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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/06/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2079/2023 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Francesco Natalino Grillo Parte_1 ricorrente
e
CP_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
18.06.2025.
Con ricorso depositato il 13.09.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, ha dedotto di aver lavorato dall'01.02.2015 al 24.10.2019 alle dipendenze della società resistente;
di essere stato formalmente assunto solo a decorrere dal 28.5.2016; di avere svolto mansioni di “Autista/Conducente mezzi meccanici”, riconducibili al Livello 5
(Cat. E) CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 19:00; di avere svolto la propria attività lavorativa nei cantieri di Sellia Marina, Taverna, Sorbo San Basile;
di avere percepito una retribuzione mensile non proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, e comunque 1 inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo di Categoria;
di aver percepito, in particolare, la complessiva somma di € 63.300,00 a fronte quella effettivamente spettante per ad € 90.140,42; di non avere altresì percepito quanto maturato a titolo di 13^ mensilità, Permessi ROL/Ex festività, TFR;
di non aver mai goduto di ferie e di non aver percepito la relativa Indennità sostitutiva;
di rimanere pertanto creditore della complessiva somma di € 47.073,00, di cui € 26.840,00 a titolo di differenze per retribuzione mensile ordinaria;
€ 5.832,00 a titolo di 13^ mensilità; € 7.915,00 a titolo di Ferie maturate e non godute;
€ 1.191,00 a titolo di Permessi maturati e non goduti;
€ 5.294,99 a titolo di TFR;
Agiva pertanto in giudizio chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Instaurato il contraddittorio ritualmente citata, rimaneva contumace. CP_1
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante escussione dei testimoni ed esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato.
La causa può essere decisa in ossequio agli ordinari principi dell'onere probatorio.
Parte ricorrente ha dato prova documentale della sussistenza del rapporto di lavoro intervenuto con la per il periodo dal 28.05.2016 al 24.10.2019 (cfr. CP_1
Modello C2, all. 1 del ricorso).
Lo svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo precedente alla formalizzazione del rapporto, ossia dall'01.02.2015 al 27.05.2016, ha trovato riscontro nella deposizione del teste , il quale ha dichiarato: “ADR: conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato Tes_1 insieme e svolgevamo lo stesso lavoro di pompista, cioè eravamo operatori di betoniera. Conducevo mezzi meccanici come il Portavamo calcestruzzo con le betoniere. Ho lavorato con il Pt_1 ricorrente dal 2014 al 2019 più o meno. Preciso che io lavoravo nella località Sellia Marina, per la ditta Eco Beton, diversa dalla ditta resistente presso la quale lavorava il Il ricorrente Pt_1 lavorava nella zona di Taverna-Alpi, quindi un'altra zona rispetto alla mia, ma ci incontravamo presso il cantiere di Sellia Maria perché lì avveniva il carico di calcestruzzo. Lo incontravo più o meno tutti i giorni, o magari un giorno si e l'altro no, a seconda del lavoro e dei getti di cemento necessari;
ADR: io lavoravo dalle 6:00 di mattina fino alle 18:00/19:00 di sera. Il lo Pt_1
2 incontravo sia di mattina, verso le 09:00/10:00, sia la sera intorno alle 18:00/19:00. Io lavoravo dal lunedì al venerdì. Spesso si lavorava anche di sabato. La domenica non si lavorava. Quante alle ferie, sono a conoscenza che quando chiudeva la mia ditta, chiudeva anche la sua, più o meno avevamo otto giorni di riposo all'anno” (cfr. verbale di udienza del 25.10.2024), nulla di specifico emergendo, al riguardo, dalle dichiarazioni della teste . Tes_2
Il ricorrente ha allegato, altresì, l'inadempimento del datore del lavoro.
A fronte di tale allegazione, la resistente avrebbe dovuto provare l'esatto adempimento (cfr. Cass. n. 15677/2009), ma ciò non è avvenuto essendo la stessa rimasta contumace.
Ne consegue, che la va condannata al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, della somma di € 47.073,00 (di cui € 26.840,00 a titolo di differenze per retribuzione mensile ordinaria;
€ 5.832,00 a titolo di 13^ mensilità; € 7.915,00 a titolo di Ferie maturate e non godute;
€ 1.191,00 a titolo di Permessi maturati e non goduti;
€ 5.294,99 a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo.
Tali somme sono liquidate in virtù dei criteri di calcolo indicati nel conteggio di cui al fascicolo di parte ricorrente, sulla scorta del CCNL in atti e del livello di inquadramento (Cat. E) ivi indicato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della resistente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 47.073,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in CP_1 favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 4.800,00, per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 18.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2079/2023 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Francesco Natalino Grillo Parte_1 ricorrente
e
CP_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
18.06.2025.
