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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 31/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2156/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 2156/2024
tra per l'avv. CARA DEBORA, Parte_1
RICORRENTE
e per Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 31 gennaio 2025 ad ore 11,30 innanzi al dott. Francesco Tonon,
sono comparsi: con l'avvocato CARA DEBORA, nessuno Parte_1
per Controparte_1
Il Giudice rilevato che il convenuto, oggi non comparso e non costituito,
è stato regolarmente notificato, ne dichiara la contumacia.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. CARA conclude come da atto introduttivo e insiste per l'accoglimento delle domande come formulate.
Il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 5 Al termine della camera di consiglio, il Giudice, preso atto che nessuno si
è trattenuto, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 12,25.
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon
ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2156/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Sestu, nella Via Lazio 12, con il patrocinio dell'avv. CARA DEBORA,
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente è proprietario di un immobile sito in Cordenons (PN), Via
Monte Grappa n. 131.
pagina 3 di 5 Tale immobile veniva concesso in comodato gratuito al sig. CP_1
senza determinazione di durata.
[...]
In data 23/10/2023 i signori e , a causa Parte_1 Controparte_2
di un urgente e impreveduto bisogno, chiedevano al comodatario, odierno convenuto, la restituzione dell'immobile oggetto del comodato, con invito a rilasciare detto immobile libero da persone e cose entro gg. 30 dalla notifica della formale richiesta.
Decorso invano il termine indicato, l'odierno convenuto non riconsegnava l'immobile in questione, nonostante le richieste del comodante.
Esperito invano il tentativo di mediazione obbligatorio il sig.
[...]
depositava ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. ricorso con il quale Pt_1
formulava le seguenti domande: “accertare e dichiarare che il comodatario occupa l'immobile sito in Cordenons (PN), Via Monte Controparte_1
Grappa n. 131 concesso in comodato precario che era tenuto a restituirla al
comodante Signor in conseguenza della richiesta di restituzione Parte_1
del 23.10.2023; per l'effetto, condannare il Sig. Controparte_1
all'immediato rilascio dell'immobile sito in Cordenons (PN), Via Monte Grappa
n. 131; In ogni caso: – con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Il convenuto, pur ritualmente notificato in data 16 dicembre 2024, non si costituiva, venendo dichiarato contumace.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Parte ricorrente ha documentato il proprio diritto a ottenere ai sensi dell'art. 1809 c.c. l'immediata riconsegna dell'immobile concesso in comodato d'uso in quanto l'odierno convenuto dal 30° giorno dal ricevimento della comunicazione di data 23 ottobre 2023 sta di fatto occupando senza titolo l'immobile oggetto del contratto di comodato.
Il convenuto, rimanendo contumace, ha omesso di fornire qualunque pagina 4 di 5 giustificazione alla propria condotta.
Per tali ragioni le domande come formulate da parte ricorrente vanno accolte e per l'effetto, accertato il venir meno il titolo in forza del quale il convenuto detiene l'immobile già oggetto di comodato, lo stesso va condannato all'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e/o cose anche interposte.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 37 del 2018, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi e le attività effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande così come formulate da parte ricorrente e per l'effetto condanna parte convenuta all'immediato rilascio a favore di parte ricorrente dell'immobile, già oggetto del contratto di comodato, sito in Cordenons (PN), Via Monte Grappa n. 131, libero da cose e/o persone anche interposte;
2) condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 86,00 per esborsi, e in euro
1.700,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 31 gennaio 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Tonon -
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 2156/2024
tra per l'avv. CARA DEBORA, Parte_1
RICORRENTE
e per Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 31 gennaio 2025 ad ore 11,30 innanzi al dott. Francesco Tonon,
sono comparsi: con l'avvocato CARA DEBORA, nessuno Parte_1
per Controparte_1
Il Giudice rilevato che il convenuto, oggi non comparso e non costituito,
è stato regolarmente notificato, ne dichiara la contumacia.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. CARA conclude come da atto introduttivo e insiste per l'accoglimento delle domande come formulate.
Il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 5 Al termine della camera di consiglio, il Giudice, preso atto che nessuno si
è trattenuto, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 12,25.
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon
ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2156/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Sestu, nella Via Lazio 12, con il patrocinio dell'avv. CARA DEBORA,
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente è proprietario di un immobile sito in Cordenons (PN), Via
Monte Grappa n. 131.
pagina 3 di 5 Tale immobile veniva concesso in comodato gratuito al sig. CP_1
senza determinazione di durata.
[...]
In data 23/10/2023 i signori e , a causa Parte_1 Controparte_2
di un urgente e impreveduto bisogno, chiedevano al comodatario, odierno convenuto, la restituzione dell'immobile oggetto del comodato, con invito a rilasciare detto immobile libero da persone e cose entro gg. 30 dalla notifica della formale richiesta.
Decorso invano il termine indicato, l'odierno convenuto non riconsegnava l'immobile in questione, nonostante le richieste del comodante.
Esperito invano il tentativo di mediazione obbligatorio il sig.
[...]
depositava ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. ricorso con il quale Pt_1
formulava le seguenti domande: “accertare e dichiarare che il comodatario occupa l'immobile sito in Cordenons (PN), Via Monte Controparte_1
Grappa n. 131 concesso in comodato precario che era tenuto a restituirla al
comodante Signor in conseguenza della richiesta di restituzione Parte_1
del 23.10.2023; per l'effetto, condannare il Sig. Controparte_1
all'immediato rilascio dell'immobile sito in Cordenons (PN), Via Monte Grappa
n. 131; In ogni caso: – con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Il convenuto, pur ritualmente notificato in data 16 dicembre 2024, non si costituiva, venendo dichiarato contumace.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Parte ricorrente ha documentato il proprio diritto a ottenere ai sensi dell'art. 1809 c.c. l'immediata riconsegna dell'immobile concesso in comodato d'uso in quanto l'odierno convenuto dal 30° giorno dal ricevimento della comunicazione di data 23 ottobre 2023 sta di fatto occupando senza titolo l'immobile oggetto del contratto di comodato.
Il convenuto, rimanendo contumace, ha omesso di fornire qualunque pagina 4 di 5 giustificazione alla propria condotta.
Per tali ragioni le domande come formulate da parte ricorrente vanno accolte e per l'effetto, accertato il venir meno il titolo in forza del quale il convenuto detiene l'immobile già oggetto di comodato, lo stesso va condannato all'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e/o cose anche interposte.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 37 del 2018, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi e le attività effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande così come formulate da parte ricorrente e per l'effetto condanna parte convenuta all'immediato rilascio a favore di parte ricorrente dell'immobile, già oggetto del contratto di comodato, sito in Cordenons (PN), Via Monte Grappa n. 131, libero da cose e/o persone anche interposte;
2) condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 86,00 per esborsi, e in euro
1.700,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 31 gennaio 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Tonon -
pagina 5 di 5