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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 03/06/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 536/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 536/2024 e promossa con ricorso depositato il 31.07.2024 da:
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(REPUBBLICA DOMINICANA), il 18/07/1998 e residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. PERENZONI
MARISA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via G. Tartarotti, 45 38068
Rovereto ITALIA;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] city (NIGERIA), il 17.12.1995 e CP_2 C.F._2
residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. DONATI FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA BRIGATA ACQUI, 3 38100 TRENTO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli)
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 21.05.2025;
Parte convenuta: come da verbale del 21.05.2025;
pagina1 di 5 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 31.07.2024 ha convenuto in giudizio Controparte_1
, deducendo: CP_2
- che dal 2019 al 2023 le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale;
- che dalla loro unione è nata a [...], il [...], (doc. 1 di parte Persona_1
ricorrente), di quasi due anni e convivente con la madre sin dalla nascita;
- che sussisterebbero i presupposti per l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre, posto che il padre si sarebbe sempre disinteressato materialmente e moralmente della figlia: quanto al primo profilo, non avrebbe provveduto al mantenimento della minore se non versando, CP_2 un'unica volta, la somma di € 200,00 mensili;
quanto al secondo profilo, non avrebbe costruito alcun legame con la minore (dubitando della sua stessa paternità fino all'esecuzione del test), vedendola sporadicamente o a mezzo videochiamata o qualche volta a casa della madre alla sua presenza;
- che, quanto al profilo economico-patrimoniale, ella, allo stato disoccupata, negli ultimi tempi avrebbe reperito solo lavori a tempo determinato con redditi modesti, avrebbe difficoltà a deambulare a causa di una artrosi post traumatica (doc. 11) e sarebbe priva di patente;
nella prima memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. ha depositato contratto di assunzione a tempo determinato (dal 07.09.2024 al
30.03.2025) part-time con mansioni di pulizia e stipendio pari, in media, a circa € 240 mensili (docc.
13 e 14 di parte ricorrente). Non potendosi permettere una sistemazione abitativa in autonomia, vive con i propri genitori presso un appartamento ITEA condotto in locazione dal padre e verrebbe aiutata dagli stessi per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia. Diversamente, il resistente attualmente parrebbe lavorare presso la ditta Al Centro di Trento, con stipendio mensile di circa €
1.800-1.900 mensili;
costui è gravato da canone di locazione per l'appartamento che conduce in affitto a Borgo Valsugana.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto Controparte_1
di:
- affidarle in via esclusiva rafforzato la minore (per specifiche circa i poteri vedi ricorso), collocandola presso di lei;
- disciplinare il diritto di visita del padre, subordinato ad una seria volontà di costruire con la figlia un rapporto stabile e duraturo, assumendosi le proprie responsabilità di genitore, prevedendo che esso sia esercitato il fine settimana e un giorno infrasettimanale, per tre ore, presso l'abitazione della madre alla sua presenza, fino a quando la minore non abbia dimostrato di essere a suo agio con il padre;
- di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della figlia pari a € 800,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie;
pagina2 di 5 - di riconoscerle il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli.
1.2. Il tutto con vittoria delle spese di causa.
2. Con memoria depositata il 15.11.2024 si è costituito in giudizio , il quale: CP_2
- ha contestato di essersi disinteressato della figlia: sotto il profilo materiale, egli avrebbe effettuato versamenti brevi manu alla ricorrente e pertanto le somme bonificate non esaurirebbero quanto da lui versato per la figlia;
sotto il profilo morale, sarebbe stata invece la madre ad erigere un muro fra lui e la figlia, escludendolo da momenti fondamentali della sua vita (es. battesimo e compleanno), non consentendogli di vedere la bambina se non presso la sua abitazione alla sua presenza o alla presenza dei nonni materni (ugualmente ostili nei suoi confronti);
- che, quindi, non vi sarebbe ragione per disporre l'affidamento esclusivo alla madre, dovendosi al contrario disporre l'affidamento condiviso, con collocamento della minore presso la madre e disciplina del diritto di visita da esercitare con gradualità, prima in spazio neutro alla presenza del servizio e via via ampliando le visite fino ad includere i pernottamenti;
- che le richieste economiche formulate dalla ricorrente nei suoi confronti sarebbero sproporzionate rispetto alle proprie possibilità economiche: egli, infatti, se è vero che nel 2023 percepiva € 1.800 mensili a titolo di stipendio, nel 2024 e fino ad agosto avrebbe lavorato con contratto di somministrazione come raccoglitore di frutta per Sant'Orsola con stipendio di circa € 1.600 mensili;
attualmente sarebbe disoccupato e fino a gennaio 2025 avrà diritto a percepire la NASPI (poco più di
€ 950 mensili - doc. 4 di parte resistente); nel frattempo egli si sarebbe attivato per reperire un'occupazione aderendo al Patto di Servizio (doc. 5 di parte resistente) con il Centro per l'impiego di Borgo Valsugana e sarebbe iscritto all'Istituto di Istruzione "Alcide Degasperi" per il conseguimento del diploma di terza media (doc. 3 di parte resistente); pagherebbe € 400,00 mensili per l'alloggio (bonifici a tale ). Persona_2
2.1. Sulla base di quanto allegato chiede al Tribunale di Rovereto: CP_2
- di affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_1
madre;
- di disciplinare il proprio diritto di visita alla figlia prevedendo inizialmente incontri in spazio protetto con progressivo ampliamento secondo le modalità indicate dal Tribunale, intensificando progressivamente i tempi di visita;
- di porre a suo carico un contributo per il mantenimento della minore pari ad € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno concordato un accordo provvisorio in ordine a affidamento, collocamento visite e mantenimento della minore, recepito dalla giudice delegata con i pagina3 di 5 provvedimenti temporanei e urgenti;
alla medesima udienza la giudice ha rinviato all'udienza del
21.05.2025 al fine di verificare la tenuta del protocollo concordato dalle parti, mediante acquisizione di relazione da parte del servizio sociale, e acquisire documentazione reddituale dalla ricorrente e dal resistente.
4. All'udienza del 21.05.2025 la giudice, preso atto della relazione positiva del servizio sociale e tenuto conto di quanto dichiarato in udienza dalle parti, ha formulato proposta conciliativa accettata da ricorrente e resistente.
5. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
6. In data 27.05.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
7. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiama sul punto la motivazione della proposta conciliativa formulata dalla giudice all'udienza del 21.05.2025.
8. Oltre a ciò si osserva che la regolamentazione proposta non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
8.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
8.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
9. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore in ragione della tenera età della stessa (due anni) e dell'accordo raggiunto dai genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
a) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento presso la madre;
b) dispone che il padre trascorra con la figlia due pomeriggi settimanali, alla presenza della madre o dei nonni materni, fino a quando la minore non avrà compito quattro anni;
a partire da questo momento il padre potrà trascorrere con la figlia due/tre pomeriggi a settimana, anche in autonomia;
pagina4 di 5 c) pone a carico di un contributo per il mantenimento ordinario della figlia CP_2 pari ad € 250,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da maggio 2026 andrà versato sul conto corrente di Controparte_1
entro il giorno venti di ogni mese;
d) pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate se superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad € 100,00;
e) riconosce a il diritto a percepire integralmente gli assegni Controparte_1
e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali saranno fruiti da ciascun genitore secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie;
f) compensazione integrale delle spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/05/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 536/2024 e promossa con ricorso depositato il 31.07.2024 da:
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(REPUBBLICA DOMINICANA), il 18/07/1998 e residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. PERENZONI
MARISA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via G. Tartarotti, 45 38068
Rovereto ITALIA;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] city (NIGERIA), il 17.12.1995 e CP_2 C.F._2
residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. DONATI FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA BRIGATA ACQUI, 3 38100 TRENTO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli)
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 21.05.2025;
Parte convenuta: come da verbale del 21.05.2025;
pagina1 di 5 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 31.07.2024 ha convenuto in giudizio Controparte_1
, deducendo: CP_2
- che dal 2019 al 2023 le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale;
- che dalla loro unione è nata a [...], il [...], (doc. 1 di parte Persona_1
ricorrente), di quasi due anni e convivente con la madre sin dalla nascita;
- che sussisterebbero i presupposti per l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre, posto che il padre si sarebbe sempre disinteressato materialmente e moralmente della figlia: quanto al primo profilo, non avrebbe provveduto al mantenimento della minore se non versando, CP_2 un'unica volta, la somma di € 200,00 mensili;
quanto al secondo profilo, non avrebbe costruito alcun legame con la minore (dubitando della sua stessa paternità fino all'esecuzione del test), vedendola sporadicamente o a mezzo videochiamata o qualche volta a casa della madre alla sua presenza;
- che, quanto al profilo economico-patrimoniale, ella, allo stato disoccupata, negli ultimi tempi avrebbe reperito solo lavori a tempo determinato con redditi modesti, avrebbe difficoltà a deambulare a causa di una artrosi post traumatica (doc. 11) e sarebbe priva di patente;
nella prima memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. ha depositato contratto di assunzione a tempo determinato (dal 07.09.2024 al
30.03.2025) part-time con mansioni di pulizia e stipendio pari, in media, a circa € 240 mensili (docc.
13 e 14 di parte ricorrente). Non potendosi permettere una sistemazione abitativa in autonomia, vive con i propri genitori presso un appartamento ITEA condotto in locazione dal padre e verrebbe aiutata dagli stessi per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia. Diversamente, il resistente attualmente parrebbe lavorare presso la ditta Al Centro di Trento, con stipendio mensile di circa €
1.800-1.900 mensili;
costui è gravato da canone di locazione per l'appartamento che conduce in affitto a Borgo Valsugana.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto Controparte_1
di:
- affidarle in via esclusiva rafforzato la minore (per specifiche circa i poteri vedi ricorso), collocandola presso di lei;
- disciplinare il diritto di visita del padre, subordinato ad una seria volontà di costruire con la figlia un rapporto stabile e duraturo, assumendosi le proprie responsabilità di genitore, prevedendo che esso sia esercitato il fine settimana e un giorno infrasettimanale, per tre ore, presso l'abitazione della madre alla sua presenza, fino a quando la minore non abbia dimostrato di essere a suo agio con il padre;
- di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della figlia pari a € 800,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie;
pagina2 di 5 - di riconoscerle il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli.
1.2. Il tutto con vittoria delle spese di causa.
2. Con memoria depositata il 15.11.2024 si è costituito in giudizio , il quale: CP_2
- ha contestato di essersi disinteressato della figlia: sotto il profilo materiale, egli avrebbe effettuato versamenti brevi manu alla ricorrente e pertanto le somme bonificate non esaurirebbero quanto da lui versato per la figlia;
sotto il profilo morale, sarebbe stata invece la madre ad erigere un muro fra lui e la figlia, escludendolo da momenti fondamentali della sua vita (es. battesimo e compleanno), non consentendogli di vedere la bambina se non presso la sua abitazione alla sua presenza o alla presenza dei nonni materni (ugualmente ostili nei suoi confronti);
- che, quindi, non vi sarebbe ragione per disporre l'affidamento esclusivo alla madre, dovendosi al contrario disporre l'affidamento condiviso, con collocamento della minore presso la madre e disciplina del diritto di visita da esercitare con gradualità, prima in spazio neutro alla presenza del servizio e via via ampliando le visite fino ad includere i pernottamenti;
- che le richieste economiche formulate dalla ricorrente nei suoi confronti sarebbero sproporzionate rispetto alle proprie possibilità economiche: egli, infatti, se è vero che nel 2023 percepiva € 1.800 mensili a titolo di stipendio, nel 2024 e fino ad agosto avrebbe lavorato con contratto di somministrazione come raccoglitore di frutta per Sant'Orsola con stipendio di circa € 1.600 mensili;
attualmente sarebbe disoccupato e fino a gennaio 2025 avrà diritto a percepire la NASPI (poco più di
€ 950 mensili - doc. 4 di parte resistente); nel frattempo egli si sarebbe attivato per reperire un'occupazione aderendo al Patto di Servizio (doc. 5 di parte resistente) con il Centro per l'impiego di Borgo Valsugana e sarebbe iscritto all'Istituto di Istruzione "Alcide Degasperi" per il conseguimento del diploma di terza media (doc. 3 di parte resistente); pagherebbe € 400,00 mensili per l'alloggio (bonifici a tale ). Persona_2
2.1. Sulla base di quanto allegato chiede al Tribunale di Rovereto: CP_2
- di affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_1
madre;
- di disciplinare il proprio diritto di visita alla figlia prevedendo inizialmente incontri in spazio protetto con progressivo ampliamento secondo le modalità indicate dal Tribunale, intensificando progressivamente i tempi di visita;
- di porre a suo carico un contributo per il mantenimento della minore pari ad € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno concordato un accordo provvisorio in ordine a affidamento, collocamento visite e mantenimento della minore, recepito dalla giudice delegata con i pagina3 di 5 provvedimenti temporanei e urgenti;
alla medesima udienza la giudice ha rinviato all'udienza del
21.05.2025 al fine di verificare la tenuta del protocollo concordato dalle parti, mediante acquisizione di relazione da parte del servizio sociale, e acquisire documentazione reddituale dalla ricorrente e dal resistente.
4. All'udienza del 21.05.2025 la giudice, preso atto della relazione positiva del servizio sociale e tenuto conto di quanto dichiarato in udienza dalle parti, ha formulato proposta conciliativa accettata da ricorrente e resistente.
5. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
6. In data 27.05.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
7. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiama sul punto la motivazione della proposta conciliativa formulata dalla giudice all'udienza del 21.05.2025.
8. Oltre a ciò si osserva che la regolamentazione proposta non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
8.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
8.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
9. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore in ragione della tenera età della stessa (due anni) e dell'accordo raggiunto dai genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
a) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento presso la madre;
b) dispone che il padre trascorra con la figlia due pomeriggi settimanali, alla presenza della madre o dei nonni materni, fino a quando la minore non avrà compito quattro anni;
a partire da questo momento il padre potrà trascorrere con la figlia due/tre pomeriggi a settimana, anche in autonomia;
pagina4 di 5 c) pone a carico di un contributo per il mantenimento ordinario della figlia CP_2 pari ad € 250,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da maggio 2026 andrà versato sul conto corrente di Controparte_1
entro il giorno venti di ogni mese;
d) pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate se superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad € 100,00;
e) riconosce a il diritto a percepire integralmente gli assegni Controparte_1
e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali saranno fruiti da ciascun genitore secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie;
f) compensazione integrale delle spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/05/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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