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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4709/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 25/03/2025
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 25/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,
dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive,
mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4709/2020 promossa da:
in persona del Parte_1
Prefetto p.t., con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_1
APPELLANTE
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Claudia Scognamiglio e Controparte_1
Marilina Baranello
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierna udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento
2 del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con ricorso depositato in data 31/08/2020, l' Parte_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 2129/2020, pubblicata il 10/07/2020,
con la quale il Giudice di Pace di Nola accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione M IT PR NAUTG 0026004 Controparte_1
del 06/06/2019 emessa dal Prefetto di ed adottata sulla base del verbale Pt_1
di accertamento n. SCV/0005819100, del 24/09/2018, per la violazione dell'art. 142, co. 8, C.d.S. accertata mediante l'apparecchiatura SICVe. In particolare,
l'appellante chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui accoglieva il motivo di opposizione afferente all'erronea applicazione dell'art. 345, commi 2
e 3, del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, e nella parte in cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Provvedeva a costituirsi in giudizio l'appellato il quale, Controparte_1
riproponendo tutti motivi di opposizione del giudizio di primo grado,
concludeva per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, dopo alcuni rinvii, giungeva all'odierna udienza cartolare per discussione e decisione.
Così brevemente riassunti i termini della controversa, deve innanzitutto precisarsi che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Tanto premesso, nel merito, pur con riforma della motivazione adottata dal giudice di primo grado e oggetto di censura da parte dall'odierno appellante,
deve, comunque, confermarsi l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per
3 cui è causa, ritenendo questo Tribunale fondata l'eccezione relativa alla mancata dimostrazione della taratura del sistema elettronico di rilevamento della velocità, dedotta in primo grado e riproposta nella presente sede dall'appellato.
Non può, invero, condividersi la motivazione adottata dal giudice di primo grado, il quale reputava illegittima l'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto, in sede di accertamento dell'infrazione, il valore della velocità rilevato sarebbe stato ridotto in applicazione dell'art. 345, co. 2, del Regolamento di attuazione del C.d.S., anziché del comma 3 del medesimo articolo. Nello
specifico, secondo il giudice di prime cure, “l'applicazione della tolleranza del
5% prevista ex D.M. 29/10/97 alle apparecchiature autovelox, pur applicata
all'infrazione opposta, appare non conforme alla norma vigente poiché per
tutte le rilevazioni della velocità operata con mezzi differenti dall'autovelox -
che consente la rilevazione della velocità immediatamente - non può essere
applicata tale riduzione di tolleranza;
nei casi di rilevazione della
trasgressione di eccesso di velocità con il sistema del cosiddetto scontrino di
entrata ed uscita autostradale il criterio da applicare deve essere quello di cui
al comma III dell'art. 345 delle disp. di att.ne del codice della strada. Non può
infatti ritenersi "Autovelox" l'apparecchiatura SICVe in quanto questo
strumento consente di accertare le violazioni di "eccesso di velocità" attraverso
il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, con la
conseguenza che, per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi
diversi, al "tutor" deve applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345,
comma 3 disp. att.ne. In assenza di norma precisativa in relazione alla
riduzione da applicare non può procedersi alla applicazione di alcuna
4 riduzione ovvero ove si ritenesse di poter applicare per analogia la riduzione di
cui all'art. 345 III ° comma cds la riduzione da applicare sarebbe progressiva
del 5%, 10% e 15%. D'altro canto la legge prevede in ogni caso la necessità di
effettuare una riduzione ma, non conoscendo il criterio da applicare per
rilevazioni effettuate con apparecchiature differenti dall'autovelox ne deriva
l'impossibile di una corretta verifica del comma della norma ex art. 142
violato. Pertanto, in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola
riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della
velocità media non vi è certezza dell'esatto accertato superamento della
velocità massima consentita. In tali condizioni l'accertamento effettuato appare
dubbio in ordine al criterio applicato per la riduzione perché non previsto
dalla legge. Non potendo pertanto conoscere l'effettiva velocità dell'autoveicolo
deve ritenersi non possibile provare la commissione della violazione da parte
dell'opponente trovando applicazione l'art. 23 legge 689/81 [...]”.
