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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 14 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 4238/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Michele Falco e Maria Falco;
ricorrente
Contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. da Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità. In ossequio al disposto di cui alla L. 297/1982, in data 15.06.2022 il ricorrente presentava all la domanda di pagamento del tfr a carico CP_1 del Fondo di Garanzia.
Con provvedimento del 29.11.2022 l rigettava la domanda con la CP_1 seguente motivazione: “LA SV NON HA PRODOTTO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
A MEZZO PEC DEL 12/7/2022”.
Parte istante sostiene:
che il credito ammesso al passivo era pari all'importo di € 33.538,90, come risultante dalla CUD 2016 e dal modello SR 52 compilato dai Curatori
Fallimentari, e che quindi l doveva procedere alla liquidazione del CP_1
Tfr;
che alcuna documentazione modificativa di quanto già depositato andava trasmessa, in quanto il CUD 2016 riporta i dati corretti del Tfr da percepire, ed altrettanto preciso e conforme era il provvedimento di ammissione allo stato passivo ed il successivo modello sr 52 trasmesso come allegato alla domanda originaria del 15.06.2022;
che non vi era e non vi è nulla da modificare rispetto a quanto già trasmesso in origine e sottoscritto dalla Curatela Fallimentare.
Pertanto, chiede: Pt_1
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi liquidare le spettanze dovute a titolo di Tfr maturato nei confronti del
Gruppo Nitti Srl dal Fondo di Garanzia istituito presso l ai sensi CP_1 dell'art. 2, Legge n. 297/1982 per l'importo di € 33.538,90; 2) condannare l in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle prestazioni del Fondo di Garanzia in favore del ricorrente a titolo di Tfr per l'importo pari ad € 33.538,90 al lordo delle trattenute di legge, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 297/1982, in aggiunta agli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo, ovvero di quella somma diversa risultante in corso di causa”.
L , costituitosi in giudizio, eccepisce la decadenza dall'azione CP_1
e contesta nel merito la spettanza delle somme.
L'eccezione di decadenza è infondata.
Parte ricorrente ha presentato all domanda di accesso al fondo CP_1 di garanzia in data 15.06.2022 e ha depositato l'odierno ricorso in data
26.03.2024, dunque nel rispetto del termine decadenziale (termine annuale di decadenza prescritto, da computarsi dalla data della domanda amministrativa tenendo conto altresì della tempistica prescritta ex lege per la definizione dell'iter amministrativo - un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa).
Nel merito della questione si condivide l'orientamento della Suprema
Corte (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. n. 24730/2015) secondo cui:
“l subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, CP_1 previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato (cfr. Cass. n. 24231/14;
Cass. n. 11009/08; Cass. n. 10713/08; Cass. n. 7604/03).
In altre parole, una volta che i crediti de quibus siano stati - a torto o a ragione non importa in questa sede - definitivamente ammessi al passivo della società sottoposta a procedura concorsuale, l non può CP_1 contestare tale accertamento, che vincola l'istituto previdenziale sia che abbia partecipato alla procedura concorsuale (in tal caso lo stato passivo munito di esecutività ha forza di cosa giudicata anche nei suoi confronti) sia che ad essa sia rimasto estraneo.
Ciò è confermato dalla ratio legis - che è quella di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori, senza costringerli ad ulteriori defatiganti accertamenti in altra sede nei confronti dell - e dallo CP_1 stesso tenore letterale della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 2, là dove si prevede che, trascorsi quindi giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi della L. Fall., art. 97, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere "a domanda" il pagamento, a carico del
Fondo di garanzia all'uopo istituto presso l'ente previdenziale, del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori.
In breve, l'esecutività dello stato passivo basta a sorreggere la pretesa del lavoratore nei confronti del Fondo, senza neppure la necessità di una preventiva informazione all'istituto previdenziale riguardo alla misura del credito e ai suoi presupposti (cfr. Cass. n. 9231/10)”.
Pertanto, risultando per tabulas l'indicazione della somma ammessa, pari all'importo di € 33.538,90, considerato anche il tenore letterale della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 2, il ricorso è fondato.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna alle spese in favore del ricorrente, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
ha diritto al pagamento a carico del Fondo di Garanzia dell
[...] CP_1 del TFR nella misura di € 33.538,90;
- condanna l alla corresponsione della predetta somma di € CP_1
33.538,90;
- condanna l al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese processuali, che liquida nella misura di € 2.400,00, oltre RSG, IVA
e CPA, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Bari, 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile