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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 30/09/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1103/2022 vertente
TRA
, C.F. I, elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Fuscaldo (CS), via Vaccari n. 8, presso lo studio dell'avv. Ernesto Biondo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, via
Benedetto Croce n. 23, presso lo studio dall'avv. Giovanni Piluso, che la rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'intimazione Parte_1
di pagamento n. 03420229004512391/000 notificata, a mezzo raccomandata A/R, in data 3.8.2022, sulla base della quale veniva richiesto il pagamento del complessivo importo di euro 84.628,20 relativo a diverse cartelle di pagamento ovvero 8 cartelle di pagamento ed a 5 avvisi di addebito . CP_2
La parte opponente deduce, a sostegno dell'opposizione, la violazione del principio del divieto del ne bis in idem relativamente alla cartella n. 03420150002634235000 per addizionale IRPEF e IVA, sanzioni e interessi dell'importo di euro 6.190,77, nonché
l'avvenuta estinzione per maturata prescrizione triennale e quinquennale ex art. 2948 n.
4 c.c. di alcune cartelle contenute nell'intimazione di pagamento.
1. Sulla dedotta violazione del principio del ne bis in idem.
La deduzione è infondata e non merita dunque accoglimento.
L'opponente nel costituirsi in giudizio ha dedotto il divieto del ne bis in idem in riferimento alla 03420150002634235000.
Orbene, la doglianza è infondata per mancata prova sul punto, non risultando prodotto l'allegato n. 2 richiamato nell'atto di citazione in opposizione contenente la decisione della Commissione Provinciale Tributaria.
2. Sulla carenza di legittimazione passiva dell in favore Controparte_3
dell per le cartelle di pagamento con oggetto gli avvisi di addebito CP_2
CP_2
pagina 2 di 8 L'eccezione è infondata e non merita dunque accoglimento.
Sul punto, l'ente impositore nel costituirsi in giudizio ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle cartelle con riferimento ai crediti riportati nelle cartelle di pagamento n. 3342014 0005835362000, n. 33420150001735055000, n.
33420160001451788000, n. 33420160004338028000, n. 33420180003590653000, in quanto afferenti a contributi previdenziali e pertanto l'unico legittimato passivo è CP_2
l'ente impositore;
pertanto, l'agente della riscossione può prendere posizione esclusivamente sulle domande e sulle eccezioni relative alla validità e regolarità degli atti di sua competenza, difettando di legittimazione passiva in ordine alle doglianze riguardanti la pretesa contributiva.
La deduzione non coglie nel segno.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte sancito il principio secondo il quale “ in tema di riscossione di crediti mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito….”, invero,
“l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali [..], e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 [..]”. (Cass. civ, ordinanza n. 23627/2018). Infatti, l'art. 39 D.Lgs. 112/99 prevede come “ il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la
pagina 3 di 8 regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde delle conseguenze della lite”.
3. Sul difetto di giurisdizione.
In base alla ordinanza della Cass., Sez. Un., n. 1394/2022, in caso di contestazione da parte del contribuente della legittimità e validità della cartella di pagamento, le quali tutte sono riconducibili all'esistenza stessa della pretesa fiscale, riservata alla cognizione del giudice tributario in forza dell'art. 2, comma 1 D. Lgs. n. 546/1992, come anche la questione relativa alla prescrizione del credito tributario – Iva e Irpef – maturate anteriormente all'emissione della cartella: Spetta alla giurisdizione del Giudice tributario la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa fiscale che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al pignoramento, qualora la notifica sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo d'essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto), invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti, (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o pagina 4 di 8 dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria) (Cass., Sez. Un., n. 7822 del 14.04.2020).
Orbene, con riferimento alla cartella n. 03420150031046846000, relative a e Iva, CP_4
alla cartella n. 03420170008765123000, relativa a Iva, cartelle che la parte opponente deduce non aver mai ricevuto, va affermata la giurisdizione del Giudice tributario.
4. Sull'eccezione di prescrizione
L'eccezione è fondata nei limiti di quanto di seguito esposto.
Con riferimento alla cartella n. 03420180013497081000, relativa a tasse automobilistiche e a sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 689/1981, per come risulta dall'intimazione di pagamento impugnata e dall'estratto di ruolo allegato dalla parte convenuta, notificata in data 05.09.2018 (per come affermato dalla parte opponente, v. p. 2 atto introduttivo), appare fondata l'eccezione di prescrizione quanto alle tasse automobilistiche, operando il termine di prescrizione triennale ed in mancanza della prova di atti interruttivi, mentre non appare fondata con riferimento alle sanzioni amministrative, operando il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 legge n.
