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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 979/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25 febbraio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
Avv. LANCIAPRIMA US (c.f. ); C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Angelozzi e Gianmarco Curto
appellante
contro
(c.f. ); CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Lobello
appellata
avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza repert. n. 1068/2023 del 02/08/2023 del
Tribunale di Teramo nel procedimento r.g.a.c. 3558/2022.
All'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma dell'ordinanza monocratica repert. n. 1068/2023 del 02/08/2023 emessa dal Tribunale di Teramo all'esito del giudizio RG n.3558/2022, disattesa ogni contraria domanda, istanze ed eccezione, per le ragioni di cui in narrativa:
A) in accoglimento del primo motivo, condannare la SI.ra al pagamento CP_1 dell'ulteriore importo pari a 150,00 € (oltre IVA) a titolo di rimborso delle spese forfettarie previste dal punto 3 dell'incarico;
B) in accoglimento del secondo motivo, condannare la SI.ra al CP_1 pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado RG n.3558/2022 per l'importo quantificato in 2.552,00 € (o nell'importo ritenuto di giustizia), oltre esborsi sostenuti per la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo (145,50 €), spese forfettarie al
15% e CPA (e IVA di legge).
Con vittoria di spese e compensi”.
Conclusioni dell'appellata, in comparsa di costituzione e non modificate.
“Voglia l'll.ma Corte d'Appello di L'Aquila ritenere e dichiarare infondati in fatto ed in diritto i motivi di gravame proposti e conseguentemente rigettare l'appello proposto, e confermare integralmente l'ordinanza n. 1068/2023 del 02.08.2023 emessa dal
Tribunale di Teramo.
pag. 2/14 Con vittoria di spese diritti ed onorari del grado”.
FATTO E DIRITTO
1. Ordinanza impugnata. Con ordinanza n. 1068/2023 del 02.08.2023 il Tribunale di
Teramo, pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1099/2022 proposta da nei confronti dell'Avv. US CI, ricorrente in monitorio per CP_1 un credito di €. 4.700,00, oltre accessori, vantato titolo di competenze professionali maturate e non corrisposte in riferimento all'attività svolta in un procedimento patrocinato dinanzi alla Corte di Cassazione e concluso con esito favorevole, respingeva l'opposizione e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannava parte opponente al pagamento della minor somma di €. 1.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
1.1 Istruita la causa mediante le sole produzioni documentali, il primo giudice rigettava la spiegata opposizione con la quale era stata eccepita l'inesistenza del credito vantato dall'opposto sul presupposto della sua avvenuta estinzione a seguito del pagamento della complessiva somma pari ad €. 3.700,00, così come quantificata dalle parti attraverso specifici accordi verbali diretti a regolare le competenze del professionista per la sua attività; in particolare, dando atto dell'avvenuto pagamento in favore dell'opposto della somma di €. 3.700,00, in quanto ammesso e non contestato, rilevava che detto pagamento era da ritenere insufficiente a sanare la pretesa creditoria, atteso che, sulla base della convenzione di incarico sottoscritta dalle parti in data 3.10.2011 allo scopo di regolare l'attività da prestare nel giudizio davanti la Corte di Cassazione, per il caso di esito favorevole del giudizio, ipotesi poi verificatisi in concreto, l'importo del compenso professionale da versare in favore dell'opposto era fissato nella somma di
€. 4.700,00. Per tale ragione il Tribunale adìto rigettava l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di €. 1.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, disponendo altresì la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite alla luce della reciproca soccombenza.
pag. 3/14
2. Appello. Avverso l'ordinanza pronunciata in primo grado ha proposto appello l'Avv.
US CI per i motivi di seguito indicati:
2.1 Mancato accoglimento del capo di domanda per il pagamento delle voci accessorie previste dal punto 3) dell'incarico.
Con tale motivo, l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il primo giudice si è limitato a condannare l'odierna appellata al pagamento in suo favore della somma di €
1.000,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, quale residuo da versare a saldo delle competenze professionali maturate e non corrisposte, omettendo di disporre anche il pagamento delle voci accessorie previste dalla legge, segnatamente la voce relativa al rimborso delle spese forfettarie. Dunque, secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi su tutte le domande, come impone e dispone l'art. 112 c.p.c., nonostante l'appellante avesse sempre chiesto il pagamento delle spese forfettarie al 15% sin dal momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e ribadendo tale richiesta anche nella comparsa di costituzione e risposta depositata a seguito della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo.
2.2 Motivazione contraddittoria – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92
c.p.c.
Con tale motivo, parte appellante ha contestato l'ordinanza nella parte relativa alla statuizione di compensazione delle spese di lite di primo grado, in contraddizione sia con la parte motiva che con l'esito finale del giudizio, oltre che in violazione degli art. 91 e 92 c.p.c.
In particolare, secondo l'appellante vi sarebbe in primo luogo un'evidente contraddittorietà nel provvedimento impugnato laddove il primo giudice, dopo aver accolto la domanda dell'opposto, sia pure nella misura ridotta, ha dapprima rilevato in motivazione che “le spese di lite seguono la soccombenza, osservato, inoltre, che il creditore che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento pag. 4/14 processuale con attenzione al giudizio monitorio”, salvo poi disporre che alla luce della
“reciproca soccombenza le spese vanno integralmente compensate tra le parti”.
Inoltre, l'ordinanza tralascerebbe in fatto la circostanza per cui mentre l'opposto provvedeva a ridurre la sua pretesa creditoria con la comparsa di costituzione in primo grado depositata a seguito della spiegata opposizione, al contrario l'opponente, odierno appellato, non aveva mai dato riscontro alle richieste di pagamento del creditore, mentre in diritto trascurerebbe l'interpretazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. fornita dalla Suprema
Corte (Cass. civ. S.U. n. 32061/2022) secondo cui l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza che appare configurabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
Alla luce di tali argomenti, in riforma dell'ordinanza impugnata ha domandato la condanna dell'odierna appellata, risultata soccombente, al pagamento delle spese e competenze del primo grado da liquidare sulla base del valore complessivo della domanda, quindi prendendo come riferimento lo scaglione del valore compreso tra
1.101,00 e 5.2000,00 e tenuto conto delle tariffe medie.
3. Si è costituita in grado di appello contestando nel merito il proposto CP_1
gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto ed invocando la conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria delle spese di lite del presente grado. Segnatamente, quanto al primo motivo, ha rilevato nella sostanza la carenza di interesse ad agire, in quanto la condanna al pagamento delle spese forfettarie costituisce un accessorio comunque dovuto anche in assenza di espressa ed esplicita disposizione nel provvedimento giudiziale, essendo tale voce prevista dalla legge e, quanto al secondo motivo, ha evidenziato la correttezza della decisione in quanto adeguata alla rilevata reciproca soccombenza.
4. Motivi della decisione.
4.1 Il primo motivo appare infondato e deve essere disatteso.
pag. 5/14 Il quadro normativo di riferimento e l'interpretazione fornita nella giurisprudenza sulla questione sollevata dall'appellante escludono la fondatezza della richiesta e della censura rilevata. L'art. 13, comma 10, legge n. 247/2012, stabilisce che all'avvocato, sia in ipotesi di convenzione e determinazione contrattuale sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al compenso per le prestazioni professionali svolte è dovuto un ulteriore importo a titolo di rimborso delle spese forfettarie, la cui misura viene determinata con apposito decreto del Ministero della Giustizia.
È dovuta altresì un'ulteriore somma per altri oneri e spese eventualmente sostenuti e anticipati dall'avvocato per l'esecuzione dell'incarico che, peraltro, a differenza delle spese forfettarie, devono essere giustificati e documentati dal professionista.
Il DM n. 55/2014 ha provveduto a determinare e quantificare la misura delle spese forfettarie fissandola nella percentuale fino al 15 % del compenso totale dovuto per la prestazione.
Successivamente con il D.M. n. 147/2022 si è stabilito che la misura del 15% è da ritenere fissa e determinata ex lege. Tale disposizione ministeriale comporta, quale diretta conseguenza, che la voce (e da ultimo anche la misura del 15%) delle spese forfetarie costituisce un indicatore vincolante sia per il giudice nella fase della liquidazione giudiziale del compenso, sia per le stesse parti in caso di convenzione privata, nel senso che essendo il parametro di riferimento un indicatore del valore economico medio della prestazione professionale, le "spese forfettarie" sono da considerare una componente fissa del compenso dovuto all'avvocato, come tale non rientrante fra i cosiddetti oneri accessori.
Alla luce del quadro normativo delineato si deve affermare che le spese forfettarie spettano automaticamente e di diritto all'avvocato anche in assenza di una richiesta espressa e di una specifica allegazione, a differenza delle istanze per il rimborso delle spese vive che, invece, per essere riconosciute in favore del professionista devono essere supportate da apposita e dettagliata documentazione giustificativa e oggetto di una espressa richiesta da parte dell'avvocato (Cass. 4 gennaio 2024, n. 217).
pag. 6/14 Del resto, la Suprema Corte, con diverse pronunce conformi e costanti, ha ormai da tempo precisato e chiarito che il rimborso delle spese generali o forfettarie spetta in ogni caso all'avvocato in via diretta e automatica, con determinazione “ex lege”, con la conseguenza che detto rimborso si deve ritenere compreso nella liquidazione delle competenze spettanti al professionista nella misura fissa del 15%, anche in assenza di una espressa menzione nel dispositivo della sentenza (Cass. Civ. n. 17046/2015) o in genere di qualsiasi altro provvedimento di tipo decisorio (Corte di Appello di Roma, sent. del 18.12.2015.), atteso che la sua previsione è sempre implicita nella condanna alle spese e, dunque, costituisce titolo che abilita il professionista alla sua riscossione.
In applicazione del su indicato orientamento la suprema Corte ha affermato che “il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13, comma 10, Legge n. 247/2012 e dell'art. 2 del D.M. 55/2014, è titolo per il riconoscimento del rimborso” (Cass. Civ.,
Ord. n. 9385/2019), senza necessità di ulteriori attività o azioni da parte del professionista.
Del resto, lo stesso principio vale e si applica anche per quanto riguarda l'Iva e il Cap che devono essere riconosciuti al professionista anche senza esplicita menzione, proprio perché previsti e dovuti per legge.
Nella fattispecie in esame, pertanto, sulla base del quadro normativo di riferimento e della costante e univoca interpretazione della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, cui questa corte aderisce, si deve affermare che la doglianza sollevata dall'appellante tesa a contestare l'omessa menzione della voce relativa al rimborso forfettario in aggiunta alla condanna relativa al pagamento del compenso professionale nei confronti dell'appellata, non essendo pregiudicativa del diritto di richiedere e ottenere il pagamento anche delle spese forfettarie, essendo implicita e riconosciuta in via automatica nella pronuncia di condanna, non costituisce un'ipotesi di omessa pronuncia e quindi deve essere rigettata integralmente.
pag. 7/14 4.2 Per quanto attiene al secondo motivo di appello, con il quale si contesta la parte relativa alla statuizione sulle spese di lite che il primo giudice ha inteso compensare integralmente fra le parti, nonostante il fatto che parte appellante fosse risultata vittoriosa nel giudizio di opposizione, ancorché in parte, con un riconoscimento di un credito inferiore rispetto a quello richiesto, appare parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati.
