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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 8675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8675 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41728/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41728/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. PALAMARA ANTONINO P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SERRAO VINCENZO P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di CP_1 [...] Parte
(per brevità per l'importo di euro 129.919,01, oltre interessi, quale Controparte_2 corrispettivo della somministrazione di energia elettrica. Parte si oppone per eccepire il difetto di rappresentanza in capo al sottoscrittore dei contratti. replica evidenziando che i contratti (doc. 1 del fascicolo monitorio) portano la firma della CP_1 detentrice del 99% delle quote sociali e che il contratto è stato eseguito per anni da entrambe le parti. Parte negli atti successivi ripete che difetta la rappresentanza del firmatario, ma omette di prendere posizione su quanto specificamente replicato da CP_1
Il Tribunale, quindi, accertato che la firma è stata apposta dal soggetto evidenziato da che CP_1 comunque trattasi di contratto, per il quale non si richiede a nessun effetto la forma scritta, e che ha avuto esecuzione, rigetta l'eccezione basata sul difetto di rappresentanza.
L'opponente eccepisce, inoltre, la eccessività dei consumi addebitati, in quanto relativi al periodo della Parte pandemia e al mese di agosto, in cui il cinema gestito da era chiuso e quindi non utilizzava energia.
in replica, ha spiegato, per ognuno dei due POD di transito della fornitura, che le anomalie CP_1 Parte genericamente lamentate da sono state oggetto di rettifica da parte del distributore locale, che in un primo momento aveva addebitato consumi in stima eccessivi, ma che sono stati corretti al momento dell'accertamento dei consumi effettivi, che non riguardano in ogni caso il periodo della pandemia. La opposta ha confrontato mese per mese gli addebiti prima e dopo la rettifica, riportando i dati del distributore e allegando la conformità ad essi delle sue fatture. Parte In replica a quanto sopra, senza entrare nel merito dei dati di consumo, ha genericamente ripetuto che non corrisponderebbero ai suoi consumi effettivi, senza però dire per quale motivo sarebbero erronei.
Anche per l'aspetto dei consumi, la mancata specifica contestazione delle specifiche allegazioni di induce il Tribunale a considerare accertati i consumi allegati dalla opposta. CP_1
Cont
eccepisce, infine, la prescrizione estintiva di parte del credito, al quale si applica la legge di bilancio 2018, che prevede la prescrizione biennale, stante la data di emissione delle fatture ingiunte. replica sul punto che l'interruzione della prescrizione con intimazione del luglio 2023 CP_1
(doc. 6 della opposta) ha impedito la prescrizione (biennale) con riguardo a tutte le fatture azionate, emesse tra agosto 2021 e febbraio 2023.
Il Tribunale reputa che il credito sia estinto per prescrizione limitatamente all'importo di euro 2.776,31, che risale ad un periodo di somministrazione anteriore a luglio 2021, ossia il periodo imputato dalle fatture anteriori alla nota di credito emessa il 5 novembre del 2021, annullate parzialmente da tale nota.
È pertanto dovuto il residuo importo di euro 127.142,70.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento parziale della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 14441/2023, emesso dal pagina 2 di 3 Tribunale di Milano;
in accoglimento parziale della domanda avanzata da nei confronti di CP_1 [...]
, condanna a pagare a Controparte_2 Controparte_2 CP_1 l'importo di euro 127.142,70, con gli interessi ex DLGS 231/02 dall'esigibilità al saldo;
condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, Controparte_2 CP_1 che si liquidano in € 10.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41728/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. PALAMARA ANTONINO P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SERRAO VINCENZO P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di CP_1 [...] Parte
(per brevità per l'importo di euro 129.919,01, oltre interessi, quale Controparte_2 corrispettivo della somministrazione di energia elettrica. Parte si oppone per eccepire il difetto di rappresentanza in capo al sottoscrittore dei contratti. replica evidenziando che i contratti (doc. 1 del fascicolo monitorio) portano la firma della CP_1 detentrice del 99% delle quote sociali e che il contratto è stato eseguito per anni da entrambe le parti. Parte negli atti successivi ripete che difetta la rappresentanza del firmatario, ma omette di prendere posizione su quanto specificamente replicato da CP_1
Il Tribunale, quindi, accertato che la firma è stata apposta dal soggetto evidenziato da che CP_1 comunque trattasi di contratto, per il quale non si richiede a nessun effetto la forma scritta, e che ha avuto esecuzione, rigetta l'eccezione basata sul difetto di rappresentanza.
L'opponente eccepisce, inoltre, la eccessività dei consumi addebitati, in quanto relativi al periodo della Parte pandemia e al mese di agosto, in cui il cinema gestito da era chiuso e quindi non utilizzava energia.
in replica, ha spiegato, per ognuno dei due POD di transito della fornitura, che le anomalie CP_1 Parte genericamente lamentate da sono state oggetto di rettifica da parte del distributore locale, che in un primo momento aveva addebitato consumi in stima eccessivi, ma che sono stati corretti al momento dell'accertamento dei consumi effettivi, che non riguardano in ogni caso il periodo della pandemia. La opposta ha confrontato mese per mese gli addebiti prima e dopo la rettifica, riportando i dati del distributore e allegando la conformità ad essi delle sue fatture. Parte In replica a quanto sopra, senza entrare nel merito dei dati di consumo, ha genericamente ripetuto che non corrisponderebbero ai suoi consumi effettivi, senza però dire per quale motivo sarebbero erronei.
Anche per l'aspetto dei consumi, la mancata specifica contestazione delle specifiche allegazioni di induce il Tribunale a considerare accertati i consumi allegati dalla opposta. CP_1
Cont
eccepisce, infine, la prescrizione estintiva di parte del credito, al quale si applica la legge di bilancio 2018, che prevede la prescrizione biennale, stante la data di emissione delle fatture ingiunte. replica sul punto che l'interruzione della prescrizione con intimazione del luglio 2023 CP_1
(doc. 6 della opposta) ha impedito la prescrizione (biennale) con riguardo a tutte le fatture azionate, emesse tra agosto 2021 e febbraio 2023.
Il Tribunale reputa che il credito sia estinto per prescrizione limitatamente all'importo di euro 2.776,31, che risale ad un periodo di somministrazione anteriore a luglio 2021, ossia il periodo imputato dalle fatture anteriori alla nota di credito emessa il 5 novembre del 2021, annullate parzialmente da tale nota.
È pertanto dovuto il residuo importo di euro 127.142,70.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento parziale della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 14441/2023, emesso dal pagina 2 di 3 Tribunale di Milano;
in accoglimento parziale della domanda avanzata da nei confronti di CP_1 [...]
, condanna a pagare a Controparte_2 Controparte_2 CP_1 l'importo di euro 127.142,70, con gli interessi ex DLGS 231/02 dall'esigibilità al saldo;
condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, Controparte_2 CP_1 che si liquidano in € 10.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3