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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/11/2025, n. 4222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4222 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.16406/2024 R.G. promossa da
, n. il 06/04/1964 a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. PENNACCHIO BARBARA come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. CUZZUPOLI LUCA come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti
è stata disposta per l'udienza del 30.10.2025 la trattazione scritta e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 23.12.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale non era stato riconosciuto l'assegno ordinario d'invalidità ex l. n. 222/1984) ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma delle conclusioni della CTU.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 26.11.2026 e l'opposizione depositata in data 23.12.2024 .
4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad
2 un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. Il Tribunale ha disposto la convocazione a chiarimenti del CTU nominato nella precedente fase, invitando il CTU a prendere posizione sulle osservazioni critiche formulata anche in questa sede ed a valutare la documentazione medica di formazione successiva al deposito dell'elaborato nella prima fase.
Il CTU ha confermato le sue conclusioni (cfr. integrazione della consulenza in atti), spiegando, con adeguatezza e specificità, le ragioni per le quali non era possibile riconoscere la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell'assegno ordinario d'invalidità ex l. n. 222/1984.
3 In particolare, è stato accertato che parte ricorrente è affetta da: “-cistite interstiziale -glaucoma cronico -ipotiroidismo” e risulta essere stato valutato in modo esaustivo la documentazione medica in atti, l'intero quadro patologico lamentato e l'incidenza delle singole patologie sulla capacità lavorativa del ricorrente, in riferimento alle concrete mansioni svolte (“non vi è una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro confacenti alle attitudini dell'assicurata (lavoratrice quale bracciante agricola)”.
In relazione alla nuova certificazione depositata nella fase di opposizione, il CTU ha evidenziato: “l'esame ecocardiografico referta” buona cinesi globale e segmentaria delle pareti F.E. 60% ..atrio sx nei limiti. radice aortica nei limiti aorta addominale nei limiti pericardio indenne…: -ecodoppler dei SA : assi carotidei di calibro normale e decorso regolare arterie vertebrali pervie con flusso normodiretto” […] Si sottolinea che la frazione di eiezione (FE) è il parametro strumentale più impiegato in cardiologia per la valutazione della funzione sistolica del ventricolo sinistro, per l'inquadramento prognostico dei pazienti cardiopatici e per guidare molte terapie. In un cuore sano la frazione di eiezione è pari a circa il 60%.....come refertato nel caso della ricorrente e quindi non sussiste una riduzione della efficienza cardiovascolare tale da giustificare la valutazione di seconda classe NYHA riportata.” Inoltre, il nominato CTU ha evidenziato: “Analogamente non si concorda con la diagnosi di BPCO senza esame spirometrico ed esami radiologici , considerato inoltre che alla visita peritale effettuata il
24-06-2024 non sono stati riscontrati segni clinici suggestivi di tale patologie.”
Pertanto, nell'integrazione depositata, all'esito dell'esame della nuova certificazione medica, il CTU non ha ravvisato aggravamenti o nuove patologie rispetto a quelle già accertate in fase di atp.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, anche all'esito dei chiarimenti forniti in questa sede, sono basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria
4 esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito durante l'esame obiettivo.
Del resto, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
6. Parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali, avendo prodotto l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. con sottoscrizione personale della parte (cfr. Cass.
n. 5363/12). Le spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
5 - rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell le spese dell'accertamento CP_1
peritale, liquidato in atti.
Si comunichi.
Aversa, 3.11.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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