TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/07/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di lavoro n. 323/2020 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'N. M. Cortese) contro Parte_1 Controparte_1
(rappr. e dif. dall'avv. M. Salvi), avente ad oggetto;
retribuzione; osserva
espone: di avere lavorato alle dipendenze della società Parte_1
“La dal 1°.02.2012, essendo stato assunto con contratto a Controparte_2
tempo indeterminato, con la qualifica di Guardia particolare giurata, dapprima al
6° liv. del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari e poi inquadrato al 4° livello;
che in data 31.03.2018 la ha effettuato comunicazione Controparte_1
alle parti sociali ex 47 della L. n. 428/1990; che, in particolare, con atto n. rep.
12177 del 6.4.2018, la ha affittato il ramo di azienda Controparte_1
dell'istituto di vigilanza “La Sicurezza Italia S.r.l”; che esso ricorrente ed i colleghi di lavoro, in data 24.04.2018, sono “passati” formalmente e senza soluzione di continuità alla che detta società, da come si Controparte_1
evince dai prospetti paga e dal CU, ha costituito un rapporto di lavoro “ex novo” con esso ricorrente, omettendo dunque di conservare tutti i diritti acquisiti dal lavoratore;
di avere, per mero scrupolo, proposto domanda di insinuo al passivo per i crediti maturati, comprensivo il TFR, nei confronti del
[...]
che il curatore, nella procedura di ammissione al passivo, Parte_2
ha ritenuto non ammettere i crediti oggetto di richiesta evidenziando che “il credito non è esigibile, in quanto manca la condizione essenziale della cessazione del rapporto, che legittimerebbe il diritto.”; che la “ CP_3
, a seguito della comunicazione ex 47 della L. n. 428/1990, con atto n. rep.
[...]
12177 del 6.4.2018, ha difatti concesso in affitto il ramo di azienda dell'istituto di vigilanza “la Sicurezza Italia S.r.l” surrogandosi ad essa in tutte gli appalti e le commesse;
di essere pertanto passato formalmente e senza soluzione di continuità alla mantenendo le medesime mansioni ed i Controparte_1
medesimi incarichi effettuati per conto della precedente datrice.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a sensi del combinato disposto dell'art. 2112
c.c. e art. 47 co. 6 della Legge 428/1990 alla conservazione di tutti i diritti maturati con condanna alla refusione delle spese e compensi di lite.”.
La società resistente deduce l'infondatezza del ricorso, rilevando: che nel mese di febbraio dell'anno 2018, è stato adottato un provvedimento di revoca della licenza prefettizia con decorrenza dal 28/02/2018 in danno dell'Istituto di
Vigilanza Sicurezza Italia S.r.l. che contava ben 393 dipendenti con qualifica di
GPG; che, essendo tale circostanza idonea a determinare il venir meno di ben
393 posti di lavoro, la ha convocato d'urgenza un tavolo Controparte_4
tecnico, invitando i più importanti Istituti di Vigilanza , per proporre Parte_3
loro di trovare un accordo con l'Istituto di Vigilanza Sicurezza Italia S.r.l. e permettere il passaggio dei dipendenti ad altra Società, con salvaguardia dei posti di lavoro;
di avere dichiarato, in tale occasione, di essere disponibile a salvaguardare i posti di lavoro, soltanto a condizione di non essere gravata dai debiti pregressi e, quindi, solo a seguito di apposita rinuncia, anche previa consultazione sindacale, all'art. 2112 c.c., con riferimento ai soli crediti pecuniari (con salvezza di tutti gli altri diritti dei lavoratori ai sensi del richiamato art. 2112 c.c.); che la ha concesso una proroga Controparte_4
alla validità della licenza dell'Istituto di Vigilanza Sicurezza Italia S.r.l. fino al mese di aprile 2018, ciò allo scopo di permettere la definizione di tale operazione tra Società; che in data 30/03/2018 la e l'Istituto di Controparte_1
Vigilanza Sicurezza Italia S.r.l. hanno sottoscritto un contratto di affitto di ramo d'azienda, limitato alla sola vigilanza armata (esclsuo dunque il ramo afferente al portierato e quello relativo alla fornitura di sistemi d'allarme, che non necessitavano di licenza prefettizia al fine del loro esercizio), con condizione sospensiva legata al raggiungimento di un accordo sindacale (o più accordi sindacali son i singoli lavoratori) che prevedesse per l'esonero Controparte_1
da responsabilità solidale ex art. 2112 c.c., per i soli crediti pecuniari pregressi che rimanevano in capo all'Istituto di Vigilanza Sicurezza Italia S.r.l.; che tale condizione si è verificata in data 21 Aprile 2018, sicchè essa resistente, a far data dal successivo 23 aprile 2018, è subentrata nei contratti e nei rapporti di lavoro esistenti (compreso quello con l'odierno ricorrente); che nel mese di febbraio dell'anno 2019 è stato dichiarato il fallimento dell'Istituto di Vigilanza
Sicurezza Italia S.r.l.; che sono sorti dunque vari contrasti tra la Curatela fallimentare e la poiché quest'ultima chiedeva che la Controparte_1
prosecuzione del contratto di affitto di ramo d'azienda avvenisse con il rispetto di ogni clausola contenuta in seno al contratto stipulato il 30/03/2018 mentre la
Curatela chiedeva l'epurazione di quelle clausole particolarmente gravoso per il fallimento;
che nel mese di febbraio dell'anno 2020 ha Controparte_1
proposto alla Curatela fallimentare l'acquisto dell'azienda fallita, con conferma dell'esonero della responsabilità solidale ex art. 2112 c.c., per i soli debiti pecuniari antecedenti al 23 aprile 2018; che tale accordo, anche per espressa volontà del Giudice Delegato, è stato sottoscritto in data 27/02/2020, ai sensi dell'art. 47 della L. 428/1990, anche dalle OO.SS. maggiormente rappresentative ( , e;
che, CP_5 CP_6 Controparte_7 nel rispetto dell'accordo raggiunto e, in particolare, degli artt. 4 e 5, la
[...]
ha salvaguardato la tutela occupazionale, mantenendo in servizio CP_1
tutto il personale e garantendo allo stesso i diritti acquisiti e l'applicazione dei trattamenti economici e normativi (ad esempio, livelli di inquadramento e scatti di anzianità); che, a fronte dei superiori impegni, le Organizzazioni Sindacali hanno accettato che la fosse esonerata da obblighi relativi ai Controparte_1
crediti pecuniari maturati dai dipendenti fino alla data del 23/04/2018, per i quali la Curatela del fallimento ha dato piena disponibilità all'ammissione al passivo, previa verifica dell'esistenza del credito, da effettuarsi con le procedure della
Legge fallimentare.
La pretesa attrice si rivela genericamente formulata, in quanto avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente “alla conservazione di tutti i diritti maturati con condanna alla refusione delle spese e compensi di lite.”.
Trattasi di pretesa comunque infondata, avuto riguardo alle dettagliate circostanze descritte in memoria difensiva (relativamente alle quali l'interessato non ha articolato alcune genere di contestazione), in sé idonee a far ritenere che società resistente abbia “azzerato” le voci retributive (ferie, permessi, R.o.l., banca ore e t.f.r.) maturate prima del 23/04/2018, ma ciò soltanto in forza del citato accordo sindacale in deroga all'art. 2112 c.c., per effetto del quale è stata esclusa la responsabilità solidale della resistente stessa riguardo alle voci di retribuzione maturate dai dipendenti fino alla predetta data del 23/04/2018 (voci relativamente alle quali, in ossequio all'accordo sindacale ex art. 47,
L.428/1990), unica responsabile è rimasta la Curatela del fallimento Istituto di
Vigilanza Sicurezza Italia S.r.l..
La documentazione in atti comprova, più specificamente, che CP_1
a seguito del fallimento dell'Istituto di Vigilanza Sicurezza Italia s.r.l., per
[...]
far fronte all'esigenza di salvaguardare i livelli occupazionali, ha – in un primo momento – sottoscritto apposito contratto di affitto di azienda (in relazione alla sola vigilanza armata) ed ha – in un secondo momento – acquistato l'azienda fallita. Per entrambe le fattispecie negoziali il trasferimento dei vari contratti di lavoro in capo ad è stato sottoposto alla condizione sospensiva Controparte_1
costituta dall'esonero della responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. in riferimento ai crediti pregressi maturati dai lavoratori fino alla data del 23 aprile 2018; condizione espressamente accettata dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ( , e e CP_5 CP_6 Controparte_7
consacrata negli artt. 4 e 5 dell'accordo sottoscritto in data 27/02/2020, ai sensi dell'art. 47 della L. 428/1990, ove si enuncia: “… Controparte_1
relativamente ai lavoratori oggetto del presente accordo, mantiene i rapporti di lavoro già in essere con la medesima quale affittuaria, così come mantiene il livello di inquadramento, l'anzianità convenzionale e di servizio maturata, e la esclusiva responsabilità per i crediti dei dipendenti (ivi comprese le ferire residue, i permessi ed il TFR) maturati a decorrere dalla vigenza dei contratti
d'affitto ovvero dal 23/04/2018, impegnandosi altresì a darne comunicazione ai lavoratori” (art. 4); “considerato che le condizioni di miglior favore stabilite al precedente art. 4 non prevedono l'accollo del TFR e delle retribuzioni da parte della Cessionaria, se non a decorrere dal 23.04.2018, la quota di TFR maturata, così come gli eventuali altri crediti di lavoro, maturati prima della decorrenza del contratto di affitto, si considereranno esigibili anche in applicazione dell'art. 368, comma 4, lett. D) del d. lgs. n. 14 del 2019 …., riconoscimento compiuto dalla Curatela fallimentare giusta autorizzazione del giudice delegato del 25/02/2020. Resta quindi salva la possibilità per i lavoratori di avanzare richiesta di ammissione al passivo per il TFR e per i crediti di lavoro maturati prima della vigenza del contratto d'affitto, fermo il potere giurisdizionale in capo al Giudice Delegato volto all'accertamento delle spettanze ed alla quantificazione e valutazione delle medesime con il rispetto delle procedure previste dalla Legge Fallimentare (insinuazione, verifica e/o opposizione), ciò laddove queste valutazione non sia state già svolte (omissis)”.
I rilievi che precedono impongono il rigetto del ricorso. Le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore di parte resistente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere al procuratore antistatario di parte resistente le spese processuali, liquidate in € 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Ragusa, 7 luglio 2025.
Il Giudice del
Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)