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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 385/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1225/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Agrigento - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1808/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 18/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229003592411000 IVA-ALIQUOTE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110002202468 IVA-ALTRO 2007
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110002202468 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110009054346 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110010903026 CANONE RADIOAUD 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120004481355 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120007258116 TARSU/TIA 2010
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120014253534 CANONE RADIOAUD 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120014550629 REGISTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120015020376 REGISTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2349/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14/15.12.2022, la contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 29120229003592411000, notificata in data 25.10.2022, deducendo - in sintesi - l'inesistenza/insussistenza della pretesa creditoria, la nullità dell'intimazione e degli atti presupposti e la prescrizione delle pretese. L'intimazione richiamava più cartelle sottostanti riferite a tributi eterogenei (IVA, IRAP, IMU, TARSU, canone
RAI, imposta di registro).
Si costituiva l'Agente della riscossione chiedendo il rigetto del ricorso e producendo documentazione in ordine alla notifica degli atti presupposti.
Successivamente la contribuente depositava memoria (3.6.2024) eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità della costituzione dell'Agente della riscossione per difetto di legitimatio ad processum dovuto alla mancata produzione della procura richiamata quale fonte del potere rappresentativo del soggetto sottoscrittore/munito di delega.
Con sentenza n. 1808/2024 la Corte di primo grado annullava l'intimazione e condannava l'Agente della riscossione alle spese (liquidate in € 1.450,00 oltre accessori, con distrazione).
L'Agente della riscossione proponeva appello per la riforma integrale della sentenza, deducendo - per quanto rileva-l'erroneità della pronuncia laddove aveva ritenuto invalidamente costituita ADER per difetto di procura, nonché insistendo sulla fondatezza della pretesa e sull'insussistenza della prescrizione, anche in ragione degli atti interruttivi e della disciplina emergenziale.
L'appellata resisteva, chiedendo la conferma della decisione e insistendo sulle eccezioni anche con brevi repliche.
All'udienza del 16.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto. I giudici di primo grado hanno annullato l'intimazione valorizzando, quale ratio decisiva, l'asserita carenza di valida rappresentanza processuale dell'Agente della riscossione per mancata produzione della procura richiamata.
Il Collegio ritiene tale conclusione non condivisibile.
In data 30.12.2023 AD produceva in primo grado la procura conferita all'avv. Nominativo_1.
Con memoria depositata in data 3.6.2024 la parte contribuente eccepiva "l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione, stante che l'asserita procura notarile a rogito del "Notaio
Nominativo 2 - Roma - repertorio n. 180134 raccolta 12348 del 22/06/2023" per mezzo della quale il sig. Nominativ avrebbe nominato l'avv. Nominativo_1, non è stata prodotta in atti".
Opera quindi il principio di cui a Cass. 22729/2025, secondo la quale “in tema di rappresentanza processuale, il principio secondo il quale spetta a colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica, e ne abbia nominato il procuratore ad litem, l'onere di fornire la dimostrare della fonte di detti poteri rappresentativi, solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte e sempre che la fonte di detti poteri non derivi da atto soggetto a pubblicità legale, non esclude il potere generale del giudice, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti ex tunc".
Nel caso di specie ADER ha depositato in appello la procura notarile conferita al dott. Nominativo_3.
Tale produzione è valutabile in appello, non traducendosi in "nuova eccezione" o in mutamento del thema decidendum, ma nella regolarizzazione di un profilo processuale incidentale che, una volta sanato, impedisce di fondare l'annullamento dell'atto su un vizio meramente formale della difesa dell'ente.
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, "nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace" (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023". La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti da AD.
Ne discende che il presupposto su cui si fonda la pronuncia di annullamento (difetto non emendabile della costituzione dell'Agente) viene meno (con la conseguenza che sono valutabili i documenti prodotti da AD in primo grado sulle notifiche degli atti presupposti). La costituzione di ADER deve ritenersi validamente assistita dal titolo rappresentativo prodotto, con conseguente illegittimità della decisione di primo grado nella parte in cui ha annullato l'intimazione per tale ragione.
Va ora osservato che dall'esame dell'estratto di ruolo prodotto in giudizio emerge che, a seguito degli sgravi e degli annullamenti disposti dall'ente impositore ovvero previsti dalla normativa vigente, nonché per effetto di procedure di definizione agevolata o di stralcio, l'oggetto dell'impugnazione risulta limitato esclusivamente alla cartella di pagamento n. 29120110002202468, depositata agli atti.
I crediti recati da tale titolo esecutivo devono ritenersi sussistenti ed esigibili, anche in virtù dell'intimazione di pagamento n. 29120229003592411, parimenti prodotta in giudizio, che ha determinato l'interruzione del termine prescrizionale.
Inoltre, ai fini della corretta determinazione della prescrizione, occorre tenere conto delle disposizioni adottate durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di sospensione dei termini.
Ancora, Cass. 960/2025 ha stabilito che "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Ne consegue che i crediti oggetto dell'atto esecutivo in esame risultano validi ed esigibili.
Deve poi rilevarsi che l'intimazione di pagamento è atto funzionale alla riscossione coattiva, che segue cartelle già formate e notificate, e deve consentire l'individuazione della pretesa attraverso il richiamo agli identificativi degli atti presupposti e alle somme dovute.
Si noti, poi, che "l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata" (Cass. 28689/2018).
Nel caso in esame l'intimazione riporta gli estremi delle cartelle sottostanti (con tutti gli importi, analiticamente distinti) e, pertanto, consente di individuare l'oggetto della pretesa e la relativa origine, risultando idonea allo scopo tipico dell'atto.
Non emergono, quindi, vizi propri dell'intimazione tali da giustificarne l'annullamento, una volta esclusa la fondatezza del capo (processuale) che ha determinato l'esito del primo grado.
L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza impugnata anche sul capo spese.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della contribuente per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante per il primo grado in complessivi E. 1.500,00 e per il secondo grado in complessivi E. 1.600,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1225/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Agrigento - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1808/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 18/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229003592411000 IVA-ALIQUOTE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110002202468 IVA-ALTRO 2007
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110002202468 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110009054346 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110010903026 CANONE RADIOAUD 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120004481355 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120007258116 TARSU/TIA 2010
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120014253534 CANONE RADIOAUD 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120014550629 REGISTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120015020376 REGISTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2349/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14/15.12.2022, la contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 29120229003592411000, notificata in data 25.10.2022, deducendo - in sintesi - l'inesistenza/insussistenza della pretesa creditoria, la nullità dell'intimazione e degli atti presupposti e la prescrizione delle pretese. L'intimazione richiamava più cartelle sottostanti riferite a tributi eterogenei (IVA, IRAP, IMU, TARSU, canone
RAI, imposta di registro).
Si costituiva l'Agente della riscossione chiedendo il rigetto del ricorso e producendo documentazione in ordine alla notifica degli atti presupposti.
Successivamente la contribuente depositava memoria (3.6.2024) eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità della costituzione dell'Agente della riscossione per difetto di legitimatio ad processum dovuto alla mancata produzione della procura richiamata quale fonte del potere rappresentativo del soggetto sottoscrittore/munito di delega.
Con sentenza n. 1808/2024 la Corte di primo grado annullava l'intimazione e condannava l'Agente della riscossione alle spese (liquidate in € 1.450,00 oltre accessori, con distrazione).
L'Agente della riscossione proponeva appello per la riforma integrale della sentenza, deducendo - per quanto rileva-l'erroneità della pronuncia laddove aveva ritenuto invalidamente costituita ADER per difetto di procura, nonché insistendo sulla fondatezza della pretesa e sull'insussistenza della prescrizione, anche in ragione degli atti interruttivi e della disciplina emergenziale.
L'appellata resisteva, chiedendo la conferma della decisione e insistendo sulle eccezioni anche con brevi repliche.
