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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8395 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
30/03/1983, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loredana Caadducciu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elena D'Angelo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/07/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 4 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi vicendevolmente la residenza.
2. I coniugi si accordano per l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi, con collocamento presso la madre.
3. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Le decisioni di maggior interesse per i figli minori, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione ad attività formative extrascolastiche, la scelta di attività sportive di svago, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
5. Ai soli fini delle registrazioni anagrafiche i figli manterranno la propria residenza con la madre nella casa in Elmas in Via dell'Acquabella n. 20; ogni eventuale trasferimento dovrà essere concordato tra i genitori i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente.
6. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7. Le modalità ed i tempi della presenza dei minori presso i genitori vengono così concordati:
a) i figli minori vedranno il padre ogni qualvolta lo desiderino compatibilmente con gli impegni di scuola, ludici e/o sportivi degli stessi e con accordo della
Pag. 2 di 4 signora in modo da poter organizzare e conciliare gli impegni Pt_1 lavorativi;
il signor vedrà comunque i figli e starà con loro almeno CP_1 due pomeriggi infrasettimanali collaborando fattivamente nella gestione degli stessi in merito alle attività sportive e/o ludiche dei minori al fine di garantire una continuità nei rapporti con gli stessi.
Il signor barista presso un punto bar dell'aeroporto di Elmas (CA) si CP_1 impegna a comunicare i turni lavorativi alla signora in modo da poter Pt_1 organizzare e gestire in maniera serena la quotidianità e le esigenze dei minori.
Compatibilmente con il lavoro e salvo diversi accordi per motivi di salute e/o impegni familiari contingenti, i coniugi si accordano affinché i figli trascorrano con i genitori un fine settimana in modo alternato ed esattamente dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica dopo aver consumato la cena.
b) Durante le vacanze estive i minori trascorreranno presso ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, nel mese di luglio o nel mese di agosto di ciascun anno, e ciò in base alle esigenze dei genitori che dovranno essere comunicate preventivamente entro il mese di giugno di ciascun anno, salvo diversi accordi.
c) Nel periodo delle vacanze natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, la
Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; parimenti i minori staranno con ciascun genitore, alternativamente di anno in anno, il 31 dicembre/1° gennaio ed il 6 gennaio nonché alternativamente di anno in anno con ciascun genitore i giorni di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi.
d) Ogni altra festività del calendario sarà trascorsa dai minori con alternanza cronologica con ciascuno dei genitori.
e) Qualora un genitore intenda trascorrere con i figli più di una giornata fuori dall'ambito del proprio domicilio (ad es. vacanze prolungate in altre località della Sardegna, nel resto d'Italia e/o all'estero), il medesimo avrà l'onere di informare l'altro genitore con congruo anticipo.
8. Il signor rinuncia alla quota del 50% relativa all'assegno unico a CP_1 favore dei figli minori;
tale somma verrà versata a titolo di contributo al mantenimento e la signora sarà legittimata pertanto a percepire il 100% Pt_1 dell'assegno unico oltre eventuali sussidi e/o bonus che il comune di residenza dovesse elargire a favore del nucleo familiare.
9. Per i genitori è prevista la reciproca partecipazione nella misura del 50% per ciascuno, alle necessarie spese straordinarie di mantenimento dei minori, preventivamente concordate, in relazione a visite, cure ed interventi medici, viaggi di istruzione, attività sportive e ricreative e a tutte quelle contenute nell'elenco del CNF (che all'uopo si produce), impegnandosi reciprocamente in
Pag. 3 di 4 relazione a dette spese, al rimborso del 50% di quanto l'altro abbia a detto titolo anticipato fornendone idonea documentazione.
10. Per quanto riguarda la casa sita in Elmas in Via dell'Acquabella n. 20, questa è di proprietà esclusiva dei genitori della ricorrente i quali Parte_1 hanno concesso alla stessa il comodato d'uso gratuito su tale immobile con contratto regolarmente registrato.
La casa coniugale rimane assegnata alla signora la quale continuerà a Pt_1 viverci insieme ai figli minori;
il signor lascerà in via definitiva la casa CP_1 coniugale entro il 31 dicembre 2024.
