CASS
Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
Massime • 1
In tema di reati edilizi, non dà luogo ad illegalità della pena, deducibile dinanzi al giudice dell'esecuzione in caso di irrevocabilità della sentenza, la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive e alla remissione in pristino dello stato dei luoghi, disposta nei confronti dell'esecutore materiale dei lavori che non abbia più la materiale disponibilità del bene, trattandosi di istituto previsto e disciplinato dall'ordinamento. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato immune da censure la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto che la prospettata impossibilità tecnica di demolire il manufatto abusivo avrebbe potuto e dovuto essere dedotta nel giudizio di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2024, n. 20761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20761 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PE AR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/12/2023 del Tribunale di Tivoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu- ratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ri- corso;
letta la memoria del difensore, avv. Andrea Buffolo. del foro di Roma, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20761 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 09/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di AR PE avente ad oggetto la revoca della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive,disposta, nei confronti dell'istante, con sentenza del Tribunale di Tivoli emessa il 6 dicembre 2016, irre- vocabile in data 11 dicembre 2017. 2. Avverso l'indicata ordinanza, AR PE, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce la violazione dell'art. 666, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen., 3 Cost., 31 e 37 d.P.R. n. 380 del 2001, 165 cod. pen. Espone il difensore che la questione dedotta con l'incidente di esecuzione pre- senta caratteri di novità rispetto alla precedente, in quanto si evidenzia l'impossi- bilità oggettiva ad adempiere all'ordine di demolizione da parte dell'istante, es- sendo emerso che il coimputato RA, parimenti condannato per il reato edilizio nella veste di proprietario delle opere abusive, nonostante le ripetute sollecitazioni, ha manifestato la sua volontà di non procedere alla demolizione;
in tal modo, il PE si è visto negare il beneficio della sospensione condizionale in forza del comportamento tenuto da un terzo, tanto più che destinatario dell'ordine di de- molizione è solamente il proprietario delle opere. Evidenzia, ancora, il difensore che, sulla base della perizia a firma del geom. Corradetti, la demolizione andrebbe a compromettere la sicurezza sia della scar- pata che della rampa di accesso, unica via di accesso alla proprietà del RA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In via preliminare, occorre dar conto della vicenda processuale, che, sulla base degli atti, può essere così ricostruita: - con sentenza pronunciata il 6 dicembre 2016 ed irrevocabile in data 11 dicembre 2017, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Tivoli, Sezione di Castelnuovo di Porto, AR PE, nella sua qualità di costruttore, in concorso con il proprietario del manufatto, tale FO RA, è stato condannato alla pena di sette mesi di arresto e 21.000 euro di ammenda per il reato di cui agli /,, artt. agli artt. 44, lett. c), 64, 65, 71, 72, 83, 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 41 del 2004, pena condizionalmente sospesa, beneficio subordinato alla demolizione delle opere abusive e alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;
- stante la mancata demolizione e il mancato ripristino dello stato dei luoghi, su richiesta del pubblico ministero, il Tribunale di Tivoli, con due separate ordinanza emesse il 20 aprile 2021, ha revocato la sospensione condizionale della pena nei confronti sia del PE, sia del RA;
- a seguito della notificazione dell'ordine di esecuzione con contestuale sospensione del 6 maggio 2021, il PE ha presentato richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, che è stata accolta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con ordinanza emessa in data 29 settembre 2022; - in data 4 novembre 2023, l'odierno ricorrente ha presentato incidente di esecuzione per l'annullamento della revoca del beneficio, eccependo l'impossibilità giuridica all'adempimento. 3. Ciò premesso, con il provvedimento impugnato il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza, sul presupposto che il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 20 aprile 2021, la quale ha revocato il beneficio nei confronti dei PE. 4. Si tratta di una conclusione conforme a diritto e quindi da confermare, pur con le precisazioni che seguono. 5. In primo luogo va chiarito che, con l'incidente di esecuzione che ha dato origine al presente procedimento, l'istante chiedeva di "annullare il provvedimento di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 165 cod. pen. alla demolizione delle opere abusive e alla remissione in pristino dello stato dei luoghi, emesso dal Tribunale di Tivoli, sez. distaccata di Castelnuovo di Porto,(...) e per l'effetto concedere la sospensione condizionale della pena al sig. AR PE" (p.