All'udienza del 16.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto. I giudici di primo grado hanno annullato l'intimazione valorizzando, quale ratio decisiva, l'asserita carenza di valida rappresentanza processuale dell'Agente della riscossione per mancata produzione della procura richiamata.
Il Collegio ritiene tale conclusione non condivisibile.
In data 30.12.2023 AD produceva in primo grado la procura conferita all'avv. Nominativo_1.
Con memoria depositata in data 3.6.2024 la parte contribuente eccepiva "l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione, stante che l'asserita procura notarile a rogito del "Notaio
Nominativo 2 - Roma - repertorio n. 180134 raccolta 12348 del 22/06/2023" per mezzo della quale il sig. Nominativ avrebbe nominato l'avv. Nominativo_1, non è stata prodotta in atti".
Opera quindi il principio di cui a Cass. 22729/2025, secondo la quale “in tema di rappresentanza processuale, il principio secondo il quale spetta a colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica, e ne abbia nominato il procuratore ad litem, l'onere di fornire la dimostrare della fonte di detti poteri rappresentativi, solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte e sempre che la fonte di detti poteri non derivi da atto soggetto a pubblicità legale, non esclude il potere generale del giudice, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti ex tunc".
Nel caso di specie ADER ha depositato in appello la procura notarile conferita al dott. Nominativo_3.
Tale produzione è valutabile in appello, non traducendosi in "nuova eccezione" o in mutamento del thema decidendum, ma nella regolarizzazione di un profilo processuale incidentale che, una volta sanato, impedisce di fondare l'annullamento dell'atto su un vizio meramente formale della difesa dell'ente.
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, "nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace" (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023". La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti da AD.
Ne discende che il presupposto su cui si fonda la pronuncia di annullamento (difetto non emendabile della costituzione dell'Agente) viene meno (con la conseguenza che sono valutabili i documenti prodotti da AD in primo grado sulle notifiche degli atti presupposti). La costituzione di ADER deve ritenersi validamente assistita dal titolo rappresentativo prodotto, con conseguente illegittimità della decisione di primo grado nella parte in cui ha annullato l'intimazione per tale ragione.
Va ora osservato che dall'esame dell'estratto di ruolo prodotto in giudizio emerge che, a seguito degli sgravi e degli annullamenti disposti dall'ente impositore ovvero previsti dalla normativa vigente, nonché per effetto di procedure di definizione agevolata o di stralcio, l'oggetto dell'impugnazione risulta limitato esclusivamente alla cartella di pagamento n. 29120110002202468, depositata agli atti.
I crediti recati da tale titolo esecutivo devono ritenersi sussistenti ed esigibili, anche in virtù dell'intimazione di pagamento n. 29120229003592411, parimenti prodotta in giudizio, che ha determinato l'interruzione del termine prescrizionale.
Inoltre, ai fini della corretta determinazione della prescrizione, occorre tenere conto delle disposizioni adottate durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di sospensione dei termini.
Ancora, Cass. 960/2025 ha stabilito che "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Ne consegue che i crediti oggetto dell'atto esecutivo in esame risultano validi ed esigibili.
Deve poi rilevarsi che l'intimazione di pagamento è atto funzionale alla riscossione coattiva, che segue cartelle già formate e notificate, e deve consentire l'individuazione della pretesa attraverso il richiamo agli identificativi degli atti presupposti e alle somme dovute.
Si noti, poi, che "l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata" (Cass. 28689/2018).
Nel caso in esame l'intimazione riporta gli estremi delle cartelle sottostanti (con tutti gli importi, analiticamente distinti) e, pertanto, consente di individuare l'oggetto della pretesa e la relativa origine, risultando idonea allo scopo tipico dell'atto.
Non emergono, quindi, vizi propri dell'intimazione tali da giustificarne l'annullamento, una volta esclusa la fondatezza del capo (processuale) che ha determinato l'esito del primo grado.
L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza impugnata anche sul capo spese.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della contribuente per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante per il primo grado in complessivi E. 1.500,00 e per il secondo grado in complessivi E. 1.600,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente