Decreto cautelare 25 luglio 2025
Ordinanza collegiale 26 agosto 2025
Sentenza breve 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 02/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00042/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08530/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8530 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Clementina Fafone, Giuseppe Mazzucchiello, Salvatore Mileto, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Mileto in Roma, via Pietro Da Cortona 8;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- del provvedimento del MINISTERO DELLA DIFESA – CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL’ESERCITO – SM – UFFICIO RECLUTAMENTO E CONCORSI, in data 18.07.2025, recante esclusione del candidato ivi individuato dal concorso per esami per l’ammissione di 150 giovani ai Licei annessi alle Scuole militari dell’Esercito per l’anno scolastico 2025-2026;
- degli allegati A e B al provvedimento sopra indicato, e cioè dei verbali delle Commissioni mediche militari di prima e seconda istanza recanti accertamento, a carico del giovane, di presunta “insufficienza aortica lieve”;
- dell’ulteriore provvedimento del MINISTERO DELLA DIFESA – CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL’ESERCITO – SM – UFFICIO RECLUTAMENTO E CONCORSI, in data 21.07.2025, recante esclusione del candidato dal concorso, per esami, per l’ammissione di 150 giovani ai Licei annessi alle Scuole militari dell’Esercito per l’anno scolastico 2025-2026;
- di ogni atto connesso, presupposto o conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 23\10\2025:
per l’annullamento della graduatoria concorsuale sopravvenuta alla proposizione del ricorso introduttivo
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa HI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame, notificato il 23 luglio 2025 e depositato nella medesima data, i soggetti in epigrafe individuati (nella dichiarata qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul figlio minore) hanno contestato il giudizio di inidoneità reso nell’ambito della procedura selettiva per l’ammissione ai posti messi a bando per i licei annessi alle Scuole militari dell’Esercito (anno scolastico 2025-2026) e confermato all’esito del riesame richiesto dai medesimi genitori, assunto nei riguardi del minore interessato in quanto ritenuto affetto da “ insufficienza aortica lieve ” rilevante ai sensi dell’articolo 582 comma 1, lettera L-2, del D.P.R. n. 90/2010, unitamente ai connessi atti, chiedendone l’annullamento alla luce dei dedotti profili di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari aspetti.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, producendo una relazione difensiva con l’unita documentazione.
3. In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione della proposta istanza cautelare, parte ricorrente ha depositato memoria.
4. All’esito della relativa trattazione all’individuata camera di consiglio del 20 agosto 2025, con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha disposto “… verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 c.p.a., volta ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza della contestata patologia, onde acclarare l’idoneità o meno del ricorrente, sotto tale profilo, al reclutamento ”, incaricando “… la Commissione sanitaria d’Appello dell’Aeronautica militare con sede in Roma ” al fine di accertare “… la sussistenza della causa di inidoneità sopra richiamata … ” sulla base della “ documentazione medica versata in atti dalle parti ” e di “ tutta l’occorrente documentazione ” – che sarà fornita all’Organismo verificatore dalla resistente Amministrazione – “ incluse norme e regole tecniche da osservare ai fini degli accertamenti sanitari e del giudizio di idoneità da formulare ”, fissando per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
4. Nella data del 23 settembre 2025 è stata depositata in giudizio la relazione ad opera dell’Organismo verificatore corredata della relativa documentazione, includente la richiesta di liquidazione del compenso spettante.
5. In vista della camera di consiglio fissata per il prosieguo della trattazione, parte ricorrente ha depositato memoria.
6. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 20 ottobre 2025 e depositato il 23 ottobre 2025, è stata impugnata la graduatoria finale di merito formata all’esito dell’anzidetta procedura concorsuale, nella parte recante la mancata inclusione del nominativo del medesimo ricorrente, adducendone l’illegittimità in via derivata sulla base degli stessi profili di doglianza articolati con il ricorso introduttivo.
7. Alla fissata camera di consiglio del 29 ottobre 2025 è stato disposto il rinvio della relativa trattazione, avendo rilevato l’intervenuto deposito dell’atto di motivi aggiunti e la mancata decorrenza dei termini di legge per la discussione all’anzidetta camera di consiglio, come riportato a verbale.
8. Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, all’esito della discussione orale e previo avviso in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata come riportato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il Collegio, preliminarmente ravvisando nel caso di specie la sussistenza dei presupposti individuati dall’articolo 60 cod. proc. amm. per la definizione della controversia in esito all’udienza cautelare con sentenza in forma semplificata, ritiene il proposto ricorso, come integrato dal successivo atto di motivi aggiunti, non suscettibile di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
9.1. Ad avviso del Collegio, la validità medico-scientifica della valutazione eseguita dalla competente Commissione medica in sede concorsuale e altresì confermata all’esito del richiesto riesame ad opera della Commissione medica interforze di II istanza (cfr. doc. nn. 3 e 4 uniti al ricorso introduttivo) ha trovato conferma nelle risultanze della verificazione disposta nell’ambito del presente giudizio con la menzionata ordinanza n. -OMISSIS- (cfr. la relazione di compiuta verificazione depositata in data 23 settembre 2025), eseguita dall’incaricato Organismo verificatore con il contributo del medico specialista e svolta nel contraddittorio tra le parti.
L’esito della verificazione risulta, in particolare, fondato sull’esame della documentazione sanitaria rilevante e sulla visita medica diretta dell’interessato; reca, nello specifico, la diagnosi di “ lieve insufficienza aortica ” e “ minimo rigurgito mitralico ” all’esito dell’effettuata visita cardiologica e del condotto accertamento strumentale, nonché la correlata valutazione della condizione riscontrata come idonea a condurre alla valutazione di inidoneità dell’interessato nell’ambito della procedura concorsuale de qua , ai sensi del richiamato “ D.M. 04/06/2014 lett. L2 ” in ragione della ravvisata incompatibilità con i requisiti volti a delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei allo svolgimento del servizio militare, unitamente all’espressa considerazione che “ la presenza concomitante di entrambi i difetti, se pure di modesta entità, può comportare nel tempo un sovraccarico delle sezioni sinistre del cuore … ” nonché, per quanto concerne specificamente le “ insufficienze valvolari ”, la loro potenziale suscettibilità nel tempo di “… evoluzione peggiorativa, in base ad una serie di fattori di rischio, tra cui le attività a elevato impegno psicofisico, come nel caso del personale militare, impiegabile in Patria e nei teatri operativi, nelle più disparate condizioni ambientali e operative ” e all’ulteriore constatazione che nella specie “… dal punto di vista medico-legale la normativa di riferimento per l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al Servizio Militare ” – rappresentata, in particolare, dal richiamato “ D.M. 4 giugno 2014 ” – “ classifica in maniera chiara ed inequivocabile le insufficienze valvolari cardiache (senza distinzioni di grado) quali causa di non idoneità al servizio militare … ”, ai sensi dell’evocata “ lettera L2-4° comma ” (cfr. relazione di verificazione, pagina 2, unitamente all’unita documentazione recante il referto dell’eseguito ecocardiogramma), come altresì rilevato dall’intimata Amministrazione alla stregua di quanto emerge dal giudizio di inidoneità sotto il profilo sanitario reso dalla Commissione medica concorsuale e confermato all’esito del condotto riesame ad opera della Commissione medica interforze di II istanza.
Dal tenore della relazione di compiuta verificazione emerge peraltro come, diversamente da quanto sul punto dedotto nell’ambito della memoria di parte ricorrente depositata in data 23 ottobre 2025 (cfr., in particolare, la relativa pagina 5), siano state prese in considerazione anche le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte (partecipante alla visita medico-legale) nella prodotta nota versata in atti (nella specie, unita alla medesima relazione di verificazione), come desumibile dal contenuto della relazione stessa nella parte recante l’articolazione delle ragioni poste alla base della ritenuta riconducibilità della fattispecie in esame all’ipotesi contemplata dalla richiamata lettera “ L2-4° comma ”, del menzionato D.M. 4 giugno 2014.
9.2. Le evidenziate circostanze inducono a ritenere, sulla base delle risultanze dell’effettuata verificazione – fondata su valutazioni e conclusioni che, alla stregua degli elementi sopra riportati, risultano complete e logicamente condivisibili (in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 22 gennaio 2024, n. 1121) – come nel caso di specie non emergono, rispetto agli elementi dedotti in ricorso e posti alla base delle formulate doglianze, profili di inattendibilità della valutazione compiuta dalla competente Commissione medica.
Sul punto può richiamarsi, in particolare, il consolidato orientamento maturato in seno alla giurisprudenza amministrativa al quale il Collegio intende aderire, anche in linea con i precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 2 maggio 2024, n. 8735), nel cui contesto è stato affermato che le valutazioni della preposta Commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, basata su cognizioni della scienza medica e specialistica e secondo parametri di giudizio pertinenti alla specifica disciplina approntata nel contesto di riferimento, e come tale sindacabile in sede giudiziale solo in presenza di macroscopiche abnormità ovvero di manifesta irragionevolezza o ancora di evidente travisamento fattuale (cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 17 giugno 2024, n. 5435, in specie punti 9 e 10, e Cons. St., sez. II, sent. 3 novembre 2022, n. 9572, punti 13-13.2), quali ipotesi nella specie non dimostrate.
Ne discende l’impossibilità di sostituire a tale valutazione – non rivelandosi la stessa, per le ragioni sopra esposte, inficiata da manifesta illogicità ovvero da evidente travisamento fattuale – la valutazione propria di consulenti di parte ovvero di specialisti interpellati al di fuori del contesto concorsuale (in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 8735/2024, cit. e sent. 14 dicembre 2023, n. 19017).
10. Il ricorso introduttivo va pertanto respinto in quanto infondato.
10.1. L’accertata infondatezza nel merito delle censure mosse con il ricorso introduttivo determina l’infondatezza anche della successiva impugnativa per motivi aggiunti, in quanto fondata sui medesimi profili di doglianza alla base della denunciata illegittimità in via derivata della graduatoria – oggetto di gravame – emanata all’esito della procedura concorsuale de qua .
11. Sussistono giustificati motivi, anche in ragione della peculiarità della fattispecie esaminata e dalla natura della questione controversa, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa, fatte salve le spese di verificazione, che vengono poste a carico della parte ricorrente e liquidate nell’importo complessivo di euro 500,00 (cinquecento/00), richiesto dall’Organo verificatore e reputato congruo dal Collegio, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nella nota depositata in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sulla successiva impugnativa per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di verificazione nell’individuata misura di euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondere secondo le modalità indicate dall’Organismo verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI IN, Presidente
HI AR, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HI AR | NI IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.