11. I coniugi si danno fin d'ora l'autorizzazione al rilascio del passaporto per gli stessi.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 05/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8395 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
30/03/1983, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loredana Caadducciu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elena D'Angelo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/07/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 4 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi vicendevolmente la residenza.
2. I coniugi si accordano per l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi, con collocamento presso la madre.
3. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Le decisioni di maggior interesse per i figli minori, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione ad attività formative extrascolastiche, la scelta di attività sportive di svago, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
5. Ai soli fini delle registrazioni anagrafiche i figli manterranno la propria residenza con la madre nella casa in Elmas in Via dell'Acquabella n. 20; ogni eventuale trasferimento dovrà essere concordato tra i genitori i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente.
6. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7. Le modalità ed i tempi della presenza dei minori presso i genitori vengono così concordati:
a) i figli minori vedranno il padre ogni qualvolta lo desiderino compatibilmente con gli impegni di scuola, ludici e/o sportivi degli stessi e con accordo della
Pag. 2 di 4 signora in modo da poter organizzare e conciliare gli impegni Pt_1 lavorativi;
il signor vedrà comunque i figli e starà con loro almeno CP_1 due pomeriggi infrasettimanali collaborando fattivamente nella gestione degli stessi in merito alle attività sportive e/o ludiche dei minori al fine di garantire una continuità nei rapporti con gli stessi.
Il signor barista presso un punto bar dell'aeroporto di Elmas (CA) si CP_1 impegna a comunicare i turni lavorativi alla signora in modo da poter Pt_1 organizzare e gestire in maniera serena la quotidianità e le esigenze dei minori.
Compatibilmente con il lavoro e salvo diversi accordi per motivi di salute e/o impegni familiari contingenti, i coniugi si accordano affinché i figli trascorrano con i genitori un fine settimana in modo alternato ed esattamente dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica dopo aver consumato la cena.
b) Durante le vacanze estive i minori trascorreranno presso ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, nel mese di luglio o nel mese di agosto di ciascun anno, e ciò in base alle esigenze dei genitori che dovranno essere comunicate preventivamente entro il mese di giugno di ciascun anno, salvo diversi accordi.
c) Nel periodo delle vacanze natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, la
Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; parimenti i minori staranno con ciascun genitore, alternativamente di anno in anno, il 31 dicembre/1° gennaio ed il 6 gennaio nonché alternativamente di anno in anno con ciascun genitore i giorni di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi.
d) Ogni altra festività del calendario sarà trascorsa dai minori con alternanza cronologica con ciascuno dei genitori.
e) Qualora un genitore intenda trascorrere con i figli più di una giornata fuori dall'ambito del proprio domicilio (ad es. vacanze prolungate in altre località della Sardegna, nel resto d'Italia e/o all'estero), il medesimo avrà l'onere di informare l'altro genitore con congruo anticipo.
8. Il signor rinuncia alla quota del 50% relativa all'assegno unico a CP_1 favore dei figli minori;
tale somma verrà versata a titolo di contributo al mantenimento e la signora sarà legittimata pertanto a percepire il 100% Pt_1 dell'assegno unico oltre eventuali sussidi e/o bonus che il comune di residenza dovesse elargire a favore del nucleo familiare.
9. Per i genitori è prevista la reciproca partecipazione nella misura del 50% per ciascuno, alle necessarie spese straordinarie di mantenimento dei minori, preventivamente concordate, in relazione a visite, cure ed interventi medici, viaggi di istruzione, attività sportive e ricreative e a tutte quelle contenute nell'elenco del CNF (che all'uopo si produce), impegnandosi reciprocamente in
Pag. 3 di 4 relazione a dette spese, al rimborso del 50% di quanto l'altro abbia a detto titolo anticipato fornendone idonea documentazione.
10. Per quanto riguarda la casa sita in Elmas in Via dell'Acquabella n. 20, questa è di proprietà esclusiva dei genitori della ricorrente i quali Parte_1 hanno concesso alla stessa il comodato d'uso gratuito su tale immobile con contratto regolarmente registrato.
La casa coniugale rimane assegnata alla signora la quale continuerà a Pt_1 viverci insieme ai figli minori;
il signor lascerà in via definitiva la casa CP_1 coniugale entro il 31 dicembre 2024.
11. I coniugi si danno fin d'ora l'autorizzazione al rilascio del passaporto per gli stessi.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 05/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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