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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 616 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A
e , rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi dall'Avvocato SIGILLO' MASSARA ALFREDO
- Appellanti - C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
FORTUNA TULLIO
- Appellata -
All'udienza del 30/01/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato il 15.9.2016 innanzi al Tribunale di Palermo, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio, unitamente ad altri ricorrenti che non hanno interposto appello, la esponendo: Controparte_1
- di avere prestato attività lavorativa presso la di Controparte_1
Palermo in qualità di artisti del coro di V° livello, in forza di diversi contratti a tempo determinato;
- che, con separati ricorsi, avevano chiesto accertarsi la nullità del termine finale apposto ai contratti dagli stessi conclusi a far data dal 9 gennaio 2001; che il Tribunale aveva accolto la domanda principale (e con essa diverse correlate pretese retributive) nonché quella riconvenzionale, proposta dalla di CP_1 ripetizione del TFR loro corrisposto al termine di ogni rapporto di lavoro;
1 - tali sentenze, dapprima riformate dalla locale Corte di Appello con sentenza successivamente cassata, erano state infine confermate, quanto alla conversione del rapporto, dalla medesima Corte in sede di giudizio di rinvio con sentenze n. 2404/2014 (per ) e n. 260/2015 (per ), che le avevano invece Pt_1 Parte_2 parzialmente riformate quanto alle conseguenze economiche della conversione, sostituendo la condanna al pagamento delle retribuzioni dovute dalla data di scadenza dell'ultimo contratto a quella della sentenza di primo grado, con la condanna alla corresponsione dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva ex art. 32 L. n. 183/2010, oltre che delle retribuzioni maturate dopo la conversione del rapporto;
solo per il , inoltre, era stato negato espressamente il diritto Parte_2 all'applicazione dell'assegno ad personam ex art. 29 contratto aziendale 7 agosto 2003 (v. sent. n. 260/2015, in atti). Tanto premesso, i ricorrenti deducevano che, sulla scorta di quanto statuito nel menzionato giudizio di rinvio e tenuto conto di quanto loro corrisposto dalla convenuta (sia in esecuzione delle sentenze di primo grado, che, CP_1 successivamente, in esecuzione delle sentenze del giudizio di rinvio), all'esito delle operazioni di compensazione da quest'ultima effettuate, gli stessi avevano ricevuto degli importi inferiori rispetto a quanto effettivamente spettante;
chiedevano, pertanto, la condanna delle differenze a loro dire ancora dovute. Costituitasi in giudizio, la resisteva alla domanda chiedendo, a CP_1 sua volta, in via riconvenzionale, accertarsi, all'esito delle suddette compensazioni, l'esistenza di crediti residui a proprio favore, con condanna dei ricorrenti al relativo pagamento. Con sentenza n. 4474/2021 del 26.11.2021 il Tribunale, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava l'esistenza di un saldo debitorio a carico dei ricorrenti (ad eccezione del ) condannando ciascuno di loro al Parte_2 pagamento del dovuto, così come determinato dal CTU, in favore della
CP_1
Evidenziava, per quanto ancora qui di interesse, che:
- in ordine alla non ripetibilità dell'assegno ad personam, dedotta dai ricorrenti
- ad eccezione del , per il quale si era in merito formato il giudicato, nel Parte_2 senso della sua non spettanza al lavoratore – osservava che la Corte di Appello, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva confermato la sentenza di primo grado solo con riferimento alla conversione dei contratti a tempo indeterminato mentre, avendo riformando le conseguenze economiche della ridetta conversione, aveva travolto anche il riconoscimento dell'assegno ad personam dichiarato dalla sentenza
2 di primo grado, emolumento che, pertanto, in quanto già corrisposto, andava restituito alla CP_1
- quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla nei CP_1 confronti del , avente ad oggetto la restituzione dell'aliunde perceptum Parte_2 consistito nei redditi percepiti dal ricorrente per effetto di altri contratti di lavoro dallo stesso stipulati dal 2011 al 2015 con la medesima o altri enti, CP_1 evidenziava come la percezione di siffatti redditi potesse unicamente valere a limitare il risarcimento del danno liquidabile per effetto della nullità del termine (che nella specie era stato infatti integralmente eliso), dovendosi escludere il diritto della parte datoriale tenuta al risarcimento ad ottenere il pagamento dell'eccedenza. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
. Parte_2
Ha resistito al gravame la , eccependo, in via Controparte_1 preliminare la tardività dell'appello che ha contestato anche nel merito. Acquisite informazioni presso la cancelleria del giudice di primo grado circa la data in cui è stata pubblicata la sentenza gravata, e disposta CTU contabile, all'udienza del 30/11/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI In via del tutto preliminare l'appello va ritenuto ammissibile, in quanto tempestivamente proposto. Nonostante, infatti, la sentenza di primo grado, non notificata, apparisse, ad un esame fondato sulle evidenze documentali in atti, pubblicata in data 26.11.2021, alla richiesta di informazioni della Corte, la Cancelleria del giudice di primo grado ha attestato che la stessa è stata pubblicata mediante registrazione al solo in Pt_3 data 29.11.2021 e comunicata alle parti in pari data. La sentenza, in effetti, è stata emessa “fuori udienza” a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 37/2020 e succ. mod.; in relazione a tale particolare modello processuale, delineato dalla legislazione emergenziale coniata in occasione della pandemia da Covid-19, la Suprema Corte ha recentemente osservato che nei casi in cui la sentenza sia stata pronunciata “fuori udienza” per essere stato tale evento sostituito dalla c.d.
“udienza cartolare” (dove non v'è la presenza delle parti, le cui deduzioni sono affidate al deposito di note di trattazione scritta), non possono trovare applicazione i principi (affermati dalla giurisprudenza formatasi prima del vigore di tale normativa emergenziale) che fanno decorrere il termine “lungo” per
3 l'impugnazione dal momento della pubblicazione della sentenza, nei casi in cui esso coincidesse con la celebrazione dell'udienza. Afferma, infatti, la Corte di legittimità che “I provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o "cartolare", prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, come modif. dal d.l. n. 28 del 2020, e oggi costituente mezzo di trattazione ordinario dopo l'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c., devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi” (v. Cass. n. 13735 e n. 28302 del 2023). Dato atto di tale autorevole insegnamento, al quale si ritiene di dover aderire, superando propri precedenti di segno contrario, deve, conseguentemente osservarsi che l'appello è stato proposto tempestivamente;
il termine lungo ex art. 327 c.p.c, decorreva, infatti, dalla suddetta comunicazione di cancelleria andando a scadere il 29.05.2022 che, tuttavia, cadendo di domenica, ai sensi dell'art. 155 co. 5 c.p.c., era prorogato al lunedì successivo (30.05.2022), data in cui è stato depositato il ricorso in appello che, dunque, è tempestivo. Né coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., rispondendo l'atto di gravame a tutti i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla norma invocata: come, infatti, ripetutamene affermato dalla Suprema Corte, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022); requisiti tutti presenti nell'atto di appello, in cui i motivi di gravame, concernenti profili di fatto e di diritto, sono stati proposti anche come censure agli esiti della CTU, recepiti dalla sentenza gravata. Venendo al merito del gravame, l'appello di si fonda, Parte_1 anzitutto, su due specifiche contestazioni in ordine al calcolo delle opposte ragioni di credito/debito dedotte in compensazione, così come effettuato dal CTU nominato nel giudizio di primo grado e recepito – sostiene l'appellante -