La materia relativa all'addebito delle spese di lite è disciplinata dagli articoli 91 e 92
c.p.c.
L'art. 91 c.p.c. detta la regola generale per cui la statuizione sulle spese e competenze di lite è rapportata e connessa al principio della soccombenza che deve essere riferito all'esito finale della lite e in forza del quale deve essere disposta la condanna alle spese a carico della parte risultata soccombente e in favore della parte vittoriosa, anche in assenza di una esplicita richiesta di quest'ultima, salvo una diversa e esplicita volontà di segno contrario.
L'art. 92 c.p.c. prevede e regola le eccezioni al principio generale della soccombenza, mitigandone il rigore, prevedendo che possa essere esclusa la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa qualora risultano eccessive o superflue, nonché la possibilità, a prescindere dalla soccombenza, di condannare una parte al rimborso delle spese in caso di accertata violazione del dovere di lealtà e probità (primo comma) oppure in caso di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti
(comma secondo).
Le ipotesi da prendere in considerazione nella fattispecie in esame sono quella della soccombenza reciproca e parziale, le uniche che potrebbero giustificare e legittimare la decisione del primo giudice in punto di compensazione integrale delle spese disposta in primo grado. La soccombenza reciproca si verifica allorquando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale eventualmente introdotta dalla controparte oppure nell'ipotesi in cui vengono proposte diverse domande dalla stessa parte e ne vengono accolte solo alcune, mentre la soccombenza parziale si verifica pag. 8/14 nell'ipotesi in risultano accolti solo alcuni capi dell'unica domanda. Secondo quanto di recente affermato dalla Corte di legittimità (Cass. civ. n. 32061/2022), “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Nella vicenda in esame, premesso che il procedimento monitorio e quello di cognizione susseguente all'opposizione costituiscono due fasi del medesimo procedimento che deve essere considerato unitariamente e nel suo complesso anche ai fini della liquidazione delle spese di lite, non si ravvedono i presupposti per farsi luogo alla compensazione integrale delle spese che è stata motivata dal primo giudice sulla ravvisata soccombenza reciproca delle parti, e ciò anche alla luce della condotta tenuta dalle parti sia nella fase monitoria che in quella di cognizione.
In primo luogo, infatti, ritenuto la revoca del decreto ingiuntivo, per i motivi detti, non costituisce motivo per ritenere il creditore soccombente, atteso che la valutazione deve essere eseguita sulla complessiva vicenda giudiziaria;
nel caso di specie si deve rilevare che all'esito del giudizio di merito la domanda dell'appellante è stata accolta, sia pure per una somma inferiore rispetto a quella richiesta nel decreto ingiuntivo, con la conseguente condanna dell'appellata al relativo pagamento. Inoltre, occorre osservare come in seguito alla spiegata opposizione a decreto ingiuntivo nella quale è stata eccepita l'estinzione del credito a seguito del pagamento della somma di €. 3.700,00, da considerare a saldo della pretesa creditoria, parte appellante nella comparsa di risposta ha ammesso tale versamento e ha provveduto a rimodulare la propria pretesa proprio in considerazione dell'adempimento parziale, chiedendo il pagamento della somma residua. Parte appellata, viceversa, ha insistito nella sua difesa, ovvero di ritenere il pagamento eseguito quale esatto adempimento della propria obbligazione, con effetto pag. 9/14 estintivo della sua posizione, adducendo l'esistenza di accordi verbali intervenuti tra le parti tesi a concordare la somma da versare all'appellante per la sua prestazione professionale.
L'appellante, invece, ha dedotto che il compenso professionale quantificato nella somma di €. 4.700,00 era stato determinato in forza di apposita convenzione di incarico sottoscritta dalle parti e diretta a disciplinare sia l'attività da prestare che il relativo importo da versare all'esito del giudizio, con la previsione che in caso di esito favorevole, ipotesi che poi si è in concreto verificata, l'appellata avrebbe dovuto versare in favore del professionista la somma di €. 4.700,00.
Il giudice di primo grado ha aderito, dunque, integralmente alla tesi dell'odierno appellante, ritenendo valida, efficace e vincolante tra le parti la convenzione di incarico scritta e accertando che il credito, proprio in forza della suddetta convenzione, era stato determinato nella somma di €. 4.700,00 e verificato, in quanto non contestato, il pagamento da parte dell'odierna appellata della somma di €. 3.700,00 in favore dell'appellante, ha ritenuto detto pagamento quale adempimento parziale e non estintivo dell'obbligazione e, per tale motivo, ha condannato l'odierna appellata al pagamento della somma di €. 1.000,00, oltre interessi in favore del professionista.
Sulla base di tale principio e dei fatti accertati, osserva questa corte che nella fattispecie in esame, ripercorse le fasi dell'intero giudizio, rilevato che la revoca del decreto ingiuntivo non costituisce motivo per determinare la soccombenza della parte che subisce la revoca in quanto occorre fare riferimento all'intero corso e esito del giudizio da valutare nel suo complesso, esaminate le contrapposte tesi sostenute dalle parti, considerata la condotta dell'appellante il quale a fronte dell'eccezione di pagamento ha provveduto in sede di giudizio sul merito a ridurre la propria pretesa, valutata altresì la condotta dell'appellata la quale ha insistito sull'eccezione di adempimento totale con negazione del credito vantato dall'opposto, anche nella misura inferire, valutato inoltre l'esito finale del giudizio in cui è stata accolta la domanda dell'odierno appellante come rideterminata a seguito dell'opposizione, vada esclusa senz'altro l'ipotesi della soccombenza reciproca, avendo l'odierno appellante svolto una sola domanda nei pag. 10/14 confronti della appellata che è stata accolta, sia pure parzialmente e per un importo inferiore rispetto a quello inizialmente richiesto in fase monitoria.
Ne deriva, pertanto, esclusa la ripetizione delle spese e competenze della fase monitoria, attesa la revoca del decreto ingiuntivo, che la decisione in punto di spese di lite assunta dal primo giudice, oltre che contraddittoria, non appare adeguata alle regole e ai principi di cui agli articoli 91 e 92 c.p.c. e, per l'effetto, previo disconoscimento della soccombenza reciproca, deve essere revocata la statuizione con la quale il primo giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado che, dunque, previa rimodulazione e quantificazione devono essere poste a totale carico della parte odierna appellata, risultata soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione del compenso da liquidare in favore dell'appellante per l'attività prestata in primo grado, la questione che si pone e che deve essere esaminata è se occorre riferimento al valore della controversia secondo la domanda giudiziale (c.d. disputatum) o a quello minore determinato dal provvedimento del giudice (c.d. decisum). L'art. 5, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, stabilisce che
“Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”.
Al riguardo, in tema di compensi professionali forensi, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che si deve riferimento al valore effettivo (decisum) della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello derivante dall'applicazione degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile (valore della domanda), e tale criterio “impone al giudice di merito di verificare in concreto l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se, al fine di determinare le competenze dovute al legale,
l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia” (Cass. Sez. 2, 13/03/2023, n. 7224; Cass. Sez. 2, 23/11/2022, n. 34523;
pag. 11/14 Cass. Sez. 2, 12/07/2018, n. 18507; Cass. Sez. 2, 31/05/2010, n. 13229; Cass. Sez. 2,
08/02/2012, n. 1805).
Sulla base di tale orientamento il principio che ne deriva è quello per cui si deve escludere una preferenza diretta e automatica da accordare al criterio del decisum, essendo invece necessaria una valutazione complessiva sull'effettiva attività svolta dal legale e una indagine volta a stabilire la congruità del compenso sulla base del principio
“generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata” (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 376/2024), quale emerge dall'interpretazione delle disposizioni in materia di parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati.
Alla luce di tali principi e orientamenti, in applicazione e esecuzione del medesimo argomento in forza del quale si è esclusa nella fattispecie in esame la ricorrenza dell'ipotesi della soccombenza reciproca delle parti, così come quella della soccombenza parziale, questa corte osserva che non può essere accolta la tesi dell'appellante secondo cui la liquidazione dovrebbe essere determinata sulla base del valore complessivo della domanda (€. 4.700,00), rilevato che il valore della domanda, come del resto determinato dallo stesso appellante in sede di comparsa di costituzione e risposta a seguito della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, è stato determinato nella minore somma, poi effettivamente riconosciuta in favore dell'appellante, pari ad €.
1.000,00, da cui devono essere esclusi gli interessi e accessori. Pertanto, la liquidazione del compenso deve essere effettuata sulla base delle tariffe medie relative allo scaglione delle cause con valore fino ad €. 1.100,00.
Dunque, la liquidazione del compenso per la fase di cognizione di primo grado, esclusa la fase monitoria, deve essere determinata nella somma pari ad €. 662,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, Iva se dovuta e cap come per legge.
5. Pertanto e conclusivamente, alla luce delle motivazioni riportate nelle premesse,
l'appello merita di essere accolto parzialmente in relazione al secondo motivo del gravame, con la conseguente rideterminazione e rimodulazione delle spese di primo grado secondo i limiti e la mura indicati.
pag. 12/14 6. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello nei limiti sopra riportati, previa rimodulazione e determinazione delle spese e competenze del primo grado, queste devono essere poste a totale carico della parte risultata soccombente, odierna appellata,
e in favore dell'appellante e, tenuto conto del valore dello scaglione di riferimento sulla base della somma effettivamente richiesta e riconosciuta nel provvedimento impugnato
(€. 1.000,00) e delle tariffe medie, la somma da riconoscere in favore dell'appellante risulta essere pari ad €. 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre Iva se dovuta e cap come per legge.
7. Le spese di lite del presente grado, alla luce dell'accoglimento parziale del proposto gravame, devono essere poste nella misura del 50% a carico dell'appellata soccombente, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
8. Nel caso in esame non trova invece applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento solo da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014), in quanto, sia pure in parte, l'appello è stato accolto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CI US nei confronti di avverso l'ordinanza n. 1068/2023 del 02/08/2023 del Parte_1
Tribunale di Teramo, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, in riforma dell'ordinanza impugnata in punto di liquidazione delle spese e competenze di lite di primo grado, condanna Parte_1
al pagamento in favore dell'appellante delle spese e competenze del giudizio di primo grado, liquidate in € 662,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.v.a., se dovuta, e C.p.a. come per legge;
pag. 13/14 2) conferma nel resto l'ordinanza impugnata;
3) condanna parte appellata, , al pagamento in favore dell'appellante delle Parte_1
spese e competenze del presente grado di giudizio nella misura del 50%, liquidandole per l'intero in € 174,00 per spese ed € 494,00 per compensi (essendo il valore della somma riconosciuta in favore dell'appellante compreso nello scaglione fino a €.
