convenuta, possono assurgere a riconoscimento di debito ex art. 2944 c.c., recando le missive in cui erano contenute dichiarazione espressa che con esse la convenuta non riconosceva alcun debito verso la dante causa dell'attrice (doc. 6 citazione): è noto, infatti, che la ricognizione di debito è un negozio giuridico unilaterale (Cass. n. 16621/2013), di talché se manca la volontà del dichiarante di qualificarlo come tale, non viene in rilievo una promessa unilaterale e dunque non si produce nemmeno l'effetto legale di cui all'art. 2944 C.C.
Ferma restando la portata assorbente dell'eccezione di prescrizione della convenuta, accolta per quanto sin qui esposto, la domanda attorea è comunque inaccoglibile per difetto di idonea allegazione e prova dei fatti costitutivi posti a suo fondamento.
Co Sul punto, infatti, merita condivisione l'orientamento consolidato della , secondo cui “la proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente” (Cass. ord n.
23345/2024; Cass. n. 10821/2011) e ciò vale anche se tali provvigioni sono dovute a seguito della conclusione da parte del preponente di affari diretti, in violazione del patto di esclusiva stipulato pagina 8 di 11 con l'agente (Cass. n. 33572/2021). Ne consegue che spetta all'agente allegare con sufficiente precisione e dimostrare l'esistenza degli affari conclusi dal preponente al fine di ottenere il pagamento della sua prestazione, integranti fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere ai sensi dell'art. 2697, comma 1 C.C..
Nel caso di specie, l'attrice si è limitata ad affermare genericamente di essere creditrice della convenuta per avere la propria dante causa stipulato con essa due contratti di agenzia ed essersi attivata per la conclusione di affari, senza tuttavia specificare né i contratti sottoscritti dalla preponente a seguito del suo intervento, né quelli conclusi in autonomia ed in violazione del preteso patto di esclusiva il quale, in verità, è stato espressamente escluso dalle parti al par.
7.1 del contratto di agenzia (doc. 2 citazione).
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, nessuna indicazione specifica si rinviene nell'atto di citazione, né nelle note scritte depositate per la trattazione cartolare sostitutiva della prima udienza a norma dell'art. 127 ter cpc e nemmeno è condivisibile l'affermazione, contenuta nella prima memoria ex art. 183 comma VI cpc di secondo cui gli affari conclusi per il CP_1 tramite dell'agente sarebbero noti alla preponente, essendo tale circostanza – anche laddove veritiera – inidonea a superare l'assoluta carenza di deduzione degli affari conclusi (neanche è detto con quali clienti, quando, a quali condizioni sarebbe avvenuta la conclusione dei plurimi affari invocata), a causa della quale neppure è esigibile una contestazione specifica da parte della convenuta, impossibilitata a darvi luogo, a norma dell'art. 115 cpc..
In punto di prova dei fatti a fondamento delle domande spiegate, infine, dai documenti inizialmente depositati dall'attrice in lingua inglese e spagnola e muniti di traduzione giurata su ordine del giudice il 5/2/2024 (all. A – Q), non emerge la dimostrazione dell'esistenza di affari conclusi dalla società convenuta con terzi, ma solo che teneva informata Controparte_5 [...] circa l'esistenza di potenziali clienti, senza che da ciò possa desumersi Controparte_3
quali affari fossero stati conclusi tramite il suo intervento.
In definitiva, anche sotto tale profilo, la domanda attorea di pagamento di provvigioni deve essere integralmente rigettata.
3.3 Alle medesime conclusioni deve giungersi quanto ai crediti risarcitori allegati dall'attrice, in ordine ai quali:
- nessuna descrizione è contenuta nel contratto di cessione a favore di ove si fa CP_1 riferimento genericamente alla spettanza all'agente del risarcimento dei danni per inadempimento pagina 9 di 11 della preponente agli obblighi derivanti dai contratti di agenzia, senza descrizione né prova delle condotte attribuite a quest'ultima;
- negli scritti difensivi dell'attrice si assume la derivazione dell'obbligo risarcitorio dalla violazione del patto di esclusiva concluso tra le originarie parti del contratto di agenzia a favore dell'agente, ma – come visto – nessun accordo in tal senso è rinvenibile nei contratti tra le parti, che al contrario escludono l'obbligo di esclusiva invocato dalla cessionaria precisando CP_1
che i diritti sorti dal contratto di agenzia non erano connotati da esclusività e stabilendo la facoltà per di accettare ordini e condizioni proposte dai Clienti reperiti sul mercato (par. CP_3
7.1 e 7.2 del contratto di agenzia, doc. 2 allegato alla citazione e sua traduzione);
- negli atti di parte attrice non vi è la minima descrizione delle condotte poste in essere dalla convenuta in violazione del preteso patto di esclusiva, né dei danni dalle stesse cagionati.
Quanto accertato in ordine alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione ed al difetto assoluto di allegazione minimamente precisa e prova degli affari conclusi dalla preponente per effetto dell'opera dell'agente, anteriormente alla cessione del credito, esclude la rilevanza delle prove orali, dell'ordine di esibizione e della CTU per la cui ammissione l'attrice ha insistito all'atto della precisazione delle conclusioni.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in base ai parametri di cui al D.m. 10.3.2014, n. 55, come aggiornati dal D.m. 13.8.2022, n. 147, compresi tra i minimi e i medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto del valore della causa, prossimo al minimo dello scaglione di riferimento, della sua complessità non elevata e dell'istruzione solo documentale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone così dispone:
1) Rigetta le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_3
2) Condanna alla rifusione, a favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in €. 30.000,00 per compensi di Controparte_3
Avvocato, spese generali in misura pari al 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge.
pagina 10 di 11 Firenze, 10.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Silvia Orani
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Dott. Pietro
Giulio Dazzi.
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