4-5 dell'istanza); ciò in quanto "il sig. AR PE si trovava, e si trova tutt'ora, nell'indisponibilità oggettiva di poter adempiere all'ordine del giudice di demolire gli abusi edilizi contestati e di ridurre in pristino lo stato dei luoghi;
nel caso de quo rileva una impossibilità incolpevole, ossia dovuta a causa non imputabile all'odierno istante, in quanto dovuta a fatti altrui ed involontari dallo stesso" (p. 4 dell'istanza). 6. Orbene, la questione dedotta dal ricorrente - ossia l'impossibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive e alla remissione in pristino in quanto il PE, essendo l'esecutore dei lavori, non ha la disponibilità dei beni — avrebbe dovuto essere posta nel giudizio di merito, il che non è avvenuto, sicché tale statuizione, impartita sin con la sentenza di prima grado, è coperta dal giudicato. 7. Né la questione qui al vaglio può essere ricondotta nella nozione di "pena illegale", in relazione alla quale è sempre ammissibile l'incidente di esecuzione. 7.1. A tal proposito, le Sezioni Unite di questa Corte (n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818, nel ricapitolare, confermandoli, gli approdi della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acqui- stapace), nell'ambito di una più ampia riflessione in chiave costituzionale e con- venzionale, hanno messo a fuoco le nozioni di illegalità e di illegittimità della pena. In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che "l'illegalità della pena ri- corre solo quando essa eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato. Per quanto in concreto possa non essere agevole la individuazione delle cornici edittali pertinenti al caso, è solo la violazione di esse - che sono la manifestazione ed il frutto del potere legale di determinazione della pena - ad integrare la pena illegale. Ogni altra vio- lazione delle regole che occorre applicare per la definizione della pena da infliggere integra un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo ad una pena che è illegittima" (par. 9). Di conseguenza, "gli errori nell'applicazione delle diverse discipline che en- trano in gioco nella commisurazione della pena danno luogo ad una pena illegale solo se la risultante (ovvero la pena indicata in dispositivo) è per genere, specie o per valore minimo o massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per il tipo (o sottotipo) astratto al quale viene ricondotto il fatto storico reato. Fuori da tale caso, la pena è illegittima, ove commisurata sulla base della errata applica- zione della legge o non giustificata secondo il modello argomentativo normativa- mente previsto". 7.2. Orbene, nel caso di specie, pur prescindendo dal fatto che l'istituto in esame attiene non alla commisurazione ma all'esecuzione della pena, in ogni caso, se è vero che la giurisprudenza di questa Sezione è orientata nel senso che l'ordine di demolizione può essere emesso nei soli confronti del proprietario delle opere abusive o di colui che, disponendone materialmente, è in condizione di adempiere, ma non può essere disposto nei confronti di soggetti, quali il direttore dei lavori o gli esecutori materiali, che abbiano concorso alla realizzazione del reato in virtù di un rapporto obbligatorio con il titolare del diritto reale o del potere di fatto sul terreno o sull'immobile preesistente, in quanto tale rapporto personale risulta t: autonomo rispetto a quello che lega all'opera abusivamente realizzata il proprietario o il committente (da ultimo, Sez. 3 n. 41586 del 15/10/2021, Mantova, Rv. 282797), è altrettanto vero che non si verte in un caso di pena illegale, nel senso dinanzi chiarito, posto che l'istituto della subordinazione sospensione condizionale è previsto e disciplinato dall'ordinamento. 8. Va, peraltro, osservato che, mediante l'incidente di esecuzione, può essere dedotta, quale elemento sopravvenuto o, comunque, accertato in sede esecutiva, l'impossibilità tecnica di demolire il manufatto abusivo, anche nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla demolizione, con l'importante precisazione che detta impossibilità rileva, ove effettivamente dimostrata, solo se non dipenda da causa imputabile al condannato (Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021, Severino, Rv. 281474; Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, Di Dio, Rv. 267108; Sez. 3, n. 35972 del 22/09/2010, Lembo, Rv. 248569). 9. Tornando al caso di specie, si osserva che correttamente il provvedimento impugnato ha spiegato che l'eventuale impossibilità tecnica (e non giuridica, perché coperta dal giudicato) alla demolizione avrebbe potuto e dovuto essere dedotta allorché il pubblico ministero ha chiesto la revoca del beneficio, il che non è accaduto. Allo stesso modo, con l'incidente di esecuzione qui al vaglio non è stata allegata alcuna circostanza di fatto sopravvenuta ostativa alla demolizione delle opere, in quanto il ricorrente, come si è detto, ha unicamente eccepito della subordinazione della sospensione condizionale della penale alla demolizione di opere di cui non ha la disponibilità, questione che, si ripete, avrebbe dovuto essere contestata con gli ordinari mezzi di impugnazione e, non essendo ciò avvenuto, essa è coperta dal giudicato. 10. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle a tm- mende. Così deciso il 09/05/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu- ratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ri- corso;
letta la memoria del difensore, avv. Andrea Buffolo. del foro di Roma, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20761 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 09/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di AR PE avente ad oggetto la revoca della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive,disposta, nei confronti dell'istante, con sentenza del Tribunale di Tivoli emessa il 6 dicembre 2016, irre- vocabile in data 11 dicembre 2017. 2. Avverso l'indicata ordinanza, AR PE, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce la violazione dell'art. 666, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen., 3 Cost., 31 e 37 d.P.R. n. 380 del 2001, 165 cod. pen. Espone il difensore che la questione dedotta con l'incidente di esecuzione pre- senta caratteri di novità rispetto alla precedente, in quanto si evidenzia l'impossi- bilità oggettiva ad adempiere all'ordine di demolizione da parte dell'istante, es- sendo emerso che il coimputato RA, parimenti condannato per il reato edilizio nella veste di proprietario delle opere abusive, nonostante le ripetute sollecitazioni, ha manifestato la sua volontà di non procedere alla demolizione;
in tal modo, il PE si è visto negare il beneficio della sospensione condizionale in forza del comportamento tenuto da un terzo, tanto più che destinatario dell'ordine di de- molizione è solamente il proprietario delle opere. Evidenzia, ancora, il difensore che, sulla base della perizia a firma del geom. Corradetti, la demolizione andrebbe a compromettere la sicurezza sia della scar- pata che della rampa di accesso, unica via di accesso alla proprietà del RA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In via preliminare, occorre dar conto della vicenda processuale, che, sulla base degli atti, può essere così ricostruita: - con sentenza pronunciata il 6 dicembre 2016 ed irrevocabile in data 11 dicembre 2017, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Tivoli, Sezione di Castelnuovo di Porto, AR PE, nella sua qualità di costruttore, in concorso con il proprietario del manufatto, tale FO RA, è stato condannato alla pena di sette mesi di arresto e 21.000 euro di ammenda per il reato di cui agli /,, artt. agli artt. 44, lett. c), 64, 65, 71, 72, 83, 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 41 del 2004, pena condizionalmente sospesa, beneficio subordinato alla demolizione delle opere abusive e alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;
- stante la mancata demolizione e il mancato ripristino dello stato dei luoghi, su richiesta del pubblico ministero, il Tribunale di Tivoli, con due separate ordinanza emesse il 20 aprile 2021, ha revocato la sospensione condizionale della pena nei confronti sia del PE, sia del RA;
- a seguito della notificazione dell'ordine di esecuzione con contestuale sospensione del 6 maggio 2021, il PE ha presentato richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, che è stata accolta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con ordinanza emessa in data 29 settembre 2022; - in data 4 novembre 2023, l'odierno ricorrente ha presentato incidente di esecuzione per l'annullamento della revoca del beneficio, eccependo l'impossibilità giuridica all'adempimento. 3. Ciò premesso, con il provvedimento impugnato il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza, sul presupposto che il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 20 aprile 2021, la quale ha revocato il beneficio nei confronti dei PE. 4. Si tratta di una conclusione conforme a diritto e quindi da confermare, pur con le precisazioni che seguono. 5. In primo luogo va chiarito che, con l'incidente di esecuzione che ha dato origine al presente procedimento, l'istante chiedeva di "annullare il provvedimento di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 165 cod. pen. alla demolizione delle opere abusive e alla remissione in pristino dello stato dei luoghi, emesso dal Tribunale di Tivoli, sez. distaccata di Castelnuovo di Porto,(...) e per l'effetto concedere la sospensione condizionale della pena al sig. AR PE" (p.