1.100,00), oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. se dovuta e C.p.a. come per legge, compensando fra le parti il residuo 50%.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 979/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25 febbraio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
Avv. LANCIAPRIMA US (c.f. ); C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Angelozzi e Gianmarco Curto
appellante
contro
(c.f. ); CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Lobello
appellata
avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza repert. n. 1068/2023 del 02/08/2023 del
Tribunale di Teramo nel procedimento r.g.a.c. 3558/2022.
All'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma dell'ordinanza monocratica repert. n. 1068/2023 del 02/08/2023 emessa dal Tribunale di Teramo all'esito del giudizio RG n.3558/2022, disattesa ogni contraria domanda, istanze ed eccezione, per le ragioni di cui in narrativa:
A) in accoglimento del primo motivo, condannare la SI.ra al pagamento CP_1 dell'ulteriore importo pari a 150,00 € (oltre IVA) a titolo di rimborso delle spese forfettarie previste dal punto 3 dell'incarico;
B) in accoglimento del secondo motivo, condannare la SI.ra al CP_1 pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado RG n.3558/2022 per l'importo quantificato in 2.552,00 € (o nell'importo ritenuto di giustizia), oltre esborsi sostenuti per la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo (145,50 €), spese forfettarie al
15% e CPA (e IVA di legge).
Con vittoria di spese e compensi”.
Conclusioni dell'appellata, in comparsa di costituzione e non modificate.
“Voglia l'll.ma Corte d'Appello di L'Aquila ritenere e dichiarare infondati in fatto ed in diritto i motivi di gravame proposti e conseguentemente rigettare l'appello proposto, e confermare integralmente l'ordinanza n. 1068/2023 del 02.08.2023 emessa dal
Tribunale di Teramo.
pag. 2/14 Con vittoria di spese diritti ed onorari del grado”.
FATTO E DIRITTO
1. Ordinanza impugnata. Con ordinanza n. 1068/2023 del 02.08.2023 il Tribunale di
Teramo, pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1099/2022 proposta da nei confronti dell'Avv. US CI, ricorrente in monitorio per CP_1 un credito di €. 4.700,00, oltre accessori, vantato titolo di competenze professionali maturate e non corrisposte in riferimento all'attività svolta in un procedimento patrocinato dinanzi alla Corte di Cassazione e concluso con esito favorevole, respingeva l'opposizione e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannava parte opponente al pagamento della minor somma di €. 1.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
1.1 Istruita la causa mediante le sole produzioni documentali, il primo giudice rigettava la spiegata opposizione con la quale era stata eccepita l'inesistenza del credito vantato dall'opposto sul presupposto della sua avvenuta estinzione a seguito del pagamento della complessiva somma pari ad €. 3.700,00, così come quantificata dalle parti attraverso specifici accordi verbali diretti a regolare le competenze del professionista per la sua attività; in particolare, dando atto dell'avvenuto pagamento in favore dell'opposto della somma di €. 3.700,00, in quanto ammesso e non contestato, rilevava che detto pagamento era da ritenere insufficiente a sanare la pretesa creditoria, atteso che, sulla base della convenzione di incarico sottoscritta dalle parti in data 3.10.2011 allo scopo di regolare l'attività da prestare nel giudizio davanti la Corte di Cassazione, per il caso di esito favorevole del giudizio, ipotesi poi verificatisi in concreto, l'importo del compenso professionale da versare in favore dell'opposto era fissato nella somma di
€. 4.700,00. Per tale ragione il Tribunale adìto rigettava l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di €. 1.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, disponendo altresì la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite alla luce della reciproca soccombenza.
pag. 3/14
2. Appello. Avverso l'ordinanza pronunciata in primo grado ha proposto appello l'Avv.
US CI per i motivi di seguito indicati:
2.1 Mancato accoglimento del capo di domanda per il pagamento delle voci accessorie previste dal punto 3) dell'incarico.
Con tale motivo, l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il primo giudice si è limitato a condannare l'odierna appellata al pagamento in suo favore della somma di €
1.000,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, quale residuo da versare a saldo delle competenze professionali maturate e non corrisposte, omettendo di disporre anche il pagamento delle voci accessorie previste dalla legge, segnatamente la voce relativa al rimborso delle spese forfettarie. Dunque, secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi su tutte le domande, come impone e dispone l'art. 112 c.p.c., nonostante l'appellante avesse sempre chiesto il pagamento delle spese forfettarie al 15% sin dal momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e ribadendo tale richiesta anche nella comparsa di costituzione e risposta depositata a seguito della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo.
2.2 Motivazione contraddittoria – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92
c.p.c.
Con tale motivo, parte appellante ha contestato l'ordinanza nella parte relativa alla statuizione di compensazione delle spese di lite di primo grado, in contraddizione sia con la parte motiva che con l'esito finale del giudizio, oltre che in violazione degli art. 91 e 92 c.p.c.
In particolare, secondo l'appellante vi sarebbe in primo luogo un'evidente contraddittorietà nel provvedimento impugnato laddove il primo giudice, dopo aver accolto la domanda dell'opposto, sia pure nella misura ridotta, ha dapprima rilevato in motivazione che “le spese di lite seguono la soccombenza, osservato, inoltre, che il creditore che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento pag. 4/14 processuale con attenzione al giudizio monitorio”, salvo poi disporre che alla luce della
“reciproca soccombenza le spese vanno integralmente compensate tra le parti”.
Inoltre, l'ordinanza tralascerebbe in fatto la circostanza per cui mentre l'opposto provvedeva a ridurre la sua pretesa creditoria con la comparsa di costituzione in primo grado depositata a seguito della spiegata opposizione, al contrario l'opponente, odierno appellato, non aveva mai dato riscontro alle richieste di pagamento del creditore, mentre in diritto trascurerebbe l'interpretazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. fornita dalla Suprema
Corte (Cass. civ. S.U. n. 32061/2022) secondo cui l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza che appare configurabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
Alla luce di tali argomenti, in riforma dell'ordinanza impugnata ha domandato la condanna dell'odierna appellata, risultata soccombente, al pagamento delle spese e competenze del primo grado da liquidare sulla base del valore complessivo della domanda, quindi prendendo come riferimento lo scaglione del valore compreso tra
1.101,00 e 5.2000,00 e tenuto conto delle tariffe medie.
3. Si è costituita in grado di appello contestando nel merito il proposto CP_1
gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto ed invocando la conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria delle spese di lite del presente grado. Segnatamente, quanto al primo motivo, ha rilevato nella sostanza la carenza di interesse ad agire, in quanto la condanna al pagamento delle spese forfettarie costituisce un accessorio comunque dovuto anche in assenza di espressa ed esplicita disposizione nel provvedimento giudiziale, essendo tale voce prevista dalla legge e, quanto al secondo motivo, ha evidenziato la correttezza della decisione in quanto adeguata alla rilevata reciproca soccombenza.
4. Motivi della decisione.
4.1 Il primo motivo appare infondato e deve essere disatteso.
pag. 5/14 Il quadro normativo di riferimento e l'interpretazione fornita nella giurisprudenza sulla questione sollevata dall'appellante escludono la fondatezza della richiesta e della censura rilevata. L'art. 13, comma 10, legge n. 247/2012, stabilisce che all'avvocato, sia in ipotesi di convenzione e determinazione contrattuale sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al compenso per le prestazioni professionali svolte è dovuto un ulteriore importo a titolo di rimborso delle spese forfettarie, la cui misura viene determinata con apposito decreto del Ministero della Giustizia.
È dovuta altresì un'ulteriore somma per altri oneri e spese eventualmente sostenuti e anticipati dall'avvocato per l'esecuzione dell'incarico che, peraltro, a differenza delle spese forfettarie, devono essere giustificati e documentati dal professionista.
Il DM n. 55/2014 ha provveduto a determinare e quantificare la misura delle spese forfettarie fissandola nella percentuale fino al 15 % del compenso totale dovuto per la prestazione.
Successivamente con il D.M. n. 147/2022 si è stabilito che la misura del 15% è da ritenere fissa e determinata ex lege. Tale disposizione ministeriale comporta, quale diretta conseguenza, che la voce (e da ultimo anche la misura del 15%) delle spese forfetarie costituisce un indicatore vincolante sia per il giudice nella fase della liquidazione giudiziale del compenso, sia per le stesse parti in caso di convenzione privata, nel senso che essendo il parametro di riferimento un indicatore del valore economico medio della prestazione professionale, le "spese forfettarie" sono da considerare una componente fissa del compenso dovuto all'avvocato, come tale non rientrante fra i cosiddetti oneri accessori.
Alla luce del quadro normativo delineato si deve affermare che le spese forfettarie spettano automaticamente e di diritto all'avvocato anche in assenza di una richiesta espressa e di una specifica allegazione, a differenza delle istanze per il rimborso delle spese vive che, invece, per essere riconosciute in favore del professionista devono essere supportate da apposita e dettagliata documentazione giustificativa e oggetto di una espressa richiesta da parte dell'avvocato (Cass. 4 gennaio 2024, n. 217).
pag. 6/14 Del resto, la Suprema Corte, con diverse pronunce conformi e costanti, ha ormai da tempo precisato e chiarito che il rimborso delle spese generali o forfettarie spetta in ogni caso all'avvocato in via diretta e automatica, con determinazione “ex lege”, con la conseguenza che detto rimborso si deve ritenere compreso nella liquidazione delle competenze spettanti al professionista nella misura fissa del 15%, anche in assenza di una espressa menzione nel dispositivo della sentenza (Cass. Civ. n. 17046/2015) o in genere di qualsiasi altro provvedimento di tipo decisorio (Corte di Appello di Roma, sent. del 18.12.2015.), atteso che la sua previsione è sempre implicita nella condanna alle spese e, dunque, costituisce titolo che abilita il professionista alla sua riscossione.
In applicazione del su indicato orientamento la suprema Corte ha affermato che “il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13, comma 10, Legge n. 247/2012 e dell'art. 2 del D.M. 55/2014, è titolo per il riconoscimento del rimborso” (Cass. Civ.,
Ord. n. 9385/2019), senza necessità di ulteriori attività o azioni da parte del professionista.
Del resto, lo stesso principio vale e si applica anche per quanto riguarda l'Iva e il Cap che devono essere riconosciuti al professionista anche senza esplicita menzione, proprio perché previsti e dovuti per legge.
Nella fattispecie in esame, pertanto, sulla base del quadro normativo di riferimento e della costante e univoca interpretazione della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, cui questa corte aderisce, si deve affermare che la doglianza sollevata dall'appellante tesa a contestare l'omessa menzione della voce relativa al rimborso forfettario in aggiunta alla condanna relativa al pagamento del compenso professionale nei confronti dell'appellata, non essendo pregiudicativa del diritto di richiedere e ottenere il pagamento anche delle spese forfettarie, essendo implicita e riconosciuta in via automatica nella pronuncia di condanna, non costituisce un'ipotesi di omessa pronuncia e quindi deve essere rigettata integralmente.
pag. 7/14 4.2 Per quanto attiene al secondo motivo di appello, con il quale si contesta la parte relativa alla statuizione sulle spese di lite che il primo giudice ha inteso compensare integralmente fra le parti, nonostante il fatto che parte appellante fosse risultata vittoriosa nel giudizio di opposizione, ancorché in parte, con un riconoscimento di un credito inferiore rispetto a quello richiesto, appare parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati.
