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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/09/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2019-2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze
Prima sezione civile,
Composta dai Signori;
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott.ssa Chiara Ermini Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sulle domande come in atti proposte da:
Parte_1 con l'Avv. Andrea Ghelli, di Livorno, attrice nei confronti di
e in concordato preventivo , Controparte_1 con l'Avv. di TO, Testimone_1 convenuta
avente ad oggetto: impugnativa lodo arbitrale.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'attrice: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, previ gli incombenti di rito: 1) in tesi: dichiarare nullo e/o annullare, per tutti
i motivi sopra dedotti, il lodo emesso tra la e la Parte_1
e in concordato preventivo, pronunciato Controparte_1 in TO il 29.7.2022, e depositato nella Segreteria nella medesima data, dall'Arbitro Unico Avv. Ugo Ronchi, Segretario Avv. Claudio
Stellini; 2) per l'effetto: accertata e dichiarata la nullità e/o
l'invalidità della nomina dell'Arbitro Unico da parte del Presidente del
1 Tribunale di TO, dichiarare inammissibili tutte le doman de proposte con la domanda di arbitrato;
3) in ipotesi: respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché il c.d. “appello incidentale condizionato” proposto da Controparte_1
e in concordato preventivo n el presente giudizio;
4)
[...] in ipotesi subordinata: accertato e dichiarato che la Controparte_1 non ha ultimato i lavori alla stessa affidati col contratto 9.8.2011 e che comunque le opere dalla stessa realizzate presentano vizi e difetti e/o sono state re alizzate in maniera parziale e incompleta, ridurre le somme che risulteranno dovute alla società attrice per i titoli dalla stessa dedotti in proporzione ai predetti inadempimenti e comunque compensare dette somme con quelle dovute dalla
[...]
ed in concordato preventivo a titolo di Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla Parte_1 in conseguenza degli inadempimenti della stessa
[...] Controparte_1
e concordato preventivo, da quantificarsi nel la somma
[...] di € 119.415,00, o in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
5) in ogni caso: porre a carico della Controparte_1
e in concordato preventivo tutte le spese del
[...] procedimento arbitrale, condannandola alla restituzione all'esponente di quanto pagato all'Arbitro Unico, al Segretario e al
C.T.U., nonché alla medesima per spese legali, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento al saldo. Con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine ai compensi e alle spese del presente giudizio.”
-
Per la convenuta: “l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze Voglia:
1 -in via principale dichiarare inammissibile e comunque respingere
l'appello proposto da senza dare seguito Parte_1 all'appello incidentale di per sua espressa condizione e CP_1 subordinazione;
2-in via subordinata, e condizionata all'accoglimento dell'appello di controparte in accoglimento dell'appello Pt_1 incidentale annullare il lodo e decidere nel merito e quindi "accertare
i seguenti diritti di credito della e Controparte_1
2 concordato preventivo, verso la per subappalto Parte_1
e come esposti in narrativa, e di conseguenza condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a pagare in favore della ed in concordato Controparte_1 preventivo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l a somma complessiva di € 422.112,03=, oltre interessi al tasso previsto dal d.legisl. 9.10.2002, n. 231, decorrenti dal 23.3.2013 sul capitale di €205.166,18=, e dal 9.9.2013 sul capitale di
€216.945,85=, o quelle diverse, maggiori o minori somme ed interessi che saranno ritenuti di giustizia, oltre spese (incluse quelle dell'arbitrato) e competenze legali"; -sempre nel merito ma in via subordinata (in ipotesi di arbitrato irrituale): "accertare i seguenti diritti di credito della e concordato Controparte_1 preventivo, verso la per subappalto e come Parte_1 esposti in narrativa, e di conseguenza accertare e dichiarare che
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, è tenuta a pagare, e deve pagare in favore della
[...]
ed in concordato preventivo, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, la somma complessiva di
€422.112,03=, oltre interessi al tasso previsto dal d.legisl.
9.10.2002, n. 231, decorrenti dal 23.3.2013 sul capitale di
€205.166,18=, e dal 9.9.2013 sul capitale di €216.945,85=, o quelle diverse, maggiori o minori somme ed interessi che saranno ritenuti di giustizia, oltre spese (incluse quelle dell'arbitrato) e competenze legali";
3-in via ulteriormente subordinata, e condizionata all'accoglimento dell'appello di controparte, in accoglimento dell'appello incidentale, annullare il lodo;
4 - con vittoria di spese e competenze legali sia per la fase arbitrale (in ipotesi di accoglimento di appello) sia in ogni caso per il presente giudizio di appello".
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Il presente procedimento ha ad oggetto l'impugnativa del lodo emesso inter partes dall'arbitro unico, Avv. Ronchi, in data
29.7.2022.
3 La quale subappaltatore aveva azionato la clausola CP_1 CP_1 compromissoria contenuta contratto di subappalto datato 9.8.2011, al fine di ottenere il recupero di crediti (ammontanti a € 422.112,03 oltre accessori) asseritamente vantati verso la debitr ice appaltante
Parte_1
La domanda veniva proposta e seguiva la fase in cui l'arbitro in origine designato (il Presidente dell' non Parte_2 aveva accettato l'incarico e la nomina dell'arbitro in sostituzione
(l'Avv. Ugo Ronchi del Foro di TO), era avvenuta con provvedimento del Presidente del Tribunale di TO, del
24.6.2021, notificato alla il 29.6.2021 unitamente alla Pt_1 procura e all'atto introduttivo.
L'avv. Ronchi aveva accettato la nomina ed emesso i successiv i provvedimenti per il prosieguo del procedimento.
La soc. ES, costituendosi, aveva eccepito l'invalidità della nomina dell'arbitro e inammissibilità delle domande, di cui chiede il rigetto ed in subordine la riduzione della somma pretesa in ragione di eccepiti inadempimenti, oltre a compensazione per risarcimento dei danni subiti.
Seguiva quindi la trattazione e l'istruttoria (documentale, orale per testimoni, CTU) ed infine la definizione della controversia con il citato lodo del 29 luglio 2022, notificato unitamente ad allegato contestuale verbale.
-
Con l'odierno atto di citazione per impugnazione la ES ha individuato vari vizi del lodo, riconducibili a varie ipotesi contemplate dall'art. 829 c.p.c. quali il difetto di competenza dell'arbitro, la violazione del principio del contraddittorio, gli errores in iudicando ecc.
La società convenuta e in concordato Controparte_1 preventivo, si è costituita in giudizio, resistendo alle domande proposte con l'atto di impugnazione, di cui ha pr eliminarmente eccepito l'inammissibilità e, comunque, chiesto nel merito la reiezione per la sua totale infondatezza.
4 La Corte, all'udienza del 24.5.2024, sulle conclusioni come in atti formulate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
-
Per quanto concerne il primo dei motivi di impugnazione del lodo, la soc. ha sostenuto che sussistessero vizi del procedimento Pt_1 che incidevano sulla validità della nomina e dunque sulla potestas iudicandi dell'arbitro, poiché nella fase di nomina de ll'arbitro svoltasi ex art. 810 c.p.c. non era stata “evocata” dinanzi al
Presidente del Tribunale di TO e ciò in violazione del principio del contraddittorio.
Sulla relativa eccezione sollevata davanti all 'arbitro, questi aveva
“asserito” che l'eccezione era inammissibile e infondata perché volta ad impugnare avanti all'Arbitro Unico un provvedimento giudiziale non impugnabile e comunque non caratterizzato dal contraddittorio.
L'attrice ha sostenuto che il procedimento col quale si supplisce alla mancata accettazione dell'arbitro concordemente designato, non può che coinvolgere entrambe le parti, al fine che le loro manifestazioni di volontà concorrano alla nomina dell 'arbitro unico.
Tale nomina è il risultato dell'esercizio di un potere di un potere di fonte negoziale, necessariamente congiunto quando la designazione dell'arbitro debba avvenire di comune intesa tra le parti.
L'ipotesi andrebbe quindi distinta da quella nella quale, diversamente, una delle parti o un terzo fosse tenuto alla nomina dell'arbitro di sua competenza e non vi avesse provveduto.
In tale ultimo caso, il procedimento previsto dall 'art. 810 c.p.c. ha la funzione di integrare la volontà delle parti in relazione alla mancata nomina o all'impossibilità di espletamento dell 'incarico da parte dell'arbitro individuato secondo i criteri indicati nella clausola compromissoria (cfr. Cass. Sez. I, 30.1.2013, n. 2189; 28.5.2019,
n. 14476).
5 Nel primo caso, invece, non vi era stata alcuna inerzia delle parti, occorrendo unicamente individuare u n arbitro diverso da quello inizialmente designato dalle parti.
Era stato pertanto violato il diritto per la parte a partecipare al procedimento per la nomina dell'arbitro unico a seguito della mancata accettazione del soggetto designato (congiuntamente) nella clausola compromissoria, con interpretazione dell 'art. 810
c.p.c. in evidente contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
La ES ha in merito anche precisato che non aveva certamente inteso “impugnare” in sede arbitrale il provvedimento
24.6.2021 del Presidente del Tribunale di TO, ma unicamente –
e come consentito - sollecitare l'esercizio dei poteri circa la valutazione della validità della loro nomina e dunque della loro competenza (in merito ha richiamato la giurisprudenza che ha stabilito che “il controllo sulla legittimità dell'ordinanza resta demandato al collegio arbitrale, unitamente alla questione della competenza di esso, che costituisce la premessa o il presupposto dell'efficacia dell'ordinanza stessa: pertanto i vizi che possono inficiare la nomina degli arbitri sono rilevabili dagli arbitri medesimi
e, se non rilevati, si convertono in vizi del lodo (art. 829 n. 2 c.p.c.)”
- Cass., Sez. I, 1.8.1992, n. 9159).
La convenuta si è difesa affermando come non sussistesse violazione alcuna del suo diritto di difesa, in quanto il provvedimento emesso era reclamabile (o eventualmente modificabile su istanza).
Nemmeno era stata da parte della proposta istanza di Pt_1 ricusazione dell'arbitro nominato, per cui la questione era da ritenersi non più proponibile nel corso del procedimento arbitrale.
Quanto al primo dei profili dell'impugnazione, la Corte ritiene che il provvedimento di nomina dell 'arbitro (atto datato 24.6.21 ed emesso da parte del Presidente del Tribunale di TO) sia valido.
In primo luogo, va confermato che l'ordinanza di nomina
6 dell'arbitro emessa ex art. 819 c.p.c. integra “un provvedimento sostitutivo dell'attività negoziale non esercitata dalla parte, reso con procedura del tutto sommaria, senza contradditorio ne' soggetta a lle regole della camera di consiglio, e rimane estraneo alla controversia cui il compromesso si riferisce, così da sottrarsi al ricorso per cassazione ex art. 111, secondo comma Cost., senza, peraltro, che ciò escluda la possibilità di qualsiasi controllo, in quanto, se, per effetto del contenuto positivo del provvedimento, il collegio arbitrale si costituisce, sarà esso stesso ad effettuare tale controllo di legittimità, nell'ambito della verifica dei propri poteri, mentre, in caso contrario, il pregiudizio che una delle parti potrebbe ricevere dalla mancata costituzione del collegio non si ricollega al provvedimento negativo, ma al mancato svolgimento dell'attività negoziale che la controparte avrebbe dovuto porre in essere per consentire la costituzione stessa, ed è suscettibile di rimozione con la proposizione di una ordinaria azione di cognizione. ” – Cassazione
SS.UU. num. 1021\93; sostanz. conf. Sez. 1, Sentenza n. 1855 del
20/02/1998; Sez. 1, Sentenza n. 17527 del 19/11/2003; Sez. 1,
Sentenza n. 7956 del 20/4/2016.
Indipendentemente poi dalla mancata attivazione di rimedi contro il provvedimento di nomina (reclami, istanze di modifica, atto di ricusazione), si tratta di atto emesso all'esto di procedimento di volontaria giurisdizione e pertanto non può parlarsi di violazione del principio del contraddittorio come ritenuto dalla società Pt_1
(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17114 del 21/7/2010 – “La norma dell'art. 810, secondo comma, cod. proc. civ., la quale, con riferimento all'arbitrato rituale, in caso di mancata nomina dell'arbitro (nella specie per mancata accettazione), consente all'altra parte di rivolgersi al Presidente del tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, per ottenere surrogatoriamente la nomina,
è analogicamente applicabile anche all'arbitrato irrituale.”)
Con il secondo motivo di impugnazione, l'attrice ha poi sostenuto che la convenzione di arbitrato contenesse un'espressa individuazione dell'arbitro da nominare, indicato nel Presidente
7 dell di TO , il quale aveva poi tuttavia Parte_2 ritenuto di non accettare tale nomina.
La nomina dell'Arbitro effettuata in sostituzione risultava viziata perché in contrasto con la volontà espressa dalle parti nella clausola compromissoria, non avendo il Presidente del Tri bunale di TO tenuto conto che le parti avevano designato un soggetto che aveva caratteristiche specifiche (Presidente dell e Parte_2 avendo, di contro, nominato un soggetto del tutto diverso (avvocato iscritto al libero foro).
Secondo l'attrice doveva ritenersi che l'art. 810 c.p.c. non attribuisse al Presidente del Tribunale un potere di nomina “a titolo originario”, sganciato dalla volontà delle parti compromittenti e pertanto nella fattispecie doveva essere rispettata la loro volontà.
Ed avendo nello specifico le parti indicato, per la selezione dell'arbitro, il Presidente dell'Associazione Industriali quale arbitro unico, doveva essere scelto un soggetto che rivestiva “analoga carica” da parte del Presidente de Tribunale al momento in cui aveva esercitato in via surrogatoria il potere delle parti medesime.
Pertanto, nell'inosservanza della clausola nella individuazione dell'arbitro, contrariamente a quanto poi ritenuto dall 'arbitro, chiara era la volontà delle parti di limitar e il potere di nomina del
Presidente a un soggetto che presentasse analoghe caratteristiche al Presidente dell non possedute dall 'Avv. Parte_2
Ronchi, con la conseguenza che il lodo era nullo.
Nell'atto introduttivo la ES ha invocato la giurisprudenza di
Cass., Sez. I, 20.4.2016, n. 7956; v. anche Cass., SS.UU.,
4.12.2001, n. 15290, a sostegno della propria tesi.
La Corte ritiene che anche il secondo motivo di impugnazione debba essere respinto.
E' indubbio che, quando esercita il potere di nomina in via sostitutiva, il Presidente del Tribunale subentra nelle stesse
8 prerogative delle parti e soggiace ai medesimi vincoli di fonte pattizia.
Il Presidente è, infatti, chiamato dalla Legge ad attuare la convenzione in luogo delle parti e questa lo vincola esattamente allo stesso modo in cui vincolerebbe le parti e non pare possa avere rilievo decisivo la differenziazione operata dalla ES tra il caso in cui la nomina non è accettata dall'arbitro, dal caso in cui debba sopperirsi a un'inerzia delle parti compromettenti.
La clausola pattuita indicava come arbitro unico colui che rivestiva al momento la carica di Presidente dell 'Associazione
Industriali e quindi il titolare di una carica specifica nell 'ambito di una specifica categoria.
Una volta che il soggetto designato non aveva accettato non era stato previsto nulla in merito al vuoto determinatosi, né con riguardo all'indicazione di un soggetto diverso, né di una categoria diversa entro la quale procedere alla scelta.
Né il Presidente del Tribunale poteva ritenersi vincolato a scegliere come ritiene la ES “un rappresentante d un'associazione di categoria”, che è ipotesi non riconducibile in alcun modo alla pattuizione per termini di assoluta incertezza e genericità (quale categoria? - perché un rappresentante?).
Né la clausola compromissoria può fa ipotizzare una pretesa
“incompatibilità”, di cui non si ravvisa la ragione, da parte di un
Avvocato del libero foro a rivestire la qualifica di sostituto designato, una volta che sulla scelta delle parti si era determinato uno stallo imprevisto e che il presidente del Tribunale, in base alla norma ex art. 81 c.p.c., è chiamato a rimuovere.
-
La Corte ritiene che anche gli ulteriori denunciati vizi di nullità del lodo siano insussistenti e che la domanda debba essere integralmente respinta.
9 Va opportunamente premesso che l'azione di nullità del lodo arbitrale, quale è quella in esame, è uno strumento di impugnazione
“a critica vincolata”, a differenza dell'appello.
Il lodo può essere impugnato per nullità unicamente in relazione a vizi che trovino espressa e specifica disciplina normativa nell'elenco e nella casistica di cui all'art. 829 c.p.c. (“casi di nullità”).
Pacifica anche in materia la giurisprudenza di legittimità – v.
Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24785 del 08/10/2008 – “In tema di giudizio arbitrale, la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all'art. 823, cod. proc. civ., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazi one manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'"iter" del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la "ratio" della decisione adottata. ”
La violazione delle regole di diritto può essere, infatti, denunciata solo nei limiti ristretti e di cui all'art. 829 comma 3° c.c. ed è quindi ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. secondo il principio interpretativo che deve ritenersi pacifico in giurisprudenza (vedi tra le altre, Cass. 31 luglio 2020, n. 1655, Cass. 11 ottobre 2006, n. 21802).
Come si vedrà meglio oltre, l'attrice ha contestato la interpretazione/valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, ma tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
-
Quanto al terzo motivo di impugnazione, l 'attrice lamenta una contraddittorietà di disposizioni contenute nel lodo invocando la violazione della regola di cui all'art. 829, 1 comma, n. 11) del cpc, con la “CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE OE/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 819, 8129 BIS E 337 2° COMMA
10 C.P.C., NONCHE' ART. 111 1° COMMA, COST.”
Secondo l'attrice, l'arbitro aveva disatteso una richiesta di sospensione del giudizio in pendenza dell 'appello avverso la sentenza n. 160\19 di primo grado resa dal Tribunale di TO , nonostante della detta sentenza nel lodo ne fosse stata affermata prima la “rilevanza” quale elemento fondante la decisione e poi
“l'autorità” ai fini del decidere.
Tale sentenza era stata emessa nel distinto procedimento avente ad oggetto da un lato la pretesa della di ottenere il pagamento CP_1 di materiali forniti alla e dall'altro la riconvenzionale da Pt_1 quest'ultima proposta, volta a ottenere risarcimento dei danni per i vizi delle opere subappaltate .
Nel formulare la domanda di arbitrato era stata la stessa soc. ad aver fatto richiamo alla sentenza n. 160\19 in questione, CP_1 attribuendole il significato di un accertamento provvisoriamente esecutivo, valorizzandone taluni elementi ai fini di fondare la propria domanda proposta in sede arbitrale.
Doverosamente l'arbitro avrebbe dovuto, quindi, sospendere il giudizio arbitrale ai sensi degli artt. 819 -bis, 2° comma c.p.c. e 337,
2° comma c.p.c. e attendere il assaggio in giudicato per attribuire alla sentenza la rilevanza e autorità che al momento mancavano.
Errata era anche la statuizione resa dall'arbitro e secondo la quale per disporre la sospensione del giudizio arbitrale, sarebbe stata necessaria l'identità dell'azione proposta nell'ordinaria sede giudiziaria, avendo l'istituto la funzione di evitare il contrasto fra giudicati.
Il motivo è, ad avviso di questa Corte, infondato.
Come correttamente rilevato dall'arbitro, le due azioni aventi il petitum oggettivamente diverso non potevano considerarsi identiche ed inoltre, nessuna delle parti aveva invocato “l'autorità” della sentenza, né le aveva attribuito alcun “valore pregiudiziale”.
Come emerge dalla lettura del lodo, l 'arbitro ha premesso di prender solo conoscenza dell'esistenza al momento di un accertamento giudiziale non definitivo , riguardante appunto la
11 domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dalla ES e basata sul prospettato inadempimento di altro contratto di subappalto attribuito alla CP_1
Deve infine ritenersi che l'arbitro ben poteva, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, valutare ed attribuire alla predetta senten za un valore indiziario e ciò senza violare alcun principio costituzionale né una regola di diritto (tantomeno gli articoli di legge invocati nel motivo di impugnazione: artt. 819, 819 bis e 337 comma 2° c.p.c.)
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Quanto al quarto motivo di impugnazione, l 'attrice lamenta la violazione delle regole di cui all'art. 829, 1 comma, n. 2,3 e 7 del cpc, con la “CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 192 C.P.C., E DEGLI ARTT. 63 e 51 C.P.C. ”
Secondo l'attrice, l'arbitro avrebbe errato nel ritenere il CTU da lui nominato (ing. ) “equidistante dalle parti”, poiché il Per_1 medesimo professionista aveva conosciuto di talune questioni e vicende dell'appalto in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento presso la Provincia di TO (certificato ultimazione lavori, domanda di svincolo somme trattenute in garanzia, verifica realizzazione opere a regola d'arte).
Nel corso della procedura di appalto, inoltre, la ES aveva anche formulato talune contestazioni proprio all 'operato del CTU.
Nella fattispecie, quindi, era emersa la sussistenza di ragioni di convenienza riconducibili agli artt. 63, 2° comma e 51, n. 4 c.p.c., norme dettate per il giudice ma applicabili anche al CTU, per cui doveva essere nominato altro perito.
In tale condizione, l'attrice ha sostenuto che era irrilevante il riferimento contenuto nel lodo alla necessità di evitare ritardi nella definizione del giudizio arbitrale in ossequio al principio del giusto processo ex art. 111 Cost.
Il motivo è, ad avviso della Corte, infondato.
La decisione adottata dall'arbitro di respingere l'istanza di ricusazione del CTU, che è contenuta sia in un'ordinanza interinale che nel lodo definitivo, deve essere condivisa in quanto adottata in 12 conformità alla legge.
L'ing. non versava in alcuna delle ipotesi previste al 1° Per_1 comma di cui all'art. 51.c.p.c., come peraltro pare pacifico fra le parti dato che l'atto di impugnazione fa riferimento alla sussistenza di ragioni di convenienza.
In base al disposto di cui all'art. 52 c.p.c., la ricusazione del perito è possibile solo nei casi in cui l'astensione è obbligatoria per il giudice, ipotesi questa che non ricorre quando sussistono ragioni di convenienza, in cui al giudice è data la facoltà, non l 'obbligo, di potersi astenere.
Per completezza, va altresì detto che non pare che l'avere in precedenza rivestito unicamente la carica di RUP del procedimento amministrativo, configurasse per l'ing. una condizione tale Per_1 da far ritenere opportuna la nomina di altro tecnico, in quanto il professionista (operando per la Provincia, soggetto pubblico estraneo alla controversia) non poteva determinare la misura dei corrispettivi spettanti a né tantomeno di eventuali risarcimenti CP_1
a Pt_1
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Quanto al quinto motivo di impugnazione, l 'attrice lamenta la violazione delle regole di cui all'art. 829, 1 comma, n. 5,7,9,12 cpc,
“CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. E
23, 2° COMMA, N. 5 C.P.C., NONCHÉ CP_2 Controparte_3
14.7.2021 Controparte_4
La soc. ha sostenuto in merito di aver “censurato Pt_1
l'inammissibilità” della memoria di risposta depositata da controparte in data 9.9.2021 in violazione del termine di giorni 20 che lo stesso arbitro aveva, con precedente ordinanza del 13.7.21, assegnato al fine di consentire a lla di replicare esclusivamente CP_1 in caso di proposizione, da parte di di domanda Pt_1 riconvenzionale.
Tale riconvenzionale non era poi stata proposta, per cui l 'arbitro avrebbe dovuto ritenere fondata la censura posta (“questione”) ed
“espungere” la detta memoria e i documenti con essa prodotti.
13 Mancando di pronunciare sul punto l'arbitro aveva così reso il lodo nullo per mancata esposizione dei motivi.
Come sora premesso, il motivo reca nell'intestazione riferimenti a vari casi di nullità previsti dall'art. 829 c.p.c. che non paiono, all'evidenza pertinenti con l'oggetto della doglianza (si ripete, molto generica) che rimanda solo all'ipotesi di cui al num. 5 – nei casi in cui fa riferimento al precedente art. 823.
Trattasi comunque di altro motivo, ad avviso della Corte, completamente infondato a prescindere dalla sua evidente carenza di specificità (la formulazione consta di poche righe).
Come è noto, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., come stabilito dalla giurisprudenza (per tutte Cassaz. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16077 del 9/6/2021), “può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'"iter" logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione”, conf. Sez. 1, Sentenza n. 28218 del
18/12/2013.
La pretesa omissione attribuita all'arbitro, non solo e in tutta evidenza, non ha determinato alcuna incompre nsibilità della decisione, ma nemmeno la violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa dell 'attrice.
La Corte ritiene di ricordare in proposito che l a censura come formulata dalla ES è inammissibile, in quanto – vedi
Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18600 del 07/09/2020 – “In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, o nde verificare se
l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare
14 contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte;
ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.”
-
Con il sesto motivo di impugnazione, l'attrice lamenta la violazione delle regole di cui all'art. 829, 1° comma, n. 12 cpc,
“CONSEGUENTE ALLA CONTRADDITTORIETÁ TRA MOTIVAZIONE E
DISPOSITIVO E COMUNQUE ALL'IMPOSSIBILITÁ DI RICOSTRUIRE
L'ITER LOGICO DELLA DECISIONE.”
La soc. ES ha in merito sostenuto come il lodo non consentisse di “disvelare” l'iter logico seguito dall'arbitro nel decidere, in quanto dopo aver ritenuto “indispensabile“ la CTU e dopo aver riportato indicazioni basate sugli accertamenti del CTU, se ne era poi chiaramente discostato senza chiarire sulla base di quali ragionamenti fosse pervenuto ad un esito diverso.
Anche il sesto motivo, ad avviso della Corte, presenta una evidente carenza di specificità dal momento che , dopo aver inquadrato la doglianza riconducendola al caso di cui all 'art. 829 comma 1, num.12 c.p.c., l'attrice si è limitata a sostenere, molto laconicamente, che l'arbitro avrebbe errato “esonerando” la CP_1 dall'onere di provare il proprio credito fondando la propria decisione su una “serie di confuse e vaghissime presunzioni”.
Trattasi, comunque, di un motivo di impugnazione infondato in quanto, oltre a non prospettare alcuna specifica argomentazione contrapposta alla parte decisionale del lodo in base al quale l 'arbitro
è pervenuto alla determinazione del corrispettivo dovuto a CP_1
(pagg. da 22 a 36), contiene un censura diretta a criticare e contestare un accertamento in fatto dell 'arbitro.
Con il settimo motivo di impugnazione, l'attrice lamenta la violazione delle regole di cui all'art. 829, 3°comma, n. 12 c.p.c.,
“CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1669 C.C.”
15 Stando ai termini della doglianza, si è sostenuto in merito lamentato che il lodo, in relazione agli eccepiti vizi e difetti dell'opera, avesse erroneamente applicato l'art. 1667 c.c. e conseguentemente il termine per la loro denuntiatio nonostante gli stessi rientrassero nell'ambito dell'applicabilità dell'art. 1669 c.c.
Ne sarebbe discesa quindi, a causa della natura della norma invocata, una contrarietà del lodo all 'ordine pubblico.
Anche il settimo motivo di impugnazione va, ad avviso di questa
Corte, respinto.
La censura per come articolata, è diretta a criticare e contestare un accertamento in fatto compiuto da parte dell'arbitro (natura, tipologia ed entità di vizi dell'opera appaltata) e la conseguente relativa valutazione in diritto.
La clausola compromissoria contenuta nel contratto, inoltre, conferiva all'arbitro il potere di decidere secondo equità e quindi prescindendo da ua valutazione in termini esclusivamente riferibili alle regole di diritto, potendo essere adoperati anche parametri di prudenza/opportunità.
La doglianza è comunque del tutto infondata, atteso che, come ritenuto in giurisprudenza (v. Cassazione, ord. n. 9395\2023), perché risulti una contrarietà all'ordine pubblico “ai fini dell'art. 829
c.p.c., terzo comma, cod.proc.civ., è necessario che il lodo, vale a dire la statuizione finale in esso contenuta, non le singole argomentazioni a sostegno della decisione, sia contrario all'ordine pubblico. E la nozione di ordine pubblico esprime quei principi etici, economici, politici e sociali che, in un determinato momento storico, caratterizzano l'ordinamento nei vari campi della convivenza sociale, coinvolgendo così i valori di fondo del sistema giuridico nazionale, che trovano sintesi nella Costituzione a tutela di interessi generali.
Per questa ragione i principi d'ordine pubblico non sono derogabili dalla volontà delle parti, e come tali non sono neppure suscettibili di compromesso (cfr. Cass. Sez. 1 n. 16755 -13, Cass. Sez. 1 n.
16533-20, entrambe relative, peraltro, ad arbitrato di diritto comune). Ben altra è invece l'ipotetica violazione delle eventuali
16 norme imperative in cui sia incorso il collegio arbitrale. La violazione di norme - anche imperative - non integra di per sé la contrarietà all'ordine pubblico della statuizione finale, e quindi non incide sul regime d'impugnabilità del lodo societario che non soddisfi la condizione previa di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 36.”
-
Quanto all'ottavo motivo di impugnazione, l'attrice lamenta la violazione delle regole di cui all'art. 829, 1°comma, n. 5,7,9 e 12
c.p.c., “CONSEGUENTE ALLA PRONUNCIA SECONDO DIRITTO
ANZICHE' SECONDO EQUITA'.”
L'attrice ha sostenuto che il lodo sarebbe nullo nel punto in cui aveva deciso che gli interessi applicabili ex art. 1665 c.c . dovessero decorrere dall'accettazione dell'opera da parte della Provincia di
TO, ovvero dalla data del collaudo, ai sensi del D.lgs. num.
211\2002, il che era conforme alla regola di diritto e non all 'equità.
E nel caso di una ritenuta conformità tr a diritto ed equità il lodo avrebbe comunque dovuto applicare disposizioni coerenti con la recente giurisprudenza.
La Corte, anche con riguardo a tale ultimo motivo di impugnazione, ritiene di ribadire chela clausola compromissoria contenuta nel contratto conferiva all'arbitro il potere di decidere secondo equità e quindi come già detto, prescindendo da ua valutazione in termini esclusivamente riferibili alle regole di diritto, potendo essere adoperati anche parametri di prudenza/opportunità.
Ai sensi dell'art. 829, comma 2, ultima parte, c. p.c., deve ritenersi preclusa, l'impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o, in generale, per
"errores in iudicando", quando – come nella fattispecie – non si siano tradotte nell'inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso.
Ed è da escludere, inoltre, l'ammissibilità della censura nei termini formulati atteso che, nel caso in cui le parti abbiano
17 autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, è inammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell'art. 829, comm a 2, c.p.c., “anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto”, come precisato da Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n.
16553 del 31/7/2020 (conf. Sez. 1, Sentenza n. 23544 del
16/10/2013).
