Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Eugenio Scopelliti Consigliere
Consigliere rel.3 Dott. Maria Carla Arena
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 241/2021 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. EMILIO LUCISANO, giusta Parte 1
procura in atti;
- appellante -
CONTRO
CP_1, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ETTORE TRIOLO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro la società appellante impugnava l'AVVISO di ADDEBITO
n. 39420170004168948000, formato il 23.12.2017 e notificato in data 07.01.2018, con il quale le eraq stato intimato il pagamento della somma di € 33.882,54 a titolo di contributi, somme aggiuntive, sanzioni morosità, compensi di riscossione e spese di notifica, nonché al presupposto
VERBALE di ACCERTAMENTO dello stesso Istituto del 20.09.2016.
CP Nella resistenza dell' il Giudice di prime cure rigettava il ricorso.
Proponeva appello Parte 1 rassegnando le seguenti conclusioni: "in via principale, nel
-o per altri diversi - le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato;
in via subordinata, accertare l'entità delle somme eventualmente dovute, minori rispetto a quelle indicate nell'avviso di addebito impugnato per le ragioni esplicitate in narrativa;
-il tutto per le ragioni analiticamente indicate in narrativa, e con vittoria di spese e onorari. CP Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Con note del 6 maggio 2023, la società depositava dichiarazione d di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti (ex artt. da 231 a 252 L.197/2022), tra cui quello relativo all'avviso di addebito impugnato, con la quale si impegnava a rinunciare a tutti i giudizi pendenti aventi ad oggetto i suddetti carichi e chiedeva di valere adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata nel numero massimo di rate previste dalla legge, cioè 18.
Con note del 1° dicembre 2023, l'appellante depositando la concessione, da parte di [...]
'CP 2 della chiesta rateizzazione chiedeva la sospensione del giudizio in applicazione dell'art. 1, comma 236, della legge 197/2022.
In ossequio all'ordinanza dell'1 luglio 2024, con la quale era stato richiesto all'appellante di prendere posizione in ordine all'impegno assunto nell'istanza di definizione agevolata di rinunciare ai giudizi nonché di documentare il pagamento delle rate scadute., l'appellante ha depositato ricevute dei pagamenti effettuati e ha concluso chiedendo la sospensione del giudizio.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 30 gennaio 2025 ivi fissato.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 31 gennaio 2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e assobente deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Come chiarito dalla Suprema Corte: “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione- quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell CP_2 su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta" (Cass. 24431/24). Nella lunga e articolata motivazione è stato puntualizzato che : 1) gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva delineata dall'art. 1, comma 236, della L. n. 197 del 2022 sono, da un lato, la domanda di definizione agevolata del contribuente, contenente l'impegno a rinunziare al giudizio, e, dall'altro lato, l'accoglimento da parte dell'agente della riscossione della sua istanza, con individuazione delle somme da versare e delle (eventuali) rate;
2) si tratta, dunque, anche con riferimento alla cd. rottamazione-quater, di una fattispecie di estinzione ex lege che resta distinta e autonoma rispetto alla presentazione di una rinunzia nel giudizio e che è destinata a svolgere i suoi effetti, processuali, a prescindere dalla rinnovazione della dichiarazione di rinunzia;
3) con la domanda e nelle more del pagamento delle somme dovute, il processo viene sospeso, mentre, per essere dichiarato estinto, è necessario che, iniziato il pagamento (in unica somma o secondo un piano di rateizzazione), il contribuente documenti "i pagamenti effettuati"; 4) il pagamento integrale non è presentato dall'art. 236 cit quale requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche dev essere dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo presenti in atti tutti gli elementi, dichiarazione di adesione, accettazione di agenzia delle entrate e ricevute dei pagamenti sin qui effettuati.
Spese restano a carico della parte che le ha anticipate (Cass. cit)
La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando contro avverso la sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte 1 Parte 1
,
sentenza n. 1047/2020 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in 29/10/2020 dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)