La materia relativa all'addebito delle spese di lite è disciplinata dagli articoli 91 e 92
c.p.c.
L'art. 91 c.p.c. detta la regola generale per cui la statuizione sulle spese e competenze di lite è rapportata e connessa al principio della soccombenza che deve essere riferito all'esito finale della lite e in forza del quale deve essere disposta la condanna alle spese a carico della parte risultata soccombente e in favore della parte vittoriosa, anche in assenza di una esplicita richiesta di quest'ultima, salvo una diversa e esplicita volontà di segno contrario.
L'art. 92 c.p.c. prevede e regola le eccezioni al principio generale della soccombenza, mitigandone il rigore, prevedendo che possa essere esclusa la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa qualora risultano eccessive o superflue, nonché la possibilità, a prescindere dalla soccombenza, di condannare una parte al rimborso delle spese in caso di accertata violazione del dovere di lealtà e probità (primo comma) oppure in caso di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti
(comma secondo).
Le ipotesi da prendere in considerazione nella fattispecie in esame sono quella della soccombenza reciproca e parziale, le uniche che potrebbero giustificare e legittimare la decisione del primo giudice in punto di compensazione integrale delle spese disposta in primo grado. La soccombenza reciproca si verifica allorquando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale eventualmente introdotta dalla controparte oppure nell'ipotesi in cui vengono proposte diverse domande dalla stessa parte e ne vengono accolte solo alcune, mentre la soccombenza parziale si verifica pag. 8/14 nell'ipotesi in risultano accolti solo alcuni capi dell'unica domanda. Secondo quanto di recente affermato dalla Corte di legittimità (Cass. civ. n. 32061/2022), “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Nella vicenda in esame, premesso che il procedimento monitorio e quello di cognizione susseguente all'opposizione costituiscono due fasi del medesimo procedimento che deve essere considerato unitariamente e nel suo complesso anche ai fini della liquidazione delle spese di lite, non si ravvedono i presupposti per farsi luogo alla compensazione integrale delle spese che è stata motivata dal primo giudice sulla ravvisata soccombenza reciproca delle parti, e ciò anche alla luce della condotta tenuta dalle parti sia nella fase monitoria che in quella di cognizione.
In primo luogo, infatti, ritenuto la revoca del decreto ingiuntivo, per i motivi detti, non costituisce motivo per ritenere il creditore soccombente, atteso che la valutazione deve essere eseguita sulla complessiva vicenda giudiziaria;
nel caso di specie si deve rilevare che all'esito del giudizio di merito la domanda dell'appellante è stata accolta, sia pure per una somma inferiore rispetto a quella richiesta nel decreto ingiuntivo, con la conseguente condanna dell'appellata al relativo pagamento. Inoltre, occorre osservare come in seguito alla spiegata opposizione a decreto ingiuntivo nella quale è stata eccepita l'estinzione del credito a seguito del pagamento della somma di €. 3.700,00, da considerare a saldo della pretesa creditoria, parte appellante nella comparsa di risposta ha ammesso tale versamento e ha provveduto a rimodulare la propria pretesa proprio in considerazione dell'adempimento parziale, chiedendo il pagamento della somma residua. Parte appellata, viceversa, ha insistito nella sua difesa, ovvero di ritenere il pagamento eseguito quale esatto adempimento della propria obbligazione, con effetto pag. 9/14 estintivo della sua posizione, adducendo l'esistenza di accordi verbali intervenuti tra le parti tesi a concordare la somma da versare all'appellante per la sua prestazione professionale.
L'appellante, invece, ha dedotto che il compenso professionale quantificato nella somma di €. 4.700,00 era stato determinato in forza di apposita convenzione di incarico sottoscritta dalle parti e diretta a disciplinare sia l'attività da prestare che il relativo importo da versare all'esito del giudizio, con la previsione che in caso di esito favorevole, ipotesi che poi si è in concreto verificata, l'appellata avrebbe dovuto versare in favore del professionista la somma di €. 4.700,00.
Il giudice di primo grado ha aderito, dunque, integralmente alla tesi dell'odierno appellante, ritenendo valida, efficace e vincolante tra le parti la convenzione di incarico scritta e accertando che il credito, proprio in forza della suddetta convenzione, era stato determinato nella somma di €. 4.700,00 e verificato, in quanto non contestato, il pagamento da parte dell'odierna appellata della somma di €. 3.700,00 in favore dell'appellante, ha ritenuto detto pagamento quale adempimento parziale e non estintivo dell'obbligazione e, per tale motivo, ha condannato l'odierna appellata al pagamento della somma di €. 1.000,00, oltre interessi in favore del professionista.
Sulla base di tale principio e dei fatti accertati, osserva questa corte che nella fattispecie in esame, ripercorse le fasi dell'intero giudizio, rilevato che la revoca del decreto ingiuntivo non costituisce motivo per determinare la soccombenza della parte che subisce la revoca in quanto occorre fare riferimento all'intero corso e esito del giudizio da valutare nel suo complesso, esaminate le contrapposte tesi sostenute dalle parti, considerata la condotta dell'appellante il quale a fronte dell'eccezione di pagamento ha provveduto in sede di giudizio sul merito a ridurre la propria pretesa, valutata altresì la condotta dell'appellata la quale ha insistito sull'eccezione di adempimento totale con negazione del credito vantato dall'opposto, anche nella misura inferire, valutato inoltre l'esito finale del giudizio in cui è stata accolta la domanda dell'odierno appellante come rideterminata a seguito dell'opposizione, vada esclusa senz'altro l'ipotesi della soccombenza reciproca, avendo l'odierno appellante svolto una sola domanda nei pag. 10/14 confronti della appellata che è stata accolta, sia pure parzialmente e per un importo inferiore rispetto a quello inizialmente richiesto in fase monitoria.