4 acriticamente dal primo giudice, nonostante le osservazioni tempestivamente mosse alle conclusioni dell'ausiliario. In dettaglio lamenta:
- Il consulente sarebbe incorso in un errore materiale e di calcolo, consistito nella erronea duplicazione della detrazione, dalle retribuzioni e dall'indennità risarcitoria dovuti alla , degli importi a credito del , Pt_1 CP_1 pari a € 41.054,05;
- Sulle somme dovute alla ricorrente era stata erroneamente addebitata, mediante corrispondente trattenuta, la rivalsa sui contributi a carico del lavoratore, invece non consentita dagli artt. 19 e 23 della L. n. 218/1952. In diritto, poi, lamenta che Tribunale aveva erroneamente ritenuto non dovuto l'assegno ad personam che, invece, si sarebbe dovuto escludere, alla stregua della sentenza di rinvio di cui dovevasi dare applicazione, soltanto per il periodo antecedente alla conversione del rapporto (30.11.2007); in virtù dell'accordo aziendale del 21.02.2007, invece, lo stesso le sarebbe spettato nella misura dell'80% (oltre 550,00 euro mese) dell'assegno ai dipendenti a tempo determinato dal mese di marzo 2007 fino al mese di dicembre 2007 e per intero dal 1° gennaio 2018. L'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione. La fondatezza del primo appunto ai calcoli effettuati dalla CTU di primo grado emerge con cristallina chiarezza dalla piana lettura della relazione che, nella tabella di pag. 29, mostra di aver inspiegabilmente sottratto due volte, dalle somme da restituire alla le differenze retributive dovute alla CP_1 Pt_1
(nell'importo di € 41.054,05), giungendo così ad un credito della di € CP_1
16.108,14. Tale errore non è stato neppure contestato dalla che si è limitata a CP_1 censurare anch'essa, in modo peraltro generico, l'operato dell'ausiliario di primo grado, del quale deduce di aver rilevato diversi errori ed incongruenze, senza tuttavia riproporre tali doglianze in questo grado del giudizio. Anche il secondo motivo è fondato. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nell'affermare che “ai sensi degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, solo se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore può legittimamente operare la ritenuta, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011; da ultimo v. Cass. n. 18897/2019); con la precisazione che, “ai fini della
5 tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. 22379/2015)”. Essendo pacifico (non avendo la sollevato alcuna contestazione al CP_1 riguardo) che, nel caso di specie, le retribuzioni maturate dalla lavoratrice sono state erogate in ritardo rispetto al tempo della loro maturazione, detta trattenuta non può pertanto essere effettuata;
di ciò dovrà tenersi conto, in particolare, al momento del pagamento, non assumendo tale questione rilievo immediato ai fini della compensazione che si andrà qui ad operare, che – dovendo avvenire tra poste omogenee – verrà comunque effettuata al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali, come meglio si chiarità in seguito. Con riferimento, infine, al terzo motivo di appello, relativo alla spettanza o meno dell'assegno ad personam, deve precisarsi quanto segue. Il titolo che costituisce il fondamento delle ragioni creditorie in argomento, tra le quali occorre effettuare la chiesta compensazione, va individuato, per la
