Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2024, n. 20761
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Sentenza 9 maggio 2024

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Il provvedimento analizzato è la Sentenza n. 772 della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 9 maggio 2024, dalla Terza Sezione Penale, presieduta da Andrea Gentili. Le parti coinvolte sono un soggetto condannato per reati edilizi e il suo difensore, che ha presentato ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di Tivoli. Il ricorrente ha chiesto la revoca della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione di opere abusive, sostenendo l'impossibilità oggettiva di adempiere a tale ordine, a causa del comportamento di un coimputato. Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso, argomentando che la questione dell'impossibilità di demolizione avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio di merito e non in un incidente di esecuzione, essendo coperta dal giudicato. Inoltre, ha chiarito che l'eventuale impossibilità tecnica di demolire il manufatto abusivo deve essere dimostrata e non può derivare da cause imputabili al condannato. La Corte ha quindi confermato la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

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Massime1

In tema di reati edilizi, non dà luogo ad illegalità della pena, deducibile dinanzi al giudice dell'esecuzione in caso di irrevocabilità della sentenza, la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive e alla remissione in pristino dello stato dei luoghi, disposta nei confronti dell'esecutore materiale dei lavori che non abbia più la materiale disponibilità del bene, trattandosi di istituto previsto e disciplinato dall'ordinamento. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato immune da censure la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto che la prospettata impossibilità tecnica di demolire il manufatto abusivo avrebbe potuto e dovuto essere dedotta nel giudizio di merito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2024, n. 20761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20761
    Data del deposito : 9 maggio 2024

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