Tale orientamento non può essere condiviso in quanto, a fronte dell'inequivoco tenore letterale dell'art. 345, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione del
Codice della Strada, va osservato che la disposizione di cui al comma 3 attiene ad una fattispecie del tutto diversa rispetto a quella in esame, relativa invece al rilevamento della velocità media attraverso l'apparecchiatura SICVe;
il suddetto comma 3, infatti, fa riferimento all'ipotesi di rilevazione della trasgressione di "eccesso di velocità" mediante le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio (il c.d. scontrino entrata - uscita autostradale), alla quale è applicata la riduzione progressiva in quanto la misurazione della velocità viene effettuata con controlli cartacei e non già con apparecchi di misure e, pertanto, la
5 maggiore elasticità dei valori in riduzione è determinata dall'utilizzazione di metodi empirici di rilevazione (cfr. Cass. civ. n. 15603/2012). Viceversa,
laddove la velocità venga rilevata attraverso gli strumenti in esame (tutor o autovelox), l'inequivoco tenore letterale del secondo comma dell'art. 345,
(“[…] qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata [...]”) impone l'applicazione della riduzione del 5% senza che vi sia spazio per alcuna applicazione analogica della disposizione di cui al terzo comma, difettando in radice i presupposti per tale interpretazione (cfr. Trib. Lodi, sent. n. 843/2022).
La motivazione che precede, tuttavia, non conduce alla riforma della sentenza impugnata, in quanto questo Tribunale ritiene di dover accogliere l'eccezione,
sollevata da parte appellata, relativa alla mancata dimostrazione della taratura del sistema di rilevamento della velocità.
Invero, avendo l'appellato riproposto in maniera esplicita, nella presente sede di gravame, i motivi di opposizione proposti in primo grado e non esaminati dal giudice di pace in quanto ritenuti assorbiti nella motivazione di accoglimento, è
onere del Tribunale, in qualità di Giudice di appello, procedere ad esaminare gli stessi. È, infatti, principio pacifico quello secondo cui “La parte concretamente
vittoriosa nel merito non ha l'onere di proporre appello incidentale per
richiamare eccezioni o questioni che risultano superate o assorbite;
essa è,
tuttavia, tenuta a riproporre le une e le altre in modo espresso fino alla
precisazione delle conclusioni, operando altrimenti la presunzione di rinuncia
di cui all'art. 346 c.p.c. con conseguente formazione del giudicato implicito”
(Corte Cass. n. 413 del 2006).
Sulla scorta di tali argomentazioni in diritto, in virtù della predetta eccezione sollevata da parte appellata è necessario far riferimento alla sentenza della
6 Corte Costituzionale n. 113 del 2015, con la quale quest'ultima dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.
285, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento della violazione dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Secondo la Consulta, l'art. 45, comma 6, in questione, contrastava con il principio di razionalità. In particolare, la Corte Costituzionale evidenziava che
“Quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi
strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue
caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad
invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni,
shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta
di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all'elemento
temporale. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di
manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. I
fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo
l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in
un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza
stradale […] la prescrizione dell'art. 45 del medesimo codice, come
costantemente interpretata dalla Corte di cassazione, si colloca al di fuori del
perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo
assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento. Il
bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel
vigente art. 142, comma 6, del codice della strada trasmoda così nella
irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull'art. 45,
7 comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli
accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 113/15).
Alla luce della predetta pronuncia, la giurisprudenza di legittimità ha quindi affermato che “tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è
elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e
verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o
attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”
(Cass. civ. 9645/2016).
In ordine all'onere probatorio, occorre precisare che, nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, la pubblica amministrazione, pur rivestendo la qualifica formale di convenuta, conserva quella sostanziale di attrice,
incombendo su di essa, quindi, l'onere di provare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa sanzionatoria.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha già da tempo chiarito che “Ai fini
della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 142,
comma 8, c.d.s., a seguito della rilevazione della velocità operata con
apparecchio autovelox, non è necessario che il verbale contenga l'indicazione
del certificato di regolare taratura dell'apparecchiatura con la quale è stata
misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale
certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a
contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento
dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la
certificazione di taratura” (Cass. civ. 17574/2021).
8 Nel caso di specie, a fronte della specifica censura mossa in primo grado e reiterata in sede di appello dall'appellato, l' non forniva alcuna Parte_2
documentazione che certificasse l'esecuzione della verifica periodica attestante il regolare funzionamento e la taratura dell'apparecchio.
Infine, sebbene parte appellante risultasse effettivamente costituita nel giudizio di primo grado, l'erronea dichiarazione di contumacia effettuata dal Giudice di
Pace in alcun modo incideva sull'esito del giudizio, in quanto l' Parte_2
in comparsa di costituzione e risposta si limitava a contestare genericamente gli assunti attorei senza nulla dire in merito alla taratura dell'apparecchio e senza depositare alcun documento a supporto delle proprie difese.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, quindi, non può che discendere la conferma della sentenza impugnata, sebbene con differente motivazione, e quindi il rigetto del gravame in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta (con esclusione della fase istruttoria ed in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della controversia).