4-5 dell'istanza); ciò in quanto "il sig. AR PE si trovava, e si trova tutt'ora, nell'indisponibilità oggettiva di poter adempiere all'ordine del giudice di demolire gli abusi edilizi contestati e di ridurre in pristino lo stato dei luoghi;
nel caso de quo rileva una impossibilità incolpevole, ossia dovuta a causa non imputabile all'odierno istante, in quanto dovuta a fatti altrui ed involontari dallo stesso" (p. 4 dell'istanza). 6. Orbene, la questione dedotta dal ricorrente - ossia l'impossibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive e alla remissione in pristino in quanto il PE, essendo l'esecutore dei lavori, non ha la disponibilità dei beni — avrebbe dovuto essere posta nel giudizio di merito, il che non è avvenuto, sicché tale statuizione, impartita sin con la sentenza di prima grado, è coperta dal giudicato. 7. Né la questione qui al vaglio può essere ricondotta nella nozione di "pena illegale", in relazione alla quale è sempre ammissibile l'incidente di esecuzione. 7.1. A tal proposito, le Sezioni Unite di questa Corte (n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818, nel ricapitolare, confermandoli, gli approdi della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acqui- stapace), nell'ambito di una più ampia riflessione in chiave costituzionale e con- venzionale, hanno messo a fuoco le nozioni di illegalità e di illegittimità della pena. In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che "l'illegalità della pena ri- corre solo quando essa eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato. Per quanto in concreto possa non essere agevole la individuazione delle cornici edittali pertinenti al caso, è solo la violazione di esse - che sono la manifestazione ed il frutto del potere legale di determinazione della pena - ad integrare la pena illegale. Ogni altra vio- lazione delle regole che occorre applicare per la definizione della pena da infliggere integra un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo ad una pena che è illegittima" (par. 9). Di conseguenza, "gli errori nell'applicazione delle diverse discipline che en- trano in gioco nella commisurazione della pena danno luogo ad una pena illegale solo se la risultante (ovvero la pena indicata in dispositivo) è per genere, specie o per valore minimo o massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per il tipo (o sottotipo) astratto al quale viene ricondotto il fatto storico reato. Fuori da tale caso, la pena è illegittima, ove commisurata sulla base della errata applica- zione della legge o non giustificata secondo il modello argomentativo normativa- mente previsto". 7.2. Orbene, nel caso di specie, pur prescindendo dal fatto che l'istituto in esame attiene non alla commisurazione ma all'esecuzione della pena, in ogni caso, se è vero che la giurisprudenza di questa Sezione è orientata nel senso che l'ordine di demolizione può essere emesso nei soli confronti del proprietario delle opere abusive o di colui che, disponendone materialmente, è in condizione di adempiere, ma non può essere disposto nei confronti di soggetti, quali il direttore dei lavori o gli esecutori materiali, che abbiano concorso alla realizzazione del reato in virtù di un rapporto obbligatorio con il titolare del diritto reale o del potere di fatto sul terreno o sull'immobile preesistente, in quanto tale rapporto personale risulta t: autonomo rispetto a quello che lega all'opera abusivamente realizzata il proprietario o il committente (da ultimo, Sez. 3 n. 41586 del 15/10/2021, Mantova, Rv. 282797), è altrettanto vero che non si verte in un caso di pena illegale, nel senso dinanzi chiarito, posto che l'istituto della subordinazione sospensione condizionale è previsto e disciplinato dall'ordinamento. 8. Va, peraltro, osservato che, mediante l'incidente di esecuzione, può essere dedotta, quale elemento sopravvenuto o, comunque, accertato in sede esecutiva, l'impossibilità tecnica di demolire il manufatto abusivo, anche nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla demolizione, con l'importante precisazione che detta impossibilità rileva, ove effettivamente dimostrata, solo se non dipenda da causa imputabile al condannato (Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021, Severino, Rv. 281474; Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, Di Dio, Rv. 267108; Sez. 3, n. 35972 del 22/09/2010, Lembo, Rv. 248569). 9. Tornando al caso di specie, si osserva che correttamente il provvedimento impugnato ha spiegato che l'eventuale impossibilità tecnica (e non giuridica, perché coperta dal giudicato) alla demolizione avrebbe potuto e dovuto essere dedotta allorché il pubblico ministero ha chiesto la revoca del beneficio, il che non è accaduto. Allo stesso modo, con l'incidente di esecuzione qui al vaglio non è stata allegata alcuna circostanza di fatto sopravvenuta ostativa alla demolizione delle opere, in quanto il ricorrente, come si è detto, ha unicamente eccepito della subordinazione della sospensione condizionale della penale alla demolizione di opere di cui non ha la disponibilità, questione che, si ripete, avrebbe dovuto essere contestata con gli ordinari mezzi di impugnazione e, non essendo ciò avvenuto, essa è coperta dal giudicato. 10. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle a tm- mende. Così deciso il 09/05/2024.