Con ricorso depositato il 13.09.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, ha dedotto di aver lavorato dall'01.02.2015 al 24.10.2019 alle dipendenze della società resistente;
di essere stato formalmente assunto solo a decorrere dal 28.5.2016; di avere svolto mansioni di “Autista/Conducente mezzi meccanici”, riconducibili al Livello 5
(Cat. E) CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 19:00; di avere svolto la propria attività lavorativa nei cantieri di Sellia Marina, Taverna, Sorbo San Basile;
di avere percepito una retribuzione mensile non proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, e comunque 1 inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo di Categoria;
di aver percepito, in particolare, la complessiva somma di € 63.300,00 a fronte quella effettivamente spettante per ad € 90.140,42; di non avere altresì percepito quanto maturato a titolo di 13^ mensilità, Permessi ROL/Ex festività, TFR;
di non aver mai goduto di ferie e di non aver percepito la relativa Indennità sostitutiva;
di rimanere pertanto creditore della complessiva somma di € 47.073,00, di cui € 26.840,00 a titolo di differenze per retribuzione mensile ordinaria;
€ 5.832,00 a titolo di 13^ mensilità; € 7.915,00 a titolo di Ferie maturate e non godute;
€ 1.191,00 a titolo di Permessi maturati e non goduti;
€ 5.294,99 a titolo di TFR;
Agiva pertanto in giudizio chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Instaurato il contraddittorio ritualmente citata, rimaneva contumace. CP_1
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante escussione dei testimoni ed esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato.
La causa può essere decisa in ossequio agli ordinari principi dell'onere probatorio.
Parte ricorrente ha dato prova documentale della sussistenza del rapporto di lavoro intervenuto con la per il periodo dal 28.05.2016 al 24.10.2019 (cfr. CP_1
Modello C2, all. 1 del ricorso).
Lo svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo precedente alla formalizzazione del rapporto, ossia dall'01.02.2015 al 27.05.2016, ha trovato riscontro nella deposizione del teste , il quale ha dichiarato: “ADR: conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato Tes_1 insieme e svolgevamo lo stesso lavoro di pompista, cioè eravamo operatori di betoniera. Conducevo mezzi meccanici come il Portavamo calcestruzzo con le betoniere. Ho lavorato con il Pt_1 ricorrente dal 2014 al 2019 più o meno. Preciso che io lavoravo nella località Sellia Marina, per la ditta Eco Beton, diversa dalla ditta resistente presso la quale lavorava il Il ricorrente Pt_1 lavorava nella zona di Taverna-Alpi, quindi un'altra zona rispetto alla mia, ma ci incontravamo presso il cantiere di Sellia Maria perché lì avveniva il carico di calcestruzzo. Lo incontravo più o meno tutti i giorni, o magari un giorno si e l'altro no, a seconda del lavoro e dei getti di cemento necessari;
ADR: io lavoravo dalle 6:00 di mattina fino alle 18:00/19:00 di sera. Il lo Pt_1
2 incontravo sia di mattina, verso le 09:00/10:00, sia la sera intorno alle 18:00/19:00. Io lavoravo dal lunedì al venerdì. Spesso si lavorava anche di sabato. La domenica non si lavorava. Quante alle ferie, sono a conoscenza che quando chiudeva la mia ditta, chiudeva anche la sua, più o meno avevamo otto giorni di riposo all'anno” (cfr. verbale di udienza del 25.10.2024), nulla di specifico emergendo, al riguardo, dalle dichiarazioni della teste . Tes_2
Il ricorrente ha allegato, altresì, l'inadempimento del datore del lavoro.
A fronte di tale allegazione, la resistente avrebbe dovuto provare l'esatto adempimento (cfr. Cass. n. 15677/2009), ma ciò non è avvenuto essendo la stessa rimasta contumace.
Ne consegue, che la va condannata al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, della somma di € 47.073,00 (di cui € 26.840,00 a titolo di differenze per retribuzione mensile ordinaria;
€ 5.832,00 a titolo di 13^ mensilità; € 7.915,00 a titolo di Ferie maturate e non godute;
€ 1.191,00 a titolo di Permessi maturati e non goduti;
€ 5.294,99 a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo.
Tali somme sono liquidate in virtù dei criteri di calcolo indicati nel conteggio di cui al fascicolo di parte ricorrente, sulla scorta del CCNL in atti e del livello di inquadramento (Cat. E) ivi indicato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della resistente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 47.073,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in CP_1 favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 4.800,00, per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 18.06.2025
Il Giudice del Lavoro
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