TAR
Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01550/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00431 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01550/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2025, proposto da
Divbo società agricola s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Laertiboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Mantova su n. 24 istanze di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato del 27.3.2023 e su n. 9 istanze del 12.2.2025 N. 01550/2025 REG.RIC.
presentate dalla ricorrente, e per la condanna della Prefettura di Mantova a provvedere sulle stesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. ES ED
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- La sig.ra Das Sheuil, in qualità di legale rappresentante della Divbo società agricola s.s., ha presentato 49 richieste di nulla osta per lavoro subordinato, di cui 24 il
27.3.2023, 12 il 12.12.2023, 4 il 25.3.2024 e 9 il 12.2.2025, tutte a favore di cittadini del Bangladesh.
Vengono qui in rilievo le 24 istanze del 27.3.2023 e le 9 del 12.2.2025.
2.- Alle istanze del 2023 ha fatto seguito l'emissione dei nulla osta.
2.1.- È poi sopravvenuto l'art. 3 d.l. 11.10.2024 n. 145, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, il quale ha disposto – per quanto qui rileva – che, salvo che sia stato rilasciato il visto d'ingresso, l'efficacia dei nulla osta già emessi in favore di lavoratori cittadini del Bangladesh “è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche” previste dal 1° comma, cioè le verifiche, “da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis” del d.lgs. 286/1998.
2.2.- Sennonché la Prefettura di Mantova, anziché confermare o revocare i nulla osta sospesi ex lege, li ha dichiarati decaduti con provvedimenti del 14.8.2025 per decorrenza del termine semestrale di validità previsto dall'art. 22, comma 5, d.lgs. N. 01550/2025 REG.RIC.
286/1998 e dall'art. 31, comma 4, D.P.R. 394/1999. Gli stranieri interessati, infatti, non sono entrati in Italia entro il termine di validità del nulla osta, ma ciò sarebbe dipeso dal fatto che non hanno ottenuto il visto dall'Ambasciata italiana in
Bangladesh, la quale non ha provveduto sulla relativa istanza.
2.3.- I provvedimenti di decadenza non sono stati impugnati dalla ricorrente, la quale ha invece presentato, in data 20.8.2025, un'istanza avente ad oggetto “Riattivazione
Nulla Osta Decaduti”, con cui ha chiesto “la riapertura delle posizioni” per le quali era stato emesso provvedimento di decadenza.
Il giorno dopo, in risposta all'istanza, la Prefettura di Mantova ha comunicato “di avere adempiuto a quanto richiesto” e che, acquisiti i pareri endoprocedimentali prescritti dal d.l. 145/2024, avrebbe emesso un nuovo nulla osta o comunicato motivi ostativi alla favorevole conclusione del procedimento.
3.- Le istanze di nulla osta presentate dalla ricorrente nel 2025, invece, inizialmente non sono state evase.
4.- La ricorrente ha inviato una diffida a provvedere in data 27.11.2025 (relativa a tutte le 49 istanze, e non solo alle 33 che rilevano in questo giudizio), a seguito della quale la Prefettura ha scritto all'Ispettorato del Lavoro e alla Questura di Mantova, e per conoscenza al difensore della ricorrente, sollecitando l'emissione dei pareri di competenza, già precedentemente richiesti, in assenza dei quali non poteva provvedere, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, d.l. 145/2024.
5.- La ricorrente ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio, notificato il 15.12.2025
(secondo quanto affermato dall'Avvocatura dello Stato nell'atto di costituzione in giudizio: la ricorrente infatti non ha depositato in giudizio la prova della notifica) e depositato il giorno seguente.
La ricorrente sostiene che il termine per provvedere sarebbe di venti giorni ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lgs. 286/1998, o comunque di trenta giorni ai sensi dell'art. 2
l. 241/1990, e che sarebbe ampiamente decorso. N. 01550/2025 REG.RIC.
6.- L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.
7.- Quanto alle istanze del 2025, nella relazione la Prefettura di Mantova aveva preannunciato che i nulla osta sarebbero stati rilasciati, ed effettivamente, all'udienza camerale dell'11.3.2026, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che per quelle istanze è cessata la materia del contendere.
8.- Quanto alle istanze del 2023, nella relazione la Prefettura di Mantova ha affermato che sarebbero “non lavorabili” perché difettano le quote; ha riferito di avere chiesto più volte al Ministero l'assegnazione delle quote necessarie, ma invano; ha affermato infine che vi è stata “un'archiviazione massiva attraverso la notifica automatica di un provvedimento di decadenza per decorrenza dei termini”, come spiegato nella circolare del Ministero n. 7203/2025 del 17.9.2025, non prodotta però in giudizio. La
Prefettura di Mantova sostiene pertanto che nessuna inerzia sia ad essa imputabile.
8.1.- Per le istanze del 2023 il ricorso deve essere accolto in quanto, ai sensi dell'art. 3 d.l. 145/2024, la Prefettura di Mantova era tenuta a confermare o revocare i nulla osta già emessi e sospesi ex lege, ma non vi ha provveduto. Non è di ostacolo all'accoglimento della domanda la circostanza che la Prefettura abbia emesso dei provvedimenti di decadenza dei nulla osta già emessi, e che tali provvedimenti non siano stati impugnati: la stessa Prefettura, infatti, su istanza della ricorrente, ha riaperto i procedimenti e dichiarato che avrebbe emesso o un nuovo nulla osta o un provvedimento sfavorevole, e pertanto i procedimenti devono essere conclusi.
8.2.- Le considerazioni svolte dalla Prefettura di Mantova, nella relazione depositata in giudizio, riguardo alle istanze del 2023 non giustificano la sua inerzia, ma attengono semmai al contenuto del provvedimento da emettere, e pertanto questo Tribunale allo stato non può prendere posizione sulla fondatezza delle stesse, trattandosi di potere non ancora esercitato, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a.
8.3.- Deve pertanto essere ordinato alla Prefettura di Mantova di determinarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se N. 01550/2025 REG.RIC.
anteriore, su ciascuna delle istanze del 27.3.2023, emettendo un provvedimento espresso o di conferma del nulla osta già rilasciato o di revoca dello stesso, ai sensi dell'art. 3 d.l. 145/2024, con riserva di nominare un commissario ad acta, su istanza della ricorrente, nel caso in cui l'inerzia perdurasse oltre il suddetto termine.
9.- La Prefettura di Mantova, essendo soccombente virtualmente sulle istanze del 2025
e realmente su quelle del 2023, è tenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara cessata la materia del contendere per quanto riguarda le istanze di nulla osta del 12.2.2025;
b) lo accoglie per quanto riguarda le istanze di nulla osta del 27.3.2023, e pertanto ordina alla Prefettura di Mantova di provvedere sulle stesse, nei sensi ed entro i termini precisati in motivazione;
c) condanna la Prefettura di Mantova a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IC, Presidente
ES ED, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 01550/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
ES ED
IL PRESIDENTE
AN IC
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00431 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01550/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2025, proposto da
Divbo società agricola s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Laertiboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Mantova su n. 24 istanze di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato del 27.3.2023 e su n. 9 istanze del 12.2.2025 N. 01550/2025 REG.RIC.
presentate dalla ricorrente, e per la condanna della Prefettura di Mantova a provvedere sulle stesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. ES ED
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- La sig.ra Das Sheuil, in qualità di legale rappresentante della Divbo società agricola s.s., ha presentato 49 richieste di nulla osta per lavoro subordinato, di cui 24 il
27.3.2023, 12 il 12.12.2023, 4 il 25.3.2024 e 9 il 12.2.2025, tutte a favore di cittadini del Bangladesh.
Vengono qui in rilievo le 24 istanze del 27.3.2023 e le 9 del 12.2.2025.
2.- Alle istanze del 2023 ha fatto seguito l'emissione dei nulla osta.
2.1.- È poi sopravvenuto l'art. 3 d.l. 11.10.2024 n. 145, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, il quale ha disposto – per quanto qui rileva – che, salvo che sia stato rilasciato il visto d'ingresso, l'efficacia dei nulla osta già emessi in favore di lavoratori cittadini del Bangladesh “è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche” previste dal 1° comma, cioè le verifiche, “da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis” del d.lgs. 286/1998.
2.2.- Sennonché la Prefettura di Mantova, anziché confermare o revocare i nulla osta sospesi ex lege, li ha dichiarati decaduti con provvedimenti del 14.8.2025 per decorrenza del termine semestrale di validità previsto dall'art. 22, comma 5, d.lgs. N. 01550/2025 REG.RIC.
286/1998 e dall'art. 31, comma 4, D.P.R. 394/1999. Gli stranieri interessati, infatti, non sono entrati in Italia entro il termine di validità del nulla osta, ma ciò sarebbe dipeso dal fatto che non hanno ottenuto il visto dall'Ambasciata italiana in
Bangladesh, la quale non ha provveduto sulla relativa istanza.
2.3.- I provvedimenti di decadenza non sono stati impugnati dalla ricorrente, la quale ha invece presentato, in data 20.8.2025, un'istanza avente ad oggetto “Riattivazione
Nulla Osta Decaduti”, con cui ha chiesto “la riapertura delle posizioni” per le quali era stato emesso provvedimento di decadenza.