-
Ogni altra questione, ovviamente anche quelle poste dall'impugnazione del lodo condizionata come proposta dalla convenuta, è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore ari ad Euro 304.000, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto del la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell 'attrice, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa di impugnazione di lodo per nullità, come in atti proposta da Parte_1
- RESPINGE le domande come in atti formulate dalla Parte_1 contro il lodo del 29.7.2022 emesso inter partes dall'arbitro
[...] unico Avv. Ronchi;
- CONDANNA la a rimborsare alla Parte_1 CP_1
, in concordato e in liquidazione, le spese del presente giudizio,
[...] che liquida in complessivi Euro 14.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP. 18 - DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attrice del raddoppio del contributo unificato di cui all 'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
19
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze
Prima sezione civile,
Composta dai Signori;
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott.ssa Chiara Ermini Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sulle domande come in atti proposte da:
Parte_1 con l'Avv. Andrea Ghelli, di Livorno, attrice nei confronti di
e in concordato preventivo , Controparte_1 con l'Avv. di TO, Testimone_1 convenuta
avente ad oggetto: impugnativa lodo arbitrale.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'attrice: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, previ gli incombenti di rito: 1) in tesi: dichiarare nullo e/o annullare, per tutti
i motivi sopra dedotti, il lodo emesso tra la e la Parte_1
e in concordato preventivo, pronunciato Controparte_1 in TO il 29.7.2022, e depositato nella Segreteria nella medesima data, dall'Arbitro Unico Avv. Ugo Ronchi, Segretario Avv. Claudio
Stellini; 2) per l'effetto: accertata e dichiarata la nullità e/o
l'invalidità della nomina dell'Arbitro Unico da parte del Presidente del
1 Tribunale di TO, dichiarare inammissibili tutte le doman de proposte con la domanda di arbitrato;
3) in ipotesi: respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché il c.d. “appello incidentale condizionato” proposto da Controparte_1
e in concordato preventivo n el presente giudizio;
4)
[...] in ipotesi subordinata: accertato e dichiarato che la Controparte_1 non ha ultimato i lavori alla stessa affidati col contratto 9.8.2011 e che comunque le opere dalla stessa realizzate presentano vizi e difetti e/o sono state re alizzate in maniera parziale e incompleta, ridurre le somme che risulteranno dovute alla società attrice per i titoli dalla stessa dedotti in proporzione ai predetti inadempimenti e comunque compensare dette somme con quelle dovute dalla
[...]
ed in concordato preventivo a titolo di Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla Parte_1 in conseguenza degli inadempimenti della stessa
[...] Controparte_1
e concordato preventivo, da quantificarsi nel la somma
[...] di € 119.415,00, o in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
5) in ogni caso: porre a carico della Controparte_1
e in concordato preventivo tutte le spese del
[...] procedimento arbitrale, condannandola alla restituzione all'esponente di quanto pagato all'Arbitro Unico, al Segretario e al
C.T.U., nonché alla medesima per spese legali, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento al saldo. Con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine ai compensi e alle spese del presente giudizio.”
-
Per la convenuta: “l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze Voglia:
1 -in via principale dichiarare inammissibile e comunque respingere
l'appello proposto da senza dare seguito Parte_1 all'appello incidentale di per sua espressa condizione e CP_1 subordinazione;
2-in via subordinata, e condizionata all'accoglimento dell'appello di controparte in accoglimento dell'appello Pt_1 incidentale annullare il lodo e decidere nel merito e quindi "accertare
i seguenti diritti di credito della e Controparte_1
2 concordato preventivo, verso la per subappalto Parte_1
e come esposti in narrativa, e di conseguenza condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a pagare in favore della ed in concordato Controparte_1 preventivo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l a somma complessiva di € 422.112,03=, oltre interessi al tasso previsto dal d.legisl. 9.10.2002, n. 231, decorrenti dal 23.3.2013 sul capitale di €205.166,18=, e dal 9.9.2013 sul capitale di
€216.945,85=, o quelle diverse, maggiori o minori somme ed interessi che saranno ritenuti di giustizia, oltre spese (incluse quelle dell'arbitrato) e competenze legali"; -sempre nel merito ma in via subordinata (in ipotesi di arbitrato irrituale): "accertare i seguenti diritti di credito della e concordato Controparte_1 preventivo, verso la per subappalto e come Parte_1 esposti in narrativa, e di conseguenza accertare e dichiarare che
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, è tenuta a pagare, e deve pagare in favore della
[...]
ed in concordato preventivo, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, la somma complessiva di
€422.112,03=, oltre interessi al tasso previsto dal d.legisl.
9.10.2002, n. 231, decorrenti dal 23.3.2013 sul capitale di
€205.166,18=, e dal 9.9.2013 sul capitale di €216.945,85=, o quelle diverse, maggiori o minori somme ed interessi che saranno ritenuti di giustizia, oltre spese (incluse quelle dell'arbitrato) e competenze legali";
3-in via ulteriormente subordinata, e condizionata all'accoglimento dell'appello di controparte, in accoglimento dell'appello incidentale, annullare il lodo;
4 - con vittoria di spese e competenze legali sia per la fase arbitrale (in ipotesi di accoglimento di appello) sia in ogni caso per il presente giudizio di appello".
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Il presente procedimento ha ad oggetto l'impugnativa del lodo emesso inter partes dall'arbitro unico, Avv. Ronchi, in data
29.7.2022.
3 La quale subappaltatore aveva azionato la clausola CP_1 CP_1 compromissoria contenuta contratto di subappalto datato 9.8.2011, al fine di ottenere il recupero di crediti (ammontanti a € 422.112,03 oltre accessori) asseritamente vantati verso la debitr ice appaltante
Parte_1
La domanda veniva proposta e seguiva la fase in cui l'arbitro in origine designato (il Presidente dell' non Parte_2 aveva accettato l'incarico e la nomina dell'arbitro in sostituzione
(l'Avv. Ugo Ronchi del Foro di TO), era avvenuta con provvedimento del Presidente del Tribunale di TO, del
24.6.2021, notificato alla il 29.6.2021 unitamente alla Pt_1 procura e all'atto introduttivo.
L'avv. Ronchi aveva accettato la nomina ed emesso i successiv i provvedimenti per il prosieguo del procedimento.
La soc. ES, costituendosi, aveva eccepito l'invalidità della nomina dell'arbitro e inammissibilità delle domande, di cui chiede il rigetto ed in subordine la riduzione della somma pretesa in ragione di eccepiti inadempimenti, oltre a compensazione per risarcimento dei danni subiti.
Seguiva quindi la trattazione e l'istruttoria (documentale, orale per testimoni, CTU) ed infine la definizione della controversia con il citato lodo del 29 luglio 2022, notificato unitamente ad allegato contestuale verbale.
-
Con l'odierno atto di citazione per impugnazione la ES ha individuato vari vizi del lodo, riconducibili a varie ipotesi contemplate dall'art. 829 c.p.c. quali il difetto di competenza dell'arbitro, la violazione del principio del contraddittorio, gli errores in iudicando ecc.
La società convenuta e in concordato Controparte_1 preventivo, si è costituita in giudizio, resistendo alle domande proposte con l'atto di impugnazione, di cui ha pr eliminarmente eccepito l'inammissibilità e, comunque, chiesto nel merito la reiezione per la sua totale infondatezza.
4 La Corte, all'udienza del 24.5.2024, sulle conclusioni come in atti formulate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
-
Per quanto concerne il primo dei motivi di impugnazione del lodo, la soc. ha sostenuto che sussistessero vizi del procedimento Pt_1 che incidevano sulla validità della nomina e dunque sulla potestas iudicandi dell'arbitro, poiché nella fase di nomina de ll'arbitro svoltasi ex art. 810 c.p.c. non era stata “evocata” dinanzi al
Presidente del Tribunale di TO e ciò in violazione del principio del contraddittorio.
Sulla relativa eccezione sollevata davanti all 'arbitro, questi aveva
“asserito” che l'eccezione era inammissibile e infondata perché volta ad impugnare avanti all'Arbitro Unico un provvedimento giudiziale non impugnabile e comunque non caratterizzato dal contraddittorio.
L'attrice ha sostenuto che il procedimento col quale si supplisce alla mancata accettazione dell'arbitro concordemente designato, non può che coinvolgere entrambe le parti, al fine che le loro manifestazioni di volontà concorrano alla nomina dell 'arbitro unico.
Tale nomina è il risultato dell'esercizio di un potere di un potere di fonte negoziale, necessariamente congiunto quando la designazione dell'arbitro debba avvenire di comune intesa tra le parti.
L'ipotesi andrebbe quindi distinta da quella nella quale, diversamente, una delle parti o un terzo fosse tenuto alla nomina dell'arbitro di sua competenza e non vi avesse provveduto.
In tale ultimo caso, il procedimento previsto dall 'art. 810 c.p.c. ha la funzione di integrare la volontà delle parti in relazione alla mancata nomina o all'impossibilità di espletamento dell 'incarico da parte dell'arbitro individuato secondo i criteri indicati nella clausola compromissoria (cfr. Cass. Sez. I, 30.1.2013, n. 2189; 28.5.2019,
n. 14476).
5 Nel primo caso, invece, non vi era stata alcuna inerzia delle parti, occorrendo unicamente individuare u n arbitro diverso da quello inizialmente designato dalle parti.
Era stato pertanto violato il diritto per la parte a partecipare al procedimento per la nomina dell'arbitro unico a seguito della mancata accettazione del soggetto designato (congiuntamente) nella clausola compromissoria, con interpretazione dell 'art. 810
c.p.c. in evidente contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
La ES ha in merito anche precisato che non aveva certamente inteso “impugnare” in sede arbitrale il provvedimento
24.6.2021 del Presidente del Tribunale di TO, ma unicamente –
e come consentito - sollecitare l'esercizio dei poteri circa la valutazione della validità della loro nomina e dunque della loro competenza (in merito ha richiamato la giurisprudenza che ha stabilito che “il controllo sulla legittimità dell'ordinanza resta demandato al collegio arbitrale, unitamente alla questione della competenza di esso, che costituisce la premessa o il presupposto dell'efficacia dell'ordinanza stessa: pertanto i vizi che possono inficiare la nomina degli arbitri sono rilevabili dagli arbitri medesimi
e, se non rilevati, si convertono in vizi del lodo (art. 829 n. 2 c.p.c.)”
- Cass., Sez. I, 1.8.1992, n. 9159).
La convenuta si è difesa affermando come non sussistesse violazione alcuna del suo diritto di difesa, in quanto il provvedimento emesso era reclamabile (o eventualmente modificabile su istanza).
Nemmeno era stata da parte della proposta istanza di Pt_1 ricusazione dell'arbitro nominato, per cui la questione era da ritenersi non più proponibile nel corso del procedimento arbitrale.
Quanto al primo dei profili dell'impugnazione, la Corte ritiene che il provvedimento di nomina dell 'arbitro (atto datato 24.6.21 ed emesso da parte del Presidente del Tribunale di TO) sia valido.
In primo luogo, va confermato che l'ordinanza di nomina
6 dell'arbitro emessa ex art. 819 c.p.c. integra “un provvedimento sostitutivo dell'attività negoziale non esercitata dalla parte, reso con procedura del tutto sommaria, senza contradditorio ne' soggetta a lle regole della camera di consiglio, e rimane estraneo alla controversia cui il compromesso si riferisce, così da sottrarsi al ricorso per cassazione ex art. 111, secondo comma Cost., senza, peraltro, che ciò escluda la possibilità di qualsiasi controllo, in quanto, se, per effetto del contenuto positivo del provvedimento, il collegio arbitrale si costituisce, sarà esso stesso ad effettuare tale controllo di legittimità, nell'ambito della verifica dei propri poteri, mentre, in caso contrario, il pregiudizio che una delle parti potrebbe ricevere dalla mancata costituzione del collegio non si ricollega al provvedimento negativo, ma al mancato svolgimento dell'attività negoziale che la controparte avrebbe dovuto porre in essere per consentire la costituzione stessa, ed è suscettibile di rimozione con la proposizione di una ordinaria azione di cognizione. ” – Cassazione
SS.UU. num. 1021\93; sostanz. conf. Sez. 1, Sentenza n. 1855 del
20/02/1998; Sez. 1, Sentenza n. 17527 del 19/11/2003; Sez. 1,
Sentenza n. 7956 del 20/4/2016.
Indipendentemente poi dalla mancata attivazione di rimedi contro il provvedimento di nomina (reclami, istanze di modifica, atto di ricusazione), si tratta di atto emesso all'esto di procedimento di volontaria giurisdizione e pertanto non può parlarsi di violazione del principio del contraddittorio come ritenuto dalla società Pt_1
(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17114 del 21/7/2010 – “La norma dell'art. 810, secondo comma, cod. proc. civ., la quale, con riferimento all'arbitrato rituale, in caso di mancata nomina dell'arbitro (nella specie per mancata accettazione), consente all'altra parte di rivolgersi al Presidente del tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, per ottenere surrogatoriamente la nomina,
è analogicamente applicabile anche all'arbitrato irrituale.”)
Con il secondo motivo di impugnazione, l'attrice ha poi sostenuto che la convenzione di arbitrato contenesse un'espressa individuazione dell'arbitro da nominare, indicato nel Presidente
7 dell di TO , il quale aveva poi tuttavia Parte_2 ritenuto di non accettare tale nomina.
La nomina dell'Arbitro effettuata in sostituzione risultava viziata perché in contrasto con la volontà espressa dalle parti nella clausola compromissoria, non avendo il Presidente del Tri bunale di TO tenuto conto che le parti avevano designato un soggetto che aveva caratteristiche specifiche (Presidente dell e Parte_2 avendo, di contro, nominato un soggetto del tutto diverso (avvocato iscritto al libero foro).
Secondo l'attrice doveva ritenersi che l'art. 810 c.p.c. non attribuisse al Presidente del Tribunale un potere di nomina “a titolo originario”, sganciato dalla volontà delle parti compromittenti e pertanto nella fattispecie doveva essere rispettata la loro volontà.
Ed avendo nello specifico le parti indicato, per la selezione dell'arbitro, il Presidente dell'Associazione Industriali quale arbitro unico, doveva essere scelto un soggetto che rivestiva “analoga carica” da parte del Presidente de Tribunale al momento in cui aveva esercitato in via surrogatoria il potere delle parti medesime.
Pertanto, nell'inosservanza della clausola nella individuazione dell'arbitro, contrariamente a quanto poi ritenuto dall 'arbitro, chiara era la volontà delle parti di limitar e il potere di nomina del
Presidente a un soggetto che presentasse analoghe caratteristiche al Presidente dell non possedute dall 'Avv. Parte_2
Ronchi, con la conseguenza che il lodo era nullo.
Nell'atto introduttivo la ES ha invocato la giurisprudenza di
Cass., Sez. I, 20.4.2016, n. 7956; v. anche Cass., SS.UU.,
4.12.2001, n. 15290, a sostegno della propria tesi.
La Corte ritiene che anche il secondo motivo di impugnazione debba essere respinto.
E' indubbio che, quando esercita il potere di nomina in via sostitutiva, il Presidente del Tribunale subentra nelle stesse
8 prerogative delle parti e soggiace ai medesimi vincoli di fonte pattizia.
Il Presidente è, infatti, chiamato dalla Legge ad attuare la convenzione in luogo delle parti e questa lo vincola esattamente allo stesso modo in cui vincolerebbe le parti e non pare possa avere rilievo decisivo la differenziazione operata dalla ES tra il caso in cui la nomina non è accettata dall'arbitro, dal caso in cui debba sopperirsi a un'inerzia delle parti compromettenti.
La clausola pattuita indicava come arbitro unico colui che rivestiva al momento la carica di Presidente dell 'Associazione
Industriali e quindi il titolare di una carica specifica nell 'ambito di una specifica categoria.
Una volta che il soggetto designato non aveva accettato non era stato previsto nulla in merito al vuoto determinatosi, né con riguardo all'indicazione di un soggetto diverso, né di una categoria diversa entro la quale procedere alla scelta.
Né il Presidente del Tribunale poteva ritenersi vincolato a scegliere come ritiene la ES “un rappresentante d un'associazione di categoria”, che è ipotesi non riconducibile in alcun modo alla pattuizione per termini di assoluta incertezza e genericità (quale categoria? - perché un rappresentante?).
Né la clausola compromissoria può fa ipotizzare una pretesa
“incompatibilità”, di cui non si ravvisa la ragione, da parte di un
Avvocato del libero foro a rivestire la qualifica di sostituto designato, una volta che sulla scelta delle parti si era determinato uno stallo imprevisto e che il presidente del Tribunale, in base alla norma ex art. 81 c.p.c., è chiamato a rimuovere.