, nella sentenza n. 2404/2014 (ormai definitiva), emessa da questa Corte Pt_1 in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (doc. 8 prod. appellante) che, con riferimento alle spettanze economiche conseguenti alla conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro, ha stabilito: “spettano ad ognuno dei lavoratori le retribuzioni maturate dalle date delle sentenze di primo grado riportate in dispositivo che hanno pronunciato la conversione oltre alla indennità omnicomprensiva che tenuto conto della durata dei rapporti di lavoro si reputa equo determinare per ciascuno in tre mensilità di retribuzione”; in dispositivo ha poi precisato che, quanto alla posizione di le Parte_1 retribuzioni integralmente dovute per effetto della conversione decorrevano dal 30 novembre 2007. A ben vedere dunque, tale pronuncia ha riformato la sentenza n. 4391/2007 del Tribunale di Palermo (all. 2 produzione appellante) soltanto con riferimento alle conseguenze economiche della conversione relative al periodo anteriore al 30 novembre 2007, liquidando – in luogo delle retribuzioni medio tempore maturate, di cui al condannatorio della sentenza di primo grado - l'indennità risarcitoria calcolata secondo i parametri di cui all'art. 32 L. n. 183/2010; ha invece confermato la statuizione di condanna al pagamento delle retribuzioni via via maturate successivamente alla data della conversione del rapporto, con la conseguenza che, anche ai fini della individuazione delle voci che concorrono a determinare la consistenza di siffatto credito, non può che aversi riguardo alla menzionata decisione del Tribunale (ormai definitiva sul punto, limitatamente ai crediti retributivi maturati successivamente al 30.11.2007) che ha riconosciuto il diritto della lavoratrice all'assegno ad personam, affermando testualmente: “Egualmente
6 fondata è la domanda volta alla corresponsione dell'assegno ad personam previsto per il
Sotto altro concorrente profilo, giova ancora osservare che tale statuizione non contrasta con quanto previsto dalla contrattazione collettiva di secondo livello (cui occorre avere riguardo al fine di individuare il trattamento economico dovuto dopo la conversione), che anzi prevede espressamente tale voce come elemento della retribuzione;
dispone, infatti, l'accordo aziendale del 21 Febbraio 2007: “Al personale della assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_1 successivamente all'1 settembre 2003 e al personale impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'accordo sindacale del 27 luglio nonché ad altro personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in servizio o in futuro scritturato verrà equiparato e/o concesso l'assegno ad personam secondo le seguenti modalità:… al personale impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato di cui sopra che ancora non percepisce l'assegno ad personam, a partire dal mese di Marzo 2007 verrà attribuito l'ottanta percento dell'importo di cui all'articolo 29 dell'accordo del 7 agosto 2003. Ai lavoratori di cui alla lettera AEB del presente articolo verrà corrisposto l'assegno ad personam in misura integrale secondo quanto sancito dall'articolo 29 dell'accordo del 7 agosto 2003”. L'efficacia di tale accordo potrà, tuttavia, dispiegarsi, nella fattispecie concreta, limitatamente al periodo successivo alla conversione del contratto (e non già, come pretenderebbe l'appellante, sin dal marzo del 2007), sussistendo, per il periodo precedente, un giudicato che ha riconosciuto a favore della , in via Pt_1 esclusiva, altra e diversa posta creditoria, rappresentata dalla mera indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010, che la sentenza n. 2404/2014 della Corte di appello ha determinato in tre mensilità della retribuzione e che il primo giudice, nella sentenza qui gravata, con statuizione non impugnata, ha specificato doversi riferire alla “retribuzione globale di fatto percepita in costanza di rapporto ed al momento del danno, rappresentato dall'illegittima risoluzione del rapporto per effetto del termine nullo” (pag. 5 sentenza impugnata); deve pertanto aversi riguardo alla retribuzione percepita al 9.01.2001, data di stipula del primo contratto a termine, epoca nella quale non è stato neppure dedotto già fosse dovuto l'assegno ad personam (le cui fonti pattizie sono state dall'appellante individuate in accordi aziendali successivi, segnatamente quello del 7 agosto del 2003 ed quello del 21 febbraio 2007).
