Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2013, n. 917
CASS
Sentenza 16 gennaio 2013

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In tema di imputazione del pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore, né il creditore abbiano effettuato l'imputazione. La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull'imputazione; perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza.

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  • 1Blog ilCaso.it
    https://www.ilcaso.it/

    Sommario: 1. Gli interessi: inquadramento dogmatico. 2. Gli interessi sotto il profilo funzionale. 3. Correlazione tra frutti civili e rapporto contrattuale. 4. I principi generali della trasparenza, della proporzionalità, e della non discriminazione sanciti dai trattati e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. 5. L'art. 1284 c.c.: natura del saggio di interesse. 6. L'art. 1284[1] c.c.: natura del saggio di interesse. 7. L'imputazione dei pagamenti: artt. 1193 e 1195 c.c.. Gli interessi: inquadramento dogmatico. In relazione ai rapporti obbligatori, il legislatore, pur disciplinandolo in molte norme, non ha dato una definizione di interessi, confidando sulla univocità della …

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    Sommario: 1. Gli interessi: inquadramento dogmatico. 2. Gli interessi sotto il profilo funzionale. 3. Correlazione tra frutti civili e rapporto contrattuale. 4. I principi generali della trasparenza, della proporzionalità, e della non discriminazione sanciti dai trattati e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. 5. L'art. 1284 c.c.: natura del saggio di interesse. 6. L'art. 1284[1] c.c.: natura del saggio di interesse. 7. L'imputazione dei pagamenti: artt. 1193 e 1195 c.c.. Gli interessi: inquadramento dogmatico. In relazione ai rapporti obbligatori, il legislatore, pur disciplinandolo in molte norme, non ha dato una definizione di interessi, confidando sulla univocità della …

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  • 3Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Sommario: 1. Gli interessi: inquadramento dogmatico. 2. Gli interessi sotto il profilo funzionale. 3. Correlazione tra frutti civili e rapporto contrattuale. 4. I principi generali della trasparenza, della proporzionalità, e della non discriminazione sanciti dai trattati e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. 5. L'art. 1284 c.c.: natura del saggio di interesse. 6. L'art. 1284[1] c.c.: natura del saggio di interesse. 7. L'imputazione dei pagamenti: artt. 1193 e 1195 c.c. 1.Gli interessi: inquadramento dogmatico. In relazione ai rapporti obbligatori, il legislatore, pur disciplinandolo in molte norme, non ha dato una definizione di interessi, confidando sulla univocità della …

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  • 4Ammortamento alla francese: nullità, imputazione dei pagamenti, il ruolo del C.T.U.
    Avv. Giampaolo Morini · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 4 maggio 2021

    Sommario: 1. L'incompatibilità del metodo c.d. ammortamento alla francese con l'ordinamento giuridico – 2. L'imputazione dei pagamenti: artt. 1193 e 1195 c.c. – 3. La C.T.U.: ammissibilità 1. L'incompatibilità del metodo c.d. ammortamento alla francese con l'ordinamento giuridico L'inclusione degli interessi di capitale tra i frutti civili rappresenta il risultato di un processo storico che ha voluto categorizzare tutti i redditi di sostituzione, equiparando la funzione del denaro, bene fungibile, a tutti gli altri beni produttivi concessi in godimento[1]. Per reddito di sostituzione, si intende dunque, il provento derivato al posto del beneficio che il godimento diretto della cosa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2013, n. 917
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 917
Data del deposito : 16 gennaio 2013

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