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
01/01/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' ogni contraria istanza ed eccezione Parte_2
disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del giudizio, che si liquidano in complessivi € 852,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Claudia Scognamiglio e Marilina Baranello.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 25/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
10
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 25/03/2025
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 25/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,
dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive,
mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4709/2020 promossa da:
in persona del Parte_1
Prefetto p.t., con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_1
APPELLANTE
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Claudia Scognamiglio e Controparte_1
Marilina Baranello
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierna udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento
2 del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con ricorso depositato in data 31/08/2020, l' Parte_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 2129/2020, pubblicata il 10/07/2020,
con la quale il Giudice di Pace di Nola accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione M IT PR NAUTG 0026004 Controparte_1
del 06/06/2019 emessa dal Prefetto di ed adottata sulla base del verbale Pt_1
di accertamento n. SCV/0005819100, del 24/09/2018, per la violazione dell'art. 142, co. 8, C.d.S. accertata mediante l'apparecchiatura SICVe. In particolare,
l'appellante chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui accoglieva il motivo di opposizione afferente all'erronea applicazione dell'art. 345, commi 2
e 3, del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, e nella parte in cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Provvedeva a costituirsi in giudizio l'appellato il quale, Controparte_1
riproponendo tutti motivi di opposizione del giudizio di primo grado,
concludeva per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, dopo alcuni rinvii, giungeva all'odierna udienza cartolare per discussione e decisione.
Così brevemente riassunti i termini della controversa, deve innanzitutto precisarsi che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Tanto premesso, nel merito, pur con riforma della motivazione adottata dal giudice di primo grado e oggetto di censura da parte dall'odierno appellante,
deve, comunque, confermarsi l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per
3 cui è causa, ritenendo questo Tribunale fondata l'eccezione relativa alla mancata dimostrazione della taratura del sistema elettronico di rilevamento della velocità, dedotta in primo grado e riproposta nella presente sede dall'appellato.
Non può, invero, condividersi la motivazione adottata dal giudice di primo grado, il quale reputava illegittima l'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto, in sede di accertamento dell'infrazione, il valore della velocità rilevato sarebbe stato ridotto in applicazione dell'art. 345, co. 2, del Regolamento di attuazione del C.d.S., anziché del comma 3 del medesimo articolo. Nello
specifico, secondo il giudice di prime cure, “l'applicazione della tolleranza del
5% prevista ex D.M. 29/10/97 alle apparecchiature autovelox, pur applicata
all'infrazione opposta, appare non conforme alla norma vigente poiché per
tutte le rilevazioni della velocità operata con mezzi differenti dall'autovelox -
che consente la rilevazione della velocità immediatamente - non può essere
applicata tale riduzione di tolleranza;
nei casi di rilevazione della
trasgressione di eccesso di velocità con il sistema del cosiddetto scontrino di
entrata ed uscita autostradale il criterio da applicare deve essere quello di cui
al comma III dell'art. 345 delle disp. di att.ne del codice della strada. Non può
infatti ritenersi "Autovelox" l'apparecchiatura SICVe in quanto questo
strumento consente di accertare le violazioni di "eccesso di velocità" attraverso
il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, con la
conseguenza che, per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi
diversi, al "tutor" deve applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345,
comma 3 disp. att.ne. In assenza di norma precisativa in relazione alla
riduzione da applicare non può procedersi alla applicazione di alcuna
4 riduzione ovvero ove si ritenesse di poter applicare per analogia la riduzione di
cui all'art. 345 III ° comma cds la riduzione da applicare sarebbe progressiva
del 5%, 10% e 15%. D'altro canto la legge prevede in ogni caso la necessità di
effettuare una riduzione ma, non conoscendo il criterio da applicare per
rilevazioni effettuate con apparecchiature differenti dall'autovelox ne deriva
l'impossibile di una corretta verifica del comma della norma ex art. 142
violato. Pertanto, in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola
riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della
velocità media non vi è certezza dell'esatto accertato superamento della
velocità massima consentita. In tali condizioni l'accertamento effettuato appare
dubbio in ordine al criterio applicato per la riduzione perché non previsto
dalla legge. Non potendo pertanto conoscere l'effettiva velocità dell'autoveicolo
deve ritenersi non possibile provare la commissione della violazione da parte
dell'opponente trovando applicazione l'art. 23 legge 689/81 [...]”.
