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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 15/06/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2183/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2183/2023, promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Michele Amato, elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTORE contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio degli avv.ti Valeria Ferri e Laura Ciardiello, elettivamente domiciliata presso i difensori
CONVENUTA
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ................. 1
2. L'inquadramento giuridico del contratto .................................................................. 6
3. L'inadempimento dedotto da parte attrice ............................................................... 7
4. La domanda riconvenzionale ................................................................................ 13
5. Le spese di lite ..................................................................................................... 14
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Con atto di citazione del 3 ottobre 2023, la società ha adito il Tribunale di Parte_1
Ferrara, domandando di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Controparte_1
nonché di accertare e dichiarare il danno patrimoniale subito, quantificato in euro 59.406,00 o
1 nella misura maggiore o minore che sarebbe risultata all'esito del giudizio (o, in subordine in via equitativa) nonché danno all'immagine, quantificato in via equitativa.
Nella prima memoria ex art. 189 c.p.c. parte attrice ha così precisato le conclusioni: “- Accertare
e dichiarare l'inadempimento di dovuto alla mancata riconsegna di beni in Controparte_1
proprietà di nonché alla fornitura di beni non conformi agli standard e Parte_1
differenti da quanto stabilito tra le parti (per cromia e capacità tecniche di conservazione), pertanto la responsabilità della stessa Per l'effetto, - in via principale, accertare e Controparte_1
dichiarare il danno materiale subito da diretta conseguenza Parte_1
dell'inadempimento contrattuale e condannare al risarcimento del danno subito Controparte_1
nella misura di € 78.206,00 o nella misura maggiore o minore che risulterà dal giudizio;
- sempre in via principale, ad adiuvandum, accertare e dichiarare il danno all'immagine subito da
[...]
diretta conseguenza dell'inadempimento contrattuale e condannare al Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno subito in misura equitativa;
- In subordine, accertare il danno subito da
– materiale e immateriale – diretta conseguenza dell'inadempimento Parte_1
contrattuale e condannare al risarcimento del danno subito che risulti dal giudizio Controparte_1
e/o che il Giudice vorrà liquidare in misura equitativa. Respingere la domanda riconvenzionale di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi in atti. 21 - In via subordinata, ove venisse accertato un credito in capo a , limitare la condanna di CP_1 Parte_1
alle somme provate in corso di causa. - In via subordinata all'accertamento del credito vantato da , si richiede, in primo luogo, di accogliere l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 CP_1
c.c., che parte attrice propone in tale memoria a seguito di domanda riconvenzionale avanzata dalla in secondo luogo, previo accertamento dei diritti di credito vantati da Controparte_1
ed esclusivamente nell'ipotesi in cui si accertasse anche un diritto di credito Pt_1 Parte_1
della si richiede di procedere alla compensazione degli attivi e passivi presenti Controparte_1
nella corrente controversia, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. - Si chiede in ogni caso che il Tribunale disponga la pubblicazione della sentenza – nelle modalità più opportune - sulle testate giornalistiche, anche online, più rappresentative. -
Da ultimo, si chiede che il giudice disponga con ordinanza la cancellazione delle espressioni denigratorie e offensive esposte da con proprio atto di costituzione nei confronti di Controparte_1
2 , precisamente l'illazione circa il fatto che sia in capo a la colpa dei vizi Parte_1 Parte_1
lamentati e alla quale “notoriamente sono proprio da attribuirsi i vizi lamentati”, nonché
l'ingiuria secondo la quale opererebbe strategie dilatorie e subdole “anche con altri Parte_1
venditori”. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c., si chiede, pertanto, al Giudice, di assegnare alla parte attrice, persona offesa, una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto e calcolata secondo equità in esercizio del potere discrezionale del giudice
(Cass. civ. n. 38730/2021; Cass. civ. n. 14364/2018). Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Nello specifico, parte attrice ha esposto che:
- per l'anno 2023 aveva affidato la realizzazione e la fornitura del packaging dei propri prodotti a parte convenuta;
- per la creazione delle bobine necessarie a realizzare le confezioni venivano utilizzati sia impianti di stampa ex novo realizzati da (per il prodotto “biscozero”) che Controparte_1
impianti forniti da (per il prodotto “plumcake yogurt”); Pt_1 Parte_1
- mediate pec del 27/07/2023, aveva comunicato la risoluzione del contratto contestando gravi difformità del packaging fornito da in quanto le bobine che venivano Controparte_1
consegnate dalla società opposta erano “soggette a sfaldamento e degradazione, si rompevano ingiustificatamente e pertanto portavano alla creazione di muffe all'interno”, non essendo in grado di trattenere il gas per la conservazione dei prodotti alimentari ed inoltre, le bobine presentavano una difformità di cromia diversa rispetto a quella originariamente pattuita tra le parti;
- inoltre erano pervenute diverse segnalazioni da parte dei clienti sulla “corretta conservazione dei prodotti, la commestibilità e in generale la sicurezza alimentare”, con conseguente danno all'immagine per l'azienda;
- la società committente avrebbe patito un danno pari al totale delle spese sostenute sarebbe pari a 39.406,00, “al quale devono aggiungersi € 20.000 quale mancato guadagno per la mancanza di packaging utile alle vendite del prodotto “biscozero” (che da solo consente un fatturato di c.a. e 10.000/mese)”; tali spese andrebbero risarcite, unitamente al danno all'immagine da valutarsi in via equitativa.
3 Parte attrice ha rilevato, in primo luogo, la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. di parte convenuta, trattandosi di contratto di somministrazione, per non avere rispettato il principio di buona fede e correttezza, avendo utilizzato materie prime di bassa qualità, mal conservato le bobine, utilizzato dei colori non approvati e, inoltre, non aveva restituito l'impianto di stampa che le era stato fornito e conseguentemente si era dovuta rivolgere ad una Parte_1
società terza per avere le scorte di buste per il prodotto.
Dunque, nella prospettazione attorea, le attività poste in essere da darebbero Controparte_1
luogo ad un obbligo di risarcimento sia del danno emergente che del lucro cessante. Quanto al primo, si concretizzerebbe nei costi sostenuti in conseguenza della violazione dell'obbligo di riconsegna degli stampi di proprietà di parte attrice, nonché della riconsegna di bobine difformi per qualità e colore rispetto agli accordi, condotte che avevano imposto alla committente di richiedere a terzi la realizzazione del packaging;
quanto al lucro cessante, parte attrice lo riferisce alla perdita economica subita in conseguenza della perdita di qualità del prodotto.
Infine, parte attrice ha sostenuto di aver subito anche un danno all'immagine, risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. La creazione di bobine con specifiche caratteristiche diverse rispetto all'immagine tradizionale avrebbe creato un'immagine scadente, un danno alla credibilità e alla capacità distintiva dell'azienda, con “conseguente perdita di avviamento, di posizioni sul mercato, diminuzione delle vendite e detrimento della credibilità e dell'immagine della ditta”.
Con comparsa depositata il 19 dicembre 2023, si è costituita in giudizio la quale Controparte_1
ha chiesto: “In via preliminare. Si contestano le mail prodotte da parte attrice sub all. 7 datate
13 marzo 2023 e 09 luglio 2023 che si disconoscono a norma e per gli effetti di cui all'art.2712
c.c. per i motivi dedotti in atti;
e per l'effetto si richiede l'espunzione degli stessi dal fascicolo telematico. In via principale. Respingere le domande di parte attrice in via principale e subordinata in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi in atti. Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario del 15% D.M. n. 147 del 13/08/2022 oltre accessori di Legge.
In via subordinata. Accertare e dichiarare l'esatto adempimento di delle prestazioni CP_1
rese nei confronti di ex art.1218 c.c per tutti i motivi dedotti in atti;
e per Parte_1
l'effetto Respingere le domande di parte attrice in via principale e subordinata in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi in atti. Con vittoria di spese e competenze, rimborso
4 forfettario del 15% D.M. n. 147 del 13/08/2022 oltre accessori di Legge. In via ulteriormente subordinata. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree in via principale o subordinata, limitare la condanna di alle somme provate in corso di CP_1
causa. In via riconvenzionale. Accertare e dichiarare che il credito di nei confronti di CP_1
è pari ad €51.728,39 portato dalle fatture n.126, 214, 215, 245, 260 e 267 del Parte_1
2023; e, per l'effetto Condannare al pagamento della somma di €51.728,39 Parte_1
in favore di oltre interessi ex art. 5 Dec. Lgs n° 231/02 dalle singole date di Controparte_1
scadenza degli importi dovuti sino al saldo. Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario del 15% D.M. n. 147 del 13/08/2022 oltre accessori di Legge.”
Nel dettaglio, parte convenuta ha eccepito che:
- il rapporto contrattuale era iniziato nel 2022 e non nel 2023;le contestazioni prodotte nell'all. 6 hanno ad oggetto materiali che non sono stati prodotti da Controparte_1
- le mail prodotte da parte attrice sub all. 7 non sono mai pervenute ad Controparte_1
dunque si disconoscono a norma e per gli effetti di cui all'art. 2712 c.c.;
- delle contestazioni prodotte dalla società attrice, l'unica effettivamente pervenuta era quella del mese di gennaio 2023 (doc. 7 di parte attrice), riferita ad una fornitura del novembre 2022 di cui si era contestata una non perfetta saldatura dei sacchetti: in virtù del buon rapporto contrattuale veniva applicata una scontistica per n. 500 pezzi e dopo sei mesi venivano scontati ulteriori n. 80 pezzi;
- la contestazione sulla difformità cromatica è priva di fondamento, le parti stavano ancora valutando la scelta cromatica più adeguata e successivamente vi è stata la commissione di migliaia di ulteriori kg di bobine stampate;
- le contestazioni sui prodotti non sarebbero fondate quanto a “sfaldamento, né degradazione, né rotture ingiustificate”, in quanto non ha fornito le buste Controparte_1
bensì le bobine, essendo la saldatura a carico di parte attrice;
- è stato più volte offerto la riconsegna degli impianti di stampa.
Parte convenuta evidenzia come il rapporto contrattuale tra le parti non sia sussumibile nella fattispecie del contratto di somministrazione, come qualificato da parte attrice, bensì in quella contratto di compravendita. Viene altresì contestata la responsabilità contrattuale ex art. 1218
5 c.c. e la richiesta di risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c., non avendo parte attrice fornito la prova dei vizi e dei difetti che lamenta nonché le contestazioni sulla differenza cromatica.
Svoltasi la prima udienza il 7 marzo 2024, il Giudice procedeva a sentire liberamente le parti e a tentare la conciliazione;
non avendo avuto esito positivo, la causa veniva istruita mediante i documenti depositati dalle parti ed una c.t.u. affidata alla dott.ssa . Persona_1
Il giudizio è stato istruito con e con il deposito cartaceo della consulenza tecnica;
all'udienza del
15 maggio 2025, dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione.
2. L'inquadramento giuridico del contratto
Il contratto di somministrazione è un contratto oneroso, consensuale e di durata mediante il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra prestazioni periodiche o continuative di cose ex art. 1559 c.c.; si differenzia dalla vendita in quanto obbliga una parte ad eseguire prestazioni traslative in via periodica o continuativa.
Parte attrice ritiene che tra le parti sia intercorso un contratto di somministrazione a fronte dello scambio consensuale, del rapporto di durata, dell'esecuzione continuata di prestazioni a seconda delle necessità di . Viceversa, parte convenuta ritiene che il rapporto si Parte_1
inquadri nel contratto di vendita, non essendosi mai impegnata ad eseguire prestazioni periodiche e/o continuative di packaging.
Dalla ricostruzione dei fatti non emergono elementi idonei a sostenere che tra le parti vi fosse un contratto di somministrazione;
si rivolgeva frequentemente a Parte_1 Controparte_1
per il packaging dei propri prodotti, ma non vi era alcun obbligo per la società convenuta di eseguire prestazioni periodiche o continuative, bensì le forniture avvenivano in virtù di ordini di volta in volta inoltrati a seconda delle necessità e richieste della committente.
Il contratto di somministrazione è un contratto di scambio, al pari della vendita, ma da questa si differenzia in ragione del proprio dato caratterizzante costituito della periodicità delle prestazioni di consegna a carico del somministrante, e dunque diverso dalla logica dello scambio istantaneo rappresentativo della vendita: sotto il profilo causale, la fattispecie mira a soddisfare le esigenze di chi riceve la fornitura (a non rimanerne sprovvisto e a corrispondere un prezzo più
6 basso rispetto a quello che si determinerebbe sommando singole ripetute prestazioni) e quello del fornitore ad assicurarsi un introito prolungato nel tempo da un medesimo cliente.
Parte attrice non ha provato l'esistenza in capo a di un obbligo di consegna – Controparte_1
frutto di una pattuizione ex ante - di un determinato quantitativo di materiale secondo una certa periodicità, essendovi agli atti semplicemente degli ordinativi, che implicano lo scambio istantaneo di proposta e accettazione per ogni singola fornitura.
Peraltro, proprio la natura del contratto, in tutto assimilabile alla vendita sul piano dello scambio, implica che comunque la qualificazione del contratto come somministrazione non implicherebbe – anche qualora vi fosse la prova di un obbligo della convenuta di fornire un tot di materiale con una certa periodicità – alcuna conseguenza pratica sull'onere probatorio.
Parte attrice si inerpica in considerazioni che attengono al regime dell'onere della prova del contratto di somministrazione, sostenendo che spetterebbe ad dimostrare CP_1
l'inesistenza di vizi e difetti nei prodotti. Invero, le sentenze citate da parte attrice, la Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, del 07/07/2022 n. 21564 e la Corte d'Appello Milano, Sez. III, Sentenza, del
29/03/2022, n. 1049 fanno riferimento a differenti questioni rispetto a quella in esame, avendo come parti la e l'Enel e avendo ad oggetto l'onere della prova riferito ad un CP_2
particolare oggetto – l'energia o servizi telefonici – erogato in via continuativa attraverso strumenti, quali le reti e i contatori, sui quali l'utente finale non ha alcun controllo, incidendo tale condizione peculiare sul riparto dell'onere della prova.
Nel caso in esame, anche se si volesse inquadrare il rapporto come contratto di somministrazione, esso avrebbe comunque ad oggetto beni materiali direttamente forniti all'odierna attrice mediante scambi diretti, per cui non vi sarebbe alcuna inversione dell'onere della prova e dunque spetterebbe comunque a provare i vizi e i difetti dei prodotti Parte_1
forniti, essendo l'attrice onerata, ex art. 2697 c.c., di provare i fatti (l'inadempimento della controparte) che costituiscono il fondamento del diritto (al risarcimento del danno) fatto valere in giudizio
3. L'inadempimento dedotto da parte attrice
Stabilito che le parti hanno stipulato singoli contratti di compravendita, va premesso che, ai sensi dell'1490 c.c., “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che
7 la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. I requisiti di operatività della norma sono che il compratore abbia denunciato i vizi dei beni entro otto giorni dalla scoperta degli stessi, così come disposto dall'art. 1495 c.c e che i vizi siano tali da diminuire in modo apprezzabile il valore del bene o da renderlo inidoneo all'uso a cui è destinato. Spetta al compratore l'onere di provare la sussistenza dei vizi del bene acquistato, essendo il vizio l'elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio: “la questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, si presenta di agevole soluzione, alla stregua del principio, fissato nell'articolo 2967 c.c., che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuol far valere il compratore che esperisca le azioni di cui all'articolo 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta - vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di colpa del venditore - si fonda sul fatto della esistenza dei vizi;
la prova di tale esistenza grava, pertanto, sul compratore” (Cass. Civ., Sez. un., Sentenza n. 11748 del 03/05/2019).
Ciò premesso e chiarita la qualificazione giuridica del contratto, parte attrice ha allegato diversi vizi e difetti sui prodotti realizzati da parte convenuta.
Il primo è indicato nella rottura ingiustificata, la degradazione e lo sfaldamento delle bobine, con la conseguente creazione di muffa dei prodotti.
Sotto il profilo probatorio, parte attrice non è riuscita a dimostrare, anzitutto, l'esistenza dei vizi e dei difetti: l'unica prova che parte attrice individua è costituita dall'asserita ricezione di lamentele da parte dei clienti per la presenza di muffa all'interno dei prodotti.
Tuttavia, sono state prodotte solamente cinque mail contenenti generiche lamentele, riferite alla presenza di muffe nei prodotti, una volta aperte le confezioni.
Trattasi di mail non pec, provenienti da indirizzi mail appartenenti a soggetti che parte attrice non si è curata di identificare, non avendo neppure articolato una prova testi: le lamentele sono poi del tutto generiche, non contengono informazioni sulle modalità di conservazione dei prodotti, sull'apertura delle confezioni, né vi è alcuna allegazione specifica circa i lotti di provenienza delle confezioni, come specificamente contestato da parte convenuta.
8 È poi decisiva l'esiguità del numero: agli atti vi sono cinque mail, a fronte di migliaia di prodotti confezionati con le bobine e i sacchetti forniti da il che chiaramente impedisce di Controparte_1
ricollegare ad esse il riconoscimento di un vizio sull'intera fornitura.
Non vi è, inoltre, prova neppure della riconducibilità di tale dedotto e non provato vizio al materiale fornito da Controparte_1
La società attrice - la quale ha omesso di contestare i vizi tempestivamente e con specifici riferimenti ai singoli lotti (si veda il doc. 7 fasc. di parte attrice, ma anche la diffida del
23/07/2023) e di proporre procedimenti preventivi volti a cristallizzare tempestivamente la prova - non ha introdotto nel processo materiale utile ad istruire un serio accertamento dell'inadempimento imputato alla convenuta.
Infatti, delle 26 bobine presenti nel magazzino di , solamente una bobina (il Parte_1
prodotto ” Etichetta 2306619-009) è stata riconosciuta concordemente Parte_2
come proveniente da in quanto: “Le rimanenti bobine sono state oggetto di CP_1
contestazione dalla Parte Convenuta, dato il tempo trascorso e unitamente al fatto che Pt_1
si è rivolta successivamente ad altri fornitori” (pag. 13 relazione c.t.u.).
[...]
Il trascorrere del tempo, la creazione di bobine da parte di terzi, la mancanza in alcune bobine dei codici a barra, il mancato riconoscimento della quasi totalità delle bobine per tipologia e per il codice a barre ha determinato l'impossibilità di sottoporre ad un esame tecnico un numero di bobine idoneo ad un effettivo vaglio dell'inadempimento di parte convenuta.
Di nessuna utilità è la consulenza di parte prodotta da parte attrice, riferita a materiale di non certa riconducibilità e riferita e non corretta sotto il profilo delle modalità di analisi, mancando le schede tecniche del materiale: “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n.
2980 del 01/02/2023).
Nonostante la evidente carenza delle fonti di prova, al solo scopo di consentire a parte attrice la più ampia possibilità di accertamento dei fatti, è stata ammessa una c.t.u., affidata alla dott.ssa
, iscritta all'Ordine dei Chimici e Fisici, volta a descrivere le caratteristiche Persona_1
9 tecniche dei materiali delle bobine, chiarendo se esse fossero corrispondenti a quanto ordinato nonché idonee al confezionamento degli alimenti e verificando anche la possibile incidenza dell'errata serratura delle confezioni alimentari per i prodotti del medesimo genere, essendo incontestato che tale attività era svolta dalla stessa committente.
L'accertamento tecnico e non ha potuto esitare in alcuna conclusione utile in quanto, anche per quell'unica bobina di accertata provenienza della convenuta, mancava l'elemento di comparazione utile per avere una prova, comunque solo indiziaria, di una inidoneità delle forniture di . CP_1
Era necessario, al fine di determinare se l'unica bobina riconosciuta da entrambe le parti avesse le caratteristiche tecniche del materiale corrispondente a quanto ordinato da e se Parte_1
fosse idonea al confezionamento degli alimenti, acquisire la scheda tecnica specifica per quel prodotto, per consentire di individuare la “scelta del MOCA adatto, in relazione alle caratteristiche chimico fisiche della matrice alimentare con cui dovrà entrare in contatto. Inoltre, contenendo informazioni specifiche di composizione dei materiali e le specifiche relative alle possibilità di impiego, come tempi e temperature è importante per stabilire le condizioni da riprodurre per le analisi di controllo, come anche evidenziato da parte del Laboratorio CSI che ha eseguito le analisi che l'ha richiesta espressamente” (pag. 20 relazione c.t.u.). Sebbene
l'acquisizione della scheda tecnica fosse un elemento fondamentale per determinare la coerenza tra quanto ordinato e quanto ricevuto nonché valutare la presenza di eventuali vizi, parte attrice ne ha omesso la tempestiva produzione e comunque non ne ha richiesto l'acquisizione neanche a fronte delle condivisibili valutazioni del c.t.u., che ha escluso l'esistenza di vizi delle confezioni riconducibili alla convenuta.
La consulente incaricata ha concluso evidenziando come “la mancata disponibilità della Scheda
Tecnica specifica del prodotto testato rende impossibile una comparazione certa dei dati analitici forniti dal CSI a seguito di analisi con tali specifiche” e che “dall'esame del Fascicolo processuale non è stato parimenti rinvenuto un Contratto di fornitura dal quale desumere delle specifiche tecniche e le caratteristiche del bene da fornire/fornito” (cfr. pag. 30-31 dell'elaborato).
10 In sostanza, difetta l'elemento tecnico necessario a fungere da parametro per verificare l'esistenza delle non conformità dei prodotti lamentati da parte attrice, la cui esistenza non può che essere esclusa.
Peralto, a livello di ricostruzione causale rispetto al danno allegato (ma comunque non provato) di particolare rilievo è la circostanza che le bobine venivano prodotte da parte convenuta ma era compito di parte attrice la saldatura delle stesse. L'errata saldatura delle confezioni alimentari per i prodotti avrebbe potuto determinare muffe e odori sgradevoli: anche sotto questo profilo, il ritardo con cui parte attrice ha inciso sulla irrimediabile carenza di prova. La macchina confezionatrice che parte attrice ha sottoposto all'esame della consulente d'ufficio
“era situata nella nuova sede di Modena Via Bottego 23, ma precedentemente era situata nella vecchia sede di Sassuolo Via Botticelli n. 113 e trasferita nella nuova sede a far data dal
01/04/2024. Non è stato quindi possibile verificare le condizioni di funzionamento e di confezionamento al momento della contestazione, poiché la macchina è stata smontata, assemblata e installata, nonché calibrata, nuovamente all'arrivo nella nuova sede” (pag. 26 relazione c.t.u.).
Anche sotto il profilo delle difformità cromatiche delle bobine, la carenza di prova dell'inadempimento consegue all'assenza di prova della pattuizione: parte attrice si è limitata a produrre mail – peraltro disconosciute da parte convenuta – in cui contesta difformità cromatiche. Alcuna istruttoria è stata svolta sulle mail, essendo il loro contenuto del tutto irrilevante. La prova di una difformità presuppone la dimostrazione di una richiesta – specificamente allegata e documentata - di certe caratteristiche cromatiche, in assenza della quale è impossibile vagliare l'inadempimento e la sua gravità; è poi ovviamente impossibile individuare un danno riconducibile a tale aspetto..
Parte attrice allega di aver fornito a parte convenuta l'impianto di stampa per la realizzazione del prodotto “biscozero” e di aver commissionato a la realizzazione dell'impianto di CP_1
stampa per la creazione del prodotto “plumcake yogurt”: altro profilo d'inadempimento contestato è riferito alla circostanza che si sarebbe rifiutata di consegnare entrambi gli CP_1
impianti e si sarebbe vista costretta a rivolgersi a fornitori terzi per la realizzazione Parte_1
della stampa.
11 Dalla documentazione in atti emerge come abbia offerto la restituzione degli impianti CP_1
il 01/08/2023 ossia quattro giorni dopo la lettera di diffida e che con missiva del 12/09/2023 abbia offerto nuovamente la riconsegna, sebbene alcuni impianti non fossero stati interamente pagati.
Orbene, occorre rilevare che, in primo luogo, qualche giorno dopo la prima richiesta di restituzione degli impianti si è rivolta ad imprese terzi per la realizzazione del Parte_1
prodotto “plumcake yogurt” (doc. 12 citazione parte attrice), per cui, in assenza di un interesse per ad ottenere la restituzione degli impianti e comunque l'offerta restitutoria Parte_1
tempestiva, non può riconoscersi alcun inadempimento di . CP_1
Concludendo sul punto, deve escludersi la prova dell'inadempimento colpevole da parte di all'obbligazione contrattualmente assunta di fornire il packaging oggetto degli Controparte_1
ordinativi di la quale peraltro neppure ha provato l'esistenza di qualsivoglia Pt_1 Parte_1
danno: non sono stati allegati bilanci da cui risultino perdite riferite ai prodotti a cui ricollega i vizi, stime di vendita, documentazione inerente a prodotti ritirati o restituiti dai punti vendita;
tanto meno è provato un danno all'immagine, non essendovi prova (ma neanche allegazione) di un impatto delle problematiche individuate sulla reputazione della società attrice o sulla clientela.
Va respinta anche la domanda di cancellazione delle espressioni offensive contenute nella comparsa di costituzione formulata da parte attrice. Come è noto, “non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate
a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti” (Cass. Sez. II,
31/08/2015, n. 17325). Non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole indicate da parte attrice ed accolta la conseguente domanda risarcitoria, in quanto
12 le espressioni utilizzate non appaiono eccedere le esigenze difensive, essendo dirette a colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte: le parole “notoriamente sono proprio da attribuirsi i vizi lamentati” mirano ad offrire una diversa ricostruzione del nesso causale finalizzata ad escludere i profili di responsabilità ed anche il riferimento a strategie dilatorie “anche con altri venditori” si iscrive nella normale dialettica difensiva e serve semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità della ricostruzione avversaria.
4. La domanda riconvenzionale
In via riconvenzionale, la sul presupposto di aver correttamente adempiuto Controparte_1
all'obbligo di fornire il materiale ordinato dalla società attrice, ha chiesto il pagamento dell'importo di euro 51.728,39 di cui alle fatture n. 126, 214, 215, 245, 260 e 267 del 2023.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 13533 del 30/10/2001, hanno affermato che nell'azione di risoluzione per inadempimento, come in quella di manutenzione, il creditore ha, esclusivamente, l'onere di provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore, su cui, per contro, grava l'onere della prova del fatto estintivo del diritto di credito.
Il principio è stato ribadito da copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità: da ultimo, si veda Cass. Civ., Sez. VI-I, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018, che ha chiarito come “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art.
1460 c.c.”. A fronte dell'incontestata esistenza del rapporto contrattuale, la domanda di adempimento, proposta in via riconvenzionale da parte convenuta, merita accoglimento in quanto non ha provato alcun fatto estintivo, impeditivo, modificativo Parte_1
dell'obbligazione contrattualmente assunta, non essendo stato dimostrato alcun profilo di inadempimento idoneo a ritenere non dovuto il corrispettivo: la società attrice va quindi
13 condannata a pagare la somma di euro 51.728,39, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture (la cui ricezione non è contestata) sino al saldo.
5. Le spese di lite
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice;
sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento delle cause di valore indeterminabile (euro 1.701,00 per fase di studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, euro
1.806,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 2.905,00 per fase decisoria).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
a) rigetta tutte le domande di parte attrice;
b) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 51.728,39 in favore di oltre interessi ex art. 5 d.lgs.n. 231/2002 dalla data di scadenza delle Controparte_1
singole fatture sino al saldo;
c) dichiara tenuta e condanna la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere alla società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
d) pone le spese di c.t.u. a carico di parte attrice
Ferrara, 13 giugno 2025
Il Giudice
Marianna Cocca
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2183/2023, promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Michele Amato, elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTORE contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio degli avv.ti Valeria Ferri e Laura Ciardiello, elettivamente domiciliata presso i difensori
CONVENUTA
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ................. 1
2. L'inquadramento giuridico del contratto .................................................................. 6
3. L'inadempimento dedotto da parte attrice ............................................................... 7
4. La domanda riconvenzionale ................................................................................ 13
5. Le spese di lite ..................................................................................................... 14
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Con atto di citazione del 3 ottobre 2023, la società ha adito il Tribunale di Parte_1
Ferrara, domandando di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Controparte_1
nonché di accertare e dichiarare il danno patrimoniale subito, quantificato in euro 59.406,00 o
1 nella misura maggiore o minore che sarebbe risultata all'esito del giudizio (o, in subordine in via equitativa) nonché danno all'immagine, quantificato in via equitativa.
Nella prima memoria ex art. 189 c.p.c. parte attrice ha così precisato le conclusioni: “- Accertare
e dichiarare l'inadempimento di dovuto alla mancata riconsegna di beni in Controparte_1
proprietà di nonché alla fornitura di beni non conformi agli standard e Parte_1
differenti da quanto stabilito tra le parti (per cromia e capacità tecniche di conservazione), pertanto la responsabilità della stessa Per l'effetto, - in via principale, accertare e Controparte_1
dichiarare il danno materiale subito da diretta conseguenza Parte_1
dell'inadempimento contrattuale e condannare al risarcimento del danno subito Controparte_1
nella misura di € 78.206,00 o nella misura maggiore o minore che risulterà dal giudizio;
- sempre in via principale, ad adiuvandum, accertare e dichiarare il danno all'immagine subito da
[...]
diretta conseguenza dell'inadempimento contrattuale e condannare al Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno subito in misura equitativa;
- In subordine, accertare il danno subito da
– materiale e immateriale – diretta conseguenza dell'inadempimento Parte_1
contrattuale e condannare al risarcimento del danno subito che risulti dal giudizio Controparte_1
e/o che il Giudice vorrà liquidare in misura equitativa. Respingere la domanda riconvenzionale di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi in atti. 21 - In via subordinata, ove venisse accertato un credito in capo a , limitare la condanna di CP_1 Parte_1
alle somme provate in corso di causa. - In via subordinata all'accertamento del credito vantato da , si richiede, in primo luogo, di accogliere l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 CP_1
c.c., che parte attrice propone in tale memoria a seguito di domanda riconvenzionale avanzata dalla in secondo luogo, previo accertamento dei diritti di credito vantati da Controparte_1
ed esclusivamente nell'ipotesi in cui si accertasse anche un diritto di credito Pt_1 Parte_1
della si richiede di procedere alla compensazione degli attivi e passivi presenti Controparte_1
nella corrente controversia, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. - Si chiede in ogni caso che il Tribunale disponga la pubblicazione della sentenza – nelle modalità più opportune - sulle testate giornalistiche, anche online, più rappresentative. -
Da ultimo, si chiede che il giudice disponga con ordinanza la cancellazione delle espressioni denigratorie e offensive esposte da con proprio atto di costituzione nei confronti di Controparte_1
2 , precisamente l'illazione circa il fatto che sia in capo a la colpa dei vizi Parte_1 Parte_1
lamentati e alla quale “notoriamente sono proprio da attribuirsi i vizi lamentati”, nonché
l'ingiuria secondo la quale opererebbe strategie dilatorie e subdole “anche con altri Parte_1
venditori”. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c., si chiede, pertanto, al Giudice, di assegnare alla parte attrice, persona offesa, una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto e calcolata secondo equità in esercizio del potere discrezionale del giudice
(Cass. civ. n. 38730/2021; Cass. civ. n. 14364/2018). Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Nello specifico, parte attrice ha esposto che:
- per l'anno 2023 aveva affidato la realizzazione e la fornitura del packaging dei propri prodotti a parte convenuta;
- per la creazione delle bobine necessarie a realizzare le confezioni venivano utilizzati sia impianti di stampa ex novo realizzati da (per il prodotto “biscozero”) che Controparte_1
impianti forniti da (per il prodotto “plumcake yogurt”); Pt_1 Parte_1
- mediate pec del 27/07/2023, aveva comunicato la risoluzione del contratto contestando gravi difformità del packaging fornito da in quanto le bobine che venivano Controparte_1
consegnate dalla società opposta erano “soggette a sfaldamento e degradazione, si rompevano ingiustificatamente e pertanto portavano alla creazione di muffe all'interno”, non essendo in grado di trattenere il gas per la conservazione dei prodotti alimentari ed inoltre, le bobine presentavano una difformità di cromia diversa rispetto a quella originariamente pattuita tra le parti;
- inoltre erano pervenute diverse segnalazioni da parte dei clienti sulla “corretta conservazione dei prodotti, la commestibilità e in generale la sicurezza alimentare”, con conseguente danno all'immagine per l'azienda;
- la società committente avrebbe patito un danno pari al totale delle spese sostenute sarebbe pari a 39.406,00, “al quale devono aggiungersi € 20.000 quale mancato guadagno per la mancanza di packaging utile alle vendite del prodotto “biscozero” (che da solo consente un fatturato di c.a. e 10.000/mese)”; tali spese andrebbero risarcite, unitamente al danno all'immagine da valutarsi in via equitativa.
3 Parte attrice ha rilevato, in primo luogo, la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. di parte convenuta, trattandosi di contratto di somministrazione, per non avere rispettato il principio di buona fede e correttezza, avendo utilizzato materie prime di bassa qualità, mal conservato le bobine, utilizzato dei colori non approvati e, inoltre, non aveva restituito l'impianto di stampa che le era stato fornito e conseguentemente si era dovuta rivolgere ad una Parte_1
società terza per avere le scorte di buste per il prodotto.
Dunque, nella prospettazione attorea, le attività poste in essere da darebbero Controparte_1
luogo ad un obbligo di risarcimento sia del danno emergente che del lucro cessante. Quanto al primo, si concretizzerebbe nei costi sostenuti in conseguenza della violazione dell'obbligo di riconsegna degli stampi di proprietà di parte attrice, nonché della riconsegna di bobine difformi per qualità e colore rispetto agli accordi, condotte che avevano imposto alla committente di richiedere a terzi la realizzazione del packaging;
quanto al lucro cessante, parte attrice lo riferisce alla perdita economica subita in conseguenza della perdita di qualità del prodotto.
Infine, parte attrice ha sostenuto di aver subito anche un danno all'immagine, risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. La creazione di bobine con specifiche caratteristiche diverse rispetto all'immagine tradizionale avrebbe creato un'immagine scadente, un danno alla credibilità e alla capacità distintiva dell'azienda, con “conseguente perdita di avviamento, di posizioni sul mercato, diminuzione delle vendite e detrimento della credibilità e dell'immagine della ditta”.
Con comparsa depositata il 19 dicembre 2023, si è costituita in giudizio la quale Controparte_1
ha chiesto: “In via preliminare. Si contestano le mail prodotte da parte attrice sub all. 7 datate
13 marzo 2023 e 09 luglio 2023 che si disconoscono a norma e per gli effetti di cui all'art.2712
c.c. per i motivi dedotti in atti;
e per l'effetto si richiede l'espunzione degli stessi dal fascicolo telematico. In via principale. Respingere le domande di parte attrice in via principale e subordinata in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi in atti. Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario del 15% D.M. n. 147 del 13/08/2022 oltre accessori di Legge.
In via subordinata. Accertare e dichiarare l'esatto adempimento di delle prestazioni CP_1
rese nei confronti di ex art.1218 c.c per tutti i motivi dedotti in atti;
e per Parte_1
l'effetto Respingere le domande di parte attrice in via principale e subordinata in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi in atti. Con vittoria di spese e competenze, rimborso
4 forfettario del 15% D.M. n. 147 del 13/08/2022 oltre accessori di Legge. In via ulteriormente subordinata. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree in via principale o subordinata, limitare la condanna di alle somme provate in corso di CP_1
causa. In via riconvenzionale. Accertare e dichiarare che il credito di nei confronti di CP_1
è pari ad €51.728,39 portato dalle fatture n.126, 214, 215, 245, 260 e 267 del Parte_1
2023; e, per l'effetto Condannare al pagamento della somma di €51.728,39 Parte_1
in favore di oltre interessi ex art. 5 Dec. Lgs n° 231/02 dalle singole date di Controparte_1
scadenza degli importi dovuti sino al saldo. Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario del 15% D.M. n. 147 del 13/08/2022 oltre accessori di Legge.”
Nel dettaglio, parte convenuta ha eccepito che:
- il rapporto contrattuale era iniziato nel 2022 e non nel 2023;le contestazioni prodotte nell'all. 6 hanno ad oggetto materiali che non sono stati prodotti da Controparte_1
- le mail prodotte da parte attrice sub all. 7 non sono mai pervenute ad Controparte_1
dunque si disconoscono a norma e per gli effetti di cui all'art. 2712 c.c.;
- delle contestazioni prodotte dalla società attrice, l'unica effettivamente pervenuta era quella del mese di gennaio 2023 (doc. 7 di parte attrice), riferita ad una fornitura del novembre 2022 di cui si era contestata una non perfetta saldatura dei sacchetti: in virtù del buon rapporto contrattuale veniva applicata una scontistica per n. 500 pezzi e dopo sei mesi venivano scontati ulteriori n. 80 pezzi;
- la contestazione sulla difformità cromatica è priva di fondamento, le parti stavano ancora valutando la scelta cromatica più adeguata e successivamente vi è stata la commissione di migliaia di ulteriori kg di bobine stampate;
- le contestazioni sui prodotti non sarebbero fondate quanto a “sfaldamento, né degradazione, né rotture ingiustificate”, in quanto non ha fornito le buste Controparte_1
bensì le bobine, essendo la saldatura a carico di parte attrice;
- è stato più volte offerto la riconsegna degli impianti di stampa.
Parte convenuta evidenzia come il rapporto contrattuale tra le parti non sia sussumibile nella fattispecie del contratto di somministrazione, come qualificato da parte attrice, bensì in quella contratto di compravendita. Viene altresì contestata la responsabilità contrattuale ex art. 1218
5 c.c. e la richiesta di risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c., non avendo parte attrice fornito la prova dei vizi e dei difetti che lamenta nonché le contestazioni sulla differenza cromatica.
Svoltasi la prima udienza il 7 marzo 2024, il Giudice procedeva a sentire liberamente le parti e a tentare la conciliazione;
non avendo avuto esito positivo, la causa veniva istruita mediante i documenti depositati dalle parti ed una c.t.u. affidata alla dott.ssa . Persona_1
Il giudizio è stato istruito con e con il deposito cartaceo della consulenza tecnica;
all'udienza del
15 maggio 2025, dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione.
2. L'inquadramento giuridico del contratto
Il contratto di somministrazione è un contratto oneroso, consensuale e di durata mediante il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra prestazioni periodiche o continuative di cose ex art. 1559 c.c.; si differenzia dalla vendita in quanto obbliga una parte ad eseguire prestazioni traslative in via periodica o continuativa.
Parte attrice ritiene che tra le parti sia intercorso un contratto di somministrazione a fronte dello scambio consensuale, del rapporto di durata, dell'esecuzione continuata di prestazioni a seconda delle necessità di . Viceversa, parte convenuta ritiene che il rapporto si Parte_1
inquadri nel contratto di vendita, non essendosi mai impegnata ad eseguire prestazioni periodiche e/o continuative di packaging.
Dalla ricostruzione dei fatti non emergono elementi idonei a sostenere che tra le parti vi fosse un contratto di somministrazione;
si rivolgeva frequentemente a Parte_1 Controparte_1
per il packaging dei propri prodotti, ma non vi era alcun obbligo per la società convenuta di eseguire prestazioni periodiche o continuative, bensì le forniture avvenivano in virtù di ordini di volta in volta inoltrati a seconda delle necessità e richieste della committente.
Il contratto di somministrazione è un contratto di scambio, al pari della vendita, ma da questa si differenzia in ragione del proprio dato caratterizzante costituito della periodicità delle prestazioni di consegna a carico del somministrante, e dunque diverso dalla logica dello scambio istantaneo rappresentativo della vendita: sotto il profilo causale, la fattispecie mira a soddisfare le esigenze di chi riceve la fornitura (a non rimanerne sprovvisto e a corrispondere un prezzo più
6 basso rispetto a quello che si determinerebbe sommando singole ripetute prestazioni) e quello del fornitore ad assicurarsi un introito prolungato nel tempo da un medesimo cliente.
Parte attrice non ha provato l'esistenza in capo a di un obbligo di consegna – Controparte_1
frutto di una pattuizione ex ante - di un determinato quantitativo di materiale secondo una certa periodicità, essendovi agli atti semplicemente degli ordinativi, che implicano lo scambio istantaneo di proposta e accettazione per ogni singola fornitura.
Peraltro, proprio la natura del contratto, in tutto assimilabile alla vendita sul piano dello scambio, implica che comunque la qualificazione del contratto come somministrazione non implicherebbe – anche qualora vi fosse la prova di un obbligo della convenuta di fornire un tot di materiale con una certa periodicità – alcuna conseguenza pratica sull'onere probatorio.
Parte attrice si inerpica in considerazioni che attengono al regime dell'onere della prova del contratto di somministrazione, sostenendo che spetterebbe ad dimostrare CP_1
l'inesistenza di vizi e difetti nei prodotti. Invero, le sentenze citate da parte attrice, la Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, del 07/07/2022 n. 21564 e la Corte d'Appello Milano, Sez. III, Sentenza, del
29/03/2022, n. 1049 fanno riferimento a differenti questioni rispetto a quella in esame, avendo come parti la e l'Enel e avendo ad oggetto l'onere della prova riferito ad un CP_2
particolare oggetto – l'energia o servizi telefonici – erogato in via continuativa attraverso strumenti, quali le reti e i contatori, sui quali l'utente finale non ha alcun controllo, incidendo tale condizione peculiare sul riparto dell'onere della prova.
Nel caso in esame, anche se si volesse inquadrare il rapporto come contratto di somministrazione, esso avrebbe comunque ad oggetto beni materiali direttamente forniti all'odierna attrice mediante scambi diretti, per cui non vi sarebbe alcuna inversione dell'onere della prova e dunque spetterebbe comunque a provare i vizi e i difetti dei prodotti Parte_1
forniti, essendo l'attrice onerata, ex art. 2697 c.c., di provare i fatti (l'inadempimento della controparte) che costituiscono il fondamento del diritto (al risarcimento del danno) fatto valere in giudizio
3. L'inadempimento dedotto da parte attrice
Stabilito che le parti hanno stipulato singoli contratti di compravendita, va premesso che, ai sensi dell'1490 c.c., “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che
7 la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. I requisiti di operatività della norma sono che il compratore abbia denunciato i vizi dei beni entro otto giorni dalla scoperta degli stessi, così come disposto dall'art. 1495 c.c e che i vizi siano tali da diminuire in modo apprezzabile il valore del bene o da renderlo inidoneo all'uso a cui è destinato. Spetta al compratore l'onere di provare la sussistenza dei vizi del bene acquistato, essendo il vizio l'elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio: “la questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, si presenta di agevole soluzione, alla stregua del principio, fissato nell'articolo 2967 c.c., che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuol far valere il compratore che esperisca le azioni di cui all'articolo 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta - vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di colpa del venditore - si fonda sul fatto della esistenza dei vizi;
la prova di tale esistenza grava, pertanto, sul compratore” (Cass. Civ., Sez. un., Sentenza n. 11748 del 03/05/2019).
Ciò premesso e chiarita la qualificazione giuridica del contratto, parte attrice ha allegato diversi vizi e difetti sui prodotti realizzati da parte convenuta.
Il primo è indicato nella rottura ingiustificata, la degradazione e lo sfaldamento delle bobine, con la conseguente creazione di muffa dei prodotti.
Sotto il profilo probatorio, parte attrice non è riuscita a dimostrare, anzitutto, l'esistenza dei vizi e dei difetti: l'unica prova che parte attrice individua è costituita dall'asserita ricezione di lamentele da parte dei clienti per la presenza di muffa all'interno dei prodotti.
Tuttavia, sono state prodotte solamente cinque mail contenenti generiche lamentele, riferite alla presenza di muffe nei prodotti, una volta aperte le confezioni.
Trattasi di mail non pec, provenienti da indirizzi mail appartenenti a soggetti che parte attrice non si è curata di identificare, non avendo neppure articolato una prova testi: le lamentele sono poi del tutto generiche, non contengono informazioni sulle modalità di conservazione dei prodotti, sull'apertura delle confezioni, né vi è alcuna allegazione specifica circa i lotti di provenienza delle confezioni, come specificamente contestato da parte convenuta.
8 È poi decisiva l'esiguità del numero: agli atti vi sono cinque mail, a fronte di migliaia di prodotti confezionati con le bobine e i sacchetti forniti da il che chiaramente impedisce di Controparte_1
ricollegare ad esse il riconoscimento di un vizio sull'intera fornitura.
Non vi è, inoltre, prova neppure della riconducibilità di tale dedotto e non provato vizio al materiale fornito da Controparte_1
La società attrice - la quale ha omesso di contestare i vizi tempestivamente e con specifici riferimenti ai singoli lotti (si veda il doc. 7 fasc. di parte attrice, ma anche la diffida del
23/07/2023) e di proporre procedimenti preventivi volti a cristallizzare tempestivamente la prova - non ha introdotto nel processo materiale utile ad istruire un serio accertamento dell'inadempimento imputato alla convenuta.
Infatti, delle 26 bobine presenti nel magazzino di , solamente una bobina (il Parte_1
prodotto ” Etichetta 2306619-009) è stata riconosciuta concordemente Parte_2
come proveniente da in quanto: “Le rimanenti bobine sono state oggetto di CP_1
contestazione dalla Parte Convenuta, dato il tempo trascorso e unitamente al fatto che Pt_1
si è rivolta successivamente ad altri fornitori” (pag. 13 relazione c.t.u.).
[...]
Il trascorrere del tempo, la creazione di bobine da parte di terzi, la mancanza in alcune bobine dei codici a barra, il mancato riconoscimento della quasi totalità delle bobine per tipologia e per il codice a barre ha determinato l'impossibilità di sottoporre ad un esame tecnico un numero di bobine idoneo ad un effettivo vaglio dell'inadempimento di parte convenuta.
Di nessuna utilità è la consulenza di parte prodotta da parte attrice, riferita a materiale di non certa riconducibilità e riferita e non corretta sotto il profilo delle modalità di analisi, mancando le schede tecniche del materiale: “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n.
2980 del 01/02/2023).
Nonostante la evidente carenza delle fonti di prova, al solo scopo di consentire a parte attrice la più ampia possibilità di accertamento dei fatti, è stata ammessa una c.t.u., affidata alla dott.ssa
, iscritta all'Ordine dei Chimici e Fisici, volta a descrivere le caratteristiche Persona_1
9 tecniche dei materiali delle bobine, chiarendo se esse fossero corrispondenti a quanto ordinato nonché idonee al confezionamento degli alimenti e verificando anche la possibile incidenza dell'errata serratura delle confezioni alimentari per i prodotti del medesimo genere, essendo incontestato che tale attività era svolta dalla stessa committente.
L'accertamento tecnico e non ha potuto esitare in alcuna conclusione utile in quanto, anche per quell'unica bobina di accertata provenienza della convenuta, mancava l'elemento di comparazione utile per avere una prova, comunque solo indiziaria, di una inidoneità delle forniture di . CP_1
Era necessario, al fine di determinare se l'unica bobina riconosciuta da entrambe le parti avesse le caratteristiche tecniche del materiale corrispondente a quanto ordinato da e se Parte_1
fosse idonea al confezionamento degli alimenti, acquisire la scheda tecnica specifica per quel prodotto, per consentire di individuare la “scelta del MOCA adatto, in relazione alle caratteristiche chimico fisiche della matrice alimentare con cui dovrà entrare in contatto. Inoltre, contenendo informazioni specifiche di composizione dei materiali e le specifiche relative alle possibilità di impiego, come tempi e temperature è importante per stabilire le condizioni da riprodurre per le analisi di controllo, come anche evidenziato da parte del Laboratorio CSI che ha eseguito le analisi che l'ha richiesta espressamente” (pag. 20 relazione c.t.u.). Sebbene
l'acquisizione della scheda tecnica fosse un elemento fondamentale per determinare la coerenza tra quanto ordinato e quanto ricevuto nonché valutare la presenza di eventuali vizi, parte attrice ne ha omesso la tempestiva produzione e comunque non ne ha richiesto l'acquisizione neanche a fronte delle condivisibili valutazioni del c.t.u., che ha escluso l'esistenza di vizi delle confezioni riconducibili alla convenuta.
La consulente incaricata ha concluso evidenziando come “la mancata disponibilità della Scheda
Tecnica specifica del prodotto testato rende impossibile una comparazione certa dei dati analitici forniti dal CSI a seguito di analisi con tali specifiche” e che “dall'esame del Fascicolo processuale non è stato parimenti rinvenuto un Contratto di fornitura dal quale desumere delle specifiche tecniche e le caratteristiche del bene da fornire/fornito” (cfr. pag. 30-31 dell'elaborato).
10 In sostanza, difetta l'elemento tecnico necessario a fungere da parametro per verificare l'esistenza delle non conformità dei prodotti lamentati da parte attrice, la cui esistenza non può che essere esclusa.
Peralto, a livello di ricostruzione causale rispetto al danno allegato (ma comunque non provato) di particolare rilievo è la circostanza che le bobine venivano prodotte da parte convenuta ma era compito di parte attrice la saldatura delle stesse. L'errata saldatura delle confezioni alimentari per i prodotti avrebbe potuto determinare muffe e odori sgradevoli: anche sotto questo profilo, il ritardo con cui parte attrice ha inciso sulla irrimediabile carenza di prova. La macchina confezionatrice che parte attrice ha sottoposto all'esame della consulente d'ufficio
“era situata nella nuova sede di Modena Via Bottego 23, ma precedentemente era situata nella vecchia sede di Sassuolo Via Botticelli n. 113 e trasferita nella nuova sede a far data dal
01/04/2024. Non è stato quindi possibile verificare le condizioni di funzionamento e di confezionamento al momento della contestazione, poiché la macchina è stata smontata, assemblata e installata, nonché calibrata, nuovamente all'arrivo nella nuova sede” (pag. 26 relazione c.t.u.).
Anche sotto il profilo delle difformità cromatiche delle bobine, la carenza di prova dell'inadempimento consegue all'assenza di prova della pattuizione: parte attrice si è limitata a produrre mail – peraltro disconosciute da parte convenuta – in cui contesta difformità cromatiche. Alcuna istruttoria è stata svolta sulle mail, essendo il loro contenuto del tutto irrilevante. La prova di una difformità presuppone la dimostrazione di una richiesta – specificamente allegata e documentata - di certe caratteristiche cromatiche, in assenza della quale è impossibile vagliare l'inadempimento e la sua gravità; è poi ovviamente impossibile individuare un danno riconducibile a tale aspetto..
Parte attrice allega di aver fornito a parte convenuta l'impianto di stampa per la realizzazione del prodotto “biscozero” e di aver commissionato a la realizzazione dell'impianto di CP_1
stampa per la creazione del prodotto “plumcake yogurt”: altro profilo d'inadempimento contestato è riferito alla circostanza che si sarebbe rifiutata di consegnare entrambi gli CP_1
impianti e si sarebbe vista costretta a rivolgersi a fornitori terzi per la realizzazione Parte_1
della stampa.
11 Dalla documentazione in atti emerge come abbia offerto la restituzione degli impianti CP_1
il 01/08/2023 ossia quattro giorni dopo la lettera di diffida e che con missiva del 12/09/2023 abbia offerto nuovamente la riconsegna, sebbene alcuni impianti non fossero stati interamente pagati.
Orbene, occorre rilevare che, in primo luogo, qualche giorno dopo la prima richiesta di restituzione degli impianti si è rivolta ad imprese terzi per la realizzazione del Parte_1
prodotto “plumcake yogurt” (doc. 12 citazione parte attrice), per cui, in assenza di un interesse per ad ottenere la restituzione degli impianti e comunque l'offerta restitutoria Parte_1
tempestiva, non può riconoscersi alcun inadempimento di . CP_1
Concludendo sul punto, deve escludersi la prova dell'inadempimento colpevole da parte di all'obbligazione contrattualmente assunta di fornire il packaging oggetto degli Controparte_1
ordinativi di la quale peraltro neppure ha provato l'esistenza di qualsivoglia Pt_1 Parte_1
danno: non sono stati allegati bilanci da cui risultino perdite riferite ai prodotti a cui ricollega i vizi, stime di vendita, documentazione inerente a prodotti ritirati o restituiti dai punti vendita;
tanto meno è provato un danno all'immagine, non essendovi prova (ma neanche allegazione) di un impatto delle problematiche individuate sulla reputazione della società attrice o sulla clientela.
Va respinta anche la domanda di cancellazione delle espressioni offensive contenute nella comparsa di costituzione formulata da parte attrice. Come è noto, “non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate
a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti” (Cass. Sez. II,
31/08/2015, n. 17325). Non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole indicate da parte attrice ed accolta la conseguente domanda risarcitoria, in quanto
12 le espressioni utilizzate non appaiono eccedere le esigenze difensive, essendo dirette a colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte: le parole “notoriamente sono proprio da attribuirsi i vizi lamentati” mirano ad offrire una diversa ricostruzione del nesso causale finalizzata ad escludere i profili di responsabilità ed anche il riferimento a strategie dilatorie “anche con altri venditori” si iscrive nella normale dialettica difensiva e serve semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità della ricostruzione avversaria.
4. La domanda riconvenzionale
In via riconvenzionale, la sul presupposto di aver correttamente adempiuto Controparte_1
all'obbligo di fornire il materiale ordinato dalla società attrice, ha chiesto il pagamento dell'importo di euro 51.728,39 di cui alle fatture n. 126, 214, 215, 245, 260 e 267 del 2023.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 13533 del 30/10/2001, hanno affermato che nell'azione di risoluzione per inadempimento, come in quella di manutenzione, il creditore ha, esclusivamente, l'onere di provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore, su cui, per contro, grava l'onere della prova del fatto estintivo del diritto di credito.
Il principio è stato ribadito da copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità: da ultimo, si veda Cass. Civ., Sez. VI-I, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018, che ha chiarito come “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art.
1460 c.c.”. A fronte dell'incontestata esistenza del rapporto contrattuale, la domanda di adempimento, proposta in via riconvenzionale da parte convenuta, merita accoglimento in quanto non ha provato alcun fatto estintivo, impeditivo, modificativo Parte_1
dell'obbligazione contrattualmente assunta, non essendo stato dimostrato alcun profilo di inadempimento idoneo a ritenere non dovuto il corrispettivo: la società attrice va quindi
13 condannata a pagare la somma di euro 51.728,39, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture (la cui ricezione non è contestata) sino al saldo.
5. Le spese di lite
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice;
sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento delle cause di valore indeterminabile (euro 1.701,00 per fase di studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, euro
1.806,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 2.905,00 per fase decisoria).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
a) rigetta tutte le domande di parte attrice;
b) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 51.728,39 in favore di oltre interessi ex art. 5 d.lgs.n. 231/2002 dalla data di scadenza delle Controparte_1
singole fatture sino al saldo;
c) dichiara tenuta e condanna la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere alla società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
d) pone le spese di c.t.u. a carico di parte attrice
Ferrara, 13 giugno 2025
Il Giudice
Marianna Cocca
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