7 Tanto premesso, va allora puntualizzato che il credito dell'appellante (da dedurre in compensazione con le opposte pretese creditorie della si CP_1 compone anzitutto dell'indennità ex art. 32 L. n. 183/2010, già riconosciuta in misura pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione, pari ad un importo, ormai incontestato, di € 5.859,55, come calcolato dal CTU di primo grado (pag. 57 relativa relazione); ed inoltre, delle retribuzioni [comprensive dell'assegno ad personam nella misura contrattualmente stabilita, ed al lordo delle imposte e della contribuzione previdenziale (v. ex multis Cass. n. 18044 del 14/09/2015)], via via maturate dal 30.11.2007 fino alla data del deposito del ricorso di primo grado di questo giudizio, nei limiti del petitum (ossia: per intero, quanto al periodo non lavorato - dal mese di marzo 2011 a gennaio 2013 -, per la differenza con quanto percepito, con riguardo ai periodi lavorati, oltre, per tutto il periodo, agli scatti di anzianità – v. conteggio di cui all'allegato 18 di parte ricorrente). Per la determinazione di tali importi occorre fare riferimento ai calcoli effettuati dal CTU il quale, anche all'esito delle convicenti repliche (e dei conseguenti correttivi) alle osservazioni del CTP di parte appellata, li ha quantificati nell'importo lordo di € 69.973,65, cui ha aggiunto la rivalutazione e gli interessi legali (rispettivamente per € 15.452,77 ed € 12.004,77) nonché l'indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010, nell'ammontare sopra indicato, per un importo complessivo di € 103.290,84. Venendo alla determinazione dell'opposto credito della Controparte_1
esso si compone, in primo luogo, degli importi dalla stessa già
[...] pacificamente corrisposti alla in virtù della sentenza del Tribunale di Pt_1
Palermo n. 4391/2007 del 30.11.2007, e dunque delle retribuzioni maturate prima del 30.11.2007 nonché di quanto già pagato a titolo di TFR maturato dalla lavoratrice al termine di ogni singolo rapporto a termine;
importi che risultano adesso indebiti in virtù (i primi) della parziale riforma della predetta sentenza, nella parte in cui a dette retribuzioni è stata sostituita l'indennità ex art. 32 L. n. 183/2010 e (i secondi) per effetto della conversione dei diversi contratti a termine in un unico rapporto a tempo indeterminato. In proposito deve osservarsi che il CTU ha provveduto, coerentemente all'incarico ricevuto, alla loro determinazione al netto degli oneri fiscali e contributivi, ciò rispondendo al generale principio secondo cui in caso di pagamento indebito da parte del datore di lavoro, costui ha diritto di ripetere quanto il lavoratore medesimo abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali, mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (v. Cass. n. 19735 del 2018; n. 2135 del 2018;
8 12933 del 2018; 31503 del 2018; n. 440 del 2019; n. 13530 del 2019; n. 5890 del 2020; n. 10533 del 2020; Sez. VI n. 8614 del 2019; n. 17271 del 2020; n. 18996 del 2020; n. 21622 del 2020 e, da ultimo, Cass. n. 2691 del 29/01/2024). E tuttavia, le conclusioni rassegnate dal CTU devono essere parzialmente emendate, in relazione alle considerazioni che seguono. Anzitutto, nel caso di specie, dovendosi procedere ad una compensazione impropria tra le opposte ragioni di debito/credito, occorre che la stessa venga effettuata per poste omogenee (cfr. Cass. n. 6537 del 09/06/1995), dovendosi, conseguentemente avere riguardo, in via d'eccezione, anche per i crediti della al loro importo al lordo delle ritenute fiscali e contributive CP_1
(nell'importo indicato nella tabella di pag. 4 della relazione di CTU). Inoltre, deve rilevarsi che con il cedolino aggiuntivo del mese di giugno 2008 (allegato 12 della produzione di parte appellante) la nel corrispondere CP_1 alla IN gli arretrati, ha già recuperato (effettuando la corrispondente trattenuta) la somma di € 13.458,49 a titolo di TFR, che aveva erogato sino al dicembre 2007. Tale importo, dunque, non può essere nuovamene chiesto in ripetizione dalla in quanto già recuperato;
non convince, sul punto, la motivazione con CP_1 cui il CTU ha accolto le osservazioni del CTP dell'appellata (v. pag. 8 punto 4 della relazione), dal momento che il fatto che il TFR debba essere accantonato e non invece corrisposto subito al lavoratore non incide sulla circostanza che, trattandosi comunque di somme già recuperate dal datore di lavoro (e dunque sottratte alla disponibilità del lavoratore), le stesse non possano essere nuovamente portate in compensazione. La somma indebita corrisposta alla , da dedurre in compensazione, va Pt_1 dunque determinata, anche in considerazione della parziale fondatezza delle altre osservazioni del CTP di parte appellata (cui il CTU ha esaurientemente risposto), nell'importo netto di € 38.069,30, ivi comprese le somme erogate a titolo di TFR sino al marzo del 2014, a cui va aggiunto:
- quanto già pagato con la busta paga aggiuntiva di settembre 2015 (€ 3.872,00: v. pag. 9 della relazione di CTU);
- l'ammontare delle imposte, indicate dal CTU in misura pari a € 17.726,51, e dei contributi previdenziali, pari a € 8.215,65, giungendosi in tal modo ad un importo complessivo lordo di € 67.883,46. All'importo predetto vanno, infine, aggiunti gli interessi legali che, ex art. 2033 c.c., decorrono da quando l'accipiens ha acquisito consapevolezza del carattere indebito degli emolumenti già percepiti, ossia a decorrere dalla pubblicazione della
9 sentenza n. 2404/2014 di questa Corte di Appello (5.01.2015) e che, pertanto, appare doveroso rideterminare nella somma (inferiore a quella indicata dal CTU, calcolata compendendovi invece gli interessi a decorrere dal 2008) in € 5.313,00; ne consegue che il credito della ammonta a complessivi € 73.196,46. CP_1
La compensazione delle menzionate opposte ragioni di debito/credito, conduce, conclusivamente all'accertamento di un residuo credito di Parte_1 pari all'importo lordo di € 30.094,38.
[...]
La va pertanto condannata a corrispondere a il CP_1 Parte_1 superiore importo, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata da oggi al saldo. Venendo all'appello del , esso concerne unicamente la statuizione Parte_2 sulle spese di lite, delle quali lamenta non sia stata disposta, nei suoi confronti, la compensazione a ragione dell'intervenuto rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla avente ad oggetto la restituzione dell'aliunde perceptum;
in CP_1 dettaglio, come osservato dal Tribunale, il aveva sì svolto Parte_2
(pacificamente) attività lavorativa dal 2011 al 2015 percependo così dei redditi, ma questi ultimi potevano soltanto incidere sull'importo del risarcimento allo stesso spettante e non, invece, come chiesto dalla legittimare una condanna CP_1 alla loro restituzione alla stessa;
di qui il rigetto della domanda CP_1 riconvenzionale in tal senso avanzata dalla resistente, in merito alla quale la non ha interposto appello incidentale. CP_1
A tale stregua l'appello merita accoglimento: la domanda riconvenzionale della non si era limitata, infatti, alla mera “compensazione” dell'aliunde CP_1 perceptum con le pretese risarcitorie del lavoratore, in funzione di una mera riduzione della statuizione di condanna, ma si era spinta sino a chiedere – infondatamente – la restituzione di quanto medio tempore percepito dal , ove tale importo fosse Parte_2 risultato eccedente il valore del risarcimento. Trattavasi, dunque, di una distinta domanda il cui rigetto ha determinato una situazione di reciproca soccombenza che, come correttamente dedotto dall'appellante, avrebbe giustificato la compensazione delle spese processuali, che qui pare opportuno disporre. Deve, peraltro osservarsi che, sebbene nessun credito sia stato riconosciuto a favore del , costui - a differenza degli altri ricorrenti - non è neppure Parte_2 stato condannato al pagamento di alcuna somma verso la sicché l'esito CP_1 del giudizio avrebbe giustificato nei suoi confronti una regolazione delle spese di lite diversa da quella adottata per gli altri ricorrenti. Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
10 Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico della parte appellata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 4474/2021 resa il 26.11.2021 dal Tribunale di Palermo, condanna la a corrispondere a l'importo lordo di Controparte_1 Parte_1
€ 30.094,38, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata da oggi al saldo. Dichiara compensate tra la e Controparte_1 Parte_2
le spese del giudizio di primo grado.
[...]
Condanna la appellata a rifondere a le spese CP_1 Parte_1 processuali del giudizio di primo grado che liquida per compensi in € 3.972,00 ed a entrambi gli appellanti quelle di questo grado che liquida, in favore di Parte_1
in € 4.996,00 ed in favore dei in € 962,00, oltre
[...] Parte_2 rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Pone definitivamente le spese di CTU a carico della Controparte_1
.
[...]
Palermo, 30/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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