Tale orientamento non può essere condiviso in quanto, a fronte dell'inequivoco tenore letterale dell'art. 345, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione del
Codice della Strada, va osservato che la disposizione di cui al comma 3 attiene ad una fattispecie del tutto diversa rispetto a quella in esame, relativa invece al rilevamento della velocità media attraverso l'apparecchiatura SICVe;
il suddetto comma 3, infatti, fa riferimento all'ipotesi di rilevazione della trasgressione di "eccesso di velocità" mediante le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio (il c.d. scontrino entrata - uscita autostradale), alla quale è applicata la riduzione progressiva in quanto la misurazione della velocità viene effettuata con controlli cartacei e non già con apparecchi di misure e, pertanto, la
5 maggiore elasticità dei valori in riduzione è determinata dall'utilizzazione di metodi empirici di rilevazione (cfr. Cass. civ. n. 15603/2012). Viceversa,
laddove la velocità venga rilevata attraverso gli strumenti in esame (tutor o autovelox), l'inequivoco tenore letterale del secondo comma dell'art. 345,
(“[…] qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata [...]”) impone l'applicazione della riduzione del 5% senza che vi sia spazio per alcuna applicazione analogica della disposizione di cui al terzo comma, difettando in radice i presupposti per tale interpretazione (cfr. Trib. Lodi, sent. n. 843/2022).
La motivazione che precede, tuttavia, non conduce alla riforma della sentenza impugnata, in quanto questo Tribunale ritiene di dover accogliere l'eccezione,
sollevata da parte appellata, relativa alla mancata dimostrazione della taratura del sistema di rilevamento della velocità.
Invero, avendo l'appellato riproposto in maniera esplicita, nella presente sede di gravame, i motivi di opposizione proposti in primo grado e non esaminati dal giudice di pace in quanto ritenuti assorbiti nella motivazione di accoglimento, è
onere del Tribunale, in qualità di Giudice di appello, procedere ad esaminare gli stessi. È, infatti, principio pacifico quello secondo cui “La parte concretamente
vittoriosa nel merito non ha l'onere di proporre appello incidentale per
richiamare eccezioni o questioni che risultano superate o assorbite;
essa è,
tuttavia, tenuta a riproporre le une e le altre in modo espresso fino alla
precisazione delle conclusioni, operando altrimenti la presunzione di rinuncia
di cui all'art. 346 c.p.c. con conseguente formazione del giudicato implicito”
(Corte Cass. n. 413 del 2006).
Sulla scorta di tali argomentazioni in diritto, in virtù della predetta eccezione sollevata da parte appellata è necessario far riferimento alla sentenza della
6 Corte Costituzionale n. 113 del 2015, con la quale quest'ultima dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.
285, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento della violazione dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Secondo la Consulta, l'art. 45, comma 6, in questione, contrastava con il principio di razionalità. In particolare, la Corte Costituzionale evidenziava che
“Quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi
strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue
caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad
invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni,
shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta
di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all'elemento
temporale. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di
manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. I
fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo
l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in
un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza
stradale […] la prescrizione dell'art. 45 del medesimo codice, come
costantemente interpretata dalla Corte di cassazione, si colloca al di fuori del
perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo
assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento. Il
bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel
vigente art. 142, comma 6, del codice della strada trasmoda così nella
irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull'art. 45,
7 comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli
accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 113/15).
Alla luce della predetta pronuncia, la giurisprudenza di legittimità ha quindi affermato che “tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è
elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e
verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o
attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”
(Cass. civ. 9645/2016).
In ordine all'onere probatorio, occorre precisare che, nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, la pubblica amministrazione, pur rivestendo la qualifica formale di convenuta, conserva quella sostanziale di attrice,
incombendo su di essa, quindi, l'onere di provare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa sanzionatoria.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha già da tempo chiarito che “Ai fini
della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 142,
comma 8, c.d.s., a seguito della rilevazione della velocità operata con
apparecchio autovelox, non è necessario che il verbale contenga l'indicazione
del certificato di regolare taratura dell'apparecchiatura con la quale è stata
misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale
certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a
contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento
dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la
certificazione di taratura” (Cass. civ. 17574/2021).
8 Nel caso di specie, a fronte della specifica censura mossa in primo grado e reiterata in sede di appello dall'appellato, l' non forniva alcuna Parte_2
documentazione che certificasse l'esecuzione della verifica periodica attestante il regolare funzionamento e la taratura dell'apparecchio.
Infine, sebbene parte appellante risultasse effettivamente costituita nel giudizio di primo grado, l'erronea dichiarazione di contumacia effettuata dal Giudice di
Pace in alcun modo incideva sull'esito del giudizio, in quanto l' Parte_2
in comparsa di costituzione e risposta si limitava a contestare genericamente gli assunti attorei senza nulla dire in merito alla taratura dell'apparecchio e senza depositare alcun documento a supporto delle proprie difese.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, quindi, non può che discendere la conferma della sentenza impugnata, sebbene con differente motivazione, e quindi il rigetto del gravame in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta (con esclusione della fase istruttoria ed in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della controversia).
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
01/01/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' ogni contraria istanza ed eccezione Parte_2
disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del giudizio, che si liquidano in complessivi € 852,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Claudia Scognamiglio e Marilina Baranello.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 25/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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