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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2067/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 2067 del ruolo generale dell'anno 2019
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. ARESTI VALERIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
VIA SONNINO N°147 09127 CAGLIARI, presso lo studio dell'avv. CHESSA MARCELLO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni:
per la parte ricorrente: rinuncia alla domanda di addebito vinte le spese per la parte resistente:
1 1. Pronunciare la separazione dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
2. Rigettare le domande avanzate dalla Sig.ra poiché infondate in fatto e Parte_1
diritto;
3. con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2019, ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione dal marito, con il quale aveva contratto matrimonio in data Controparte_1
09.02.1985.
Ha domandato, inoltre, l'addebito della separazione al resistente, deducendo: che a partire dal 2009
il Comparetti aveva iniziato a porre in essere ripetute violenze psicologiche nei suoi confronti, consistenti in atteggiamenti ed espressioni denigranti;
che nell'ultimo anno la situazione era ulteriormente peggiorata;
che, inoltre, il resistente aveva intrapreso una relazione extraconiugale e si era allontanato dall'abitazione coniugale senza giustificato motivo.
Ha precisato, inoltre, che il resistente, impiegato presso l'Ospedale SS. Trinità di Cagliari, percepiva un reddito medio mensile di circa €.
1.500 al mese (comprensivo di tredicesima mensilità), oltre a periodici accrediti sul proprio conto corrente relativi a rimborsi del GSE, pari a circa €.
2.000 all'anno, e che su tale reddito gravava solo il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale pari a circa €. 520,00.
Quanto alla propria condizione economica, ha allegato di essere impiegata presso uno studio legale e di percepire un reddito mensile pari a circa € 700,00 (comprensivo di tredicesima mensilità), oltre ad una somma variabile mensilmente, ma comunque non superiore a €. 150,00 circa, per l'attività
svolta presso il Call center Quidam s.r.l.
Ha, altresì, evidenziato di dover provveder al pagamento di diversi finanziamenti per un totale di €
258,00 mensili, instando dunque per il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
costituitosi in giudizio, ha contestato le allegazioni di controparte relative alla Controparte_1
propria condotta aggressiva, precisando che dal 2009 la aveva iniziato a manifestare Parte_1
instabilità umorale, con crisi di panico ed ossessiva gelosia e che tale condizione era peggiorata a seguito della malattia della figlia, prematuramente scomparsa, costringendolo nel 2018 ad allontanarsi dalla casa coniugale.
2 Ha contestato, inoltre, le spese indicate dalla ricorrente domandando il rigetto della avversa domanda volta ad ottenere un contributo per il mantenimento.
Con ordinanza del 26.09.2019, il presidente ha posto in capo al resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 100,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, aumentata ad €
200,00 in sede di reclamo.
Con sentenza del 21.02.2020 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande.
Istruita con prova testimoniale e documentale, con provvedimento del 21.05.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con comparsa conclusionale del 19.07.2024, il resistente ha dichiarato di aver depositato in data
30/03/2021 ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, precisando che il procedimento è stato concluso con sentenza n. 2509/2023
Con memoria di replica dell'11.09.2024 la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito,
chiedendo la condanna del resistente al pagamento delle spese processuali.
Vista la rinuncia alla domanda di addebito e tenuto conto della instaurazione del giudizio di divorzio, concluso con sentenza del 24.10.2023, rilevata la identità delle istanze tra i due giudizi,
deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse ex art. 100 cpc.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 31.01.2025
Il giudice rel. Il presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 2067 del ruolo generale dell'anno 2019
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. ARESTI VALERIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
VIA SONNINO N°147 09127 CAGLIARI, presso lo studio dell'avv. CHESSA MARCELLO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni:
per la parte ricorrente: rinuncia alla domanda di addebito vinte le spese per la parte resistente:
1 1. Pronunciare la separazione dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
2. Rigettare le domande avanzate dalla Sig.ra poiché infondate in fatto e Parte_1
diritto;
3. con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2019, ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione dal marito, con il quale aveva contratto matrimonio in data Controparte_1
09.02.1985.
Ha domandato, inoltre, l'addebito della separazione al resistente, deducendo: che a partire dal 2009
il Comparetti aveva iniziato a porre in essere ripetute violenze psicologiche nei suoi confronti, consistenti in atteggiamenti ed espressioni denigranti;
che nell'ultimo anno la situazione era ulteriormente peggiorata;
che, inoltre, il resistente aveva intrapreso una relazione extraconiugale e si era allontanato dall'abitazione coniugale senza giustificato motivo.
Ha precisato, inoltre, che il resistente, impiegato presso l'Ospedale SS. Trinità di Cagliari, percepiva un reddito medio mensile di circa €.
1.500 al mese (comprensivo di tredicesima mensilità), oltre a periodici accrediti sul proprio conto corrente relativi a rimborsi del GSE, pari a circa €.
2.000 all'anno, e che su tale reddito gravava solo il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale pari a circa €. 520,00.
Quanto alla propria condizione economica, ha allegato di essere impiegata presso uno studio legale e di percepire un reddito mensile pari a circa € 700,00 (comprensivo di tredicesima mensilità), oltre ad una somma variabile mensilmente, ma comunque non superiore a €. 150,00 circa, per l'attività
svolta presso il Call center Quidam s.r.l.
Ha, altresì, evidenziato di dover provveder al pagamento di diversi finanziamenti per un totale di €
258,00 mensili, instando dunque per il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
costituitosi in giudizio, ha contestato le allegazioni di controparte relative alla Controparte_1
propria condotta aggressiva, precisando che dal 2009 la aveva iniziato a manifestare Parte_1
instabilità umorale, con crisi di panico ed ossessiva gelosia e che tale condizione era peggiorata a seguito della malattia della figlia, prematuramente scomparsa, costringendolo nel 2018 ad allontanarsi dalla casa coniugale.
2 Ha contestato, inoltre, le spese indicate dalla ricorrente domandando il rigetto della avversa domanda volta ad ottenere un contributo per il mantenimento.
Con ordinanza del 26.09.2019, il presidente ha posto in capo al resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 100,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, aumentata ad €
200,00 in sede di reclamo.
Con sentenza del 21.02.2020 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande.
Istruita con prova testimoniale e documentale, con provvedimento del 21.05.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con comparsa conclusionale del 19.07.2024, il resistente ha dichiarato di aver depositato in data
30/03/2021 ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, precisando che il procedimento è stato concluso con sentenza n. 2509/2023
Con memoria di replica dell'11.09.2024 la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito,
chiedendo la condanna del resistente al pagamento delle spese processuali.
Vista la rinuncia alla domanda di addebito e tenuto conto della instaurazione del giudizio di divorzio, concluso con sentenza del 24.10.2023, rilevata la identità delle istanze tra i due giudizi,
deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse ex art. 100 cpc.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 31.01.2025
Il giudice rel. Il presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti
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