Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
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n. rg13484 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13484 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
GARONE GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via dei
Mille n. 16,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
LOFFREDO FRANCESCA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via
Cinthia Parco San Paolo is. 27,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 23/07/2024, e Parte_1 [...]
chiedevano modificarsi la sentenza di cessazione degli effetti civili del Parte_2
matrimonio n.1826/2023 del Tribunale Ordinario di Napoli, prevedendosi la modifica del solo punto n. 3 della stessa, ossia la rinuncia di entrambe le parti all'assegno di mantenimento con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
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Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto
l'un l'altra all'assegno di mantenimento con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Omologa la pattuizione di cui al ricorso,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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