TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
05/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Barbara
Cammarata mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 9393/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
Avv.ta CAMMARATA BARBARA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara inammissibile il ricorso;
pone a carico dell' le spese della CTU CP_1
espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo;
nulla sulle restanti spese.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 19/06/2024 la ricorrente conveniva in
Tribunale di Palermo sez. Lavoro giudizio l' per verificare la sussistenza a proprio carico delle condizioni CP_1
sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento,
negategli dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva variamente l'infondatezza;
rilevato che la presente fase di cognizione ordinaria deve reputarsi tempestiva traendo origine dal dissenso manifestato il 17/06/2024 dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU;
considerato che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004);
rilevato che la ricorrente non ha mosso contestazione alcuna alla diagnosi operata dal primo CTU né ha introdotto alcuna censura che si possa definire specifica alle precipue argomentazioni con cui questi, coerentemente con le risultanze documentali in atti, ha negato la sussistenza dei requisiti per accordarle l'indennità di accompagnamento e che l'opposizione introdotta costituisce conseguentemente un dissenso immotivato dalle conclusioni della CTU, non chiarendo affatto il procedimento logico che dovrebbe portare a ritenere riduttiva la valutazione compiuta dal consulente dell'Ufficio ed a giustificare conseguentemente una conclusione differente;
rilevato, infatti, che il CTU già nominato nel corso dell'ATP ha dato conto di un
“Soggetto in discrete condizioni generali di salute”, che “Perviene all'osservazione
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro clinica deambulando in maniera autonoma”, compie “Passaggi posturali autonomi. Ode la voce di conversazione”, senza “deficit del visus”, nonché
“collaborante eloquio fluente, orientata nel tempo e nello spazio”, senza palesare in tal modo alcuna incoerenza o contraddizione con la susseguente diagnosi – ben riproduttiva dello stadio specifico con cui ognuna delle affezioni è stata valutata -
di “anemia severa, bronchite cronica, cisti ricorrenti, incontinenza urinaria” che tuttavia le consentono di porsi “in discrete condizioni generali di salute” e di mantenersi “autonoma nella deambulazione e nell'espletamento dei comuni atti della vita quotidiana”;
rilevato che attraverso il mero richiamo di considerazioni scientifiche generali delle quali manca un adattamento concreto alla persona della ricorrente nessuna argomentazione medico-legale supporta di fatto l'affermazione secondo cui “tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente dal punto di vista clinico riportano tutte le condizioni previste ai fini della corresponsione dell'indennità di accompagnamento”, affermazione che si rivela pertanto generica ed immotivata;
ritenuta l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. e tenuto conto della dichiarazione resa dalla ricorrente ex art. 152 att. c.p.c.;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, 8/5/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
05/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Barbara
Cammarata mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 9393/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
Avv.ta CAMMARATA BARBARA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara inammissibile il ricorso;
pone a carico dell' le spese della CTU CP_1
espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo;
nulla sulle restanti spese.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 19/06/2024 la ricorrente conveniva in
Tribunale di Palermo sez. Lavoro giudizio l' per verificare la sussistenza a proprio carico delle condizioni CP_1
sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento,
negategli dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva variamente l'infondatezza;
rilevato che la presente fase di cognizione ordinaria deve reputarsi tempestiva traendo origine dal dissenso manifestato il 17/06/2024 dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU;
considerato che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004);
rilevato che la ricorrente non ha mosso contestazione alcuna alla diagnosi operata dal primo CTU né ha introdotto alcuna censura che si possa definire specifica alle precipue argomentazioni con cui questi, coerentemente con le risultanze documentali in atti, ha negato la sussistenza dei requisiti per accordarle l'indennità di accompagnamento e che l'opposizione introdotta costituisce conseguentemente un dissenso immotivato dalle conclusioni della CTU, non chiarendo affatto il procedimento logico che dovrebbe portare a ritenere riduttiva la valutazione compiuta dal consulente dell'Ufficio ed a giustificare conseguentemente una conclusione differente;
rilevato, infatti, che il CTU già nominato nel corso dell'ATP ha dato conto di un
“Soggetto in discrete condizioni generali di salute”, che “Perviene all'osservazione
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro clinica deambulando in maniera autonoma”, compie “Passaggi posturali autonomi. Ode la voce di conversazione”, senza “deficit del visus”, nonché
“collaborante eloquio fluente, orientata nel tempo e nello spazio”, senza palesare in tal modo alcuna incoerenza o contraddizione con la susseguente diagnosi – ben riproduttiva dello stadio specifico con cui ognuna delle affezioni è stata valutata -
di “anemia severa, bronchite cronica, cisti ricorrenti, incontinenza urinaria” che tuttavia le consentono di porsi “in discrete condizioni generali di salute” e di mantenersi “autonoma nella deambulazione e nell'espletamento dei comuni atti della vita quotidiana”;
rilevato che attraverso il mero richiamo di considerazioni scientifiche generali delle quali manca un adattamento concreto alla persona della ricorrente nessuna argomentazione medico-legale supporta di fatto l'affermazione secondo cui “tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente dal punto di vista clinico riportano tutte le condizioni previste ai fini della corresponsione dell'indennità di accompagnamento”, affermazione che si rivela pertanto generica ed immotivata;
ritenuta l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. e tenuto conto della dichiarazione resa dalla ricorrente ex art. 152 att. c.p.c.;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, 8/5/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro