Sentenza 16 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di imputazione del pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore, né il creditore abbiano effettuato l'imputazione. La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull'imputazione; perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza.
Commentari • 4
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Sommario: 1. Gli interessi: inquadramento dogmatico. 2. Gli interessi sotto il profilo funzionale. 3. Correlazione tra frutti civili e rapporto contrattuale. 4. I principi generali della trasparenza, della proporzionalità, e della non discriminazione sanciti dai trattati e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. 5. L'art. 1284 c.c.: natura del saggio di interesse. 6. L'art. 1284[1] c.c.: natura del saggio di interesse. 7. L'imputazione dei pagamenti: artt. 1193 e 1195 c.c.. Gli interessi: inquadramento dogmatico. In relazione ai rapporti obbligatori, il legislatore, pur disciplinandolo in molte norme, non ha dato una definizione di interessi, confidando sulla univocità della …
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Sommario: 1. Gli interessi: inquadramento dogmatico. 2. Gli interessi sotto il profilo funzionale. 3. Correlazione tra frutti civili e rapporto contrattuale. 4. I principi generali della trasparenza, della proporzionalità, e della non discriminazione sanciti dai trattati e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. 5. L'art. 1284 c.c.: natura del saggio di interesse. 6. L'art. 1284[1] c.c.: natura del saggio di interesse. 7. L'imputazione dei pagamenti: artt. 1193 e 1195 c.c.. Gli interessi: inquadramento dogmatico. In relazione ai rapporti obbligatori, il legislatore, pur disciplinandolo in molte norme, non ha dato una definizione di interessi, confidando sulla univocità della …
Leggi di più… - 3. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 1. Gli interessi: inquadramento dogmatico. 2. Gli interessi sotto il profilo funzionale. 3. Correlazione tra frutti civili e rapporto contrattuale. 4. I principi generali della trasparenza, della proporzionalità, e della non discriminazione sanciti dai trattati e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. 5. L'art. 1284 c.c.: natura del saggio di interesse. 6. L'art. 1284[1] c.c.: natura del saggio di interesse. 7. L'imputazione dei pagamenti: artt. 1193 e 1195 c.c. 1.Gli interessi: inquadramento dogmatico. In relazione ai rapporti obbligatori, il legislatore, pur disciplinandolo in molte norme, non ha dato una definizione di interessi, confidando sulla univocità della …
Leggi di più… - 4. Ammortamento alla francese: nullità, imputazione dei pagamenti, il ruolo del C.T.U.Avv. Giampaolo Morini · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 4 maggio 2021
Sommario: 1. L'incompatibilità del metodo c.d. ammortamento alla francese con l'ordinamento giuridico – 2. L'imputazione dei pagamenti: artt. 1193 e 1195 c.c. – 3. La C.T.U.: ammissibilità 1. L'incompatibilità del metodo c.d. ammortamento alla francese con l'ordinamento giuridico L'inclusione degli interessi di capitale tra i frutti civili rappresenta il risultato di un processo storico che ha voluto categorizzare tutti i redditi di sostituzione, equiparando la funzione del denaro, bene fungibile, a tutti gli altri beni produttivi concessi in godimento[1]. Per reddito di sostituzione, si intende dunque, il provento derivato al posto del beneficio che il godimento diretto della cosa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2013, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere -
Dott. AMBROSIO Anna Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2 6403-2010 proposto da:
LC DI EL & C. S.A.S. 00873050165, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DI FRANCIA 182, presso lo studio dell'avvocato DI LORETO MARIA GLORIA, rappresentata e difesa dall'avvocato CAVALLARO NICOLA giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NUMERO 10 S.P.A. 11370420157, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. CARMELO COZZI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio dell'avvocato SCARINGELLA MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALONGHI LINA CATERINA giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1193/2010 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/04/2010 R.G.N. 4267/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2012 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l'Avvocato MARIA GLORIA DI LORETO per delega;
udito l'Avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico della s.a.s. EL di LU G.&C. in favore della Numero 10 s.p.a. per l'importo di L. 101.201.780, sul rilievo che alcuni pagamenti effettuati dalla EL non erano utilizzabili in quanto già detratti dalla richiesta, mentre altri erano imputabili a fatture non richieste in pagamento. La Corte di appello di Milano ha rigettato l'appello proposto dalla EL confermando la decisione di primo grado. Propone ricorso la EL di LU G.&C. con quattro motivi.
Resiste la Numero 10 s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4. 2. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1193 c.c. rispettivamente ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3. Assume la ricorrente che la Corte di appello ha omesso l'esame del motivo di impugnazione con cui si denunziava che il Tribunale aveva pronunziato su una domanda diversa da quella azionata con il decreto ingiuntivo, relativa solo ai crediti di cui alle fatture azionate con la procedura monitoria e non all'intero rapporto di dare ed avere fra le parti.
La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1193 c.c. in quanto applicato dal giudice di merito senza che il creditore avesse assolto all'onere di giustificare ed imputare i pagamenti ricevuti rispetto ad altri crediti nei confronti della EL.
3. I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica e sono infondati.
La Corte di appello ha adeguatamente risposto ai motivi di impugnazione rilevando che la c.t.u aveva la funzione di portare ad una completa revisione contabile, ma anche di delineare il tema decidendum costituito dalla questione del pagamento delle fatture specificatamente indicate in ricorso, ma non poteva risolvere il problema della questione giuridica risolutiva dei pagamenti e delle imputazioni corrispondenti.
Si osserva inoltre che (Sentenza n. 2801 del 05/04/1982) nell'ambito di un unico rapporto i reciproci crediti delle parti possono essere accertati dal giudice in virtù della semplice eccezione di una di queste di avere pagato più del dovuto, giacché il complessivo tema di indagine inerente alla definizione delle reciproche obbligazioni già appartiene al processo e non ha quindi rilevanza la specifica imputazione del credito all'uno o all'altro titolo, compreso nell'unica "causa obligationis" ne', a maggior ragione, la natura omogenea o meno degli opposti crediti.
In altri termini il problema dell'imputazione dei pagamenti si pone solo dopo avere enucleato il complesso dei debiti.
4. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 1193 c.c., si osserva che in tema di imputazione del pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, solo quando ne' il debitore ne' il creditore abbiano effettuato l'imputazione. La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull'imputazione; perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza (Sez. 2, Sentenza n. 27405 del 13/12/2005).
5. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 2967 c.c.. 6. Con il quarto motivo si denunzia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta genericità delle istanze istruttorie dell'opponente. La ricorrente lamenta che l'attrice opposta non avrebbe provato i suoi crediti e che la Corte di merito ha rigettato la sua richiesta di prove e di rinnovazione della c.t.u con motivazione generica.
7. I due motivi si esaminano congiuntamente in quanto connessi e sono inammissibili per inconferenza.
Infatti la sentenza impugnata ha rigettato l'appello sul rilievo che l'appellante non ha censurato le specifiche indicazioni del tribunale sui pagamenti da essa dovuti.
In effetti la motivazione della corte di appello si risolve in un vizio di inconferenza dei motivi di appello avverso la decisione del tribunale e le ragioni che la sostengono.
Con i due motivi di ricorso non risulta censurata questa ragione di natura processuale su cui si fonda il non accoglimento dell'appello e, invece, si dibatte in merito al preteso non assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2013