689/1981 e non risultando lo stesso decorso.
Invero, per quanto riguarda le sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981, opera il termine di prescrizione quinquennale, il quale decorre dal giorno in cui è commessa la violazione (art. 28 legge n. 689/81: "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione" e articolo 209 del Codice della
Strada: “La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'articolo 28 della Legge 24 novembre 198, n. 689”).
pagina 5 di 8 Con riferimento ai termini di prescrizione delle tasse automobilistiche, l'art. 5, comma
51, D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con la legge 28 febbraio 1983 n. 53 prescrive che “l'azione per il recupero di tasse dovute dal 1 gennaio 1983per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere fatto il pagamento…”. La giurisprudenza di legittimità, del resto, con indirizzo condiviso, ha sostenuto che la tassa automobilistica si prescrive in tre anni ribadendo che tale termine decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello previsto per il pagamento ed ha, anche, chiarito che l'eventuale notifica della cartella di pagamento o dell'atto di intimazione ha l'effetto di interrompere il termine di prescrizione con inizio di un nuovo periodo avente uguale natura e durata poiché non vi è alcuna norma né ragionevole spiegazione in base alla quale possa essere assoggettata alla prescrizione quinquennale
(ex plurimis Cass. civ. n. 11316/2020; Cass. civ. 25420/18, Cass. civ. SS.UU. n.
23397/16).
Pertanto, il termine di prescrizione per le tasse automobilistiche è di tre anni, iniziando a decorrere quest'ultimo dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la tassa doveva essere versata.
Con riferimento alla cartella n. 03420150002634235000 notificata il 30.03.2015 (per come affermato dalla parte opponente, v. p. 3 atto introduttivo), relativa a Iperf e Iva, per come risulta dall'intimazione di pagamento impugnata e dall'estratto di ruolo allegato dalla parte convenuta, e alla cartella n. 03420170030329290000, notificata il 01.02.2018
(v. relata di notifica allegata al fascicolo di parte convenuta), relativa a Iva, per come risulta dall'intimazione di pagamento impugnata e dall'estratto di ruolo allegato dalla parte convenuta, appare infondata l'eccezione di prescrizione, operando il termine di prescrizione decennale, attesa l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 31.5.2022.
Con riferimento alla cartella n. 0342018002660037700, relativa a Iva, risulta notificata in data 20.03.2019 (v. relata allegata al fascicolo di parte convenuta); il termine pagina 6 di 8 decennale di prescrizione non risulta decorso, attesa l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 31.5.2022.
La cartella n. 03420180018149311000, relativa a sanzioni amministrative ex legge n.
689/1981, risulta notificata in data 15.10.2018 (v. relata di notifica, allegata al fascicolo di parte convenuta), per cui non risulta maturato il termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ex art. 28 legge n. 689/1981, trattandosi di debito con anno di riferimento 2014 (v. intimazione di pagamento impugnata e v. estratto di ruolo allegato al fascicolo di parte convenuta); peraltro, l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 03.08.2022 (v. atto di citazione in opposizione, p. 1).
Va, infine, rilevato che i crediti riportati nelle cartelle di pagamento n. 3342014
0005835362000, n. 33420150001735055000, n. 33420160001451788000, n.
33420160004338028000, n. 33420180003590653000 rientrano nella competenza del
Giudice del lavoro, in quanto afferente a contributi previdenziali CP_2
Orbene, è noto che ai sensi dell'art. 24 (rubricato “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”), comma 5 D. Lgs. n. 46/1999 contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
5. Sulle spese di lite.
L'accoglimento parziale della domanda nonché la sussistenza di giusti motivi in relazione alla pronuncia di difetto di giurisdizione, in ragione del recente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, sezione civile, nella persona del giudice dott. Luigi Varrecchione, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione di questa Autorità giudiziaria in favore del
Giudice tributario, in ordine ai crediti riportati nelle cartelle di pagamento n.
03420150031046846000 e alla cartella n. 03420170008765123000;
2. dichiara la competenza del Giudice del lavoro in ordine ai crediti indicati nelle cartelle di pagamento n. 3342014 0005835362000, n.
33420150001735055000, n. 33420160001451788000, n.
33420160004338028000, n. 33420180003590653000, con trasmissione degli atti in parte de qua al Presidente del Tribunale per l'assunzione delle determinazioni di competenza;
3. annulla l'intimazione di pagamento n. 034 2022 90045123 91/000 limitatamente alla cartella n. 03420180013497081000 relativa a tasse automobilistiche;
4. rigetta nel resto l'opposizione;
5. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Paola, 30.09.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
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