Ne deriva, pertanto, esclusa la ripetizione delle spese e competenze della fase monitoria, attesa la revoca del decreto ingiuntivo, che la decisione in punto di spese di lite assunta dal primo giudice, oltre che contraddittoria, non appare adeguata alle regole e ai principi di cui agli articoli 91 e 92 c.p.c. e, per l'effetto, previo disconoscimento della soccombenza reciproca, deve essere revocata la statuizione con la quale il primo giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado che, dunque, previa rimodulazione e quantificazione devono essere poste a totale carico della parte odierna appellata, risultata soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione del compenso da liquidare in favore dell'appellante per l'attività prestata in primo grado, la questione che si pone e che deve essere esaminata è se occorre riferimento al valore della controversia secondo la domanda giudiziale (c.d. disputatum) o a quello minore determinato dal provvedimento del giudice (c.d. decisum). L'art. 5, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, stabilisce che
“Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”.
Al riguardo, in tema di compensi professionali forensi, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che si deve riferimento al valore effettivo (decisum) della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello derivante dall'applicazione degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile (valore della domanda), e tale criterio “impone al giudice di merito di verificare in concreto l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se, al fine di determinare le competenze dovute al legale,
l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia” (Cass. Sez. 2, 13/03/2023, n. 7224; Cass. Sez. 2, 23/11/2022, n. 34523;
pag. 11/14 Cass. Sez. 2, 12/07/2018, n. 18507; Cass. Sez. 2, 31/05/2010, n. 13229; Cass. Sez. 2,
08/02/2012, n. 1805).
Sulla base di tale orientamento il principio che ne deriva è quello per cui si deve escludere una preferenza diretta e automatica da accordare al criterio del decisum, essendo invece necessaria una valutazione complessiva sull'effettiva attività svolta dal legale e una indagine volta a stabilire la congruità del compenso sulla base del principio
“generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata” (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 376/2024), quale emerge dall'interpretazione delle disposizioni in materia di parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati.
Alla luce di tali principi e orientamenti, in applicazione e esecuzione del medesimo argomento in forza del quale si è esclusa nella fattispecie in esame la ricorrenza dell'ipotesi della soccombenza reciproca delle parti, così come quella della soccombenza parziale, questa corte osserva che non può essere accolta la tesi dell'appellante secondo cui la liquidazione dovrebbe essere determinata sulla base del valore complessivo della domanda (€. 4.700,00), rilevato che il valore della domanda, come del resto determinato dallo stesso appellante in sede di comparsa di costituzione e risposta a seguito della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, è stato determinato nella minore somma, poi effettivamente riconosciuta in favore dell'appellante, pari ad €.
1.000,00, da cui devono essere esclusi gli interessi e accessori. Pertanto, la liquidazione del compenso deve essere effettuata sulla base delle tariffe medie relative allo scaglione delle cause con valore fino ad €. 1.100,00.
Dunque, la liquidazione del compenso per la fase di cognizione di primo grado, esclusa la fase monitoria, deve essere determinata nella somma pari ad €. 662,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, Iva se dovuta e cap come per legge.
5. Pertanto e conclusivamente, alla luce delle motivazioni riportate nelle premesse,
l'appello merita di essere accolto parzialmente in relazione al secondo motivo del gravame, con la conseguente rideterminazione e rimodulazione delle spese di primo grado secondo i limiti e la mura indicati.
pag. 12/14 6. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello nei limiti sopra riportati, previa rimodulazione e determinazione delle spese e competenze del primo grado, queste devono essere poste a totale carico della parte risultata soccombente, odierna appellata,
e in favore dell'appellante e, tenuto conto del valore dello scaglione di riferimento sulla base della somma effettivamente richiesta e riconosciuta nel provvedimento impugnato
(€. 1.000,00) e delle tariffe medie, la somma da riconoscere in favore dell'appellante risulta essere pari ad €. 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre Iva se dovuta e cap come per legge.
7. Le spese di lite del presente grado, alla luce dell'accoglimento parziale del proposto gravame, devono essere poste nella misura del 50% a carico dell'appellata soccombente, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
8. Nel caso in esame non trova invece applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento solo da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014), in quanto, sia pure in parte, l'appello è stato accolto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CI US nei confronti di avverso l'ordinanza n. 1068/2023 del 02/08/2023 del Parte_1
Tribunale di Teramo, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, in riforma dell'ordinanza impugnata in punto di liquidazione delle spese e competenze di lite di primo grado, condanna Parte_1
al pagamento in favore dell'appellante delle spese e competenze del giudizio di primo grado, liquidate in € 662,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.v.a., se dovuta, e C.p.a. come per legge;
pag. 13/14 2) conferma nel resto l'ordinanza impugnata;
3) condanna parte appellata, , al pagamento in favore dell'appellante delle Parte_1
spese e competenze del presente grado di giudizio nella misura del 50%, liquidandole per l'intero in € 174,00 per spese ed € 494,00 per compensi (essendo il valore della somma riconosciuta in favore dell'appellante compreso nello scaglione fino a €.
1.100,00), oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. se dovuta e C.p.a. come per legge, compensando fra le parti il residuo 50%.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
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