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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/05/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3086/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3086/2022 R.G. avente ad oggetto “separazione personale coniugi”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Francesca Cirigliano presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli Piazza Cavour n. 9, in virtù di procura allegata al ricorso, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
RICORRENTE
E
(CF ), con ultima residenza conosciuta a Campobasso Controparte_1 C.F._2
via Cavour 52
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “In Primis ci si riporta all'atto principale e a tutti i verbali di udienza che si Parte_1
ritengono qui reiterati;
si rinnova la richiesta alla S.V. che venga emessa Sentenza di Separazione, anche in virtù di tutte le rinunce fatte dalla parte istante nei confronti del coniuge, non avendo alcuna pretesa economica, ed avendo ottemperato alla richiesta del deposito del Decreto del TM di Napoli,
pagina 1 di 3 come richiesto dal Giudice I. Pierpaolo Galante, Si Conclude, , affinchè la S.V. Voglia CP_2
mandare la causa in DECISIONE”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.11.2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dal coniuge , avendo con lo stesso contratto matrimonio celebrato a Cardito Controparte_1
(Napoli), in data 27.02.1993, trascritto nei Registri di detto Comune dell'anno 1993, atto n. 3 parte II serie A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli in data 25.06.1993, l'11.12.1995, il 16.08.2000 e il Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
22.09.2008.
Nessuno si costituiva in giudizio per . Controparte_1
All'esito dell'udienza presidenziale, a cui è comparsa la sola ricorrente, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, la parte ricorrente ha depositato una memoria integrativa.
Dichiarata la contumacia del resistente, pronunciata sentenza non definitiva sul vincolo n 805/24, acquisita documentazione varia, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportate entro i termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
Orbene parte ricorrente risulta non avere proposto domanda di affidamento dell'unico figlio minore stante l'intervenuto decreto del Tribunale per i Minorenni di Napoli del 20.07.2021 che ha Per_4
disposto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori affidando ormai Per_4
diciassettenne, al fratello maggiore con il quale vive in Somma SU (cfr. decreto in Per_1
atti).
Nulla pertanto sul punto il Collegio è chiamato a decidere.
Allo stesso modo in sede presidenziale la ricorrente risulta avere rinunciato alla domanda di mantenimento avanzata nei propri confronti e nei confronti del figlio maggiorenne sulla Per_2
scorta della asserita raggiunta indipendenza economica.
Anche sul queste circostanze il Collegio non è pertanto tenuto a pronunciarsi.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della intervenuta rinunzia di parte ricorrente alle domande originariamente introdotte.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3086/2022 R.G., così provvede:
- prende atto della rinuncia alle domande di mantenimento da parte della ricorrente;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3086/2022 R.G. avente ad oggetto “separazione personale coniugi”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Francesca Cirigliano presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli Piazza Cavour n. 9, in virtù di procura allegata al ricorso, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
RICORRENTE
E
(CF ), con ultima residenza conosciuta a Campobasso Controparte_1 C.F._2
via Cavour 52
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “In Primis ci si riporta all'atto principale e a tutti i verbali di udienza che si Parte_1
ritengono qui reiterati;
si rinnova la richiesta alla S.V. che venga emessa Sentenza di Separazione, anche in virtù di tutte le rinunce fatte dalla parte istante nei confronti del coniuge, non avendo alcuna pretesa economica, ed avendo ottemperato alla richiesta del deposito del Decreto del TM di Napoli,
pagina 1 di 3 come richiesto dal Giudice I. Pierpaolo Galante, Si Conclude, , affinchè la S.V. Voglia CP_2
mandare la causa in DECISIONE”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.11.2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dal coniuge , avendo con lo stesso contratto matrimonio celebrato a Cardito Controparte_1
(Napoli), in data 27.02.1993, trascritto nei Registri di detto Comune dell'anno 1993, atto n. 3 parte II serie A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli in data 25.06.1993, l'11.12.1995, il 16.08.2000 e il Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
22.09.2008.
Nessuno si costituiva in giudizio per . Controparte_1
All'esito dell'udienza presidenziale, a cui è comparsa la sola ricorrente, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, la parte ricorrente ha depositato una memoria integrativa.
Dichiarata la contumacia del resistente, pronunciata sentenza non definitiva sul vincolo n 805/24, acquisita documentazione varia, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportate entro i termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
Orbene parte ricorrente risulta non avere proposto domanda di affidamento dell'unico figlio minore stante l'intervenuto decreto del Tribunale per i Minorenni di Napoli del 20.07.2021 che ha Per_4
disposto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori affidando ormai Per_4
diciassettenne, al fratello maggiore con il quale vive in Somma SU (cfr. decreto in Per_1
atti).
Nulla pertanto sul punto il Collegio è chiamato a decidere.
Allo stesso modo in sede presidenziale la ricorrente risulta avere rinunciato alla domanda di mantenimento avanzata nei propri confronti e nei confronti del figlio maggiorenne sulla Per_2
scorta della asserita raggiunta indipendenza economica.
Anche sul queste circostanze il Collegio non è pertanto tenuto a pronunciarsi.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della intervenuta rinunzia di parte ricorrente alle domande originariamente introdotte.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3086/2022 R.G., così provvede:
- prende atto della rinuncia alle domande di mantenimento da parte della ricorrente;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
pagina 3 di 3