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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 29/11/2022, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/11/2022
N. 01889/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00869/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CE - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 869 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso e Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto a percepire i benefici economici di cui all’art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987 e per la conseguente condanna dell’INPS di CE (Gestione ex INPDAP) a rideterminare l’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’articolo 6 bis D.L. n. 387 del 1987 e al successivo pagamento in favore del ricorrente;
nonché per l’annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. S. Falconieri per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con il ricorso all’esame, il Sig. -OMISSIS- - già Luogotenente della Guardia di Finanza, posto in quiescenza a domanda con decorrenza dell’1.6.2015 - ha agito per l’accertamento del suo diritto a percepire il beneficio di sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6- bis del D.L. n. 387 del 1987, chiedendo, per conseguenza, la rideterminazione di detta indennità e la condanna dell’istituto previdenziale intimato al pagamento delle relative differenze economiche.
L’INPS si è costituito in giudizio, instando per la reiezione del ricorso, con vittoria di spese.
All’udienza pubblica del 16.11.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
II. Il ricorso è infondato.
Ed invero, l’art. 6 -bis del D.L. n. 387 del 1987, come modificato dall’art. 21, co. 1, della L. n. 232 del 1990 - disposizione invocata dal ricorrente a fondamento della pretesa per cui è causa - prevede, per quanto d’interesse, che:
“1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990” .
Ai sensi dell’art. 1 comma 15- bis del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1987 n. 468, l’attribuzione di sei scatti stipendiali ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita è stata poi estesa “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della L. 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati” .
III. La portata dispositiva delle suddette previsioni è stata tuttavia modificata, in senso restrittivo, dalla successiva e vigente previsione normativa di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 1997, secondo cui:
“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all’articolo 13 della L. 10 dicembre 1973, n. 804, all’articolo 32, comma 9-bis, della L. 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall’articolo 2, comma 4, della L. 27 dicembre 1990, n. 404, all’articolo 1, comma 15-bis , del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall’articolo 11 della L. 8 agosto 1990, n. 231, all’articolo 32 del D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, e all’articolo 21 della L. 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.
2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito” .
IV. Ciò posto, il Collegio – in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale in subiecta materia (cfr. ex plurimis , T.R.G.A. Trento, sez. I, 3/5/2022, n. 89; T.A.R. Campania, sez. VI, 11/5/2022, n. 3185; T.A.R. Valle d’Aosta, sez. I, 16/2/2022, n. 14; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 28/3/2022, n. 223; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III- quater , 2/3/2022, n. 2445) – è dell’opinione che l’art. 4 D. Lgs. n. 165 del 1997 cit. sia in radice ostativo all’accoglimento della pretesa sub iudice , atteso che detta disposizione (la cui efficacia non è circoscritta all’ambito previdenziale, ma si estende chiaramente anche alla determinazione dell’indennità di fine servizio), nell’intervenire nella materia disciplinata dall’art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987 (come modificato dall’art. 21, co. 1, della L. n. 232 del 1990), ha chiaramente inteso ripristinare l’originario ambito applicativo del beneficio per cui è causa (riguardante, in coerenza con la sua ratio premiale, le sole ipotesi di cessazione dal servizio per morte, inabilità fisica o raggiungimento dei limiti di età), escludendone ex professo il riconoscimento nel caso - qui rilevante - di cessazione dal servizio a domanda e fatto salvo il pagamento, che in specie non risulta eseguito o richiesto, della restante contribuzione previdenziale da parte dell’interessato.
V. Conclusivamente, per quanto esposto, il ricorso va respinto.
Considerata la vicenda nel suo complesso e le oscillazioni giurisprudenziali registratesi sulla materia controversa, appare equo compensare integralmente tra le parti in causa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – CE, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in CE nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO