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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
EA SE, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3687/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015476412000 IRPEF 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6921/2025 depositato il 27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 28.5.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente a n. 4 cartelle di pagamento, ivi indicate, portanti tributi vari per un valore di causa di €. 3.586,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato per la mancata notificazione delle cartelle di pagamento cui esso si riferisce, che affermava non aver ricevuto. Eccepiva conseguentemente la prescrizione dei relativi debiti, anche maturata successivamente alla eventuale notifica delle cartelle.
Svolgeva poi ulteriori motivi di ricorso.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato, allegando documentazione a comprova della notifica delle cartelle di pagamento indicate in ricorso nonché di quella di successivi provvedimenti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per avere parte ricorrente proposto identici ricorsi avverso precedenti provvedimenti tendenti alla riscossione dei tributi portati dalle stesse cartelle di pagamento, decisi con sentenze di questa Corte, che allegava. Nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso, allegando documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni.
Con successiva memoria, depositata in data 23.11.2025, parte ricorrente si opponeva all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sostenendo che la sentenza indicata da parte ricorrente non era stata ancora depositata all'epoca della proposizione dell'odierno ricorso. Allegava altresì la sentenza n. 4950/2023 depositata il 5.9.2023 con la quale questa Corte ha annullato precedente intimazione di pagamento, dichiarando prescritti i debiti portati dalle cartelle di pagamento ivi indicate. Eccepiva poi la irregolarità della notifica delle cartelle indicate in ricorso.
All'odierna udienza le parti concludevano come da verbale e la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Giova preliminarmente indicare le cartelle di pagamento alle quali l'odierno ricorso fa riferimento, per come riportate dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio:
1) cartella di pagamento n.09420240026489218000, presunta data di notifica 16.04.2015;
2) cartella di pagamento n.09420150005482117000, presunta data di notifica 16.07.2015;
3) cartella di pagamento n.09420170001390378501, presunta data di notifica 03.11.2017;
4) cartella di pagamento n.09420170011586923000, presunta data di notifica 26.10.2017
Orbene, deve preliminarmente evidenziarsi che la sentenza n. 4950/2023 depositata il 5.9.2023, allegata alla memoria depositata da parte ricorrente il 23.11.2025 non riguarda alcuna delle cartelle di pagamento sopra elencate, ma altri analoghi titoli di riscossione. Tale allegazione è pertanto del tutto ininfluente ai fini della presente decisione.
Ciò posto, deve osservarsi che entrambe le parti resistenti hanno allegato la sentenza N. 7974/2024 emessa da questa Corte in data 28.10.2024, depositata in data 13.11.2024 con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dall'odierno ricorrente avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09476202300000590000, il quale riportava, fra le altre, anche tutte le cartelle di pagamento indicate nell'odierno ricorso. Tale sentenza ha rigettato il ricorso della contribuente, affermando in motivazione l'accertata regolare notifica delle suddette cartelle e di successivi atti interruttivi dei termini di prescrizione. Essa non risulta peraltro essere stata impugnata, ciò non essendo nemmeno stato affermato da parte ricorrente nelle memorie di replica, e avendo parte ricorrente fatto cenno alla suddetta decisione solo per rimarcare di aver proposto l'odierno ricorso prima della emissione della suddetta decisione.
La emissione della suddetta sentenza preclude pertanto l'esame del merito del ricorso, in quanto tutte le doglianze e le eccezioni ivi proposte sono state oggetto di delibazione nel precedente giudizio e rigettate.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ininfluente essendo la circostanza che, all'atto della proposizione del ricorso detta sentenza non fosse stata ancora depositata.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate di Reggio
Calabria, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 463,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
EA SE, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3687/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015476412000 IRPEF 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6921/2025 depositato il 27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 28.5.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente a n. 4 cartelle di pagamento, ivi indicate, portanti tributi vari per un valore di causa di €. 3.586,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato per la mancata notificazione delle cartelle di pagamento cui esso si riferisce, che affermava non aver ricevuto. Eccepiva conseguentemente la prescrizione dei relativi debiti, anche maturata successivamente alla eventuale notifica delle cartelle.
Svolgeva poi ulteriori motivi di ricorso.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato, allegando documentazione a comprova della notifica delle cartelle di pagamento indicate in ricorso nonché di quella di successivi provvedimenti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per avere parte ricorrente proposto identici ricorsi avverso precedenti provvedimenti tendenti alla riscossione dei tributi portati dalle stesse cartelle di pagamento, decisi con sentenze di questa Corte, che allegava. Nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso, allegando documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni.
Con successiva memoria, depositata in data 23.11.2025, parte ricorrente si opponeva all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sostenendo che la sentenza indicata da parte ricorrente non era stata ancora depositata all'epoca della proposizione dell'odierno ricorso. Allegava altresì la sentenza n. 4950/2023 depositata il 5.9.2023 con la quale questa Corte ha annullato precedente intimazione di pagamento, dichiarando prescritti i debiti portati dalle cartelle di pagamento ivi indicate. Eccepiva poi la irregolarità della notifica delle cartelle indicate in ricorso.
All'odierna udienza le parti concludevano come da verbale e la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Giova preliminarmente indicare le cartelle di pagamento alle quali l'odierno ricorso fa riferimento, per come riportate dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio:
1) cartella di pagamento n.09420240026489218000, presunta data di notifica 16.04.2015;
2) cartella di pagamento n.09420150005482117000, presunta data di notifica 16.07.2015;
3) cartella di pagamento n.09420170001390378501, presunta data di notifica 03.11.2017;
4) cartella di pagamento n.09420170011586923000, presunta data di notifica 26.10.2017
Orbene, deve preliminarmente evidenziarsi che la sentenza n. 4950/2023 depositata il 5.9.2023, allegata alla memoria depositata da parte ricorrente il 23.11.2025 non riguarda alcuna delle cartelle di pagamento sopra elencate, ma altri analoghi titoli di riscossione. Tale allegazione è pertanto del tutto ininfluente ai fini della presente decisione.
Ciò posto, deve osservarsi che entrambe le parti resistenti hanno allegato la sentenza N. 7974/2024 emessa da questa Corte in data 28.10.2024, depositata in data 13.11.2024 con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dall'odierno ricorrente avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09476202300000590000, il quale riportava, fra le altre, anche tutte le cartelle di pagamento indicate nell'odierno ricorso. Tale sentenza ha rigettato il ricorso della contribuente, affermando in motivazione l'accertata regolare notifica delle suddette cartelle e di successivi atti interruttivi dei termini di prescrizione. Essa non risulta peraltro essere stata impugnata, ciò non essendo nemmeno stato affermato da parte ricorrente nelle memorie di replica, e avendo parte ricorrente fatto cenno alla suddetta decisione solo per rimarcare di aver proposto l'odierno ricorso prima della emissione della suddetta decisione.
La emissione della suddetta sentenza preclude pertanto l'esame del merito del ricorso, in quanto tutte le doglianze e le eccezioni ivi proposte sono state oggetto di delibazione nel precedente giudizio e rigettate.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ininfluente essendo la circostanza che, all'atto della proposizione del ricorso detta sentenza non fosse stata ancora depositata.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate di Reggio
Calabria, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 463,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti.