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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/06/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N° 3729/2020 RG;
tra
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappr. e dif. dall'avv. Avv. Oreste Nastari (C.F.: ); CodiceFiscale_2
attore contro
, Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
(P.I. ), P.IVA_1 rappr. e dif. dall'Avv. Sandra Cesari (C.F. ; C.F._3
nonché
( C.F. ), Controparte_2 C.F._4
contumace; nonché
( C.F. ), in persona del legale rapp.te, CP_3 P.IVA_2
contumace; convenuti
Oggetto: risarcimento danni per lesioni personali da sinistro stradale;
precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 28/03/2024;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009.
1 ha convenuto dinnanzi a questo Tribunale la compagnia assicurativa Parte_1
e ai sensi dell'art. 2054 c.c., al fine di sentirli CP_1 CP_3 Controparte_2 condannare, in solido fra loro, al pagamento della somma complessiva di €.25.625,84 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (per le spese mediche pari ad €. 2.286,84) e non patrimoniali
(biologici per ITT, ITP ed IP del 10% e morali) per le lesioni (Esiti di algico-disfunzionali del rachide cervicale da violento colpo di frusta;
esiti di trauma cranico non commotivo, esiti di emorragia cerebri subdurale sinistra con craniotomia evacuativa e decompressiva;
stato ansioso misto (depressivo- reattivo)) subite a causa del sinistro stradale occorso in Brindisi (BR) in data 23.09.2019 alle ore
08:55.
Assumeva l'attore, quanto alla dinamica del sinistro, che in tali circostanze di tempo e luogo, alla guida della Mercedes A 180 tg DG013BA (Assicurata di proprietà della moglie CP_4 [...]
percorreva viale Arno all'altezza del civico 8 nell'abitato di Brindisi, quando la predetta CP_5 autovettura veniva violentemente tamponata dalla Ford Fiesta, tg. FP267HT di proprietà della Pt_2
condotta da ed assicurata con , così venendo proiettata
[...] Controparte_2 Controparte_1 su altro autoveicolo che la precedeva ed in particolare la Citroen C1, tg. CR587GE e di proprietà di e condotta da . CP_6 Controparte_7
Premesso che seguito del sinistro sul posto erano intervenuti appartenenti al Comando di
Polizia locale i quali effettuavano i rilevi di rito, lamentava l'attore che a seguito dell'evento si era recato presso il pronto soccorso del locale Ospedale , ove gli era stato diagnosticato un CP_8 traumatismo della radice cervicale con prognosi di giorni 15, cui avevano fatto seguito ulteriori visite specialistiche a causa del persistente dolore, con conseguente prolungamento della prognosi ( si Pe vedano referti rilasciati dal Dott. , specialista in Ortopedia: a) 01.10.19 Dr. Persona_1
, ortopedico: Recente trauma distorsivo cervicale, persistente cervicalgia mio tensiva, sind. Per_1
Vertiginosa. Prognosi gg. 15 s.c; b) 15.10.19 Dr. ortopedico: Trauma distorsivo rachide Per_1 cervicale in cervico-artrosi, persistente limitazione dolorosa della flesso estensione del collo. T.M.;
c) 29.10.19 Dr. ortopedico: Trauma cervicale in trattamento ), fino alla data del 19.11.19 Per_1 in cui il Dr. refertava “Esiti trauma distorsivo rachide cervicale con persistente cerico- Per_1 dorsalgia. Situazione clinica stabilizzata. Continua a lamentare dolore cervicale e limitazione dolorosa della flesso estensione. Guarito con postumi pari al 2-3%. ITT gg 15, ITP al 50% al 25% gg. 20”.
Sempre a detta dell'attore, trasmessa la predetta documentazione sanitaria alla compagnia assicurativa odiernamente convenuta ( note del 24.10.2019 e 21.11.2019 ), in data 2.12.2019, avendo egli avvertito dei fastidi e limitazioni nella deambulazione (ovvero una emiparesi branchio - cervicale
2 ed uno stato di confusione), si era recato nuovamente al pronto soccorso del predetto nosocomio, ove i sanitari riscontravano la presenza di un ematoma sottodurale subacuto-cronico emisfero sinistro
(esito di trauma cranico pregresso) e decidevano di sottoporre nella stessa giornata il ad un Pt_1 intervento chirurgico di craniectomia parietale sinistra ed evacuazione raccolta ematica (con decorso post operatorio regolare, medicazioni ferita chirurgica con prosecuzione della terapia domiciliare sotto controllo del medico curante).
Alla dimissione gli veniva prescritto il riposo domiciliare per 30 gg, s.c. medicazione e rimozione punti di sutura fra 5 gg. Fisiokinesiterapia (con programma di riabilitazione motoria), ed infine una TC cranio di controllo circa 10 giorni dalla dimissione.
Sottoposto a visita di controllo ospedaliera, in data 27.12.19 con verifica della TC cerebrale del 17.12.2019, gli è stato refertato sostanzialmente immodificato stato (invariata per estensione e valori dtm la falda subdurale sinistra già inquadrata. Immodificata morfologia e asse del sistema ventricolare, sempre con minimo shift della linea mediana verso destra. Invariati anche gli altri reperti segnalati).
Anche tale aggravamento veniva comunicato alla cui facevano seguito CP_1 certificazioni mediche del Dott. in data 7/1/2020 e del Dott. Persona_3 Persona_4
(ortopedico) in data 9/1/2020 che refertavano “esiti di recente craniotomia per evacuazione voluminoso ematoma subdurale (2/12/2019) in pz già coinvolto in incidente stradale riportando traumatismo da contraccolpo cervicale (colpo di frusta del 23/9/2019). Emi autonomia personale condizionata da rallentamento della motricità e sensazione di instabilità nel mantenimento della statica e nel cammino. Lievi oscillazioni al Romberg (OO chiusi). Difficile mantenere la posizione monopodalica da ambo i lati. Forza muscolare degli arti conservata. Lieve disartria e variazione della modalità grafica (difficoltà a mantenere il rigo). Transitoria anomalia e omissioni e digressioni nell'eloquio spontaneo. Pr: avvio cicli riabilitativi neuromotori (miglioramento dell'equilibrio statico cinetico e della prassia motoria), training del passo (per la riattivazione posturale e il cammino), esercizi propriocettivi, terapia occupazionale, training per i disturbi del linguaggio
(esercizi di ripetizione frasi e nomi, esercizi per la memoria) per 2 mesi. Si consiglia valutazione neuropsicologica. Controllo in base all'evoluzione clinica generale”.
In data 16.01.20 veniva sottoposto esame neuropsicologico dal quale dal quale emergeva un lieve deficit esecutivo, quindi in data 25.01.20 veniva sottoposto ad una TC cerebrale dal quale emergeva in follow-up una “falda subdurale sin., con esiti foro di trapano in regione parietale posteriore sin.; a confronto con indagine del 27/12/2019 la falda subdurale sn sebbene appaia di spessore ridotto (̴22 mm vs 26 mm) si osserva tuttavia comparsa di quota ematica nel contesto, a
3 prevalente distribuzione declive parietale posteriore dello spessore max di 8,5 mm, come da sanguinamento subacuto-acuto: necessaria valutazione specialistica urgente (alle 15:25 si contatta il pz per invitarlo a recarsi in P.S. per la valutazione del caso). Si associa consensuale appianamento dei solchi celebrali omolaterali. Immodificata la morfologia e l'asse del sistema ventricolare, sempre con minimo shift della linea mediana verso destra. Attualmente non alterazioni tdm di significato patologico recente del tessuto cerebrale sopra e sottotentoriale. Non segni d'espanso. Monitoraggio in base all'evoluzione clinica”.
In data 30.01.20 l'attore si sottoponeva a RM encefalo dalla quale emergeva una “falda di alterato segnale da riferire ad ematoma cronico con recenti segni di sanguinamenti di spessore massimo di 17 mm in sede fronto-parietale sinistra. Discreto effetto massa con appianamento dei solchi della regione fronto-parietale al vertice sn. Minute arie di alterato Controparte_9 segnale a significato gliotico frontali sottocorticali bilaterali periventricolari. Lieve ectasia perivasali di . Sistema ventricolare normo conformato sostanzialmente in asse regolare per Persona_5 segnale. Ampliati gli spazi liquorali dei solchi corticali in rapporto ad atrofia”.
In data 22. 02. 20 l'attore si sottoponeva a TC cerebrale senza mdc, dal quale emergeva
“confrontato con precedente del 25.01.20, in follow-up ematoma subdurale, Esiti di foro di trapano parietale sinistro, o sempre evidente ma nettamente ridotto l'ematoma subdurale fronto-parietale sinistro attualmente di Ø max 15 mm vs 25 del precedente. Ulteriore evoluzione tdm dell'ematoma.
Le strutture della linea mediana appaiono in asse. Invariati i restanti reperti”.
L'attore si sottoponeva a reiterate visite di controllo presso il dott. in data Per_3
07.03.2020, 06.04.2020, 05.05.2020 e 04.06.2020, nonché una TAC cerebrale in data 18.04.2020 che si concludeva con il seguente referto: “Esame TC eseguito nelle soli condizioni di base e confrontato con ultimo analogo esame in archivio del 22.02.2020, Follow-up ematoma subdurale. Evidenti gli esiti di foro di trapano in sede parietale sinistra con evidente ma ulteriormente ridotto l'ematoma subdurale fronto-parietale sinistra attualmente di spessore max di circa 10 mm vs 15 mm del precedente. L'ematoma appare diffusamente iso-ipodenso con alcune esili strie di iperdensità nelle sue porzioni più craniali. Strutture della linea mediana in asse. Invariati i restanti CP_10 reperti”.
Nelle more di tale attività diagnostico/terapeutica, l' con note in data 03.03.2020 CP_1 inviava un'offerta risarcitoria di € 1350,00 che veniva respinta con raccomanda A/R del 11/03/2020 in quanto qualificata inadeguata dall'attore, in quanto limitata ai soli danni fisici intervenuti prima dell'intervento operatorio del 02/12/2019, sebbene gli ulteriori danni fisici fossero conseguenza diretta del sinistro, formando un quadro clinico così riassunto nel parere medico legale a firma del
4 dott. riferito alla data del 29.05.2020 “…anche se l'esame clinico neurologico appare Per_6 sostanzialmente negativo, disturbi propri di una sindrome post concussiva cranio-encefalica che i documentati reperti di falda subudurale sinistra con necessità di craniotomia veipiù giusifica restando peraltro impregiudicati eventuali risultati patologici di controlli elettroncefalografici e tomografici successivi… può pertanto ammettersi per le conseguenze del trauma cranico coefficiente di danno permanente non inferiore al 10 % in accordo con i barames nazionali ed internazionali
(range dal 5 al 15%) in aggiunta ai postumi di colpo di frusta”. Risultava pertanto aver riportato un
ITT di giorni 30, un ITP del 50% di giorni 40 ed ITP al 25% di ulteriori 40 ed un danno permanente pari al 10%.
Ritualmente costituitasi, la eccepiva, in primo luogo, l'assenza di nesso Controparte_1 eziologico tra gli ulteriori danni lamentati ed il sinistro, assumendo che tutte le patologie insorte hanno natura e tipologia non connessi agli esiti post-traumatici distorsivo-cervicali, e l'asserita correlazione rappresenta una forzatura. Produceva consulenza tecnica di parte medica che evidenziava come “La dinamica del sinistro e l'assenza di indicazioni di trauma cranico nei referti di PS e nei successivi certificati dello specialista che lo ebbe in cura escludono il nesso causale dell'ematoma con il sinistro oggetto di valutazione, difatti non vi è alcuna indicazione di sintomatologia neurologica nei certificati del Dr. ”. Pertanto la compagnia sotto tale Per_1 profilo ha dedotto che è da escludere che l'“ematoma sottodurale subacuto-cronico emisfero sinistro” riscontrato a distanza di due mesi e mezzo dal sinistro e che ha richiesto una soluzione chirurgica, sia conseguente ai fatti di causa. Detta patologia, invero, tipica delle persone anziane, può essere sì causata da un trauma cranico ed, in effetti, nel referto in atti vi è il riferimento ad un pregresso trauma cranico che non può però identificarsi con il trauma distorsivo del rachide cervicale e dorsale refertato in tutta la documentazione sanitaria offerta dall'odierno attore. In particolare il quadro clinico esibito rimanda un processo artrosico in atto al momento del trauma quale fattore predisponente ad ernie ( come diagnosticate all'ingresso in P.S. del paziente in data
30.11.2019), ma non ad ematoma la cui causa è intervenuta nell'intervallo temporale che va dal sinistro all'insorgere della sintomatologia e può essere la più varia (incidente domestico, colpo in testa anche lieve, etc…), non escludendo il fattore età”.
Il consulente della compagnia valutando l'impatto e qualificandolo con una minima vis lesiva, qualificava la lesione come una “distorsione distrazione” con sede nel collo, riconosceva un lieve trauma cervicale valutato in termini di sola invalidità temporanea graduata in 15 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e 15 giorni al 25%., e di conseguenza la Compagnia Assicuratrice, sulla scorta di tali
5 esiti liquidava al Sig. la somma di euro 1.350,00, non essendo stato riconosciuto ulteriori Pt_1 esiti.
In conclusione la difesa disconosceva la natura e l'entità dei danni fisici, materiali e morali,
l'applicazione delle tabelle di Milano e l'applicazione delle tabelle in materia di infortunistica stradale in materia di infortunistica stradale ex art. 139 con indennità giornaliera di € 47,49, contestando l'importo delle spese mediche e fisioterapeutiche rilevandone la incongruità a rilevata dal medico fiduciario della compagnia, ed infine infondata la richiesta di cumulo monetario ed interessi legali, chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché temeraria e fortemente infondata, dichiarando equa e giusta la somma di € 1.350,00 offerta dalla convenuta Compagnia ante causam.
Nella contumacia della e , la causa veniva istruita attraverso Controparte_3 Controparte_2
e CTU medico legale, a seguito l'ordinanza del 01.06.2021.
Con provvedimento del 27.04.2023 giudicante “rilevato che, sulla base degli atti e dunque della più probabile dinamica del sinistro da essi desumibile e del grado di responsabilità ascrivibile ai conducenti dei veicoli coinvolti, oltre che in considerazione del fatto che la compagnia convenuta, sul piano dei danni lamentati dall'attore, muove solo contestazioni in ordine all'entità delle lesioni e che tenuto conto della espletata CTU medico legale, appare opportuno formulare la seguente proposta conciliativa: la compagnia convenuta versa in favore dell'attore ad integrale ristoro delle varie voci di danno dallo stesso pretese la somma complessiva di €.16.000,00, oltre alle spese di CTU ed alle altre spese processuali che si liquidano in €.270,00 per esborsi ed €.2.500,00 per compensi oltre CAP e IVA”.
All'udienza del 15.06.2023 parte attrice comunicava di non aderire alla proposta in quanto con nota del 29 maggio 2023 era stata rappresentato alla compagnia che “il Di LA… riferisce di aver supportato spese vive per € 2.600,00 (comprendendo l'acconto versato al CTU) e che in ogni caso in linea capitale non intende scendere sotto € 20.000” e di conseguenza in data 28.03.2024 il procedimento, quindi, veniva riservato a sentenza previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Nel merito, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” ed ancora va osservato che ai sensi dell'art. 116 c.p.c. “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti”. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente e in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo;
ed ancora va rilevato che “la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva
6 all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili” infatti “il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti”
(Cass. n. 11176 del 2017). In particolare “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”(cfr. Cass., sez. VI, 1 marzo 2021, n. 5560).
Nel caso di specie il giudicante, alla luce della documentazione in atti e della espletata CTU in ordine alle lesioni lamentate, ritiene che l'attore abbia provato i fatti posti a fondamento della propria pretesa risarcitoria e, segnatamente, il nesso eziologico fra il sinistro e le lesioni lamentate, atteso che la causa del sinistro deve rinvenirsi nella condotta del conducente dell'autoveicolo condotto dal Notarnicola di proprietà della Controparte_3
Rileva il Giudicante che tale circostanza non è contestata dalla compagnia, avendo la convenuta incentrato le contestazioni solo in ordine alla correlazione fra il sinistro e le lesioni personale denunciate, non eccependo altro. L'attore ha quindi provato che a seguito del tamponamento subito il suo veicolo impattava sul veicolo che seguiva, riportando le lesioni lamentate per come manifestatesi nel tempo. attraverso la produzione della documentazione sanitaria ( segnatamente Parte_1
rappresentata in premessa ed allegata nel fascicolo di parte attorea) e la espletata CTU medico legale, ha fornito altresì la prova sulla tipologia.
Invero il CTU (al quale sono stati sottoposti i seguenti quesiti “se dall'illecito siano derivate lesioni personali, descrivendone natura entità e localizzazione;
2 se le lesioni accertate abbiano cagionato un'incapacità temporanea totale e/o parziale di attendere alle ordinarie occupazioni
(danno biologico temporaneo); 3 se siano insorti postumi di natura irreversibile, valutandone
l'incidenza percentuale sulla concreta integrità psico-fisica della persona in sé e per sé considerata
(danno biologico permanente); 4 se tutti o alcuni dei postumi accertati siano in grado d'incidere negativamente anche sulla capacità lavorativa specifica, indicandone globalmente la natura percentuale;
5 se le spese mediche sostenute in proprio e documentate siano congrue, valutando eventualmente necessità ed entità di quelle future;
6 valuti, in particolare, se l'ematoma sottodurale sub-acuto/cronico dell'emisfero sn sia eziologicamente derivato dal trauma subìto nel sinistro”) che
7 ha infatti riscontrato e verificato che “Circa i quesiti medico-legali postimi dalla S.V.I., rispondo che:
1. dall'illecito sono derivate lesioni personali, meglio descritte nella diagnosi medico-legale.
2. le lesioni accertate hanno cagionato un'incapacità temporanea totale e parziale di attendere alle ordinarie occupazioni, e sono dettagliate nelle valutazioni medico-legali;
3. sono insorti postumi di natura irreversibile, quantificati nelle valutazioni medico-legali;
4. nessuno dei postumi accertati è in grado d'incidere negativamente sulla capacità lavorativa specifica e semispecifica del periziato
(pensionato);
5. le SPESE MEDICHE documentate appaiono congrue ed ammontano ad EURO
1.403,84 (MILLEQUATTROCENTOTRE / 84 centesimi). Non ritengo necessarie spese future da sostenere.
6. l'ematoma sottodurale sub-acuto/cronico dell'emisfero sinistro appare eziologicamente derivato dal trauma subìto nel sinistro de quo… Esiti algico-disfunzionali del rachide cervicale da violento colpo di frusta;
esiti di trauma cranico non commotivo;
esiti di emorragia cerebri subdurale sinistra con craniotomia evacuativa e decompressiva;
stato ansioso misto (depressivo-reattivo)”, ed sull'incidenza di tali lesioni tanto sul piano della inabilità temporanea che di quella permanente “sulla base della visita medica da me esperita alle operazioni peritali e della documentazione clinica presente negli atti di causa, ritengo che al Sig. secondo i comuni Barèmes medico- Parte_1
legali, vada riconosciuta (cumulando il primo evento del 23/9/2019 col successivo ricovero del
02/12/2019) : I.T.T. (I.T.A.) al 100% di giorni + I.T.P. al 75% di giorni + I.T.P. Pt_3 Pt_3
al 50% di giorni QUINDICI + I.T.P. al 25% di giorni VENTI + Danno Biologico Permanente
Complessivo pari al 10% (DIECI PER CENTO) della totale per gli inemendabili reliquati”. Pertanto
l'ausiliario ha confermato il nesso eziologico fra il sinistro e le lesioni, ma non la quantificazione espressa dall'attore.
Alla luce di tali risultanze il giudicante ha formulato la proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 24 aprile 2023 la quale non è stata accettata dalle parti per ragioni differenti di cui in premessa. In merito si rappresenta che l'art. 91 c.p.c. prescrive che il Giudice “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”.
Parte attrice ha rappresentato di non accettare la proposta in quanto ha supportato spese vive per 2.600 (comprendendo l'acconto versato al CTU) e che in linea di massima non intende scendere sotto € 20.000 euro (nota del 29 maggio 2023 e prodotta all'udienza del 15.06.2023) mentre la compagnia assicurativa ha rappresentato che “che intende aderire alla proposta transattiva formulata… tale adesione è fatta senza riconoscimento alcuno sul nesso causale dei fatti di causa”.
8 Per come evidenziato il CTU, il quale ha riscontrato documentalmente e stimato come congrue le spese mediche sostenute (escludendo la necessità di spese mediche future) e lo stesso perito ha di fatto confermato il nesso eziologico fra evento e danno, ed altresì la quantificazione del danno espressa da parte attrice, pertanto il giudicante ritiene giustificato il rifiuto rispetti alla proposta avanzata.
In ordine alla risarcibilità dei danni subiti appare tuttavia utile evidenziare che la Suprema
Corte a Sezioni Unite nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, ha affermato, ribadendola, la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). In particolare, con riferimento al danno non patrimoniale, la Corte di
Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “Identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt.
138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione. Va più in particolare osservato, che sull'annosa questione della risarcibilità del c.d. danno morale, quale componente del danno non patrimoniale non
( necessariamente ) sussumibile nel danno biologico, ha ormai trovato un sicuro punto di approdo pur dopo le c.d. sentenze di San Martino delle Sezioni Unite, nella successiva giurisprudenza della
Suprema Corte ed in quella del Giudice delle Leggi. In particolare la Corte Costituzionale con sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata dal Giudice di pace di Torino, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione;
dal Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 32, 76, e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2 e 6 della
CEDU, 6 del Trattato dell'Unione europea, e 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
dal Tribunale ordinario di Tivoli e dal Giudice di pace di Recanati, per contrasto con i medesimi artt. 2, 3, 24, 32, 76 Cost. e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt.
3 e 8 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, con le rispettive ordinanze in epigrafe indicate. Afferma fra l'altro la Corte nella menzionata sentenza che “È pur vero, infatti, che l'art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al “danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale”. Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di
9 cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto “danno morale” − e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato – “rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». La norma denunciata non è, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione,
e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 3.”. D'altra parte la stessa Suprema Corte, sia pur a Sezioni Semplici, ha avuto modo di ribadire la liquidabilità del danno morale – quale componente del danno non patrimoniale in aggiunta al danno biologico -, sia proponendo una lettura più attenta e meno sclerotizzata delle richiamate sentenze delle SS.UU. sia evidenziando l'evoluzione normativa successiva “La modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano - che questa corte, con la sentenza 12408/011 (nella sostanza confermata dalla successiva pronuncia n. 14402/011) ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale - in realtà, non ha mai "cancellato" (contrariamente a quanto opinato dal ricorrente) la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: nè avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale. 3.5.
L'indirizzo di cui si discorre si è espressamente manifestato attraverso la emanazione di due successivi
D.P.R. n. 37 del 2009 e il n. 191 del 2009, in seno ai quali una specifica disposizione normativa (l'art. 5) ha inequivocamente resa manifesta la volontà del legislatore di distinguere, concettualmente prima ancora che giuridicamente, all'indomani delle pronunce delle sezioni unite di questa corte (che, in realtà, ad una più attenta lettura, non hanno mai predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento ipso facto del danno morale nel danno biologico, avendo esse viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell'evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie) tra la "voce" di danno c.d. biologico da un canto,
e la "voce" di danno morale dall'altro: si legge difatti alle lettere a) e b) del citato art. 5, nel primo dei due provvedimenti normativi citati:- che "la percentuale di danno biologico è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni;
- che "la determinazione della percentuale di danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo
10 conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico".
3.6. Nella relazione introduttiva alle "nuove" tabelle milanesi per la liquidazione "del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psicofisica e dalla perdita del rapporto parentale", difatti, si legge che i criteri con esse applicati "prima delle sentenze delle sezioni unite della cassazione individuavano valori standard di liquidazione del danno biologico, prevedendo poi la liquidazione del danno morale in misura variabile da 1/4 a 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, con personalizzazione di questo sino all'aumento del 30% dei valori standard".- "A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale" si prosegue in via ulteriormente esplicativa "rilevata l'esigenza di una liquidazione unitaria e constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati, propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale" (id est, del danno biologico,) "e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale".
3.7. Nessuna cancellazione del danno morale è stata, pertanto, operata, in guisa di pretesa duplicazione del risarcimento del danno biologico, dalle tabelle milanesi oggi applicabile, in guisa di uso normativo, alla stregua della citata sentenza 12408/2011, che ne ha consapevolmente e motivatamente espunto un criterio paralegislativo di valutazione cui il giudice di merito dovrà attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale alla persona.
3.8. Nella stessa giurisprudenza di questa corte regolatrice,
d'altronde, in ossequio ad una esigenza adeguatrice dell'interpretazione giurisprudenziale alla non equivoca voluntas legis espressa dagli organi deputati alla produzione normativa post 2008, numerose sono state le pronunce che hanno confermato sentenze di merito predicative del principio e del criterio della congiunta attribuzione del risarcimento da danno biologico e da danno morale liquidato, quest'ultimo in una percentuale del medesimo, salvo personalizzazione”( Cassazione civile sez. III del 12/09/2011 , N.18641; Cass. 28407/2008; Cass. 29191/2008; Cass. 5770/010; Cass.; Cass.
22585/2013; Cass. 11850/2015). Tornando al caso di specie, ritenute corrette ed immuni da vizi le conclusioni cui è giunto il CTU – siccome basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico- legali che si reputano corretti -, al fine della quantificazione del danno complessivamente risarcibile, deve procedersi in aderenza a quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972). In particolare, al fine della liquidazione del c.d. danno biologico (così
11 qualificato, sempre a mero titolo definitorio, nel rispetto del principio della omnicomprensività del danno non patrimoniale), chi giudica, in difetto di parametri di legge ( invero applicabili soltanto per le c.d. micropermanenti e cioè fino a 9 punti di invalidità ) ritiene di dover fare riferimento alle tabelle di liquidazione del danno biologico adottate dal Tribunale di Milano nel 2024, aderendo all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (così Cass. sent. n. 12464/2011), utilizzo che trova il suo fondamento nel potere - dovere del giudice di procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale con criterio equitativo ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c .
Alla stregua di quanto innanzi vanno dunque liquidate in favore di , in ragione delle Pt_4
lesioni subite e della età che questi aveva al momento del sinistro (75 anni), le seguenti somme: €
16.000,00 a titolo di danno biologico per postumi permanenti (10%), €. 6.370,00 a ristoro del danno biologico da inabilità temporanea (in applicazione dei parametri indicati nei propri scritti difensivi da parte attrice in funzione di quanto riconosciuto dal perito, ovvero gg. 30 x 98 euro per ITT al 100%, gg. 30 x 73,50 Euro per ITP al 75%, gg. 15x49 Euro per ITP al 50%, gg.20 x 24,50 per ITP al 25%).
Il Giudicante, peraltro, pur attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c. e sulla base delle allegazioni, da cui non si evincono particolari – ed ulteriori rispetto a quelle normalmente computate nelle tabelle applicate - implicazioni negative sulla vita di relazione e segnatamente che dai postumi residuati siano derivate particolari limitazioni nelle normali abitudini di vita del danneggiata, esclude che nel caso di specie la voce del danno non patrimoniale intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata non sia già adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei valori monetari innanzi liquidati e pertanto si esclude di dover procedere ad una qualche ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale.
Al va inoltre riconosciuta la somma di €.1.403,84 a titolo di risarcimento del danno Pt_1
patrimoniale, derivante dalle spese sanitarie che la stessa è stata costretta a sostenere.
Per le considerazioni che precedono, , e vanno CP_1 CP_3 Controparte_2 condannati in solido fra loro al pagamento in favore di al pagamento della Parte_1 complessiva somma di €. 23.773,84 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'esborso sulle voci del danno patrimoniale ed i soli interessi legali sulla somma via via devalutata sulle voci del danno non patrimoniale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e ss. modif.,
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Parte_5
[...
[...] ei confronti della e - in persona dei
[...] Controparte_1 _1
legali rappresentanti pro tempore – e disattesa ogni diversa o contraria Controparte_2
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna Controparte_1 _1
, in solido fra loro, al pagamento in favore di
[...] Controparte_2 Parte_1 della somma di €. 22.370,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali
[...] all'attualità, oltre gli interessi legali dal dì dell'evento sulla somma via via devalutata nonché della somma di €. 1.403,84 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì di ciascun esborso;
2. condanna inoltre e Controparte_1 _1 CP
, in solido fra loro, al pagamento in favore di delle spese
[...] Parte_1
processuali che si liquidano in €. 264,00 per esborsi ed €. 5.077,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A., nonché all'integrale e definitivo pagamento delle spese di CTU.
Brindisi, lì 13 giugno 2025
IL GIUDICE
dott.
Francesco GILIBERTI
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Antonio Manigrasso, Funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.
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