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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 10993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10993 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 30/9/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.17024 /2024 Tra
( avv.MICHENZI ORNELLA , ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.MALASPINA CP_1
AU , )
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la chiedendone la CP_1 condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, festività, lavoro domenicale e notturno e TFR, per un importo complessivo di € 12.946,99 dovute in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 1.4.23 all'11.2.24. A fondamento del ricorso ha dedotto di avere svolto mansioni inquadrabili nel II livello del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi : gestione dei beni e delle merci del locale “Sport Cafè”, cura dei rapporti con i fornitori e con i clienti, direzione e controllo del personale addetto alla sala, gestione del servizio di cassa e organizzazione di serate ed eventi, osservando un orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 20:30 alle ore 02:00 e percependo una retribuzione mensile fissa di € 1.100,00.
Si è costituita in giudizio la società convenuta eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. e contestando nel merito la fondatezza della domanda. Istruita documentalmente e a mezzo testimoni e autorizzato il deposito di note conclusive la causa è stata decisa a seguito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
1) L'eccezione di nullità del ricorso è infondata. Secondo consolidata giurisprudenza la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. può essere dichiarata solo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto ( Cass ord. 19009/18). Nel caso di specie, il ricorso contiene un'esposizione puntuale e coerente degli elementi fattuali essenziali: l'indicazione delle parti, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la durata, il luogo e l'orario di lavoro, le mansioni concretamente svolte, la retribuzione percepita, il livello di inquadramento preteso e le somme rivendicate.
2) Nel merito si rileva preliminarmente che la convenuta non ha contestato specificamente le circostanze esposte in ricorso. La difesa della società, infatti si è limitata, in larga parte, a formulare una serie di domande retoriche ( ad es. “Quali fornitori? In che modo gestiva i clienti? Le somme incassate venivano versate in banca?”) e considerazioni meramente ipotetiche, che non costituiscono vere contestazioni, ma semplici espedienti dialettici, senza indicare elementi concreti idonei a smentire le affermazioni del lavoratore. Altre contestazioni avanzate, quali la presunta incompatibilità delle mansioni con il II livello del CCNL, non si traducono in contestazioni specifiche delle singole attività dichiarate dal ricorrente. In questo senso, si tratta di una difesa generica, volta più a sollevare dubbi teorici che a confutare puntualmente i fatti allegati. Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati . La Suprema Corte ha costantemente affermato che “negare il fatto avverso”, tout court, equivale a contestazione generica e che: I) contestare sostenendo che la parte avversaria non ha provato i fatti dedotti ed allegati costituisce una contestazione meramente apparente, come tale equivalente alla “non contestazione”; II) in tanto può operare il principio di non contestazione in quanto le circostanze oggetto della contestazione siano “nella sfera di conoscenza e di disponibilità del contestatore” (per tutte : Cass. civ. 15 aprile 2009 n. 8933). E' stato anche affermato che la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica, e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova. Nel caso di specie è evidente che le difese della convenuta non propongono una ricostruzione di fatti incompatibili con la prospettazione attorea sicchè i fatti devono ritenersi pacifici.
In ogni caso l'espletata istruttoria ha confermato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente nel locale della convenuta sin dal 2023 nonché lo svolgimento delle mansioni descritte in ricorso ( accoglienza;
lavoro al bancone e alla cassa, rapporti con i fornitori ) e un orario che iniziava poco prima di cena e finiva alla chiusura verso le 2- 2, 30 ( dep ). Tes_1
A sostegno di tali risultanze , poi, deve evidenziarsi il comportamento processuale della convenuta, che non si è presentata all'udienza dell'8 aprile 2025 per rendere l'interrogatorio formale. La stessa ha dedotto, a giustificazione dell'assenza, di essersi recata in Cina il 3 aprile 2025 e di essersi sottoposta ad accertamenti sanitari il 17 aprile, propedeutici a un intervento chirurgico eseguito il successivo 21 aprile. Tale circostanza, tuttavia, non è idonea a integrare il “giustificato motivo” richiesto dall'art. 232 c.p.c. In primo luogo, il viaggio all'estero del 3 aprile non configura un evento imprevisto . La fissazione dell'udienza era nota alla parte convenuta e la scelta di organizzare e intraprendere un viaggio in una data così ravvicinata all'atto istruttorio è espressione della libera determinazione e organizzazione personale della parte stessa. Tale condotta, lungi dal costituire un impedimento involontario, è incompatibile con il dovere di collaborazione processuale e con l'onere di comparizione personale richiesto. In secondo luogo, le ragioni sanitarie addotte sono temporalmente successive all'udienza dell'8 aprile. Gli accertamenti propedeutici e l'intervento sono datati rispettivamente 17 e 21 aprile 2025, circostanza che esclude che, alla data dell'udienza, sussistessero impedimenti o condizioni di salute tali da impedire la comparizione. In conclusione, non sussistendo valida giustificazione si ravvisano i presupposti di cui all'art. 232 c.p.c. Conseguentemente i fatti dedotti possono ritenersi provati .
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che le mansioni svolte dal ricorrente ( rapporti con i fornitori, ricevimento e cura dei clienti, coordinamento e direzione del personale di sala, gestione della cassa e nell'organizzazione di serate karaoke) corrispondano pienamente alla declaratoria del II livello contrattuale a cui appartengono i “lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito e in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale”. E' infatti evidente che il ricorrente operasse con ampia autonomia organizzativa, assumendo la responsabilità dell'andamento complessivo del locale e svolgendo compiti di gestione diretta dei rapporti con terzi esercitando, di fatto, una funzione di preposto operativo.
Per la determinazione delle somme spettanti deve ritenersi pacifica, per le ragioni sopra esposte, la retribuzione indicata in ricorso, pari a euro 1100 mensili. Appare quindi fondata la pretesa alle differenze come quantificate nei conteggi allegati al ricorso in quanto conformi alla contrattazione collettiva invocata e al livello di inquadramento spettante. Gli stessi possono, pertanto, essere posti a base della decisione.
La convenuta va pertanto condannata al pagamento di euro 12.946,99 oltre rivalutazione e interessi come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro importo minimo per controversie di valore compreso tra €5.201,00 ed €26.200,00, in considerazione della non complessità delle questioni esaminate. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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Condanna la al pagamento in favore di di euro CP_1 Parte_1
12.946,99 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali in misura e con decorrenza di legge.
Condanna la società convenuta al pagamento di euro 2695,00 a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge .
Il Giudice