Il giorno dopo, in risposta all'istanza, la Prefettura di Mantova ha comunicato “di avere adempiuto a quanto richiesto” e che, acquisiti i pareri endoprocedimentali prescritti dal d.l. 145/2024, avrebbe emesso un nuovo nulla osta o comunicato motivi ostativi alla favorevole conclusione del procedimento.
3.- Le istanze di nulla osta presentate dalla ricorrente nel 2025, invece, inizialmente non sono state evase.
4.- La ricorrente ha inviato una diffida a provvedere in data 27.11.2025 (relativa a tutte le 49 istanze, e non solo alle 33 che rilevano in questo giudizio), a seguito della quale la Prefettura ha scritto all'Ispettorato del Lavoro e alla Questura di Mantova, e per conoscenza al difensore della ricorrente, sollecitando l'emissione dei pareri di competenza, già precedentemente richiesti, in assenza dei quali non poteva provvedere, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, d.l. 145/2024.
5.- La ricorrente ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio, notificato il 15.12.2025
(secondo quanto affermato dall'Avvocatura dello Stato nell'atto di costituzione in giudizio: la ricorrente infatti non ha depositato in giudizio la prova della notifica) e depositato il giorno seguente.
La ricorrente sostiene che il termine per provvedere sarebbe di venti giorni ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lgs. 286/1998, o comunque di trenta giorni ai sensi dell'art. 2
l. 241/1990, e che sarebbe ampiamente decorso. N. 01550/2025 REG.RIC.
6.- L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.
7.- Quanto alle istanze del 2025, nella relazione la Prefettura di Mantova aveva preannunciato che i nulla osta sarebbero stati rilasciati, ed effettivamente, all'udienza camerale dell'11.3.2026, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che per quelle istanze è cessata la materia del contendere.
8.- Quanto alle istanze del 2023, nella relazione la Prefettura di Mantova ha affermato che sarebbero “non lavorabili” perché difettano le quote; ha riferito di avere chiesto più volte al Ministero l'assegnazione delle quote necessarie, ma invano; ha affermato infine che vi è stata “un'archiviazione massiva attraverso la notifica automatica di un provvedimento di decadenza per decorrenza dei termini”, come spiegato nella circolare del Ministero n. 7203/2025 del 17.9.2025, non prodotta però in giudizio. La
Prefettura di Mantova sostiene pertanto che nessuna inerzia sia ad essa imputabile.
8.1.- Per le istanze del 2023 il ricorso deve essere accolto in quanto, ai sensi dell'art. 3 d.l. 145/2024, la Prefettura di Mantova era tenuta a confermare o revocare i nulla osta già emessi e sospesi ex lege, ma non vi ha provveduto. Non è di ostacolo all'accoglimento della domanda la circostanza che la Prefettura abbia emesso dei provvedimenti di decadenza dei nulla osta già emessi, e che tali provvedimenti non siano stati impugnati: la stessa Prefettura, infatti, su istanza della ricorrente, ha riaperto i procedimenti e dichiarato che avrebbe emesso o un nuovo nulla osta o un provvedimento sfavorevole, e pertanto i procedimenti devono essere conclusi.
8.2.- Le considerazioni svolte dalla Prefettura di Mantova, nella relazione depositata in giudizio, riguardo alle istanze del 2023 non giustificano la sua inerzia, ma attengono semmai al contenuto del provvedimento da emettere, e pertanto questo Tribunale allo stato non può prendere posizione sulla fondatezza delle stesse, trattandosi di potere non ancora esercitato, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a.
8.3.- Deve pertanto essere ordinato alla Prefettura di Mantova di determinarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se N. 01550/2025 REG.RIC.
anteriore, su ciascuna delle istanze del 27.3.2023, emettendo un provvedimento espresso o di conferma del nulla osta già rilasciato o di revoca dello stesso, ai sensi dell'art. 3 d.l. 145/2024, con riserva di nominare un commissario ad acta, su istanza della ricorrente, nel caso in cui l'inerzia perdurasse oltre il suddetto termine.
9.- La Prefettura di Mantova, essendo soccombente virtualmente sulle istanze del 2025
e realmente su quelle del 2023, è tenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara cessata la materia del contendere per quanto riguarda le istanze di nulla osta del 12.2.2025;
b) lo accoglie per quanto riguarda le istanze di nulla osta del 27.3.2023, e pertanto ordina alla Prefettura di Mantova di provvedere sulle stesse, nei sensi ed entro i termini precisati in motivazione;
c) condanna la Prefettura di Mantova a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IC, Presidente
ES ED, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 01550/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
ES ED
IL PRESIDENTE
AN IC
IL SEGRETARIO