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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 940 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Marco Naccarato) Parte_1 appellante
E
(avv. Silvia Cumino) Controparte_1 appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Liquidazione del danno da
"mancata attivazione del fondo di risultato".
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. L'appellante , che lavora alle dipendenze Parte_2 dell' , ha ottenuto dal tribunale di Castrovillari, in Controparte_1 data 4.3.2019, una sentenza di condanna generica al risarcimento del danno da perdita della chance di percepire l'indennità di risultato negli anni compresi tra il 2003 e il 2018,
a causa della mancata costituzione del necessario fondo (previsto dagli art. 63 e ss. del
CCNL di comparto del 1996, così come confermato dall'art. 52 del successivo CCNL del
Pag. 1 di 7 2000) e dalla mancata attivazione del relativo meccanismo di spesa da parte dell'azienda sanitaria datrice di lavoro.
2. Ha quindi nuovamente agito davanti allo stesso tribunale, con ricorso del
4.12.2019, per ottenere la liquidazione del danno conseguente all'accertato inadempimento datoriale, nella rivendicata misura di 52.000 euro o in altra misura di giustizia da determinarsi, in subordine, anche equitativamente.
3. Il tribunale ha rigettato il ricorso rifacendosi a precedenti arresti di questa
Corte d'appello ed escludendo, anche alla stregua dell'insegnamento di legittimità a cui quegli arresti si sono conformati, che nella specie sussistano danni risarcibili.
4. La ricorrente impugna la decisione e chiede l'accoglimento delle conclusioni disattese, per quattro ordini di motivi. Col primo motivo di gravame, censura la motivazione mancante o apparente, perché addebita al tribunale di essersi pronunciato nuovamente su questioni che già erano state definite dalla sentenza che aveva accertato l'inadempimento datoriale e le aveva perciò riconosciuto il diritto ad essere risarcita del danno scaturente da quell'inadempimento. Col secondo motivo, addebita al tribunale di non aver esaminato la copiosa documentazione prodotta per comprovare la mole di lavoro da lei svolta nel corso degli anni in favore dell'azienda appellata e che, integrata dalla documentazione prodotta da quest'ultima, reputa sufficiente a dimostrare la perdita delle occasioni favorevoli di guadagno che ha subito negli anni in cui la retribuzione di risultato non le è stata erogata, a differenza degli anni (2010, 2013, 2015, 2016) in cui, invece, l'ha percepita. Col terzo motivo, si duole del mancato esperimento della prova testimoniale e della consulenza contabile che aveva richiesto per dimostrare i pregiudizi patrimoniali subiti. Col quarto motivo, ribadisce l'addebito al tribunale di averle negato il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance che invece, con la precedente sentenza, le aveva accordato in conseguenza della “mancata attivazione del meccanismo contrattuale della retribuzione di risultato” oltre che della “mancata assegnazione degli obiettivi utili
e necessari al fine del conseguimento dei relativi risultati, prodromici, questi ultimi, ai fini del conseguimento della retribuzione stessa”; e rimarca come dalla documentazione acquisita si evinca la prova della concreta chance di ottenere la retribuzione di risultato per tutto il lungo arco temporale in cui l'ha percepita solo saltuariamente.
Pag. 2 di 7 5. Nella resistenza dell'azienda sanitaria appellata, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio ha sentito i difensori comparsi all'udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
6. L'appello non merita accoglimento perché i motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
7. Essi trascurano che la presupposta condanna generica, che l'appellante denuncia violata, non ha ad oggetto l'individuazione di un credito1, ma esclusivamente del fatto produttivo dell'illecito2 che, in quanto tale, è solo potenzialmente produttivo di pregiudizio e, dunque, del corrispondente credito risarcitorio3. L'esistenza effettiva del pregiudizio va dunque accertata nel successivo giudizio al quale è rimessa la sua liquidazione. Con la conseguenza che, in quella sede, siffatto pregiudizio ben può non essere ravvisato4.
8. A questi principi il tribunale si è attenuto ritenendo, implicitamente, che l'anzidetta sentenza di accertamento dell'inadempimento datoriale e di condanna generica al risarcimento del danno non precluda nel presente giudizio, che è volto alla liquidazione di quel danno, di pervenire alla decisione di escludere l'esistenza del diritto al risarcimento di quello stesso danno5. 1 Cass. 13226/2016 in mot.: “La sentenza di condanna generica è diretta, infatti, al riconoscimento della mera astratta idoneità di un determinato fatto alla produzione di effetti dannosi, salva restando ogni ulteriore questione sulla concreta sussistenza del danno medesimo, e non ha, pertanto, ad oggetto la individuazione di un credito suscettibile di essere azionato esecutivamente …”. 2 Cass. 20444/2016: “La sentenza di condanna generica postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne l'adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni …”. 3 Cass. 23328/2006: “La condanna generica al risarcimento dei danni, avendo come contenuto una mera declaratoria di riconoscimento del relativo diritto, postula - quale presupposto per il suo accoglimento -
l'accertamento di un fatto da ritenersi, alla stregua di un giudizio di probabilità, anche solo potenzialmente produttivo di conseguenze dannose…”. 4 Cass. 3940/1982: “Al fine dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale, è sufficiente la dimostrazione dell'inadempimento del convenuto agli obblighi convenzionalmente assunti, quale fatto potenzialmente idoneo a produrre conseguenze dannose, mentre rimane riservata al giudizio di liquidazione ogni questione inerente alla concreta sussistenza ed entità del danno derivante da quell'inadempimento”. 5 Cass. 9290/2014: … se, invece, il giudizio si è limitato all'accertamento dell'"an", rinviando ad un nuovo e separato giudizio l'accertamento del "quantum", quest'ultimo sarà del tutto autonomo rispetto al primo,
Pag. 3 di 7 9. E tale decisione merita di essere condivisa per le ragioni che il tribunale ha esposto e che questa Corte ha già ribadito in consonanza con l'insegnamento di
Cassazione secondo cui, ove sia accertato che l'amministrazione di appartenenza non abbia predisposto, alla stregua della normativa vigente, i criteri di determinazione e misurazione degli obiettivi e i sistemi di valutazione della performance necessari per l'erogazione della retribuzione di risultato, tanto comunque non basta a configurare un danno risarcibile in favore del dipendente, neppure sotto forma di perdita di chance6.
10. Da ciò discende:
a) che la ragione risarcitoria fatta valere dalla dipendente in termini di perdita di chance non può avere come fondamento "solo il mancato approntamento", da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, "del sistema interno di valutazione del risultato assegnato al dipendente"7;
b) che non è sufficiente, a fondare quella stessa ragione risarcitoria, il già accertato inadempimento datoriale giacché, a ben vedere, è la stessa appellante a sconfessarne le ricadute pregiudizievoli negli anni in cui ammette di aver comunque percepito l'indennità di risultato;
c) che, comunque, ben può l'autonomo giudizio instaurato per la liquidazione del credito risarcitorio (da perdita della chance di percepire l'indennità di risultato) pervenire al disconoscimento di quello stesso credito8, così come il tribunale ha fatto in base alla con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica al risarcimento non genera effetti vincolanti, per il giudice del "quantum", né sull'esistenza del credito né sulla proponibilità della domanda. 6 Cass. 1382/2019: " Non sussiste il diritto del dipendente a percepire la retribuzione di risultato, né ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, ove sia accertato che l'amministrazione di appartenenza non abbia predisposto, alla stregua della normativa vigente, i criteri di determinazione e misurazione degli obiettivi e i sistemi di valutazione della performance". Conf. Cass. 7067/2021. 7 Così in mot. Cass. 31479/2021. 8 Cass. 20444/2016: “La sentenza di condanna generica postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne l'adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni, mentre il riscontro dell'esistenza, in concreto, di questi ultimi, benché già ivi possibile, può anche essere differito alla fase della loro effettiva liquidazione, ed in tal caso, se una siffatta pronuncia non sia stata impugnata, il giudicato formatosi non investe la sussistenza dei danni stessi e del loro rapporto di causalità con il fatto illecito, né preclude la successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che i pregiudizi lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento del responsabile”.
Pag. 4 di 7 giurisprudenza di questa Corte che, documentata dall'appellata e quindi nota alle parti, è sufficiente richiamare.
11. Deve quindi ribadirsi che le disposizioni della contrattazione collettiva di cui
è stato accertato l'inadempimento non hanno natura di norme di relazione e, dunque, non sono attributive di diritti di cui si possa denunciare la lesione a fini risarcitori.
12. Più in dettaglio:
1) l'art. 63, c. 2, del CCNL di comparto del 5.12.1996 dispone che al finanziamento della retribuzione di risultato si provvede secondo la disciplina prevista (per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale) nell'art. 65 dello stesso contratto. L'art. 65, al comma 1, prevede che la retribuzione di risultato dei dirigenti medici è correlata al raggiungimento di obiettivi che devono essere fissati nel rispetto delle disponibilità di spesa assegnate alle singole strutture sulla base della c.d. metodologia della negoziazione per budget9. La negoziazione del budget è, quindi, un adempimento preliminare, rispetto al quale l'azienda si pone come parte di una contrattazione nella quale hanno il medesimo ruolo anche le rappresentanze dei lavoratori, non potendosi ipotizzare una negoziazione unilaterale. Sicché, la disciplina collettiva non rimette alla sola azienda sanitaria l'attivazione del meccanismo di istituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e, di conseguenza, non pone a suo carico un'obbligazione il cui inadempimento sia risarcibile;
2) la fonte di una tale obbligazione non si rinviene neppure nell'art. 52 del CCNL di comparto dell'8.6.2000, giacché anche tale norma, al comma 5, prevede che il fondo della retribuzione di risultato è alimentato annualmente in presenza di prefissate condizioni, tra le quali vi è la destinazione al fondo dell'un per cento del monte salari, in presenza, però, di "avanzi di amministrazione" e di "pareggio di bilancio", e sulla base delle "modalità stabilite dalle Regioni" oppure sulla base della realizzazione annuale di programmi concordati tra Regione e singole aziende10. Ancora una volta, perciò, la costituzione del 9 L'articolo così recita: "La retribuzione di risultato dei dirigenti di I e II livello è strettamente correlata alla realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture, sulla base della metodologia della negoziazione per budget ai sensi degli articoli 5, comma 4 e seguenti del d.lgs. n.
502 del 1992 e 14 e 20, comma 1 e 2 del d.lgs. n. 29 del 1993". 10 Questo è il testo dell'art. 52, c. 5, nella parte di interesse: " Il fondo ... è, altresì, alimentato, annualmente, in presenza delle seguenti condizioni: ... lett. b): a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base del consuntivo
1997, dell'1% - come tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, in presenza
Pag. 5 di 7 fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato è sottratta alla unilaterale iniziativa dell'azienda e rimessa, piuttosto, ad un meccanismo che richiede, sotto questo profilo, la compartecipazione della Regione;
3) vero è che l'art. 4, c. 3, del CCNL del 5.12.1996 dispone che sia l'azienda a convocare la rappresentanza sindacale per l'avvio del negoziato funzionale alla contrattazione integrativa che, ai sensi dell'art. 5 del medesimo CCNL, è propedeutica anche alla attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti11. Tuttavia, al relativo obbligo a trattare corrisponde un diritto soggettivo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, tutelabile con l'azione ex art. 28 della l. n. 300 del 1970, non già un diritto degli stessi lavoratori, da essi autonomamente azionabile e, dunque, risarcibile12.
13. L'impossibilità di evincere dalla contrattazione collettiva, in favore dell'appellante, una posizione di diritto soggettivo suscettibile di lesione osta all'accoglimento della sua domanda di risarcimento del danno.
14. La sentenza appellata, che quella domanda ha respinto, va dunque confermata.
15. Il contrasto giurisprudenziale, già apprezzato dal tribunale al fine di regolare le spese di lite, giustifica la compensazione anche di quelle del grado di appello.
16. Stante l'esito dell'impugnazione, sussistono i presupposti oggettivi (e se ne dà atto) per la declaratoria prevista dall'art. 13, co.
1-quater d.P.R. 115/02, ai fini del pagamento dell'ulteriore importo del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 04/10/2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi - correlati ad incrementi quali - quantitativi di attività del personale - concordati tra Regioni e singole aziende e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro il termine prestabilito ai sensi delle vigenti disposizioni". 11 Ai sensi dell'art. 5, c. 1: "La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie: ... b) criteri generali per la definizione della percentuale di risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda o ente affidati alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502/1992 (dipartimenti, distretti, presidi ospedalieri) e dalle leggi regionali di organizzazione e dai regolamenti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti". 12 Cfr. ad es. Cass. 232/1996. Si consideri, inoltre, che l'obbligo a trattare riguarda la trattativa e non il raggiungimento di un accordo.
Pag. 6 di 7 Castrovillari, giudice del lavoro, n. 724/2023, pubblicata in data 26/04/2023 così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/06/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 7 di 7
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 940 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Marco Naccarato) Parte_1 appellante
E
(avv. Silvia Cumino) Controparte_1 appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Liquidazione del danno da
"mancata attivazione del fondo di risultato".
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. L'appellante , che lavora alle dipendenze Parte_2 dell' , ha ottenuto dal tribunale di Castrovillari, in Controparte_1 data 4.3.2019, una sentenza di condanna generica al risarcimento del danno da perdita della chance di percepire l'indennità di risultato negli anni compresi tra il 2003 e il 2018,
a causa della mancata costituzione del necessario fondo (previsto dagli art. 63 e ss. del
CCNL di comparto del 1996, così come confermato dall'art. 52 del successivo CCNL del
Pag. 1 di 7 2000) e dalla mancata attivazione del relativo meccanismo di spesa da parte dell'azienda sanitaria datrice di lavoro.
2. Ha quindi nuovamente agito davanti allo stesso tribunale, con ricorso del
4.12.2019, per ottenere la liquidazione del danno conseguente all'accertato inadempimento datoriale, nella rivendicata misura di 52.000 euro o in altra misura di giustizia da determinarsi, in subordine, anche equitativamente.
3. Il tribunale ha rigettato il ricorso rifacendosi a precedenti arresti di questa
Corte d'appello ed escludendo, anche alla stregua dell'insegnamento di legittimità a cui quegli arresti si sono conformati, che nella specie sussistano danni risarcibili.
4. La ricorrente impugna la decisione e chiede l'accoglimento delle conclusioni disattese, per quattro ordini di motivi. Col primo motivo di gravame, censura la motivazione mancante o apparente, perché addebita al tribunale di essersi pronunciato nuovamente su questioni che già erano state definite dalla sentenza che aveva accertato l'inadempimento datoriale e le aveva perciò riconosciuto il diritto ad essere risarcita del danno scaturente da quell'inadempimento. Col secondo motivo, addebita al tribunale di non aver esaminato la copiosa documentazione prodotta per comprovare la mole di lavoro da lei svolta nel corso degli anni in favore dell'azienda appellata e che, integrata dalla documentazione prodotta da quest'ultima, reputa sufficiente a dimostrare la perdita delle occasioni favorevoli di guadagno che ha subito negli anni in cui la retribuzione di risultato non le è stata erogata, a differenza degli anni (2010, 2013, 2015, 2016) in cui, invece, l'ha percepita. Col terzo motivo, si duole del mancato esperimento della prova testimoniale e della consulenza contabile che aveva richiesto per dimostrare i pregiudizi patrimoniali subiti. Col quarto motivo, ribadisce l'addebito al tribunale di averle negato il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance che invece, con la precedente sentenza, le aveva accordato in conseguenza della “mancata attivazione del meccanismo contrattuale della retribuzione di risultato” oltre che della “mancata assegnazione degli obiettivi utili
e necessari al fine del conseguimento dei relativi risultati, prodromici, questi ultimi, ai fini del conseguimento della retribuzione stessa”; e rimarca come dalla documentazione acquisita si evinca la prova della concreta chance di ottenere la retribuzione di risultato per tutto il lungo arco temporale in cui l'ha percepita solo saltuariamente.
Pag. 2 di 7 5. Nella resistenza dell'azienda sanitaria appellata, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio ha sentito i difensori comparsi all'udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
6. L'appello non merita accoglimento perché i motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
7. Essi trascurano che la presupposta condanna generica, che l'appellante denuncia violata, non ha ad oggetto l'individuazione di un credito1, ma esclusivamente del fatto produttivo dell'illecito2 che, in quanto tale, è solo potenzialmente produttivo di pregiudizio e, dunque, del corrispondente credito risarcitorio3. L'esistenza effettiva del pregiudizio va dunque accertata nel successivo giudizio al quale è rimessa la sua liquidazione. Con la conseguenza che, in quella sede, siffatto pregiudizio ben può non essere ravvisato4.
8. A questi principi il tribunale si è attenuto ritenendo, implicitamente, che l'anzidetta sentenza di accertamento dell'inadempimento datoriale e di condanna generica al risarcimento del danno non precluda nel presente giudizio, che è volto alla liquidazione di quel danno, di pervenire alla decisione di escludere l'esistenza del diritto al risarcimento di quello stesso danno5. 1 Cass. 13226/2016 in mot.: “La sentenza di condanna generica è diretta, infatti, al riconoscimento della mera astratta idoneità di un determinato fatto alla produzione di effetti dannosi, salva restando ogni ulteriore questione sulla concreta sussistenza del danno medesimo, e non ha, pertanto, ad oggetto la individuazione di un credito suscettibile di essere azionato esecutivamente …”. 2 Cass. 20444/2016: “La sentenza di condanna generica postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne l'adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni …”. 3 Cass. 23328/2006: “La condanna generica al risarcimento dei danni, avendo come contenuto una mera declaratoria di riconoscimento del relativo diritto, postula - quale presupposto per il suo accoglimento -
l'accertamento di un fatto da ritenersi, alla stregua di un giudizio di probabilità, anche solo potenzialmente produttivo di conseguenze dannose…”. 4 Cass. 3940/1982: “Al fine dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale, è sufficiente la dimostrazione dell'inadempimento del convenuto agli obblighi convenzionalmente assunti, quale fatto potenzialmente idoneo a produrre conseguenze dannose, mentre rimane riservata al giudizio di liquidazione ogni questione inerente alla concreta sussistenza ed entità del danno derivante da quell'inadempimento”. 5 Cass. 9290/2014: … se, invece, il giudizio si è limitato all'accertamento dell'"an", rinviando ad un nuovo e separato giudizio l'accertamento del "quantum", quest'ultimo sarà del tutto autonomo rispetto al primo,
Pag. 3 di 7 9. E tale decisione merita di essere condivisa per le ragioni che il tribunale ha esposto e che questa Corte ha già ribadito in consonanza con l'insegnamento di
Cassazione secondo cui, ove sia accertato che l'amministrazione di appartenenza non abbia predisposto, alla stregua della normativa vigente, i criteri di determinazione e misurazione degli obiettivi e i sistemi di valutazione della performance necessari per l'erogazione della retribuzione di risultato, tanto comunque non basta a configurare un danno risarcibile in favore del dipendente, neppure sotto forma di perdita di chance6.
10. Da ciò discende:
a) che la ragione risarcitoria fatta valere dalla dipendente in termini di perdita di chance non può avere come fondamento "solo il mancato approntamento", da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, "del sistema interno di valutazione del risultato assegnato al dipendente"7;
b) che non è sufficiente, a fondare quella stessa ragione risarcitoria, il già accertato inadempimento datoriale giacché, a ben vedere, è la stessa appellante a sconfessarne le ricadute pregiudizievoli negli anni in cui ammette di aver comunque percepito l'indennità di risultato;
c) che, comunque, ben può l'autonomo giudizio instaurato per la liquidazione del credito risarcitorio (da perdita della chance di percepire l'indennità di risultato) pervenire al disconoscimento di quello stesso credito8, così come il tribunale ha fatto in base alla con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica al risarcimento non genera effetti vincolanti, per il giudice del "quantum", né sull'esistenza del credito né sulla proponibilità della domanda. 6 Cass. 1382/2019: " Non sussiste il diritto del dipendente a percepire la retribuzione di risultato, né ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, ove sia accertato che l'amministrazione di appartenenza non abbia predisposto, alla stregua della normativa vigente, i criteri di determinazione e misurazione degli obiettivi e i sistemi di valutazione della performance". Conf. Cass. 7067/2021. 7 Così in mot. Cass. 31479/2021. 8 Cass. 20444/2016: “La sentenza di condanna generica postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne l'adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni, mentre il riscontro dell'esistenza, in concreto, di questi ultimi, benché già ivi possibile, può anche essere differito alla fase della loro effettiva liquidazione, ed in tal caso, se una siffatta pronuncia non sia stata impugnata, il giudicato formatosi non investe la sussistenza dei danni stessi e del loro rapporto di causalità con il fatto illecito, né preclude la successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che i pregiudizi lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento del responsabile”.
Pag. 4 di 7 giurisprudenza di questa Corte che, documentata dall'appellata e quindi nota alle parti, è sufficiente richiamare.
11. Deve quindi ribadirsi che le disposizioni della contrattazione collettiva di cui
è stato accertato l'inadempimento non hanno natura di norme di relazione e, dunque, non sono attributive di diritti di cui si possa denunciare la lesione a fini risarcitori.
