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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3924 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40617/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 17 novembre 2023 e vertente
TRA nato a [...] il [...], Cod. Fisc. ; rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Avv. GORINI FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
Nata a Korce (ALBANIA) il 25/05/1981, Cod. Fisc. ; CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DOMANDA DI DIVORZIO DOPO LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE EX ART. 473 BIS.
49 C.P.C.
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 8 MAGGIO 2025
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17 novembre 2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con rito civile a Milano in data 30 dicembre 2000 (iscritto presso gli Atti dello Stato Civile del Comune di
Milano, Anno 2000, N. 2189, Parte I, Serie) con in regime di separazione dei beni, dalla cui CP_1 unione non sono nati figli, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, senza altre statuizioni e successivamente, decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. per la separazione del 17 aprile 2024, il
Giudice delegato considerato che parte convenuta, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.; preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava:” ” non vedo né sento mia moglie da anni. Siamo stati insieme un annetto anzi neanche. Poi le se ne è andata via di casa, Non ho da tempo contatti con lei. Non so più dove si trovi e cosa faccia. Lei non lavorava. Io adesso sono disoccupato. Lavoro un po' in nero. Non prendo sussidi. Vivo con una compagna che lavora. e abitiamo da poco in una casa dell'Aler con contratto intestato alla mia compagna.; voglio ottenere solo la pronuncia sullo status, prima la separazione
e poi il divorzio ”
Dato atto in assenza della parte convenuta il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. La parte attrice si riportava alle rispettive domande chiedendo la pronuncia sul solo status non avendo altresì articolato istanze istruttorie.
All'esito della discussione il Giudice delegato, così provvedeva:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Non emette i provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze economiche.“
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva la sola pronuncia sullo status prima la declaratoria di separazione e decorso il termine di legge la pronuncia poi sullo scioglimento del matrimonio. All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
In data 24 aprile 2024 veniva quindi emessa dal Tribunale di Milano la sentenza di separazione n.
4528/24 pubblicata il 26 aprile 2024. In pari data il Collegio, con ordinanza, ordinava, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la rimessione sul ruolo della presente causa avanti il Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio cumulativamente proposta da parte attrice unitamente alla domanda di separazione personale ex art. 473 bis. 49 c.p.c. e fissava udienza di prima comparizione delle parti per procedere al divorzio ex art. 473 bis. 21 c.p.c. davanti al Giudice
Delegato dott.ssa Maria Laura Amato per il giorno 8 maggio 2025. pagina 2 di 4 Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. per il divorzio del 8 maggio 2025, il
Giudice delegato procedeva nuovamente a sentire la parte attrice che così dichiarava:” confermo di non aver più notizie né contatti con mia moglie. Siamo stati insieme solo un anno appena. Lavoro in nero come muratore ma faccio di tutto. Vivo sempre con la mia compagna che lei lavoro in nero, nella casa di via Cilea che ci hanno assegnato, è del Comune per cui paghiamo € 200 ogni mese.. Voglio ottenere la pronuncia di divorzio”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alla domanda ed alle istanze.
La parte attrice insisteva nella domanda sullo status di divorzio senza l'emissione di provvedimenti temporanei ed urgenti. Il Giudice delegato non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze e invitava la parte a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
Il difensore, dopo la pronuncia di separazione, decorso il termine di legge chiedeva ed insisteva per la pronuncia di divorzio. All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione
La giurisdizione e la legge applicabile
Il Collegio osserva che sussiste sempre la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett a) ii del regolamento UE 1111/2019, essendo la parte convenuta di cittadinanza albanese, atteso che l'ultima residenza abituale dei coniugi è stata in Italia e risiedendovi ancora parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 CP_1
a Milano in data 30 dicembre 2000 (iscritto presso gli Atti dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2000,
N. 2189, Parte I, Serie), in regime di separazione dei beni. Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza n. 4528/24 del 24 aprile 2024 pubblicata il 26 aprile 2024
(passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
pagina 3 di 4 Le spese di lite dell'intero procedimento, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il presente giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, pronunciata la separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 4528/24 del 24/26 aprile 2024, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Milano in data Parte_1 CP_1
30 dicembre 2000 (iscritto presso gli Atti dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2000, N. 2189, Parte I,
Serie);
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 17 novembre 2023 e vertente
TRA nato a [...] il [...], Cod. Fisc. ; rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Avv. GORINI FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
Nata a Korce (ALBANIA) il 25/05/1981, Cod. Fisc. ; CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DOMANDA DI DIVORZIO DOPO LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE EX ART. 473 BIS.
49 C.P.C.
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 8 MAGGIO 2025
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17 novembre 2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con rito civile a Milano in data 30 dicembre 2000 (iscritto presso gli Atti dello Stato Civile del Comune di
Milano, Anno 2000, N. 2189, Parte I, Serie) con in regime di separazione dei beni, dalla cui CP_1 unione non sono nati figli, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, senza altre statuizioni e successivamente, decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. per la separazione del 17 aprile 2024, il
Giudice delegato considerato che parte convenuta, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.; preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava:” ” non vedo né sento mia moglie da anni. Siamo stati insieme un annetto anzi neanche. Poi le se ne è andata via di casa, Non ho da tempo contatti con lei. Non so più dove si trovi e cosa faccia. Lei non lavorava. Io adesso sono disoccupato. Lavoro un po' in nero. Non prendo sussidi. Vivo con una compagna che lavora. e abitiamo da poco in una casa dell'Aler con contratto intestato alla mia compagna.; voglio ottenere solo la pronuncia sullo status, prima la separazione
e poi il divorzio ”
Dato atto in assenza della parte convenuta il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. La parte attrice si riportava alle rispettive domande chiedendo la pronuncia sul solo status non avendo altresì articolato istanze istruttorie.
All'esito della discussione il Giudice delegato, così provvedeva:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Non emette i provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze economiche.“
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva la sola pronuncia sullo status prima la declaratoria di separazione e decorso il termine di legge la pronuncia poi sullo scioglimento del matrimonio. All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
In data 24 aprile 2024 veniva quindi emessa dal Tribunale di Milano la sentenza di separazione n.
4528/24 pubblicata il 26 aprile 2024. In pari data il Collegio, con ordinanza, ordinava, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la rimessione sul ruolo della presente causa avanti il Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio cumulativamente proposta da parte attrice unitamente alla domanda di separazione personale ex art. 473 bis. 49 c.p.c. e fissava udienza di prima comparizione delle parti per procedere al divorzio ex art. 473 bis. 21 c.p.c. davanti al Giudice
Delegato dott.ssa Maria Laura Amato per il giorno 8 maggio 2025. pagina 2 di 4 Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. per il divorzio del 8 maggio 2025, il
Giudice delegato procedeva nuovamente a sentire la parte attrice che così dichiarava:” confermo di non aver più notizie né contatti con mia moglie. Siamo stati insieme solo un anno appena. Lavoro in nero come muratore ma faccio di tutto. Vivo sempre con la mia compagna che lei lavoro in nero, nella casa di via Cilea che ci hanno assegnato, è del Comune per cui paghiamo € 200 ogni mese.. Voglio ottenere la pronuncia di divorzio”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alla domanda ed alle istanze.
La parte attrice insisteva nella domanda sullo status di divorzio senza l'emissione di provvedimenti temporanei ed urgenti. Il Giudice delegato non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze e invitava la parte a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
Il difensore, dopo la pronuncia di separazione, decorso il termine di legge chiedeva ed insisteva per la pronuncia di divorzio. All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione
La giurisdizione e la legge applicabile
Il Collegio osserva che sussiste sempre la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett a) ii del regolamento UE 1111/2019, essendo la parte convenuta di cittadinanza albanese, atteso che l'ultima residenza abituale dei coniugi è stata in Italia e risiedendovi ancora parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 CP_1
a Milano in data 30 dicembre 2000 (iscritto presso gli Atti dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2000,
N. 2189, Parte I, Serie), in regime di separazione dei beni. Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza n. 4528/24 del 24 aprile 2024 pubblicata il 26 aprile 2024
(passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
pagina 3 di 4 Le spese di lite dell'intero procedimento, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il presente giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, pronunciata la separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 4528/24 del 24/26 aprile 2024, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Milano in data Parte_1 CP_1
30 dicembre 2000 (iscritto presso gli Atti dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2000, N. 2189, Parte I,
Serie);
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4