-
La Corte ritiene che anche gli ulteriori denunciati vizi di nullità del lodo siano insussistenti e che la domanda debba essere integralmente respinta.
9 Va opportunamente premesso che l'azione di nullità del lodo arbitrale, quale è quella in esame, è uno strumento di impugnazione
“a critica vincolata”, a differenza dell'appello.
Il lodo può essere impugnato per nullità unicamente in relazione a vizi che trovino espressa e specifica disciplina normativa nell'elenco e nella casistica di cui all'art. 829 c.p.c. (“casi di nullità”).
Pacifica anche in materia la giurisprudenza di legittimità – v.
Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24785 del 08/10/2008 – “In tema di giudizio arbitrale, la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all'art. 823, cod. proc. civ., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazi one manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'"iter" del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la "ratio" della decisione adottata. ”
La violazione delle regole di diritto può essere, infatti, denunciata solo nei limiti ristretti e di cui all'art. 829 comma 3° c.c. ed è quindi ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. secondo il principio interpretativo che deve ritenersi pacifico in giurisprudenza (vedi tra le altre, Cass. 31 luglio 2020, n. 1655, Cass. 11 ottobre 2006, n. 21802).
Come si vedrà meglio oltre, l'attrice ha contestato la interpretazione/valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, ma tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
-
Quanto al terzo motivo di impugnazione, l 'attrice lamenta una contraddittorietà di disposizioni contenute nel lodo invocando la violazione della regola di cui all'art. 829, 1 comma, n. 11) del cpc, con la “CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE OE/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 819, 8129 BIS E 337 2° COMMA
10 C.P.C., NONCHE' ART. 111 1° COMMA, COST.”
Secondo l'attrice, l'arbitro aveva disatteso una richiesta di sospensione del giudizio in pendenza dell 'appello avverso la sentenza n. 160\19 di primo grado resa dal Tribunale di TO , nonostante della detta sentenza nel lodo ne fosse stata affermata prima la “rilevanza” quale elemento fondante la decisione e poi
“l'autorità” ai fini del decidere.
Tale sentenza era stata emessa nel distinto procedimento avente ad oggetto da un lato la pretesa della di ottenere il pagamento CP_1 di materiali forniti alla e dall'altro la riconvenzionale da Pt_1 quest'ultima proposta, volta a ottenere risarcimento dei danni per i vizi delle opere subappaltate .
Nel formulare la domanda di arbitrato era stata la stessa soc. ad aver fatto richiamo alla sentenza n. 160\19 in questione, CP_1 attribuendole il significato di un accertamento provvisoriamente esecutivo, valorizzandone taluni elementi ai fini di fondare la propria domanda proposta in sede arbitrale.
Doverosamente l'arbitro avrebbe dovuto, quindi, sospendere il giudizio arbitrale ai sensi degli artt. 819 -bis, 2° comma c.p.c. e 337,
2° comma c.p.c. e attendere il assaggio in giudicato per attribuire alla sentenza la rilevanza e autorità che al momento mancavano.
Errata era anche la statuizione resa dall'arbitro e secondo la quale per disporre la sospensione del giudizio arbitrale, sarebbe stata necessaria l'identità dell'azione proposta nell'ordinaria sede giudiziaria, avendo l'istituto la funzione di evitare il contrasto fra giudicati.
Il motivo è, ad avviso di questa Corte, infondato.
Come correttamente rilevato dall'arbitro, le due azioni aventi il petitum oggettivamente diverso non potevano considerarsi identiche ed inoltre, nessuna delle parti aveva invocato “l'autorità” della sentenza, né le aveva attribuito alcun “valore pregiudiziale”.
Come emerge dalla lettura del lodo, l 'arbitro ha premesso di prender solo conoscenza dell'esistenza al momento di un accertamento giudiziale non definitivo , riguardante appunto la
11 domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dalla ES e basata sul prospettato inadempimento di altro contratto di subappalto attribuito alla CP_1
Deve infine ritenersi che l'arbitro ben poteva, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, valutare ed attribuire alla predetta senten za un valore indiziario e ciò senza violare alcun principio costituzionale né una regola di diritto (tantomeno gli articoli di legge invocati nel motivo di impugnazione: artt. 819, 819 bis e 337 comma 2° c.p.c.)
-
Quanto al quarto motivo di impugnazione, l 'attrice lamenta la violazione delle regole di cui all'art. 829, 1 comma, n. 2,3 e 7 del cpc, con la “CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 192 C.P.C., E DEGLI ARTT. 63 e 51 C.P.C. ”
Secondo l'attrice, l'arbitro avrebbe errato nel ritenere il CTU da lui nominato (ing. ) “equidistante dalle parti”, poiché il Per_1 medesimo professionista aveva conosciuto di talune questioni e vicende dell'appalto in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento presso la Provincia di TO (certificato ultimazione lavori, domanda di svincolo somme trattenute in garanzia, verifica realizzazione opere a regola d'arte).
Nel corso della procedura di appalto, inoltre, la ES aveva anche formulato talune contestazioni proprio all 'operato del CTU.
Nella fattispecie, quindi, era emersa la sussistenza di ragioni di convenienza riconducibili agli artt. 63, 2° comma e 51, n. 4 c.p.c., norme dettate per il giudice ma applicabili anche al CTU, per cui doveva essere nominato altro perito.
In tale condizione, l'attrice ha sostenuto che era irrilevante il riferimento contenuto nel lodo alla necessità di evitare ritardi nella definizione del giudizio arbitrale in ossequio al principio del giusto processo ex art. 111 Cost.
Il motivo è, ad avviso della Corte, infondato.
La decisione adottata dall'arbitro di respingere l'istanza di ricusazione del CTU, che è contenuta sia in un'ordinanza interinale che nel lodo definitivo, deve essere condivisa in quanto adottata in 12 conformità alla legge.
L'ing. non versava in alcuna delle ipotesi previste al 1° Per_1 comma di cui all'art. 51.c.p.c., come peraltro pare pacifico fra le parti dato che l'atto di impugnazione fa riferimento alla sussistenza di ragioni di convenienza.
In base al disposto di cui all'art. 52 c.p.c., la ricusazione del perito è possibile solo nei casi in cui l'astensione è obbligatoria per il giudice, ipotesi questa che non ricorre quando sussistono ragioni di convenienza, in cui al giudice è data la facoltà, non l 'obbligo, di potersi astenere.
Per completezza, va altresì detto che non pare che l'avere in precedenza rivestito unicamente la carica di RUP del procedimento amministrativo, configurasse per l'ing. una condizione tale Per_1 da far ritenere opportuna la nomina di altro tecnico, in quanto il professionista (operando per la Provincia, soggetto pubblico estraneo alla controversia) non poteva determinare la misura dei corrispettivi spettanti a né tantomeno di eventuali risarcimenti CP_1
a Pt_1
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Quanto al quinto motivo di impugnazione, l 'attrice lamenta la violazione delle regole di cui all'art. 829, 1 comma, n. 5,7,9,12 cpc,
“CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. E
23, 2° COMMA, N. 5 C.P.C., NONCHÉ CP_2 Controparte_3
14.7.2021 Controparte_4
La soc. ha sostenuto in merito di aver “censurato Pt_1
l'inammissibilità” della memoria di risposta depositata da controparte in data 9.9.2021 in violazione del termine di giorni 20 che lo stesso arbitro aveva, con precedente ordinanza del 13.7.21, assegnato al fine di consentire a lla di replicare esclusivamente CP_1 in caso di proposizione, da parte di di domanda Pt_1 riconvenzionale.
Tale riconvenzionale non era poi stata proposta, per cui l 'arbitro avrebbe dovuto ritenere fondata la censura posta (“questione”) ed
“espungere” la detta memoria e i documenti con essa prodotti.
13 Mancando di pronunciare sul punto l'arbitro aveva così reso il lodo nullo per mancata esposizione dei motivi.
Come sora premesso, il motivo reca nell'intestazione riferimenti a vari casi di nullità previsti dall'art. 829 c.p.c. che non paiono, all'evidenza pertinenti con l'oggetto della doglianza (si ripete, molto generica) che rimanda solo all'ipotesi di cui al num. 5 – nei casi in cui fa riferimento al precedente art. 823.
Trattasi comunque di altro motivo, ad avviso della Corte, completamente infondato a prescindere dalla sua evidente carenza di specificità (la formulazione consta di poche righe).
Come è noto, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., come stabilito dalla giurisprudenza (per tutte Cassaz. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16077 del 9/6/2021), “può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'"iter" logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione”, conf. Sez. 1, Sentenza n. 28218 del
18/12/2013.
La pretesa omissione attribuita all'arbitro, non solo e in tutta evidenza, non ha determinato alcuna incompre nsibilità della decisione, ma nemmeno la violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa dell 'attrice.
La Corte ritiene di ricordare in proposito che l a censura come formulata dalla ES è inammissibile, in quanto – vedi
Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18600 del 07/09/2020 – “In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, o nde verificare se
l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare
14 contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte;
ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.”
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Con il sesto motivo di impugnazione, l'attrice lamenta la violazione delle regole di cui all'art. 829, 1° comma, n. 12 cpc,
“CONSEGUENTE ALLA CONTRADDITTORIETÁ TRA MOTIVAZIONE E
DISPOSITIVO E COMUNQUE ALL'IMPOSSIBILITÁ DI RICOSTRUIRE
L'ITER LOGICO DELLA DECISIONE.”
La soc. ES ha in merito sostenuto come il lodo non consentisse di “disvelare” l'iter logico seguito dall'arbitro nel decidere, in quanto dopo aver ritenuto “indispensabile“ la CTU e dopo aver riportato indicazioni basate sugli accertamenti del CTU, se ne era poi chiaramente discostato senza chiarire sulla base di quali ragionamenti fosse pervenuto ad un esito diverso.
Anche il sesto motivo, ad avviso della Corte, presenta una evidente carenza di specificità dal momento che , dopo aver inquadrato la doglianza riconducendola al caso di cui all 'art. 829 comma 1, num.12 c.p.c., l'attrice si è limitata a sostenere, molto laconicamente, che l'arbitro avrebbe errato “esonerando” la CP_1 dall'onere di provare il proprio credito fondando la propria decisione su una “serie di confuse e vaghissime presunzioni”.
Trattasi, comunque, di un motivo di impugnazione infondato in quanto, oltre a non prospettare alcuna specifica argomentazione contrapposta alla parte decisionale del lodo in base al quale l 'arbitro
è pervenuto alla determinazione del corrispettivo dovuto a CP_1
(pagg. da 22 a 36), contiene un censura diretta a criticare e contestare un accertamento in fatto dell 'arbitro.
Con il settimo motivo di impugnazione, l'attrice lamenta la violazione delle regole di cui all'art. 829, 3°comma, n. 12 c.p.c.,
“CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1669 C.C.”
15 Stando ai termini della doglianza, si è sostenuto in merito lamentato che il lodo, in relazione agli eccepiti vizi e difetti dell'opera, avesse erroneamente applicato l'art. 1667 c.c. e conseguentemente il termine per la loro denuntiatio nonostante gli stessi rientrassero nell'ambito dell'applicabilità dell'art. 1669 c.c.
Ne sarebbe discesa quindi, a causa della natura della norma invocata, una contrarietà del lodo all 'ordine pubblico.
Anche il settimo motivo di impugnazione va, ad avviso di questa
Corte, respinto.
La censura per come articolata, è diretta a criticare e contestare un accertamento in fatto compiuto da parte dell'arbitro (natura, tipologia ed entità di vizi dell'opera appaltata) e la conseguente relativa valutazione in diritto.
La clausola compromissoria contenuta nel contratto, inoltre, conferiva all'arbitro il potere di decidere secondo equità e quindi prescindendo da ua valutazione in termini esclusivamente riferibili alle regole di diritto, potendo essere adoperati anche parametri di prudenza/opportunità.
La doglianza è comunque del tutto infondata, atteso che, come ritenuto in giurisprudenza (v. Cassazione, ord. n. 9395\2023), perché risulti una contrarietà all'ordine pubblico “ai fini dell'art. 829
c.p.c., terzo comma, cod.proc.civ., è necessario che il lodo, vale a dire la statuizione finale in esso contenuta, non le singole argomentazioni a sostegno della decisione, sia contrario all'ordine pubblico. E la nozione di ordine pubblico esprime quei principi etici, economici, politici e sociali che, in un determinato momento storico, caratterizzano l'ordinamento nei vari campi della convivenza sociale, coinvolgendo così i valori di fondo del sistema giuridico nazionale, che trovano sintesi nella Costituzione a tutela di interessi generali.
Per questa ragione i principi d'ordine pubblico non sono derogabili dalla volontà delle parti, e come tali non sono neppure suscettibili di compromesso (cfr. Cass. Sez. 1 n. 16755 -13, Cass. Sez. 1 n.
16533-20, entrambe relative, peraltro, ad arbitrato di diritto comune). Ben altra è invece l'ipotetica violazione delle eventuali
16 norme imperative in cui sia incorso il collegio arbitrale. La violazione di norme - anche imperative - non integra di per sé la contrarietà all'ordine pubblico della statuizione finale, e quindi non incide sul regime d'impugnabilità del lodo societario che non soddisfi la condizione previa di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 36.”
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Quanto all'ottavo motivo di impugnazione, l'attrice lamenta la violazione delle regole di cui all'art. 829, 1°comma, n. 5,7,9 e 12
c.p.c., “CONSEGUENTE ALLA PRONUNCIA SECONDO DIRITTO
ANZICHE' SECONDO EQUITA'.”
L'attrice ha sostenuto che il lodo sarebbe nullo nel punto in cui aveva deciso che gli interessi applicabili ex art. 1665 c.c . dovessero decorrere dall'accettazione dell'opera da parte della Provincia di
TO, ovvero dalla data del collaudo, ai sensi del D.lgs. num.
211\2002, il che era conforme alla regola di diritto e non all 'equità.
E nel caso di una ritenuta conformità tr a diritto ed equità il lodo avrebbe comunque dovuto applicare disposizioni coerenti con la recente giurisprudenza.
La Corte, anche con riguardo a tale ultimo motivo di impugnazione, ritiene di ribadire chela clausola compromissoria contenuta nel contratto conferiva all'arbitro il potere di decidere secondo equità e quindi come già detto, prescindendo da ua valutazione in termini esclusivamente riferibili alle regole di diritto, potendo essere adoperati anche parametri di prudenza/opportunità.
Ai sensi dell'art. 829, comma 2, ultima parte, c. p.c., deve ritenersi preclusa, l'impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o, in generale, per
"errores in iudicando", quando – come nella fattispecie – non si siano tradotte nell'inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso.
Ed è da escludere, inoltre, l'ammissibilità della censura nei termini formulati atteso che, nel caso in cui le parti abbiano
17 autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, è inammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell'art. 829, comm a 2, c.p.c., “anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto”, come precisato da Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n.
16553 del 31/7/2020 (conf. Sez. 1, Sentenza n. 23544 del
16/10/2013).
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Ogni altra questione, ovviamente anche quelle poste dall'impugnazione del lodo condizionata come proposta dalla convenuta, è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore ari ad Euro 304.000, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto del la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell 'attrice, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa di impugnazione di lodo per nullità, come in atti proposta da Parte_1
- RESPINGE le domande come in atti formulate dalla Parte_1 contro il lodo del 29.7.2022 emesso inter partes dall'arbitro
[...] unico Avv. Ronchi;
- CONDANNA la a rimborsare alla Parte_1 CP_1
, in concordato e in liquidazione, le spese del presente giudizio,
[...] che liquida in complessivi Euro 14.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP. 18 - DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attrice del raddoppio del contributo unificato di cui all 'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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