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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/10/2024, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18/10/2024 nel procedimento portante il n. 382 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Maurizio Ferrio parte opponente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Fernando Bagnasco parte opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/03/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, in qualità di legale rappresentante della società proponeva opposizione Controparte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001244734 emessa dall' e notificata il CP_1
29/02/2024, con cui gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di €
3.435,00 a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638,
e ss.mm.ii., per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali nel dicembre 2016, chiedendone l'annullamento.
A sostegno della domanda deduceva l'omessa notifica dell'atto presupposto ed eccepiva la tardività della contestazione con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/81.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' che contestava CP_1 le ragioni dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
1 Senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza i procuratori discutevano la causa, richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti defensionali.
* * * * *
1. Occorre innanzitutto premettere che la pretesa sanzionatoria per cui è causa trae origine dall'atto di accertamento prot. n. 0700.09/08/2018.0078517 del CP_1
09/08/2028, con il quale è stato richiesto il pagamento delle quote di contribuzione a carico dei lavoratori e trattenute sugli stipendi in relazione al mese di dicembre 2016.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il D.Lgs. n. 8/2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/83, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/83, che è stato sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016. In particolare, l'art. 2 del citato
D.L., dopo aver previsto al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L. n.
153/69, al comma 1- bis, come novellato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato, ha stabilito che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
2 1.1. È infine intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del
D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che “all'articolo
2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
2. Tanto sopra premesso in termini generali, deve rilevarsi come l'omissione di cui si discute rientri tra le fattispecie depenalizzate ad opera del citato D.Lgs. n. 8/2016, non essendo stata superata la soglia di punibilità.
Sotto tale ultimo profilo, vanno richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte, che, in relazione all'applicazione della disciplina del reato continuato in caso di plurime condotte omissive successivamente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 8/2016, ha precisato che “Stabilendo che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali integra reato ove l'importo sia superiore a quello di 10.000 Euro annui, il legislatore non si è limitato semplicemente ad introdurre un limite di "non punibilità" delle condotte lasciando inalterato, per il resto, l'assetto della precedente figura normativa (che, come noto, nessun limite prevedeva), ma ha configurato tale superamento, strettamente collegato al periodo temporale dell'anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a segnare, tra l'altro, il momento consumativo dello stesso (Sez. 3, n.
37232 del 11/05/2016, Rv 268308). In altri termini, il reato deve ritenersi già Per_1 perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di
10.000 Euro senza che, peraltro, attesa, come si è detto, la necessaria connessione con il periodo temporale dell'anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano "aprire" un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato. Tali omissioni, infatti, contribuiscono ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico per effetto del già verificatosi superamento dell'importo di legge sicchè, da un lato, non possono semplicemente atteggiarsi quale post factum penalmente irrilevante e, dall'altro, approfondendo il disvalore già emerso non possono segnare in corrispondenza di ogni ulteriore mensilità non versata, un ulteriore autonomo momento di disvalore (che sarebbe infatti assorbito da quello già in essere). Ricorre, in realtà dunque, a ben vedere, alla stessa stregua di altre figure criminose una fattispecie caratterizzata dalla progressione
3 criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità (Sez. 3, n. 37232 del
11/05/2016, cit.)” (Cass. pen. n. 23179/2018) dovendosi far riferimento Per_1
“riguardo alla soglia di punibilità, alla somma degli importi non versati alle date di scadenza comprese nell'anno e che vanno, quindi, dal 16 gennaio (per le retribuzioni del precedente mese dicembre) al 16 dicembre (per le retribuzioni corrisposte nel mese di novembre)” (Cass. pen. SS.UU. n. 10424/2018).
2.1. Orbene, precisato in limine che l' ha documentato la rituale notifica CP_3 dell'avviso di accertamento senza incontrare contestazione alcune da parte opponente
(cfr. fascicolo parte opposta), deve rammentarsi che ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/81 “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”
2.2. Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689
4 del 1981. 16. AI fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che
l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez. 2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)” (cfr. Cass. civ. SS.UU. n.
28210/2019).
2.3. Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca della data di consumazione della violazione, ossia 16/1/2018, violazione facilmente rilevabile dall' , in quanto non implicante particolari aggravi istruttori, né sul punto sono CP_3 stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Né dagli atti sono emersi elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'inadempimento, trattandosi di omissione contributiva automaticamente rilevabile dall' . CP_3
Ciò posto, nella specie, a fronte di siffatta violazione, che – come detto – si è consumata nel gennaio 2018, deve rilevarsi che la relativa contestazione è stata notificata alla società e al suo legale rappresentante rispettivamente in data 23/08/2018 e
31/08/2018 (cfr. fascicolo con evidente violazione del prescritto termine di 90 CP_1 giorni.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L n.
689/1981, secondo “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento dell'atto impugnato ed estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta.
3. Ai fini del regolamento delle spese di lite ritiene il Tribunale che sussistano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione, stante la novità e controvertibilità delle questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
5 Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001244734 emessa dall' e notificata il 29/02/2024 e per l'effetto dichiara l'estinzione CP_1 dell'obbligazione di pagamento delle somme con la stessa richieste.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Asti, 18/10/2024
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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