12. Più in dettaglio:
1) l'art. 63, c. 2, del CCNL di comparto del 5.12.1996 dispone che al finanziamento della retribuzione di risultato si provvede secondo la disciplina prevista (per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale) nell'art. 65 dello stesso contratto. L'art. 65, al comma 1, prevede che la retribuzione di risultato dei dirigenti medici è correlata al raggiungimento di obiettivi che devono essere fissati nel rispetto delle disponibilità di spesa assegnate alle singole strutture sulla base della c.d. metodologia della negoziazione per budget9. La negoziazione del budget è, quindi, un adempimento preliminare, rispetto al quale l'azienda si pone come parte di una contrattazione nella quale hanno il medesimo ruolo anche le rappresentanze dei lavoratori, non potendosi ipotizzare una negoziazione unilaterale. Sicché, la disciplina collettiva non rimette alla sola azienda sanitaria l'attivazione del meccanismo di istituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e, di conseguenza, non pone a suo carico un'obbligazione il cui inadempimento sia risarcibile;
2) la fonte di una tale obbligazione non si rinviene neppure nell'art. 52 del CCNL di comparto dell'8.6.2000, giacché anche tale norma, al comma 5, prevede che il fondo della retribuzione di risultato è alimentato annualmente in presenza di prefissate condizioni, tra le quali vi è la destinazione al fondo dell'un per cento del monte salari, in presenza, però, di "avanzi di amministrazione" e di "pareggio di bilancio", e sulla base delle "modalità stabilite dalle Regioni" oppure sulla base della realizzazione annuale di programmi concordati tra Regione e singole aziende10. Ancora una volta, perciò, la costituzione del 9 L'articolo così recita: "La retribuzione di risultato dei dirigenti di I e II livello è strettamente correlata alla realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture, sulla base della metodologia della negoziazione per budget ai sensi degli articoli 5, comma 4 e seguenti del d.lgs. n.
502 del 1992 e 14 e 20, comma 1 e 2 del d.lgs. n. 29 del 1993". 10 Questo è il testo dell'art. 52, c. 5, nella parte di interesse: " Il fondo ... è, altresì, alimentato, annualmente, in presenza delle seguenti condizioni: ... lett. b): a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base del consuntivo
1997, dell'1% - come tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, in presenza
Pag. 5 di 7 fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato è sottratta alla unilaterale iniziativa dell'azienda e rimessa, piuttosto, ad un meccanismo che richiede, sotto questo profilo, la compartecipazione della Regione;
3) vero è che l'art. 4, c. 3, del CCNL del 5.12.1996 dispone che sia l'azienda a convocare la rappresentanza sindacale per l'avvio del negoziato funzionale alla contrattazione integrativa che, ai sensi dell'art. 5 del medesimo CCNL, è propedeutica anche alla attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti11. Tuttavia, al relativo obbligo a trattare corrisponde un diritto soggettivo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, tutelabile con l'azione ex art. 28 della l. n. 300 del 1970, non già un diritto degli stessi lavoratori, da essi autonomamente azionabile e, dunque, risarcibile12.
13. L'impossibilità di evincere dalla contrattazione collettiva, in favore dell'appellante, una posizione di diritto soggettivo suscettibile di lesione osta all'accoglimento della sua domanda di risarcimento del danno.
14. La sentenza appellata, che quella domanda ha respinto, va dunque confermata.
15. Il contrasto giurisprudenziale, già apprezzato dal tribunale al fine di regolare le spese di lite, giustifica la compensazione anche di quelle del grado di appello.
16. Stante l'esito dell'impugnazione, sussistono i presupposti oggettivi (e se ne dà atto) per la declaratoria prevista dall'art. 13, co.
1-quater d.P.R. 115/02, ai fini del pagamento dell'ulteriore importo del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 04/10/2023, avverso la sentenza del Tribunale di
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di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi - correlati ad incrementi quali - quantitativi di attività del personale - concordati tra Regioni e singole aziende e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro il termine prestabilito ai sensi delle vigenti disposizioni". 11 Ai sensi dell'art. 5, c. 1: "La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie: ... b) criteri generali per la definizione della percentuale di risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda o ente affidati alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502/1992 (dipartimenti, distretti, presidi ospedalieri) e dalle leggi regionali di organizzazione e dai regolamenti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti". 12 Cfr. ad es. Cass. 232/1996. Si consideri, inoltre, che l'obbligo a trattare riguarda la trattativa e non il raggiungimento di un accordo.
Pag. 6 di 7 Castrovillari, giudice del lavoro, n. 724/2023, pubblicata in data 26/04/2023 così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/06/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
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